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Decreto 25 novembre 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2009, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.
(GU n. 23 del 29-1-2009)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni
(di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'articolo 3,
comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta
da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della
disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore
del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere
dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto
legislativo n. 387/2003) concernente attuazione della direttiva n. 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004,
concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in
particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo il quale beni, rapporti
giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13,
e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' le
attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo
al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. anche a seguito
dell'unificazione della proprieta' e della gestione della rete;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004)
concernente il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto
2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4, concernenti
rispettivamente il servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;
Visto il Regolamento, applicato dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.,
per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto
dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo
n. 79/1999, (cosiddetti diritti Cip n. 6/92) assegnati per l'anno 2008, tra
Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti
finali dal mercato tutelato al mercato libero e viceversa, approvato dal
Ministero delle attivita' produttive con nota del 9 maggio 2008, prot. n. 8369,
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 15 novembre 2007;
Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 15 ottobre 2008,
prot. n. 7710-02, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato
dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;
Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. del 5 novembre
2008, prot. 40000, con cui si indica in 4.300 MW la capacita' produttiva
relativa all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2009;
Considerato che le attuali quotazioni del prezzo dei combustibili utilizzati per
la produzione di energia elettrica mostrano un andamento al ribasso rispetto ai
valori registrati nell'anno in corso;
Tenuto conto delle quotazioni finora registrate sul mercato a termine
finanziario dell'energia elettrica relative all'anno 2009, ancorche' in fase di
prima implementazione;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione
della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a. che, nell'ambito del «regime
di tutela» di cui alla legge n. 125/2007, svolge la funzione di garante della
fornitura dei clienti finali, domestici e piccole imprese, che non esercitano il
diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia
elettrica;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2009 il trasferimento dei
diritti assegnati tra Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso in
cui il cliente finale lasci il mercato tutelato e passi al mercato libero,
mediante applicazione di modalita' analoghe a quelle adottate nel corso
dall'anno 2008;
Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e
mercato tutelato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato
rifornito da Acquirente Unico S.p.a. come registrato nel 2008 e delle stime
fornite dalla medesima societa' riguardo al perimetro del mercato da
approvvigionare nel 2009, ferma restando l'operativita' del meccanismo di
trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente;
Ritenuto che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche i clienti in
regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei diritti assegnabili tra
mercato libero e mercato tutelato;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo
medio ll'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale
prezzo condizioni medie di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in
maniera rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in
ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di
cui all'articolo 5 del decreto Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003, recante «approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico.
Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a.
relativamente al mercato elettrico», in modo tale da mantenere sostanzialmente
stabili la convenienza delle condizioni di approvvigionamento e l'impatto
complessivo sulla tariffa;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in
corso d'anno prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di
prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione,
forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del
Gestore dei servizi elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo
Gestore;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto
previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999
relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici
dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese
produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento
CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche
convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai
commi seguenti.
2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota
parte dell'energia elettrica disponibile.
4. «Autorita'» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Gestore del mercato» e' la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999
6. «Gestore dei servizi elettrici» e' la societa' Gestore dei servizi elettrici
- GSE S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore
del sistema elettrico - GRTN S.p.a. 7. «Mercato elettrico» e' il sistema delle
offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
8. «Servizio di tutela» e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
9. «Servizio di salvaguardia» e' il servizio di vendita di energia elettrica di
cui all'articolo 1 , comma 4, della legge n. 125/2007.
10. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata
dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
Art. 2.
Energia elettrica assegnabile
1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai
produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non
programmabili, definisce la quantita' totale di energia elettrica per l'anno
2009 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite
procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il
31 dicembre 2008, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 20% all'Acquirente unico per la fornitura di energia
elettrica dei clienti finali compresi nel servizio di tutela;
b) per una quota pari all'80% ai clienti del mercato libero.
4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui
all'articolo 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti che hanno
diritto al servizio di tutela.
Art. 3.
Procedura di assegnazione
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia
elettrica di cui al comma 2 dell'articolo 2, il Gestore dei servizi elettrici
pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data
fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata
della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli
operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica,
con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita'
n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come
certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo
dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente
valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui
al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario
costante per tutte le ore dell'anno 2009, l'energia elettrica di cui
all'articolo 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo articolo
2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero,
nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita'
assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2009, e' pari a
78 euro/MWh ed e' adeguato in corso d'anno dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas con modalita' analoghe a quelle adottate per il 2008, in
funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi,
di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003, concernente «approvazione del testo integrato della Disciplina
del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico Spa relativamente al mercato elettrico».
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei
servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per
differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per
quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai
sensi del comma 3;
b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore
assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia
elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza
tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4,
se detta differenza e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi
elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia
elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza
tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4,
se detta differenza e' negativa.
6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il
trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico
S.p.a, secondo modalita' analoghe a quelle in vigore per l'anno 2008, nel caso
di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero, e le
trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli
operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la
certificazione di cui al comma 2, secondo modalita' individuate dal Gestore dei
servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le
riassegnazioni in corso d'anno.
Art. 4.
Controlli, revoca di diritti e sanzioni
1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla
veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui
all'articolo 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio
possesso nonche' quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle
assegnazioni di cui all'articolo 3, alle corrispondenti condizioni economiche di
assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le
medesime procedure di cui all'articolo 3, dell'energia resasi disponibile a
seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli
operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico
comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle
iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza
entrata in esercizio e alle quantita' complessive di energia prodotta.
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine
di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi
elettrici, l'Autorita' include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del
Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 5, lettere b) e c).
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti ed
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2008
Il Ministro : Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 193