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Decreto 11 marzo 2008

Ministero dello Sviluppo Economico. Revoca dell'obbligo di massimizzazione delle importazioni di gas naturale di cui al decreto 30 agosto 2007, articolo 1, comma 1.

(GU n. 108 del 9-5-2008)

 

 

 


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 agosto 2007, recante disposizioni sulla modifica o revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale;
Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007;
Considerato il parere del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, il quale, in base ai dati esaminati nel corso della riunione del 14 febbraio 2008 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'alto livello di disponibilita' di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilita' di ridurre subito al 90% la massimizzazione resa operativa dal 5 novembre 2007 per le importazioni di gas e di riservare la decisione per la revoca totale in subordine all'andamento favorevole della climatica per il restante mese di febbraio;
Considerati l'andamento climatico attuale, quello nella prospettiva dei prossimi quattro giorni e l'attuale consistenza degli stoccaggi di gas destinati alla modulazione dei consumi;
Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva revoca delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Decreta:

Articolo unico
1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno successivo alla entrata in vigore del presente decreto e' revocato l'obbligo di completo utilizzo delle capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto 30 agosto 2007 al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, per tutti gli utenti titolari di detta capacita', anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Bersani