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Decreto 11 dicembre 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive dell'Acquirente unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009.
(GU n. 303 del 30-12-2008)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale
prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito
il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti
le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione
complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi
transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente
principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di
congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su
criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui,
nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione
garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli
orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in
particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a.
le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi,
facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi incluse le
attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del Consiglio del 28
giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 per quanto riguarda
la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, prevedendo
specificatamente che per le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri
confinanti, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonche' le norme da 1 a 4
contenute nel capitolo intitolato «Generalita'» dell'allegato, si applicano dal
1° luglio 2007;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore
energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite
allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione
di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale
di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle
importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della
competitivita' del sistema economico del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione
fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e'
interamente compreso nel territorio italiano;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 recante
modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto
di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i
sistemi elettrici di altri Stati;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto
2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il
servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia
elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 che,
fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato
elettrico Spa, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed
alla gestione del mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 che,
fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente
Unico Spa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 dicembre 2007,
recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per
l'anno 2008 e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti
pluriennali di importazione per l'anno 2008 e la deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica del 18 dicembre 2007, n. 329/2007;
Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003 e 26
novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa nelle quali si
fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacita' di
interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto
San Fiorano-Robbia;
Viste:
la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui si e' disposta
una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010,
di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a
42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno
precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici
comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5%
annuo;
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si e' disposta
una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo
2002-2011, di una quota della capacita'disponibile nella misura massima di 50
MW;
la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e'
riconosciuto alla Edison Spa il diritto di reingresso in Italia di una parte
dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera,
corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che
costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della
legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale
italo-svizzero del 18 giugno 1949;
i decreti del Ministero dello sviluppo economico n. 290/ML/1/2007 e n. 290/ML/2/2008
con cui si riconosce il diritto di esenzione dalla disciplina che prevede il
diritto di accesso di terzi per le linee di interconnessione con la Svizzera:
Tirano-Campocologno e Mendrisio-Cagno rispettivamente per un ammontare pari a
150 MW per 10 anni e 150 MW nelle ore Summer Peak (200 MW nelle restanti ore
dell'anno) per 13 anni;
Viste le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Gestore della
rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005,
concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacita'
di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato
Citta' del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23
agosto 2004, n. 239;
Vista la lettera della societa' Edison Spa del 3 agosto 2006, con cui e' stata
avanzata una proposta relativa alle modalita' di reingresso in Italia della
quota parte di energia italiana prodotta nella centrale KHR di Innerferrera in
attuazione all'Accordo e Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera,
ratificati in Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;
Vista la lettera di Terna Spa dell'11 dicembre 2006 con cui, in ordine alle
modalita' proposte per il reingresso dell'energia prodotta nella centrale di KHR
di Innerferrera, a seguito di incontri con le societa' e il gestore di rete
svizzero interessati, sono individuate le garanzie e le azioni necessarie a
consentire in modo efficiente le verifiche della produzione della quota italiana
dell'impianto;
Vista la decisione della Commissione del 9 novembre 2006 recante modifica
dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, con la quale sono stati
forniti orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacita'
disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi
nazionali;
Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre 2006 con la
quale sono stati forniti indirizzi alla societa' Acquirente unico Spa in materia
di modalita' di approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato
e di informativa al Ministero stesso;
Vista la nota della Repubblica di San Marino, Dipartimento attivita' produttive,
del 7 aprile 2008, con cui si richiede l'adeguamento della capacita' di
trasposto di energia elettrica riservata sulle linee di interconnessione con
l'estero tenuto conto del tasso di crescita dei consumi registrato dal 2001 al
2007, in applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale
del 20 ottobre 2000;
Vista la lettera del 16 settembre 2008, prot. 18514, del Ministero dello
sviluppo economico alla Repubblica di San Marino, con cui, tenuto conto dei dati
sui consumi elettrici comunicati dalla stessa Repubblica relativamente al
periodo 2000-2007, si riconosce l'adeguamento a 54 MW della riserva di capacita'
di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con
l'estero a favore della Repubblica di San Marino a decorrere dal 1° gennaio
2009, ai sensi soprarichiamato provvedimento, tuttora in corso di validita';
Vista la lettera di Terna Spa del 20 novembre 2008, prot.TE/P2000017543, con cui
si comunicano i valori delle capacita' di trasporto in importazione ed
esportazione per l'anno 2009 delle linee di interconnessione sulle frontiere con
la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia e la Grecia;
Vista la lettera della societa' Acquirente Unico Spa, del 28 novembre 2008, al
Ministero dello sviluppo economico, con cui e' fornita la previsione della
domanda da soddisfare nel triennio 2009-2011 per i clienti del mercato tutelato
rifornito;
Vista la lettera di Terna del 9 dicembre 2008, prot. TE/P20080019383 relativa
agli accordi con i gestori di rete confinanti (Francia, Austria, Slovenia,
Svizzera e Grecia) sulle modalita' di allocazione congiunta dell'intera
capacita' di trasporto su ciascuna frontiera e sulla ripartizione dei ricavi
derivanti dall'allocazione della capacita' di trasporto;
Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 20 novembre 2008, consente
di determinare, per l'anno 2009, i valori massimi delle capacita' di
importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere secondo la tabella
seguente:
Tabelle omesse
Considerato che tali valori comprendono l'incremento di capacita' di
interconnessione connesso all'entrata in esercizio, prevista nel corso dell'anno
2009, delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e
Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW,
dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo e consente,
anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di
acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle
transazioni;
Considerato che:
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente unico Spa
l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in
essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per
l'approvvigionamento del mercato vincolato;
b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono sulla frontiera
con la Svizzera;
c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo e' estesa a
tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente contratto di
fornitura di energia elettrica;
d) per l'anno 2009, le stime sul fabbisogno del mercato approvvigionato
formulate dall'Acquirente unico Spa, indicano valori in diminuzione rispetto a
quelli registrati nel 2008;
Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i clienti
domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1° luglio 2007,
nell'ambito del mercato vincolato, qualora non esercitino il diritto di
stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero,
rientrano nel mercato tutelato il cui approvvigionamento e' effettuato da
Acquirente unico in continuita' con quanto avveniva per il suddetto mercato
vincolato;
Ritenuto opportuno attribuire ad Acquirente unico una quota dei proventi delle
assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di importazione, tenuto
conto del tasso di riduzione del mercato approvvigionato nell'anno 2008 e delle
modifiche attese del perimetro del mercato tutelato nell'anno 2009;
Ritenuto di comprendere nel mercato libero anche i clienti in regime di
salvaguardia ai fini della ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea
secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 1228/2003, come
modificato con la decisione della Commissione del 9 novembre 2006, attraverso
l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della
capacita' di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire
programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle
attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacita' di
interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti
dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia
dell'economicita' degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti
finali;
Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera modalita' omogenee con
quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta salva la possibilita' di disporre
riserve sulla capacita' in importazione;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2008 per il
reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta
presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28
dicembre 2001;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1,
comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i
valori della capacita' di interconnessione riservati nell'anno passato per il
transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano;
Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Citta' del
Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza
dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi
delle assegnazioni dei diritti sulla capacita' di trasporto sulle
interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza
economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto, ovvero
assegnare una riserva sulla capacita' di trasporto sulla frontiera
italo-svizzera;
Ritenuto adeguato destinare per l'anno 2009 all'Acquirente Unico, in aggiunta
alla riserva per l'importazione relativa ai contratti pluriennali sulla
frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi delle assegnazioni della
capacita' di importazione pari al 15%, al netto delle quote riconosciute allo
Stato Citta' del Vaticano e alla Repubblica di San Marino, tenuto conto del
tasso di riduzione del mercato approvvigionato da AU registrato nell'anno 2008 e
delle variazioni attese del perimetro del medesimo mercato per l'anno 2009;
Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica
sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui
garantita dalle autorita' italiane sulla frontiera svizzera, in coerenza con il
principio di equa ripartizione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato tutelato, e adeguare il
prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo
trimestre del 2009 con modalita' di aggiornamento definite da parte dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in modo analogo a quelle definite con
riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti di cui al decreto ministeriale
15 novembre 2007 recante determinazione delle modalita' per la vendita sul
mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi
elettrici GSE Spa;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico
espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 10
dicembre 2008 - PAS 8/08;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri
generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del
sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato
tutelato, stabilendo che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda
all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
assegnazione: e' l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto, ovvero dei riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di
energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione congiunta: e', per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione
effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile, con garanzia
di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia
elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto
viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al
flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita
(esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto
di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo
ai grossisti;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19
febbraio 1997;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT): sono i diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera per
l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che
connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione
appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiere settentrionali: sono le frontiere elettriche con Francia, Austria,
Svizzera, Slovenia;
gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata
delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla interconnessione;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate: sono le quote di capacita' di
trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per
il reingresso di energia elettrica;
Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di trasmissione e'
interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
Servizio di tutela: e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui
all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/07;
Servizio di salvaguardia: e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui
all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07;
zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato
da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'importazione e
l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale
sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2008, al
fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico
Spa, ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia
elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante
l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete
di interconnessione con metodi di mercato;
c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, di imparzialita', e la
neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;
d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
a) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione
dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi
internazionali;
b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti
del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico
Spa ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;
c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad
accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le
disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2
concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di
regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme
comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle
frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera e' effettuata
nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalita' definite negli
accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per
l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile;
b) i proventi delle procedure di cui alla lettera a), per la quota parte
spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita' delle
forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli
stessi;
c) ai fini delle ripartizioni di cui alla lettera b), fanno fede i consumi di
energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui alla deliberazione
dell'Autorita' del 15 dicembre 2006, n. 288/06, come certificati dal gestore di
rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'utente di dispacciamento;
d) e' disponibile all'Acquirente unico Spa, per garantire una fornitura
competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato, una quota dei
proventi di cui alla lettera b) in misura non superiore al 15%, al netto delle
quote dei proventi riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 1, e fermo restando
quanto previsto all'art. 5; la restante quota e' destinata ai clienti del
mercato libero;
e) l'Autorita' provvede a disciplinare le modalita' di ripartizione dei proventi
tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al
mercato libero.
4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di
investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali
congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a
concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per
ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti
dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li
trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera Italo-Svizzera sono
ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente
proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente resa disponibile per la
medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.
6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per
l'utilizzo della capacita' di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi
di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da
garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.
Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1°
gennaio 2009 ai fini delle disposizioni di cui al presente
decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la
Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto
garantita da Terna.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1°
gennaio 2009 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto sulla
frontiera elettrica con la Svizzera e' pari alla corrispondente capacita' di
trasporto garantita da Terna, al netto:
a) della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di
importazione di cui all'art. 5;
b) della capacita' relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n.
290/ML/1/2007, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale della
linea stessa;
c) della capacita' della linea Mendrisio - Cagno esentata dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/2/2008, a
partire dalla data di entrata in esercizio commerciale della linea Mendrisio -
Cagno;
d) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte
italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6
anni a partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai sensi delle
direttive del Ministro delle attivita' produttive al Gestore della rete di
trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
delle riserve di cui all'art. 4.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera
devono essere non superiori al 50% del totale della capacita' di trasporto
garantita sulla rete.
Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali
1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna, distinguendo per operatore
di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera
con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di
San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano e, comunque, nella misura
strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato,
assegna per l'anno 2009 una riserva sulla capacita' di interconnessione
assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote
di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto in modo da garantire effetti economici equivalenti
all'assegnazione di una riserva sulla capacita' di trasporto. I diritti
complessivi, sia in termini di riserva di capacita' che di quote di
ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui
alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e
salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita'
di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del
diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui e' stata assegnata la
predetta capacita' di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il
rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici
stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo
economico e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini
dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2009 alla Edison Spa la capacita' di trasporto sulla
frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a
garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta
presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della
produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e,
comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato
libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non utilizzata
per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune
verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la societa'
Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica
dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.
Art. 5.
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di
energia
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria
all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede
la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque
non superiore a 600 MW, e' riservata al titolare italiano dei contratti
medesimi.
2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto
pluriennale, come derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al
comma 1, e' interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico Spa,
alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive 18 dicembre 2007 e al prezzo di 78 euro/MWh, salvo quanto previsto al
comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi
relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla
capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 e' adeguato in corso d'anno
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con modalita' analoghe a quelle
definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti di cui al decreto
ministeriale 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalita' per la
vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei
servizi elettrici GSE Spa.
Art. 6.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo
economico ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative alla
definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza
della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da
consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 11 dicembre 2008
Il Ministro : Scajola