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Decreto 15 febbraio 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Riduzione al 90% degli obblighi di completo utilizzo delle capacita' di trasporto del gas naturale, previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto 30 agosto 2007, a decorrere dal 18 febbraio 2008.
(GU n. 94 del 21-4-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale
del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di
salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e
di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di
crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della
collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di
salvaguardia;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 30 agosto 2007, recante disposizioni sulla modifica o
revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle
importazioni di gas naturale;
Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007;
Su parere conforme del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del
sistema nazionale del gas naturale, il quale, in base ai dati esaminati
nel corso delle riunioni del 29 gennaio 2008 e del 14 febbraio 2008 sul
confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' di
approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'attuale alto
livello di disponibilita' di gas in stoccaggio, ha valutato con esito
favorevole la possibilita' di ridurre al 90% la massimizzazione delle
importazioni resa operativa dal 5 novembre 2007 per le importazioni di
gas;
Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva riduzione delle misure
volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,
Decreta:
Articolo unico
1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno 18 febbraio 2008 sono
ridotti al 90% gli obblighi di completo utilizzo delle capacita' di
trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti, come previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 30 agosto 2007
per tutti gli utenti titolari di capacita' di trasporto, anche
interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di
trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero, al fine di
rendere massime le immissioni complessive di gas in rete.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia ed
entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 15 febbraio 2008
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 262