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Decreto 30 ottobre 2008
Ministero dell sviluppo economico Ampliamento e
riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di
idrocarburi.
(GU n. 270 del 18-11-2008 )
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale;
Vista la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6
della legge 21 luglio 1967, n. 613;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni
di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi;
Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, che rende disponibili in maniera permanente alle attivita' di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi il territorio nazionale e le zone del mare
territoriale e della piattaforma continentale gia' aperte a tali attivita' in
base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613 e disciplina
l'apertura alle stesse attivita' di ulteriori aree nell'ambito della piattaforma
continentale italiana;
Visto, altresi', l'art. 41 del decreto legislativo sopra citato, che ha
abrogato, tra l'altro, l'art. 5, commi 2, 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n.
613;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, recante «delimitazione dell'area
marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi»;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 290, recante «ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla
delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei
due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977»;
Vista la legge 12 aprile 1995, n. 147, recante «ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati,
concluso a Tirana il 18 dicembre 1992»;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione
dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale
fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, recante «delimitazione di due aree
marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso «zona
G», ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»:
Visto il comunicato ministeriale del 30 settembre 2005, pubblicato sul
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia – Anno XLIX n. 9
(numero di pubblicazione 113), a seguito della correzione tecnica della linea di
delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata, avvenuta con
scambio di note verbali tra il Ministero degli affari esteri italiano e
l'Ambasciata della Repubblica di Croazia, ed entrata in vigore il 2 agosto 2005;
Visto il comunicato ministeriale del 31 maggio 2006, pubblicato nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno L n. 5 (numero di
pubblicazione 71), sulla delimitazione delle zone marine «A», «B» e «F» in
seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma
continentale comune tra Italia e Croazia;
Considerato che il decreto ministeriale del 13 giugno 1975 di istituzione della
«zona marina F» e' precedente alla legge 23 maggio 1980, n. 290, nonche' alla
legge 12 aprile 1995, n. 147;
Considerato che sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Grecia, ratificato ed eseguito con la legge 23 maggio 1980, n. 290, sia
l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, ratificato ed
eseguito con la legge 12 aprile 1995, n. 147, rinviano ad ulteriori accordi la
delimitazione della piattaforma continentale a nord e a sud delle rispettive
linee concordate;
Considerato che il limite orientale della «zona marina F», rappresentato da
archi di meridiano o parallelo, risulta essere arretrato verso l'Italia rispetto
alla linea di delimitazione convenuta negli accordi sopra citati;
Considerata la manifestazione di interesse per la ricerca nelle acque profonde
del Mar Ionio espressa dalla associazione delle compagnie petrolifere operanti
in Italia;
Considerata l'opportunita' di provvedere ad un ampliamento della «zona F»,
prolungando il limite al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la
batimetrica dei duemila metri, atteso che l'area oggetto di ampliamento
costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1
della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondita' delle acque
sovrastanti e' tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione
delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, tenuto conto dei grazie
ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell'approntamento dei
mezzi di ricerca e di produzione;
Considerato l'interesse per la ricerca, a seguito delle recenti scoperte di
giacimenti di gas nelle acque del Canale di Sicilia, in un'area a est del limite
della esistente «zona G - Settore sud» contigua a titoli vigenti;
Considerata, altresi', l'opportunita' di provvedere ad un ampliamento della
«zona G» limitatamente alla parte indicata come «Settore sud», prolungandone il
limite orientale nel Canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m, atteso
che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma
continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613,
in quanto la profondita' delle acque sovrastanti e' tale da consentire
l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel
sottofondo marino;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto
finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New
York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di rettificare il limite orientale della
«zona marina F» per farlo coincidere con la linea di delimitazione concordata
con gli Stati frontisti sopra citati, conformemente agli accordi stipulati tra
questi ultimi e la Repubblica italiana;
Ritenuto che la delimitazione della «zona F» a nord e a sud delle linee
concordate negli accordi sopra citati debba rimanere quella definita dal decreto
ministeriale del 13 giugno 1975;
Ritenuta l'opportunita' di ampliare la «zona F», prolungando il limite
meridionale al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica
dei duemila metri;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di ampliare la «zona G – Settore sud»,
prolungandone il limite orientale nel canale di Sicilia fino alla batimetrica
dei 200 m.
Decreta:
Art. 1.
1. La linea di delimitazione della «zona F» e' rappresentata dai punti di
coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui
all'allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica - Mare Ionio dell'Istituto
Idrografico della Marina n. 1504 alla scala 1:750.000.
2. La linea di delimitazione della «zona G - Settore sud» e' rappresentata dai
punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria
di cui all'allegato D, ricavata dalla Carta batimetrica - Canale di Sicilia
dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
3. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o
di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle
aree ampliate di cui ai commi 1 e 2.
Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale idrocarburi e
geotermia del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2008
Il Ministro: Scajola