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Decreto 2 gennaio 2008
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare.
(GU n. 35 del 11-2-2008)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del
21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 ottobre
2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui
ai titoli IV e IV-bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate
dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, modificato da
ultimo dai regolamenti (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e n. 993/2007
del 27 agosto 2007;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si
provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999,
concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e successive modificazioni
ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 27 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di
attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti
norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici
ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per l'applicazione delle
sopra richiamate norme comunitarie relative al regime di aiuto per le
coltivazioni energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione
allo scopo di ottenere materie prime da utilizzare principalmente nel
settore non alimentare;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 20 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e' modificato come segue.
1) L'art. 4 «Aiuto per le colture energetiche» e' sostituito dal
seguente:
1. Il Titolo IV, Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29
settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.
2. L'agricoltore «richiedente», il «collettore» ed il «primo
trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel
Capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.
3. Le modalita'
tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno
definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo
provvedimento emanato dall'organismo di coordinamento.
4. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1973/2004,
la superficie minima coltivata non deve essere inferiore a 0,3 ettari.
5. Il contratto, di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004,
deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima e
depositato, da parte del richiedente a corredo della domanda unica,
presso l'organismo pagatore competente entro la data a tal proposito
fissata dall'organismo di coordinamento.
6. Per le colture diverse da quelle annuali, l'aiuto di cui all'art. 88
del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' concesso a condizione che il
richiedente si impegni attraverso una dichiarazione scritta, sostitutiva
del contratto, ad iniziare la coltivazione nel corso dell'anno
considerato e ad utilizzare la materia prima successivamente raccolta
per la fabbricazione di prodotti energetici.
7. L'organismo di
coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli organismi
pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del
raccolto.
8. L'organismo pagatore competente, sulla base delle informazioni
fornite dal richiedente, ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 34, paragrafo
3 del regolamento (CE) n. 1973/2004, adotta le conseguenti decisioni.
9. Per le consegue effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di
materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il
collettore ed il primo trasformatore sono tenuti a compilare ed a far
pervenire all'organismo pagatore competente apposite dichiarazioni entro
giorni dieci dall'avvenuta consegna.
10. Al richiedente e' consentito l'impiego di materie prime nella
propria azienda, conformemente alla disposizione di cui al paragrafo 1
dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1973/2004. L'organismo di
coordinamento adotta misure per autorizzare i richiedenti ad utilizzare
la coltivazione di materie prime agricole diverse da quelle previste
alla lettera a) del paragrafo 1 del citato art. 33.
Il richiedente, nei casi di cui sopra, e' tenuto, in sostituzione del
contratto, a presentare a corredo della domanda unica, entro i termini
prescritti, all'organismo pagatore competente una dichiarazione scritta
contenente le informazioni riportate al paragrafo 2 dell'art. 33 del
citato regolamento (CE) n. 1973/2004. L'organismo pagatore competente
adotta tutte le misure ritenute necessarie per garantire la piu'
assoluta osservanza degli adempimenti richiesti, prevedendo, altresi',
un sistema di riconoscimento, seppure in forma semplificata, nei
confronti del richiedente che utilizza la materia prima nella propria
azienda al fine di ottenere uno o piu' prodotti di cui all'art. 88,
secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
11. Ai sensi dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004 l'organismo
di coordinamento procede ad istituire un sistema generale di
accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori valido per
l'intero territorio nazionale. L'attuazione di tale sistema e'
alternativo alla fattispecie riportata nell'art. 31 del regolamento (CE)
n. 1973/2004 e, pertanto, il richiedente e' obbligato a stipulare
contratti unicamente con i collettori e i primi trasformatori
accreditati, purche' gli stessi siano stabiliti nel territorio
nazionale, in conformita' al paragrafo 7 dell'art. 37 del regolamento
(CE) n. 1973/2004.
12. Ai fini dell'accreditamento, il collettore e il primo trasformatore
devono presentare all'organismo pagatore competente, individuato in base
alla sede legale, se l'impresa e' costituita da persona giuridica, o
residenza, se la medesima e' costituita da persona fisica, una domanda
secondo le modalita' ed i termini definiti dallo stesso organismo
pagatore. Successivamente il collettore ed il primo trasformatore
possono, ai fini della convalida dell'accreditamento gia' concesso,
inoltrare all'organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei
requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio. L'accreditamento e'
concesso previo accertamento dei requisiti dichiarati e della
sussistenza delle condizioni richieste.
13. L'organismo pagatore e' tenuto a prevedere particolari disposizioni
intese ad escludere dalla lista di accreditamento i collettori ed i
primi trasformatori nei riguardi dei quali, in sede di controllo,
emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e
nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni
irregolari nell'esercizio di altre attivita' industriali e commerciali.
14. L'organismo di coordinamento adotta le misure per l'applicazione
dell'art. 38 del regolamento n. 1973/2004 in ordine alla regolarita'
delle operazioni da riportare negli appositi registri da parte dei
collettori, dei primi trasformatori e dei richiedenti che utilizzano la
materia prima nella propria azienda.
15. Il richiedente, ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a comunicare
all'organismo pagatore competente la quantita' totale di materia prima
ottenuta, per ciascuna specie e varieta', e di averla consegnata al
collettore o al primo trasformatore contraente che, attraverso la
sottoscrizione di apposita dichiarazione, ne conferma l'avvenuta
consegna.
16. Entro la data ultima, di cui all'art. 32, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1973/2004, prevista per l'ottenimento dei prodotti
finiti, il primo trasformatore deve far pervenire all'organismo pagatore
competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.
17. Gli organismi pagatori competenti sono tenuti a fornire
all'organismo di coordinamento le informazioni per 1'adozione di misure
supplementari e per gli adempimenti in materia di reciproca assistenza
tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n.
1973/2004.
18. L'autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei
controlli e' l'organismo pagatore competente.
2) L'art. 6 «uso delle superfici ritirate dalla produzione allo scopo di
ottenere materie prime» e' sostituito dal seguente:
1. Il Capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 disciplina le
condizioni per l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo
di ottenere materie prime.
2. L'agricoltore «richiedente», il «collettore» ed il «primo
trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel
Capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.
3. Le modalita' tecniche di applicazione del regolamento (CE) n.
1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio
nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo di
coordinamento.
4. Il contratto, di cui all'art. 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004,
deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima e
depositato, da parte del richiedente a corredo della domanda unica,
presso l'organismo pagatore competente entro la data a tal proposito
fissata dall'organismo di coordinamento. Tale contratto deve riportare,
tra l'altro, la quantita' totale prevedibile di materia prima, per
ciascuna specie, nonche' le condizioni di consegna.
5. L'organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli
organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima
del raccolto.
6. L'organismo pagatore competente, sulla base delle informazioni
fornite dal richiedente, ai sensi dell'art. 151 del regolamento (CE) n.
1973/2004, adotta le conseguenti decisioni.
7. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di
materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il
collettore ed il primo trasformatore sono tenuti a compilare ed a far
pervenire all'organismo pagatore competente apposite dichiarazioni entro
giorni dieci dall'avvenuta consegna.
8. Al richiedente e' consentito l'impiego di materie prime nella propria
azienda, conformemente alla disposizione di cui al paragrafo 1 dell'art.
146 del regolamento (CE) n. 1973/2004. L'organismo di coordinamento
adotta misure per autorizzare i richiedenti ad utilizzare la
coltivazione di materie prime agricole diverse da quelle previste alla
lettera a) del paragrafo 1 del citato art. 146. Il richiedente, nei casi
di cui sopra, e' tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare a
corredo della domanda unica, entro i termini prescritti, all'organismo
pagatore competente una dichiarazione scritta. L'organismo pagatore
competente adotta tutte le misure ritenute necessarie per garantire la
piu' assoluta osservanza degli adempimenti richiesti, prevedendo,
altresi', un sistema di riconoscimento, seppure in forma semplificata,
nei confronti del richiedente che utilizza la materia prima nella
propria azienda al fine di ottenere uno o piu' prodotti di cui
all'allegato XXIII del regolamento (CE) n. 1973/2004.
9. Ai sensi dell'art. 160 del regolamento (CE) n. 1973/2004 l'organismo
di coordinamento procede ad istituire un sistema generale di
accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori valido per
l'intero territorio nazionale. L'attuazione di tale sistema e'
alternativo alla fattispecie riportata nell'art. 158 del regolamento
(CE) n. 1973/2004 e, pertanto, il richiedente e' obbligato a stipulare
contratti unicamente con i collettori e i primi trasformatori
accreditati, purche' gli stessi siano stabiliti nel territorio
nazionale, in conformita' al paragrafo 7 dell'art. 160 del regolamento
(CE) n. 1973/2004.
10. Ai fini dell'accreditamento, il collettore e il primo trasformatore
devono presentare all'organismo pagatore competente, individuato in base
alla sede legale, se l'impresa e' costituita da persona giuridica, o
residenza, se la medesima e' costituita da persona fisica, una domanda
secondo le modalita' ed i termini definiti dallo stesso organismo
pagatore. Successivamente il collettore ed il primo trasformatore
possono, ai fini della convalida dell'accreditamento gia' concesso,
inoltrare all'organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei
requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio. L'accreditamento e'
concesso previo accertamento dei requisiti dichiarati e della
sussistenza delle condizioni richieste.
11. L'organismo pagatore e' tenuto a prevedere particolari disposizioni
intese ad escludere dalla lista di accreditamento i collettori ed i
primi trasformatori nei riguardi dei quali, in sede di controllo,
emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e
nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni
irregolari nell'esercizio di altre attivita' industriali e commerciali.
12. L'organismo di coordinamento adotta le misure per l'applicazione
dell'art. 163 del regolamento n. 1973/2004 in ordine alla regolarita'
delle operazioni da riportare negli appositi registri da parte dei
collettori, dei primi trasformatori e dei richiedenti che utilizzano la
materia prima nella propria azienda.
13. Il richiedente, ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a comunicare
all'organismo pagatore competente la quantita' totale di materia prima
ottenuta, per ciascuna specie e varieta', e di averla consegnata al
collettore o al primo trasformatore contraente che, attraverso la
sottoscrizione di apposita dichiarazione, ne conferma l'avvenuta
consegna.
14. Entro la data ultima, di cui all'art. 159, paragrafo 1, lettera a)
del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevista per l'ottenimento dei
prodotti finiti, il primo trasformatore deve far pervenire all'organismo
pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.
15. Gli organismi pagatori competenti sono tenuti a fornire
all'organismo di coordinamento le informazioni per l'adozione di misure
supplementari e per gli adempimenti in materia di comunicazioni da
trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 169 del
regolamento (CE) n. 1973/2004.
16. L'autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei
controlli e' l'organismo pagatore competente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 34