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Decreto 30 ottobre 2008
Ministero dello sviluppo economico Misure per il contenimento
dei consumi di gas per l'anno termico 2008/2009.
(GU n. 270 del 18-11-2008 )
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le
imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la
modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce
che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero
dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza,
all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche
mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e
la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema
nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce
che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi
per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure
temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire
al contenimento dei consumi di gas;
Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007,
successivamente integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2007 recante
ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al
disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea
con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta
in caso di applicazione di procedure di emergenza;
Ritenuto opportuno limitare al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009,
per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al contenimento dei consumi di
gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11
settembre 2007, apportando anche le opportune modifiche al fine di incentivare
la massima adesione al contenimento dei consumi di gas;
Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilita' di
partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese
industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva
attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire
il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale
del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto
disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le
condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati,
per l'anno termico 2008/2009;
Decreta:
Art. 1.
Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di
gas per l'anno termico 2008/2009
1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal
15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 dell'anno termico 2008/2009 che decorre dal 1°
ottobre 2008 ed ha termine il 30 settembre 2009.
2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali e'
operante, in funzione delle modalita' di adesione al contenimento di cui
all'art. 3, comma 3, lettere a), b), e c) del decreto ministeriale 11 settembre
2007, con le seguenti modalita': per i clienti di cui alle lettere a) e b):
durante sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 19 gennaio ed il 5
aprile 2009, limitatamente all'attivazione della prima linea di intervento ed al
contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato
l'adesione; durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 in
caso di attivazione della seconda linea di intervento;
per i clienti di cui alla lettera c): durante l'intero periodo dal 15 dicembre
2008 al 5 aprile 2009.
3. I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la
contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe
in base alle determinazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di
seguito: l'«Autorita'») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da
emanare entro il termine di cui al comma 11. Detti clienti, per ottenere
l'esonero dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento dei
consumi di gas naturale su richiesta in caso di emergenza del sistema del gas,
presentano alla Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
dello sviluppo economico (di seguito: la «Direzione»), entro il 20 novembre
2008, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il diritto
all'esonero e corredata da una relazione illustrativa dei motivi. Copia della
dichiarazione e' inviata alla rispettiva impresa di vendita ai fini della
successiva comunicazione all'impresa maggiore di trasporto.
Tra i motivi invocabili per l'esonero, con riferimento alla classe e) sopra
indicata, sono ammissibili gli oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo per
tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno, cui fa riferimento il decreto 11
settembre 2007, che siano di esclusiva indole tecnica e non commerciale e che
debbono intendersi riferiti alla oggettiva necessita' di continuita' del ciclo
produttivo al fine di preservare contemporaneamente sia il funzionamento
continuo degli impianti, sia il ciclo produttivo stesso, in caso di riduzione
anche contenuta di prelievi di gas con preavviso non inferiore a 24 ore. Cio' al
fine di provvedere alla sicurezza dei lavoratori ed evitare danni ai componenti
degli impianti e conseguenti onerosi costi di ripristino o sostituzione.
Il prelievo costante per tutti i giorni di almeno sei mesi all'anno e' da
intendersi con una tolleranza, rispetto alla media, da giustificare a cura del
cliente finale in ragione degli scostamenti, limitati e non predeterminabili per
la generalita' dei casi in quanto dipendenti dalle possibili soluzioni
impiantistiche, imposti dalla gestione del particolare impianto in esercizio.
Quale criterio generale puo' essere considerata una banda di variazione del 2%
dei prelievi, considerata nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 per la non
applicazione delle penali per inadempienza. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di
contenimento effettivo dei consumi di gas possono essere considerate
ammissibili, a titolo esemplificativo, motivazioni che riguardino:
a) la lavorazione e trasformazione di materie prime altamente deperibili come
frutta e verdura. In tali casi deve ricorrere necessariamente la caratteristica
di elevata stagionalita' delle lavorazioni operate dal cliente finale con
periodi di alta produzione temporanea in alcuni periodi limitati dell'anno; b)
ciclo continuo di una produzione qualitativamente elevata per la quale, pur con
il previsto preavviso di almeno 24 ore, una riduzione quantitativa di gas
comporterebbe la perdita del materiale in trattamento;
c) fabbricazione a ciclo continuo di prodotti di vetro mediante forni fusori
realizzati per il funzionamento ininterrotto per un arco temporale pluriannuale
decorrente dalla messa in esercizio;
d) prelievi di gas naturale per i forni di cottura e di ricottura che non
possono subire interruzioni di alimentazione, pur se con preavviso di almeno 24
ore, senza danno per la conformita' qualitativa del prodotto, per i componenti e
lo stato di conservazione degli impianti, per l'impatto ambientale e per la
sicurezza dei lavoratori;
e) prelievi di gas destinati principalmente ad alimentare dispositivi destinati
ad abbattere le emissioni di solventi in atmosfera, nei casi in cui e per i
quantitativi relativi, il blocco di tali dispositivi a causa di interruzioni di
alimentazione di gas determinerebbe il rischio del superamento dei limiti di
legge per le emissioni o la compromissione dell'aria dell'ambiente di lavoro e
l'esposizione dello stabilimento a rischi di esplosione ed incendi con messa a
repentaglio della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La direzione si riserva di far eseguire controlli ed ispezioni sulla veridicita'
della attestazione e della documentazione rilasciata dal cliente finale al fine
dell'esonero dal contenimento effettivo dei consumi di gas. Se da tali controlli
ed ispezioni dovesse emergere la mancata sussistenza dei motivi per i quali e'
stato richiesto l'esonero, il cliente finale e' tenuto a riconoscere una penale
secondo la misura e le modalita' stabilita nell'ambito delle determinazioni
dell'Autorita' di cui al comma 11, fatte salve le altre conseguenze di legge.
4. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007
relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo' procedere ad
aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che
aderiscono al contenimento dei consumi con modalita' non individuale, sono
estese, per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 5 aprile 2009, a raggruppamenti
volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i
requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di
clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali
differenti.
5. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini
del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto ad essere rappresentato da un
soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il
Ministero e con l'Autorita', nonche' dell'obbligo di trasmettere, entro il 5
dicembre 2008, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati
dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla
stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che
alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini
dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo
globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potra' essere
inferiore a 200.000 Smc/giorno.
6. Il soggetto mandatario di cui al comma 5 assume ogni responsabilita' del
risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai
fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti
al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di
specifici accordi, sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti al
contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi
clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od
inadempienze.
7. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5 che aggregano clienti
finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che
possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purche'
compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero
periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009.
8. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5, al fine di
massimizzare gli esiti delle eventuali richieste di contenimento dei consumi di
gas, hanno la facolta' di aggregare, senza ottenere alcun compenso, clienti
finali di cui alla lettera c), comma 3, dell'art. 3 del decreto ministeriale 11
settembre 2007, soggetti all'obbligo e che non aderiscono al contenimento dei
consumi. In tal caso le stesse imprese di vendita e, ove il caso, i soggetti
mandatari di cui al comma 5: concordano, a mezzo di specifici accordi, sia le
modalita' di partecipazione dei singoli clienti aggregati non aderenti al
contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi
clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od
inadempienze;
assumono ogni responsabilita' del risultato globale del contenimento dei consumi
dei clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, anche ai fini
dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al
risultato complessivo.
A tal fine hanno l'obbligo di trasmettere, entro il termine di cui al comma 5,
all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto
ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla stessa
precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano
totalmente o parzialmente i clienti rappresentati e non aderenti al contenimento
del consumo di gas.
9. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b), comma 1,
dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da considerare, a
titolo sperimentale per l'anno termico 2008/2009 di cui al comma 1, quale
opportunita' per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione
volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli
altri soggetti di cui al comma 5, di ottenere i previsti compensi per i
risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i
clienti finali offrono la propria disponibilita' alle imprese di vendita, o ai
soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 5, che prestano su base non
obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento
dell'adesione e per i successivi adempimenti.
10. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla
richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) del decreto 11
settembre 2007 e' eseguita con riferimento ai prelievi dei trenta giorni
precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella
generalita' dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna
settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli
continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sara'
esteso a tutti i giorni della settimana.
11. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per
ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto
mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorita', entro il termine del 31
ottobre 2008, aggiornando ed integrando le valorizzazioni gia' introdotte con
delibera n. 277/07 del 31 ottobre 2007, stabilendo il riconoscimento di premi
crescenti in misura piu' che lineare nel caso di richiesta di contenimento dei
consumi di gas che interessi piu' di una settimana e determinando la misura
della penale di cui al comma 3. La stessa Autorita' stabilisce le possibilita' e
le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas
assunta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di clienti
finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato decreto
ministeriale 11 settembre 2007.
12. Entro il termine di cui al comma 5 le imprese di vendita e gli altri
soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre
2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalita' ivi
indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art.
2, commi 1, 4 e 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
13. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del
decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.
Art. 2.
Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di
gas
1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1,
ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di
contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti
di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di
trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto
informatico ed entro tre giorni dalla richiesta, ove non gia' presenti sul
proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali
allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.
3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che
pubblica sul suo sito internet entro il 20 novembre 2008, in aggiunta alle
informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art.
1, comma 5 ed 8, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione
degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dello stesso
decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla direzione entro il 22
dicembre 2008.
Art. 3.
Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11 settembre 2007
1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti
nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita,
delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari di quelle previste
all'art. 1, comma 6 del presente decreto: 5 dicembre 2008;
inoltro alla direzione ed all'Autorita', da parte delle imprese di vendita,
della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 15 dicembre 2008;
aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2,
del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti gia' sottoscritti alla
data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali
soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa
delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 30 novembre 2008;
aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art.
8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini
dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11
settembre 2007, in esito di attivita' di cui all'art. 1, comma 9: 30 novembre
2008.
Art. 4.
Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza
1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di
ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre
2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono
individualmente e di clienti finali che non aderiscono al contenimento dei
consumi, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati
dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 30 ottobre 2008
Il Ministro: Scajola