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Decreto 23 aprile 2008, n. 100
Ministero dello Sviluppo Economico. Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 131 del 6-6-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
sostituisce l'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2;
Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che
prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione
hanno l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di immettere in
consumo una quota minima di biocarburanti;
Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che
prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente
disposizione successivi al 2007;
Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il quale
prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e
delle finanze sono dettati criteri, condizioni e modalita' per
l'attuazione del predetto obbligo di immissione in consumo di una quota
minima di biocarburanti;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema
penale ed in particolare l'articolo 17;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del
predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di
biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo
previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel
territorio nazionale della quantita' di biocarburanti e o degli altri
carburanti rinnovabili, di cui all'articolo 2-quater, della legge 11
marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, cosi' come sostituito dall'articolo
1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmette un
documentato rapporto all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione
dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili stabilita
dal regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo
2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto della diversa
gravita' della violazione si applica una maggiorazione della sanzione
stessa, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei
certificati di immissione in consumo mancanti, secondo il seguente
schema:
a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la sanzione di 600,00 euro;
b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;
c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;
d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.
3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui al
comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle
condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto di
cui l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e o delle politiche agricole alimentari e
forestali, puo' essere annualmente modificata, con riferimento
all'obbligo dell'anno successivo, l'entita' delle sanzioni di cui al
comma 2, anche in relazione ai progressi nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8)
recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita'
d'impresa.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59,
S.O., cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).»,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.), e'
il seguente:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e
destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di
immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4,
con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella
misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del
tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo
previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo
delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti
dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere
riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che
annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo
stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi
sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati
criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al
comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in
base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di
prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o
contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e
suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o
contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e
dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il
riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di
programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione
e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la
ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad
utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas
naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e
la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a
ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento
alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola,
specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.».
Nota alle premesse:
- Per l'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, si veda la nota
al titolo.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
«Modifiche al sistema penale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.», e' il seguente:
«Art. 7 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale
si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349,
sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti
provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio
territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa
la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche
per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni,
per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, si veda la nota
al titolo.
- Per l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda la nota
alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O., e' il seguente: «422.
L'importo previsto dall'art. 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato
nell'anno 2005 e' destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10
milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente
di cui al comma 421, da utilizzare con le modalita' previste dal decreto
di cui al medesimo comma 421, nonche' fino a 5 milioni di euro per
programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo e'
destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo
sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione
di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di
biocombustibili da trazione.».
- Per il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n.
400, si veda la nota alle premesse.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2, foglio n. 74