Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 4 luglio 2008
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (Deliberazione n. ARG/com 91/08).
(GU n. 163 del 14-7-2008)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 luglio 2008;
Visti:
l'art. 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(di seguito: decreto-legge n. 112/08);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
l'art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (di seguito decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/73);
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di
seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86);
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di
seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01).
Considerato che:
l'art. 81, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 112/08 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
prevede che, in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto
sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico,
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito
delle societa' di cui all'art. 75 testo unico delle imposte sui redditi
(decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917) sia
applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti
che soddisfino congiuntamente le seguenti due condizioni:
abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi
complessivamente superiore a 25 milioni di euro;
operino in almeno uno dei settori di seguito indicati:
(a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
(b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di
petrolio liquefatto e gas naturale;
(c) produzione o commercializzazione di energia elettrica;
il comma 18 del predetto art. 81 vieta agli operatori economici che
soddisfino entrambe le condizioni sopra elencate di traslare sui prezzi
al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di
traslazione della maggiorazione d'imposta), attribuendo all'Autorita' il
compito di vigilare sulla puntuale osservanza di tale divieto a carico
di ciascuno dei soggetti obbligati;
per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l'Autorita'
e' tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge
istitutiva (legge n. 481/95);
in particolare al fine di garantire il puntuale rispetto del divieto di
traslazione della maggiorazione d'imposta occorre che l'Autorita':
detti disposizioni attuative funzionali ad assicurare l'osservanza di
tale divieto;
acquisisca tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente
il puntuale rispetto del divieto;
accerti le eventuali violazioni adottando le dovute misure prescrittive
e sanzionatorie in caso di inosservanza delle proprie disposizioni;
segnali ad altri organismi competenti i fatti rilevanti per l'esercizio
delle rispettive attribuzioni;
i settori elencati dall'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08,
pur essendo liberalizzati, non sono ancora caratterizzati da livelli di
concorrenza tali da incidere adeguatamente sulla possibilita' di
traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta;
per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla
maggiorazione di imposta introdotta dall'art. 81 del decreto-legge n.
112/08 non traslino il predetto onere sui prezzi al consumo, e'
necessario che essi non incrementino a tal fine i propri margini; tra
l'altro, e' necessario che essi non aumentino i propri margini operativi
lordi per unita' di prodotto (unitari) con riferimento ai prodotti
relativi ai settori di cui al citato art. 81, comma 16, salvo i casi in
cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei
costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate;
le ragioni d'urgenza che hanno determinato l'adozione del decreto-legge
n. 112/08 e l'immediata applicazione della maggiorazione d'imposta in
questione, impongono all'Autorita' di adottare con la massima celerita'
le prime disposizioni necessarie per iniziare da subito la propria
attivita' di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto in
questione, evitando che le imprese possano porre in essere condotte
idonee ad eludere il medesimo divieto e a comprometterne la finalita' di
tutela dei consumatori;
Ritenuto che:
sia necessario adottare disposizioni urgenti per assicurare, con effetto
immediato, una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto
di traslazione della maggiorazione d'imposta ed in particolare:
(i) dettare le prime disposizioni idonee ad evitare che gli operatori
possano sottrarsi al rigoroso rispetto del divieto stesso;
(ii) ordinare alle imprese di trasmettere all'Autorita' le informazioni
e i documenti necessari;
con successivi provvedimenti saranno attivati periodici flussi
informativi che assicurino il costante monitoraggio delle condotte degli
operatori, nonche' l'adozione di eventuali altre disposizioni idonee ad
assicurare il rispetto del divieto in questione;
le informazioni e i documenti di cui al precedente punto (ii) debbano
essere acquisiti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera (a), della
legge n. 481/95, la cui violazione e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato;
il rilevante numero dei destinatari della richiesta renda necessario che
essa sia comunicata nelle forme previste dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01;
Delibera:
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 le
imprese che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 si trovino nelle
condizioni previste dall'art. 81, comma 16, del medesimo decreto-legge,
sono tenute a trasmettere entro il 31 luglio 2008 all'Autorita':
(a) l'ultimo bilancio di esercizio disponibile nonche', se disponibili,
le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i
documenti di budget relativi al 2008;
(b) una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi
unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'art. 81,
comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 riferiti sia all'anno 2007 che
al primo semestre 2008.
2. Con successivi provvedimenti sara' adottata una disciplina organica
delle informazioni e i documenti che i soggetti di cui al punto 1
dovranno inviare all'Autorita' con cadenza regolare, nonche' eventuali
ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto
in questione.
3. Per lo svolgimento delle attivita' ispettive sara' richiesta la
collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e del protocollo di intesa stipulato
con la Guardia di Finanza in data 19 dicembre 2005.
4. Il Direttore generale dell'Autorita' e' incaricato di istituire un
Gruppo di lavoro composto da adeguate competenze professionali e di
proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad
assicurare l'efficace esercizio della funzione di vigilanza di cui
all'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
5. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) nonche' trasmesso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro
dello sviluppo economico ed al Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione;
6. ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 244/01 della presente deliberazione verra' data notizia in
due quotidiani e la stessa sara' comunicata a due destinatari mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Milano, 4 luglio 2008
Il presidente: Ortis