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Decreto 19 marzo 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato.
(GU n. 114 del 16-5-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante Attuazione
della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale" (di seguito denominato decreto legislativo n.
164/2000");
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
che all'art. 12 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre
misure contenenti disposizioni piu' dettagliate di quelle previste dalla
direttiva stessa, relativa a norme non discriminatorie per le condizioni
di accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di
garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40 (di seguito denominato
decreto-legge n. 7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, le autorizzazioni
all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato di cui al comma 1, art. 11, del sopraccitato
decreto-legge, di una quota del gas importato, definita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in misura rapportata ai volumi
complessivamente importati, e che le modalita' di offerta, secondo
principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata «l'Autorita»);
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, che stabilisce che al fine
di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con
particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in
considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi,
tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della direttiva
98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e
dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000, il soggetto richiedente una autorizzazione alla importazione
deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche
mediante societa' controllate o collegate, allo sviluppo o alla
sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il
potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento, di trasporto, di
distribuzione, nonche' di stoccaggio di gas naturale;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti
infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di
interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati
membri dell'Unione europea, impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su
richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20,
nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni,
specificate nella stessa direttiva;
Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate
dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che il
quale stabilisce che le imprese che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e
la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi
stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi
potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la
capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso dei terzi;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, relativo all'esenzione dal
diritto di accesso di terzi a nuove interconnessioni con le reti europee
di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione e
ai loro potenziamenti e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria
delle nuove capacita' di trasporto realizzate in Italia in relazione a
nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti
all'Unione europea;
Considerato che quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge 23
agosto 2004, n. 239 e dal decreto ministeriale 11 aprile 2006, permette
di conseguire in modo piu' efficace l'obiettivo della sicurezza degli
approvvigionamenti che era alla base delle disposizioni di cui all'art.
7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 27 marzo 2001 e che pertanto tali disposizioni non
risultano piu' opportune;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sullo
schema del presente decreto, espresso con deliberazione 22 novembre
2007, n. 291;
Decerta:
Art. 1.
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas
naturale importato
1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 2, del
decreto-legge n. 7/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2007, e con le decorrenze ivi previste, le autorizzazioni
all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate
all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di cui all'art.
13 della delibera 17 luglio 2002, n. 137 e all'art. 1 della delibera 26
febbraio 2004, n. 22, dell'Autorita', di una quota del gas importato,
determinata in base ai seguenti criteri:
a) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di
durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in
corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 164/2000, la quota e' stabilita pari al 10% del volume
importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre-30 settembre;
b) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di
durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi diversi da quelli
dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 164/2000, la quota e' stabilita pari
al 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre-30
settembre;
c) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di
durata non superiore a un anno e relativi a un volume totale, annuale
nel corso di ciascun anno termico, non inferiore a 100 milioni di
standard metri cubi, riferito alla somma dei volumi di tutti i
contratti, di durata non superiore a un anno, relativi a soggetti tra i
quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano
controllati dalla medesima societa', nell'arco di dodici mesi, non
inferiore a 100 milioni di metri cubi, la quota e' stabilita pari al 5%
del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti stessi;
d) nei casi di cui alla lettera c), ove il volume totale sia inferiore a
100 milioni di standard metri cubi, non e' prevista alcuna quota.
2. L'offerta, delle quote indicate al comma 1 presso il mercato
regolamentato di cui allo stesso comma 1, e' effettuata entro entro i
termini indicati dall'Autorita', comunque entro l'anno termico
successivo a quello a cui si riferiscono le importazioni soggette
all'obbligo di offerta.
3. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.7/2007, i soggetti che
effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta di cui al comma
1, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita',
entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione nella quale indicano
le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo, i volumi
effettivamente importati nell'anno termico precedente nonche', entro un
termine indicato dall'Autorita', una relazione con i volumi
effettivamente offerti presso il mercato regolamentato di cui allo
stesso comma 1. Alla relazione e' allegata una dichiarazione rilasciata
dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi
effettivamente importati e offerti al mercato regolato di cui al comma
1, indicati nella relazione.
4. Nei casi di mancata offerta di volumi di gas determinati ai sensi
delle disposizioni del presente decreto, i soggetti di cui al comma 3
sono tenuti, entro un termine indicato dall'Autorita', a offrire presso
il mercato regolamentato di cui al comma 1, oltre alle quote relative
all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas pari al doppio di
quello non offerto relativamente all'anno termico precedente. Casi di
ulteriore ripetuta inosservanza, costituiscono sufficiente motivo di
revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate
o di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni
all'importazione al soggetto inadempiente e a societa' controllate,
controllanti o controllate da una medesima controllante.
Art. 2.
Semplificazione di adempimenti connessi all'attivita' di importazione di
gas naturale
1. L'obbligo relativo al piano di investimenti, di cui all'art. 7
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 27 marzo 2001, viene a cessare relativamente alle
importazioni, anche in corso, effettuate in data successiva a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della
geotermia ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 19 marzo 2008
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 362