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Regione Liguria
Legge regionale n. 22 del 29.5.2007
Norme in materia di energia.
(B.U.R. Liguria n. 11 del 6.6.2007)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I
FINALITÀ E COMPETENZE
ARTICOLO 1
(Finalità e obiettivi generali)
1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi
operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel
rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in
conformità all’articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i
principi derivanti dall’ordinamento comunitario e con gli indirizzi
della politica energetica nazionale.
2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di
efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili compatibili con il territorio;
c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della
cogenerazione e del teleriscaldamento;
d) promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione
delle emissioni inquinanti e climalteranti;
e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e
l’utilizzazione delle fonti rinnovabili;
f) ridurre l’uso delle fonti convenzionali e migliorare l’efficienza
degli impianti di produzione da fonte fossile;
g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la
valorizzazione delle risorse locali;
h) promuovere e diffondere l’educazione all’uso razionale dell’energia,
volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle
emissioni;
i) promuovere la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione
tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;
j) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione in campo
energetico;
k) prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico;
l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di
rilevanza regionale e provinciale dall’inquinamento luminoso.
ARTICOLO 2
(Competenze della Regione)
1. E’ competenza della Regione:
a) la programmazione energetica regionale;
b) l’adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia,
anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di
teleriscaldamento;
e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti
autorizzativi in campo energetico;
f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell’energia,
anche per la realizzazione di progetti pilota;
g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio
energetico e dell’uso razionale dell’energia, per il raggiungimento
delle finalità della presente legge;
h) la promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività
produttive, economiche ed urbane e l’organizzazione dei relativi
processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il
coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e
territoriale;
i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali
innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed
economica;
j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di
formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei
centri di educazione ambientale.
ARTICOLO 3
(Sistema della programmazione e pianificazione)
1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è
costituito da:
a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
b) i provvedimenti attuativi del PEAR;
c) il Programma annuale degli interventi;
d) il documento di monitoraggio e valutazione.
2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione
territoriale.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.
4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli
interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti,
le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla
valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base
delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con
la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di
riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di
sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme
sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione
Economico Finanziaria (DPEF).
ARTICOLO 4
(Piano Energetico Ambientale Regionale)
1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di
attuazione della politica energetica regionale.
2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo
di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle
emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in
materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali,
individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di
cui all’articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei
risultati raggiunti. Definisce inoltre:
a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni
infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza
energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;
c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di
riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
g) gli indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;
h) le risorse necessarie all’attuazione delle misure prioritarie, in
conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.
3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è
redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli
operatori del settore.
4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche
per singole parti.
ARTICOLO 5
(Monitoraggio)
1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un
documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati
dell’attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle
attività svolte.
ARTICOLO 6
(Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)
1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i
provvedimenti attuativi del PEAR di cui all’articolo 3, i livelli di
efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e
di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento
dell’impatto ambientale sul territorio.
2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di
produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il
raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.
3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli
minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il
termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di
adeguamento.
4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali
integrazioni o modifiche.
ARTICOLO 7
(Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1, si avvale dell’Agenzia Regionale per l’Energia della
Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione
tramite la FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria
Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.).
2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell’ambito del settore
energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione.
In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici
incarichi:
a) verifica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, l’idoneità delle
certificazioni energetiche degli edifici;
b) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee
guida e norme tecniche in campo energetico;
c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di
livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli
obiettivi della politica energetica della Regione Liguria.
3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale
atta a verificare le attività svolte dall’Agenzia nell’esercizio
finanziario precedente.
4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo
1, può altresì richiedere collaborazioni all’Università, all’ENEA e al
CNR.
ARTICOLO 8
(Competenze delle Province)
1. Sono di competenza della Provincia:
a) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica,
alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi
di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387
(attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità), alle condizioni previste dal PEAR e
dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell’aria e
per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale 21 febbraio 2006 n. 4;
b) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti
e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro
varianti;
c) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche
nazionali e le loro varianti;
d) il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed
all’esercizio degli impianti di produzione da fonte fossile fino a 300
MW di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal Piano di tutela e
risanamento della qualità dell’aria;
e) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;
f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione,
stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di
cui all’articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino
del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di energia);
g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di
idrocarburi in terraferma;
h) la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in
attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal
programma annuale di cui all’articolo 3, comma 4;
i) l’individuazione delle aree, nell’ambito del piano territoriale di
coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti
di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d);
j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale
dell’energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;
k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di
manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori
a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e
successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia);
l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente
legge e non attribuite agli altri Enti locali.
ARTICOLO 9
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni provvedono, in particolare:
a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso
razionale dell’energia ed il risparmio energetico, in particolare in
materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e
cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed
urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo
stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni
superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. 412/1993 e successive
modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005;
c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti
edilizi prescrizioni concernenti l’efficacia energetica in edilizia,
secondo i criteri e le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c);
d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia
di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.
TITOLO II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 10
(Autorizzazione unica)
1. L’autorizzazione unica di competenza della Provincia di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è rilasciata nel
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche
o di interesse pubblico; detta Conferenza si svolge secondo le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma
2 la Provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti
dalla legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa
presentare osservazioni nel termine dalla stessa fissato.
4. La Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando
il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la
conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione
della documentazione integrativa.
5. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve
contenere, in ogni caso, l’obbligo della rimessa in pristino dello stato
dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
6. Con l’autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni
necessarie per la realizzazione dell’impianto, ivi comprese quelle di
carattere paesaggistico - ambientale, nonché delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio
degli impianti stessi.
7. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di
compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
8. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province,
l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto la
maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea,
previa intesa con l’altra o le altre Province.
9. Il provvedimento emanato dall’Amministrazione Provinciale a
conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la
pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la
valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste
dalla normativa vigente.
Fino all’acquisizione della pronuncia di VIA i termini per la
conclusione del procedimento unico restano sospesi.
10. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere
dichiarata la pubblica utilità delle opere.
11. Qualora il progetto sia sottoposto ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.
59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) la stessa è
acquisita nell’ambito del procedimento unificato.
12. Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente
articolo e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori
specificazioni procedurali sono individuate dalla Giunta regionale con
proprio atto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
13. Per gli impianti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) la
Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una
valutazione tecnica effettuata dall’ARPAL relativa all’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
14. La spesa per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi,
agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al
comma 13 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario
regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a
favore dell’ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di
competenza provinciale di chiusura del procedimento.
ARTICOLO 11
(Denuncia di inizio attività)
1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentare ai
competenti uffici comunali i seguenti interventi, purché conformi a
quanto stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b):
a) l’installazione di pannelli solari termici da 20 metri quadrati a 100
metri quadrati;
b) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale
da 3 kW a 10 kW di picco;
c) gli impianti eolici fino a 5 kW;
d) le opere di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c).
ARTICOLO 12
(Procedure semplificate)
1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le
opere di seguito indicate:
a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione
nominale fino a 5000 V;
b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione
nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi
i 500 metri;
c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di
tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi
non modifichino lo stato dei luoghi;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi
comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell’impianto quali
conduttori, sostegni, isolatori, mensole.
2. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il gestore è
tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia almeno trenta
giorni prima dell’inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni
tecniche dell’ARPAL, in materia di verifica dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
3. La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche
dell’ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti
elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di
energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.
4. Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di
attività, da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, purché
conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale
e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel
rispetto delle normative di settore, i seguenti interventi:
a) interventi relativi all’installazione di pannelli solari termici se
di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;
b) interventi relativi all’installazione di pannelli solari fotovoltaici
di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità mobiliare.
5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al
Comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una
relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le
caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di
sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche
ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del
nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all’articolo
13.
6. Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone
vincolate o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all’esproprio,
imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità, si applica il
procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 13
(Intesa paesaggistica)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la
Soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione
paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di
attività di cui all’articolo 12, comma 5.
ARTICOLO 14
(Attività libera)
1. Costituiscono attività libera l’installazione di caldaie a biomassa
per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di
fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, in applicazione dell’articolo 12, comma 5 del d.lgs.
387/2003.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E IL
RISPARMIO ENERGETICO
ARTICOLO 15
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende:
a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è
funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano
dell’orizzonte;
b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale
diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le
quali non è richiesta alcuna illuminazione;
c) per Regolamento dell’illuminazione: il Regolamento redatto dalle
amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di
manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e
pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione
nonché l’adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente
titolo;
d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita
in maniera specifica all’osservazione astronomica ai fini scientifici e
divulgativi con strumentazione dedicata all’osservazione notturna;
e) per fascia di rispetto: l’area circoscritta all’osservatorio la cui
estensione è determinata dalla categoria dell’osservatorio medesimo.
ARTICOLO 16
(Competenze della Regione)
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente
titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):
a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di
riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione del
presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in
materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi
energetici;
c) concede contributi agli enti locali per l’adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti
dal presente titolo;
d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:
1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di
illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all’articolo
20;
2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all’articolo 20
e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;
3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 23;
e) predispone ed aggiorna l’elenco degli osservatori e delle aree
naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.
ARTICOLO 17
(Competenze delle Province)
1. Le Province:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia
elettrica;
b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza
al presente titolo;
c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l’ottemperanza
alle disposizioni di cui al presente titolo;
d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso
titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed
aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze
nell’ambito dell’illuminazione.
ARTICOLO 18
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni:
a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente
titolo;
b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera c);
c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza
al presente titolo;
d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di
illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e
quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;
f) comminano le sanzioni di cui all’articolo 33.
ARTICOLO 19
(Aree a più elevata sensibilità)
1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed
astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e
divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate
cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata
sensibilità all’inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle
nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su
indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell’Unione
Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.
3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio
minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come
delimitate dalla vigente legislazione.
4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti
alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore
della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non
oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso
luminoso.
ARTICOLO 20
(Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata
con potenza installata individuata con il regolamento di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di
certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa
massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale
emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni
sistemi di schermatura;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di
lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della
tecnologia e dell’applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il
livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di
sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di
luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il
valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l’efficienza degli stessi e quindi
impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni
ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei
punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l’orario
stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l’emissione di luci
degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al
pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le
condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali da
comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di
luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere
tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono
diffondere la luce verso l’alto, per quelle in impianti con emissione
complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore a 2250
lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni
direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso
temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora
solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti
di modesta entità.
3. L’illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo
da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori
dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque
richiesto lo spegnimento all’ultimazione dell’attività sportiva, è
comunque consentito l’impiego di lampade diverse da quelle previste al
comma 1, lettera b).
4. E’ fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo
pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.
5. L’illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall’alto verso
il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di
interesse storico – architettonico e monumentale e di quelli di pregio
storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso
verso l’alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se
necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con
schermi o alette paraluce.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate
con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze
di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.
ARTICOLO 21
(Esclusioni)
1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti
installazioni:
a) i fari costieri;
b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di
pubblica sicurezza;
c) i porti e gli aeroporti;
d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione,
sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alle
sicurezza passiva dell’edificio;
e) gli impianti per le manifestazioni all’aperto con carattere di
temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;
f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.
ARTICOLO 22
(Aggiornamento dei requisiti tecnici)
1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità
d’impiego degli impianti di illuminazione di cui all’articolo 20
provvede la Regione con proprio Regolamento.
ARTICOLO 23
(Vigilanza)
1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare
in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di
determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose,
eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con
il Regolamento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d).
TITOLO IV
RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
ARTICOLO 24
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni già
individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 25
(Competenze della Regione)
1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e
del d.lgs. 192/2005 provvede alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli
usi finali dell’energia in edilizia su scala regionale;
b) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle
problematiche inerenti;
c) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo
sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo
organico della normativa energetica nazionale per l’uso efficiente
dell’energia nel settore civile.
2. La Regione disciplina:
a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione
alla tipologia ed alla destinazione d’uso degli edifici;
b) la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli
edifici;
c) l’applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in
materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
d) l’applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in
materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione;
e) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli
edifici;
f) i requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli
esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione
e l’aggiornamento degli operatori del settore.
ARTICOLO 26
(Rendimento energetico degli edifici)
1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova
costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve
avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in
relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai
costi da sostenere, nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento e
delle prescrizioni specifiche previste nel regolamento di cui
all’articolo 29 e tenuto conto dei seguenti criteri:
a) nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente
i requisiti minimi di rendimento e le prescrizioni specifiche previste
dal regolamento di cui all’articolo 29;
b) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista una
applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l’involucro di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie
superiore a 1000 metri quadrati;
c) nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al venti per cento
dell’edificio esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di
superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, è prevista una
applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell’edificio;
d) nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell’involucro dell’edificio diversi da quelli di cui alle
lettere a), b), c), l’applicazione è limitata al rispetto di specifiche
prescrizioni.
ARTICOLO 27
(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)
1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista
l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua
calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 29.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da garantire
la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non
inferiore al trenta per cento.
3. Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via
prioritaria l’opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per
il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il
condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda.
ARTICOLO 28
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di
ristrutturazione edilizia integrale di cui all’articolo 26, comma 1,
lettera b) deve essere dotato di attestato di certificazione energetica,
a cura del costruttore e redatto secondo quanto stabilito dal
Regolamento di cui all’articolo 29.
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al
comma 1 deve essere dotato, all’atto della compravendita o della
locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti
scadenze:
a) entro sei mesi dall’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 29
per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati;
b) entro dodici mesi dall’emanazione del Regolamento di cui all’articolo
29 per gli edifici fino a 1000 metri quadrati;
c) entro diciotto mesi dall’emanazione del Regolamento di cui
all’articolo 29 per le singole unità immobiliari.
3. Nel caso di compravendita di immobile l’attestato di certificazione
energetica è allegato all’atto di compravendita.
4. Nel caso di locazione l’attestato di certificazione energetica è
messo a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme
all’originale in suo possesso.
5. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso
fabbricato, quali gli appartamenti di un condominio, può fondarsi, oltre
che sulla valutazione dell’unità immobiliare interessata:
a) su una certificazione comune dell’intero edificio per i fabbricati
dotati di un impianto termico centralizzato;
b) sulla valutazione di un’altra unità immobiliare rappresentativa dello
stesso fabbricato e della stessa tipologia.
6. L’attestato di certificazione energetica ha una durata massima di
dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
7. L’attestato di certificazione energetica deve avere i contenuti
previsti dal Regolamento di cui all’articolo 29, comprendenti, fra
l’altro, i valori di efficienza energetica vigenti a norma di legge e i
dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
L’attestato di certificazione energetica dovrà inoltre essere conforme
al modello contenuto nello stesso Regolamento.
8. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui
metratura totale supera i 1.000 metri quadrati, l’attestato di
certificazione energetica è affisso nell’edificio cui si riferisce in un
luogo facilmente visibile al pubblico.
ARTICOLO 29
(Regolamento)
1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione
consiliare competente, approva un apposito Regolamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, che
definisce:
a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
b) i requisiti minimi di rendimento, le prescrizioni specifiche, la
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli
edifici, le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni
sulle prestazioni energetiche degli edifici.
c) la procedura per la richiesta ed il rilascio dell’attestato di
certificazione energetica.
ARTICOLO 30
(Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica
degli edifici)
1. La Regione istituisce l’elenco dei professionisti abilitati al
rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 31
(Accertamenti ed ispezioni)
1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per
almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in
ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 26, accertamenti ed ispezioni
in corso d’opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto
stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 29.
2. La Regione, anche avvalendosi di ARE, verifica l’idoneità della
certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal Regolamento
di cui all’articolo 29.
3. Le funzioni ispettive previste dal d.lgs. 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni sono attribuite alle Province che le svolgono
secondo le modalità individuate dal Regolamento di cui all’articolo 29.
ARTICOLO 32
(Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)
1. L’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici
sono disciplinati dalla normativa nazionale in materia.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 33
(Sanzioni)
1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori
nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui
all’articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche
parziale del contributo concesso.
2. In caso di svolgimento dell’attività di produzione di energia senza
il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all’articolo 6, comma 1
si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00
per ogni megawatt termico di potenza nominale dell’impianto superiore a
quello stabilito.
3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui
all’articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo entro il termine dello stesso stabilito, si applica una
sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale
sanzione è raddoppiata se l’impresa non realizza il programma entro
l’ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l’irrogazione della
prima sanzione.
4. La costruzione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in assenza dell’autorizzazione di
cui all’articolo 10, comma 1, o a condizioni difformi da quelle previste
nel titolo autorizzatorio comporta la applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata trasmissione della DIA prevista dall’articolo 11 o della
comunicazione prevista dall’articolo 12, comma 2, comporta la
applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a
euro 1.000,00.
6. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa
individuati, delegati o subdelegati).
7. Nel caso in cui al comma 4, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata
rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi
sono realizzati d’ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese
ai gestori.
8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata
in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida
a provvedere all’adeguamento entra sessanta giorni, con la sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo
restando l’obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino
all’adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello
stesso.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia
Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per
l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui
al presente titolo.
10. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all’immobile, l’originale della certificazione energetica di cui
all’articolo 28, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 15, comma 7 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e
integrazioni.
11. Il professionista abilitato al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica di cui all’articolo 28, che rilascia un
attestato non veritiero o dichiara un impedimento all’installazione di
un impianto solare termico di cui all’articolo 27, comma 1 non
veritiero, è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo
15, comma 2 del d. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
12. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma
3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo
dall’acquirente.
13. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma
4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal
conduttore.
14. All’accertamento e alla contestazione delle sanzioni di cui ai commi
10 e 11 provvedono i Comuni competenti per territorio.
15. Per i casi non previsti dalla presente legge, si applicano le
sanzioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.
ARTICOLO 34
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno finanziario 2007:
- prelevamento di quota di euro 100.000,00 in termini di competenza e di
cassa dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;
- prelevamento di quota di euro 200.000,00 in termini di competenza e di
cassa dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
- iscrizione dello stanziamento di euro 100.000,00 in termini di
competenza e di cassa all’U.P.B. 4.116 “Energia”;
- iscrizione dello stanziamento di euro 200.000,00 in termini di
competenza e di cassa all’U.P.B. 4.216 “Energia”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
ARTICOLO 35
(Norme transitorie)
1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR
secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa.
2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle
istanze di cui all’articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni
già vigenti in materia.
ARTICOLO 36
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21
giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia) e successive modifiche ed integrazioni:
a) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 19;
b) l’articolo 72 quater;
c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 72 duodecies;
d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 72
quaterdecies;
e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 72 quaterdecies sono
soppresse le parole “e 72 duodecies, comma 7”.
3. E’ abrogata la lettera e) del comma 5 dell’articolo 2 della legge
regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di
impatto ambientale).
4. E’ da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
le norme della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 29 maggio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)