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Testo coordinato del Decreto-Legge 18 Giugno 2007, n. 73
Testo del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".
(GU n. 188 del 14-8-2007)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di
energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000
clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto
all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano
alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica
in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una o piu' (( apposite ))
societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione
funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive
2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di
distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono,
(( nel rispetto delle esigenze di privacy, )) l'accesso
tempestivo e non discriminatorio ai dati (( dell'ultimo anno ))
derivanti dai sistemi informativi e dall'attivita' di misura,
relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente
necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione
dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia
elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso
dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del
servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia
elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione,
anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le
imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un
fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono ((
automaticamente )) comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.
(( 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri
provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto
dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la
posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza,
attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di
tale categoria di utenti.
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio
universale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica
condizioni standard di erogazione del servizio e definisce
transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di
riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al
comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le
imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali
contemplando anche la possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce
orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a
tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio
economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di vigilanza e di
intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli utenti, anche nei
casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni
delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta. ))
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio
decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di
salvaguardia ai clienti finali (( che abbiano autocertificato di
non rientrare nel regime di cui al comma 2 )) senza fornitore di
energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore,
attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni
che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di
gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita'
della fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di
distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a
condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture
e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le
informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica fornita (( nel periodo dei due
anni precedenti )) e indicano le fonti informative disponibili
sull'impatto ambientale della produzione, (( utili al fine di
risparmiare energia, )) secondo modalita' definite con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro (( novanta )) giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la
sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai
clienti finali, (( anche attraverso la definizione degli standard
minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la
bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi
rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di
riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente
articolo )) ed attua le disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti
dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli
accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono
prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
(( 6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato
dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con
propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche
amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso
a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.