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Decreto 11 marzo 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 66 del 18-3-2008)
IL VICE
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la sottoposizione ad accisa del gas
naturale destinato alla combustione per usi civili con l'applicazione
delle aliquote di cui all'allegato I al medesimo testo unico;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
che, ridetermina, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote di accisa
sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili, di cui
all'allegato I del predetto testo unico delle accise;
Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del
2007, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del
completamento progressivo del processo di armonizzazione e di
riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle
diverse zone geografiche del Paese, il Ministro dell'economia e delle
finanze proceda, con proprio decreto da adottare entro il mese di
febbraio di ogni anno, ad interventi di riduzione delle sole aliquote di
accisa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 2;
Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 26 del
2007, che autorizza, per i predetti interventi di riduzione la spesa di
98.000.000 di euro per l'anno 2008;
Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio 2004,
22 marzo 2006 e 23 febbraio 2007, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003,
n. 46 del 25 febbraio 2004, n. 107 del 10 maggio 2006 e n. 66 del 20
marzo 2007, con i quali, sono state rispettivamente fissate per l'anno
2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004, per l'anno 2006 e per l'anno
2007 le aliquote di accisa sul gas naturale per usi civili da applicare
nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno
2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Ritenuto, in relazione al valore che hanno assunto le aliquote di accisa
sul gas a partire dal 1° gennaio 2008 ai sensi del nuovo sistema di
tassazione del gas naturale contenuto nell'art. 2 del predetto decreto
legislativo n. 26 del 2007 di procedere, nei territori diversi da quelli
di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas naturale
impiegato per usi civili;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, le
aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili
consumato nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi
annui: euro 0,171 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi
annui: euro 0,166 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,183 per metro
cubo.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2008
Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008 Ufficio di controlloatti
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio
n. 260