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Decreto 30 ottobre 2008

Ministero dell sviluppo economico Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi.
 

(GU n. 270 del 18-11-2008 )

 

 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Vista la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che rende disponibili in maniera permanente alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale gia' aperte a tali attivita' in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613 e disciplina l'apertura alle stesse attivita' di ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana;
Visto, altresi', l'art. 41 del decreto legislativo sopra citato, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 5, commi 2, 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, recante «delimitazione dell'area marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi»;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 290, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977»;
Vista la legge 12 aprile 1995, n. 147, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, concluso a Tirana il 18 dicembre 1992»;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, recante «delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso «zona G», ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»: Visto il comunicato ministeriale del 30 settembre 2005, pubblicato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia – Anno XLIX n. 9 (numero di pubblicazione 113), a seguito della correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata, avvenuta con scambio di note verbali tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata della Repubblica di Croazia, ed entrata in vigore il 2 agosto 2005;
Visto il comunicato ministeriale del 31 maggio 2006, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno L n. 5 (numero di pubblicazione 71), sulla delimitazione delle zone marine «A», «B» e «F» in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia;
Considerato che il decreto ministeriale del 13 giugno 1975 di istituzione della «zona marina F» e' precedente alla legge 23 maggio 1980, n. 290, nonche' alla legge 12 aprile 1995, n. 147;
Considerato che sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia, ratificato ed eseguito con la legge 23 maggio 1980, n. 290, sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, ratificato ed eseguito con la legge 12 aprile 1995, n. 147, rinviano ad ulteriori accordi la delimitazione della piattaforma continentale a nord e a sud delle rispettive linee concordate;
Considerato che il limite orientale della «zona marina F», rappresentato da archi di meridiano o parallelo, risulta essere arretrato verso l'Italia rispetto alla linea di delimitazione convenuta negli accordi sopra citati;
Considerata la manifestazione di interesse per la ricerca nelle acque profonde del Mar Ionio espressa dalla associazione delle compagnie petrolifere operanti in Italia;
Considerata l'opportunita' di provvedere ad un ampliamento della «zona F», prolungando il limite al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondita' delle acque sovrastanti e' tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, tenuto conto dei grazie ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell'approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;
Considerato l'interesse per la ricerca, a seguito delle recenti scoperte di giacimenti di gas nelle acque del Canale di Sicilia, in un'area a est del limite della esistente «zona G - Settore sud» contigua a titoli vigenti;
Considerata, altresi', l'opportunita' di provvedere ad un ampliamento della «zona G» limitatamente alla parte indicata come «Settore sud», prolungandone il limite orientale nel Canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondita' delle acque sovrastanti e' tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di rettificare il limite orientale della «zona marina F» per farlo coincidere con la linea di delimitazione concordata con gli Stati frontisti sopra citati, conformemente agli accordi stipulati tra questi ultimi e la Repubblica italiana;
Ritenuto che la delimitazione della «zona F» a nord e a sud delle linee concordate negli accordi sopra citati debba rimanere quella definita dal decreto ministeriale del 13 giugno 1975;
Ritenuta l'opportunita' di ampliare la «zona F», prolungando il limite meridionale al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di ampliare la «zona G – Settore sud», prolungandone il limite orientale nel canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m.
Decreta:

Art. 1.
1. La linea di delimitazione della «zona F» e' rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica - Mare Ionio dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1504 alla scala 1:750.000.
2. La linea di delimitazione della «zona G - Settore sud» e' rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato D, ricavata dalla Carta batimetrica - Canale di Sicilia dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
3. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui ai commi 1 e 2.
Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale idrocarburi e geotermia del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008
Il Ministro: Scajola