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Decreto 15 febbraio 2008

Ministero dello Sviluppo Economico. Riduzione al 90% degli obblighi di completo utilizzo delle capacita' di trasporto del gas naturale, previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto 30 agosto 2007, a decorrere dal 18 febbraio 2008.

(GU n. 94 del 21-4-2008)

 

 

 


 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 agosto 2007, recante disposizioni sulla modifica o revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale;
Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007;
Su parere conforme del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, il quale, in base ai dati esaminati nel corso delle riunioni del 29 gennaio 2008 e del 14 febbraio 2008 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'attuale alto livello di disponibilita' di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilita' di ridurre al 90% la massimizzazione delle importazioni resa operativa dal 5 novembre 2007 per le importazioni di gas;
Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva riduzione delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,

Decreta:

Articolo unico
1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno 18 febbraio 2008 sono ridotti al 90% gli obblighi di completo utilizzo delle capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 30 agosto 2007 per tutti gli utenti titolari di capacita' di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2008
Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 262