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Decreto 3 dicembre 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Aggiornamento della procedura di emergenza climatica - dicembre 2008.
(GU n. 2 del 3-1-2009)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,
emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in
particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello
sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in
condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema
nazionale del gas naturale;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico,
provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo
termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche
mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la
continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento
coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita'
del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita',
dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione
del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare
le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui
e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito
denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione
delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti
d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la
definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali
strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del
funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle
situazioni di emergenza;
Vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 26
aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale;
Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi
aggiornamenti approvati con decreti del 12 dicembre 2005, del 18
dicembre 2006 e del 23 novembre 2007 del Ministro dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre
2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei
consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti
finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da
clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre
2008 emanato ad integrazione del citato decreto 11 settembre 2007 e
concernente le misure per il contenimento dei consumi di gas
nell'inverno 2008/2009;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per
impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il
periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di
copertura del fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le
responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono
infrastrutture ed impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei
soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del
sistema del gas naturale;
Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da
determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di
analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili
misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva,
un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di
condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la
copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi
conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
Ritenuto necessario aggiornare la “Procedura di emergenza climatica” ed
il decreto ministeriale del 23 novembre 2007 emanato per la sua
approvazione, anche al fine di adattarla sia alle disposizioni di cui
nel decreto ministeriale 30 ottobre 2008 sopra citato, sia alla
possibilita' di recepimento di nuove disposizioni in materia di
contenimento dei consumi di gas da introdurre negli anni futuri;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto 23 novembre 2007 concernente l'aggiornamento della
Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli.
1. All'art. 2, comma 3, e' aggiunto il seguente capoverso: “I
soggetti che rappresentano con mandato irrevocabile raggruppamenti
volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi (nel
seguito: “soggetti mandatari”), che siano responsabili sia dei rapporti
con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, sia dell'obbligo di trasmettere
all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti indicati dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, i codici dei punti di riconsegna
ed i quantitativi globali per i quali viene manifestata una adesione
aggregata, ai quali siano estese per decreto ministeriale le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 per le
imprese di vendita quali soggetti che possono procedere ad aggregare
clienti finali soggetti all'obbligo o clienti volontari che abbiano i
requisiti previsti dal medesimo decreto al fine di totalizzare i
contributi di clienti diversi, hanno la responsabilita' di assicurare
l'applicazione della Procedura di emergenza climatica per l'eventuale
riduzione o interruzione della
fornitura di gas e per il risultato globale del contenimento dei consumi
di tali clienti aggregati.
2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole “11 settembre 2007” aggiungere le
parole “e suoi successivi aggiornamenti”.
3. All'art. 3, comma 4, lettera b, le parole “e delle imprese di
vendita” sono sostituite dalle parole “delle imprese di vendita e dei
soggetti mandatari”; le parole “dell'attivazione della procedura di
interruzione” sono sostituite dalle parole “dell'attivazione della
procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas.
4. All'art. 3, comma 4, lettera e, le parole “e delle imprese di
vendita” sono sostituite dalle parole “delle imprese di vendita e dei
soggetti mandatari”.
Art. 2.
Modifiche dell'Allegato al decreto 23 novembre 2007 che costituisce
l'”Aggiornamento della Procedura di emergenza per fronteggiare la
mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi
climatici sfavorevoli”.
1. La “Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di
copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici
sfavorevoli - novembre 2007” (nel seguito denominata la “Procedura di
emergenza climatica), che costituisce l'Allegato al decreto ministeriale
23 novembre 2007, e' aggiornata con la introduzione delle modifiche ed
integrazioni indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Nel titolo dell'Allegato la data “ novembre 2007” e' sostituita da
“dicembre 2008”.
3. Il primo capoverso del punto 3 delle disposizioni generali e'
integrato come segue:
“Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nella
Procedura di emergenza climatica:
le imprese di trasporto, le imprese ………………(invariato)…&h ellip;……………………
;..;
le imprese di vendita di gas naturale che ………..(invariato)………… ………….…….;
i soggetti mandatari, al pari di quanto previsto per le imprese di
vendita, individuano e trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, ed
agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007,
i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica delle
persone responsabili, che devono essere costantemente reperibili da
parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata
delle situazioni di emergenza climatica;
Tali informazioni
……………………&hell ip;………. (invariato)…………… .“
4. Il punto 5.1, lettera c) delle disposizioni generali e' integrato
come segue:
“ c) provvedere entro il 30 ottobre di ciascun anno, e comunque entro la
data prevista da eventuali aggiornamenti del decreto 11 settembre 2007,
all'adempimento della comunicazione degli elenchi e delle informazioni,
di cui ai commi 1 e 2, art. 7, del decreto ministeriale 11 settembre
2007 sopra citato, all'impresa maggiore di trasporto, comprensiva delle
ulteriori informazioni stabilite dalla stessa impresa maggiore di
trasporto secondo le modalita' precisate dalla medesima e pubblicate nel
proprio sito Internet. Tale adempimento e' attuato alle medesime
scadenze e con identiche modalita' dagli eventuali soggetti mandatari; ”
5. Al punto 9 delle disposizioni generali le parole “Ufficio D1” sono
sostituite dalle parole “Ufficio X”.
6. Il secondo capoverso del punto 18 della procedura di emergenza
climatica, e precisamente dalle parole “A seguito del parere del
Comitato …….. “ e fino alle parole “”e il periodo di applicazione.” e'
sostituito da:
“A seguito del parere del Comitato e su indicazioni della Direzione,
l'impresa maggiore di trasporto comunica a ciascuna impresa di vendita
di gas naturale e a ciascun soggetto mandatario le riduzioni richieste
per ciascun punto di riconsegna interessato dal contenimento effettivo
dei consumi, ovvero per il complesso dei punti di riconsegna da
considerare con modalita' aggregata. “
7. L'ultimo capoverso del punto 18 della procedura di emergenza
climatica, e precisamente dalle parole “A seguito della verifica …… “ e
fino alle parole “ …… dello stesso decreto ministeriale.” e' sostituito
da:
“A seguito della verifica a consuntivo di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 e delle sue
modifiche previste dalla versione valida per l'anno termico di
trasporto, l'impresa maggiore di trasporto esegue, in quanto
applicabili, gli adempimenti stabiliti dall'Autorita' nelle delibere
emanate ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale e di sue
successive modifiche.
Nell'eseguire tali adempimenti, e nella determinazione di premi, penali
ed incentivi, l'impresa maggiore di trasporto tiene conto che, in caso
di attivazione sia della prima che della seconda linea di intervento,
gli stessi ricadono, quali responsabili del contenimento dei consumi di
gas, sui clienti finali nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a)
e c) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, o sulle imprese di
vendita e, ove il caso, sui soggetti mandatari, per i clienti aggregati
sia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dello stesso
decreto ministeriale, sia in base a sue successive modifiche.”.
Art. 3.
Norma transitoria
Al fine di consentire una completa conoscenza ed attuazione degli
adempimenti previsti dal decreto 30 ottobre 2008, sono introdotti i
seguenti differimenti di termini previsti dallo stesso decreto per
l'anno 2008:
a) inoltro alla Direzione della dichiarazione corredata da relazione
illustrativa dei motivi, finalizzata all'ottenimento dell'esonero
dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento effettivo
dei consumi di gas, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale
30 ottobre 2008: 10 dicembre (gia' fissato al 20 novembre 2008);
b) inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di
vendita, delle informazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
ministeriale 11 settembre 2007, nonche' di quelle previste all'art. 1,
comma 6, del decreto 30 ottobre 2008: 12 dicembre 2008 (gia' fissato al
5 dicembre 2008);
c) inoltro alla Direzione ed all'Autorita', da parte delle imprese di
vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 11 settembre 2007: 22 dicembre 2008 (gia' fissato al 15
dicembre 2008);
d) aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8,
commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti
gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 30 ottobre
2008 per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di
contenimento dei consumi di gas di cui all'art 2, comma 1, lettera a,
dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle
prescrizioni sul contenimento dei consumi: 10 dicembre 2008 (gia'
fissato al 30 novembre 2008);
e) aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui
all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai
fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto
ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita' di cui all'art. 1,
comma 9 del decreto 30 ottobre 2008: 10 dicembre 2008 (gia' fissato al
30 novembre 2008);
f) inoltro alla Direzione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto,
degli elenchi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto 30 ottobre 2008: 30
dicembre 2008 (gia' fissato al 22 dicembre 2008).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito Internet del Ministero dello sviluppo
economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della
geotermia.
Roma, 3 dicembre 2008
Il Ministro : Scajola