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Decreto 3 settembre 2008, n. 156
Ministero dell'economia e delle finanze Regolamento
concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto
denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
(GU n. 239 del 11-10-2008 )
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed
in particolare l'articolo 21, comma 3, che prevede, tra l'altro, la
sottoposizione ad accisa del biodiesel usato come carburante per motori, come
combustibile per riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato da
ultimo, dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che
prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale
o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di
quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma
pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite
di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei
requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonche' le
modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;
Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che prevede, per
l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo
22-bis del testo unico in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523;
Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006 che prevede
che gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del predetto testo
unico n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di
biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del medesimo testo unico per gli
anni 2007-2010;
Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006 che precisa
che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di filiera» e «contratto
quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
102;
Visto il regolamento concernente le modalita' di applicazione del trattamento
agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione del contingente
agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad
immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di
altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della
predetta direttiva 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione della direttiva
2003/17/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura prot. ACIU.2007.25
del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le modalita' operative sulla base
dei quali la medesima Agenzia procede alla verifica della conformita' dei
contratti di coltivazione di semi oleosi con i contratti quadro e delle
quantita' di olio di semi ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;
Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI);
Ritenuta la necessita' di individuare le caratteristiche fiscali del prodotto ed
i relativi metodi di prova;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della Commissione europea,
con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto N 326/2007 relativo al
biodiesel;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni;
b) programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 -31 dicembre 2010 di
agevolazione del biodiesel nel limite delcontingente annuale previsto, di cui
all'articolo 22-bis, comma 1,del testo unico;
c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel previsto dal
programma;
d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle
dogane ove istituito, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria
e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi
da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato
con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le
spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo
e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise -
laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;
l) aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota di accisa di
cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio usato come carburante
ovvero la misura percentuale della predetta aliquota rideterminata ai sensi
dell'articolo 22-bis, comma 3, del medesimo testo unico;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale,
attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi comunitari introducono
il biodiesel del programma nel territorio nazionale;
n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo:
il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario ha
provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero a trasferire a
depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione ovvero a immettere in
consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione.
2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99) ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali, rientrante nel contingente annuale e
rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1, d'ora in avanti indicato
come «biodiesel del programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio,
e' applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del programma. La
classificazione del biodiesel si riferisce ai codici della nomenclatura
combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto
2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio.Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:
«3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono
soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere
utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero
siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono
sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per
il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504:
«1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007
al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate,
al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel,
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e'
applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del
beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e
miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture
contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e'
avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza
tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta
aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i
requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalita'
per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso
decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al
programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della
accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni
anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero,
al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non
ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di
rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione
da parte di un beneficiano, le stesse sono distribuite, proporzionalmente alle
relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in
vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea».
- Si riporta il testo del comma 374, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296:
«374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'art.
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, assegnato secondo le modalita' di cui all'art. 22-bis, comma 2, primo
periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle
disponibilita' del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle
disponibilita' recate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni
prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale
con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi
legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o
in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per
cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato
I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di
biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e'
contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa
dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione,
l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata
algasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come
eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti
che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari,
devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei
quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalita'
per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso
decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al
programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della
accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni
anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero,
al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non
ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di
rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione
da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata
in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al
presente comma e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte
della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al
predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori
che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto
quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo
l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di
coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e
alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione
della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro
normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata
subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di
biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie,
nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di
autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di
quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento
della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso
in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle
produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e
intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli
agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i
volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni
successivi.
3 . Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1,
i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di
validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di
cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato,
senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello
della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a
decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da
soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000
litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro
298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro
il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero
ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui
al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei
sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui
all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5,
lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della
aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2,
paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo
del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 21, comma
6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre
2006».
- Si riporta il testo del comma 376 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296:
«376. Gli importi annui previsti dall'art. 21, comma 6-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei
medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni
2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'art. 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico».
- Si riporta il testo del comma 379 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296:
«379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto
dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende
quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 8 maggio 2003:
«Art. 3. - 1.a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinche' una percentuale
minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro
mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
b) i) il valore di riferimento per questi obiettivi e' pari al 2%, calcolato
sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti
immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005;
ii) il valore di riferimento per questi obiettivi e' pari al 5,75%, calcolato
sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti
immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.
2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:
a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato
tenore, conformi a norme specifiche di qualita' per l'utilizzo del trasporto;
b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle
opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti
da trasporto (EN 228 e EN 590);
c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etil-terziariobutil-etere),
per i quali la percentuale da computarsicome biocarburante e' precisata all'art.
2, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele
diesel superiori al 5% in veicoli non adattati e, se del caso, prendono misure
per garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni
standard.
4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima
generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che
presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto
allo stesso tempo della competitivita' e della sicurezza
dell'approvvigionamento.
5. Gli Stati membri assicurano che al pubblico siano fornite informazioni sulla
disponibilita' dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. Per le
percentuali di biocarburanti in miscela con derivati del petrolio che superano
il valore limite del 5% di esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o del 5% di
bioetanolo e' richiesta un'etichettatura specifica nei punti di vendita.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sott’ordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22-bis, commi l e 3 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle
premesse.
Art. 2.
Procedura per la partecipazione al programma
1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del
programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito
fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione
europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui
all'allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita
IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e
il codice di accisa;
b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto,
espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora in avanti indicata
come «quota prioritaria», che sara' ottenuta a seguito della stipula di
contratti di fornitura nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), riferibili al soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata
come «quota generica», che sara' prodotta impiegando materie prime non ottenute
nell'ambito dei predetti accordi;
c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio.
Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei
provvedimenti rilasciati dalle competenti autorita' ai fini dell'esercizio;
d) la capacita' produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale
risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente
Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti
la cui capacita' produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli
impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacita' produttiva, espressa
in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio,
anche provvisorio, dalle competenti autorita' nazionali;
e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;
f) la dichiarazione di conformita' delle caratteristiche merceologiche del
biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale
italiano di unificazione (UNI);
g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per
la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei
due anni solari precedenti;
h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello
di ingresso.
2. All'istanza sono allegati:
a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e). Per gli impianti
situati in altri Paesi comunitari, i medesimi documenti sono presentati in copia
conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana;
b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione sperimentale combustibili
o dalla Stazione sperimentale oli e grassi o da uno dei Laboratori chimici delle
Dogane specializzati nel particolare settore merceologico, relativo all'annualita'
in corso, dal quale risulti la conformita' delle caratteristiche merceologiche
di cui al comma 1, lettera f).
c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo
dichiarate ai sensi del comma 1, lettera g). Per gli operatori degli altri Paesi
comunitari la certificazione rilasciata dall'Ufficio competente sul cancello di
ingresso;
d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto rilasciata
dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati in altri Paesi
comunitari, dall'autorita' di controllo che ha rilasciato il codice di accisa
per l'impianto;
e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. I titolari di impianti situati in altri Paesi
comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione equivalente alla
suddetta dichiarazione.
3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana. Per l'anno 2008
l'istanza e' presentata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza
e' presentata entro il 10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a
mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale
accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate dopo i
termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi comunitari, presentano la
documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti nazionali con una
traduzione ufficiale in lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i
soggetti che abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della
prescritta documentazione.
4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui al comma 1,
lettera b), non puo' essere superiore alla capacita' produttiva degli impianti
di cui al comma 1, lettera d).
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i
contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), risultassero in
contrasto con gli elenchi di cui all'articolo 11, comma 4.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa (Testo A)
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.)
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano
a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare
anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita'
di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva».
- Si riporta il testo del comma 1223, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296:
«1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce
la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se
dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita'
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che
sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma».
Art. 3.
Criteri di assegnazione
1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale e' ripartito, ai soggetti
ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. Per l'anno 2007 il contingente annuale e' ripartito, secondo le modalita'
previste dall'articolo 22-bis del testo unico, tra i soggetti ammessi al
programma.
3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della ripartizione del
contingente annuale, il Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali comunica, all'ufficio incaricato, il quantitativo complessivo di
biodiesel, d'ora in avanti indicato come contingente accantonato, previsto
nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in essere
per l'anno, derivante dalla trasformazione di semi di origine nazionale o
comunitaria. La predetta comunicazione e' effettuata, per l'anno 2008, entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo
11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 10 gennaio di ciascun anno;
entro il ventesimo giorno successivo a tali date, l'ufficio incaricato,
determina l'eventuale quota del contingente annuale, d'ora in avanti indicata
come quota preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente
annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote
prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia inferiore al
contingente accantonato, pari alla differenza tra il contingente annuale e tale
sommatoria.
4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti di cui al
comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla
rispettiva capacita' convenzionale definita come la somma della media dei
quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacita'
produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto,
entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente,
per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacita'
convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote
generiche. La ripartizione di cui al presente comma e' effettuata, per l'anno
2008 entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di
cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio
di ciascun anno.
5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di
cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, e'
ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, tra i soggetti di cui al comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie
richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva
richiesta; qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al
contingente di filiera, il medesimo e' ripartito in relazione al peso
convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria
richiesta e della capacita' produttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate,
rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del
predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che
richiedono quote prioritarie.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole esito dei
controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio incaricato, prima di
procedere alla medesima assegnazione, verifica la coerenza tra la quota
prioritaria richiesta dal soggetto ed i dati, comunicati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle
quantita' di oli di semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai
contratti di fornitura riferibili al medesimo soggetto.
7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono derivare
assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b). I quantitativi eventualmente residuati a seguito delle ripartizioni
di cui ai commi 4 e 5 sono ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote
assegnate ai sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non
possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresi' far realizzare
una parte non maggioritaria della propria assegnazione presso gli impianti di
altri soggetti assegnatari, a seguito della stipula di appositi contratti di
lavorazione, dandone comunicazione al competente Ufficio.
8. In considerazione della variabilita' dei fattori che vincolano la produzione
agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i soggetti destinatari del
contingente di filiera possono chiedere la riduzione, entro il limite massimo
del 20 per cento della quota rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In
tal caso i medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di
assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita
istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute all'Ufficio incaricato
successivamente a tale data non sono prese in considerazione.
9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari, delle
produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera,
nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori,
indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo
unico.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
Art. 4.
Controlli di conformita' sui contratti di fornitura
1. Entro il 15 luglio di ogni anno del triennio 2008-2010 il Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali comunica all'ufficio incaricato
l'esito dei controlli effettuati circa la conformita' dei contratti di fornitura
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con gli accordi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d) nonche' le rispettive quantita' di oli di semi ottenibili
da destinare alla produzione di biodiesel.
Art. 5.
Garanzie
1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una cauzione pari al 5
per cento dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma
rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ridotta
del programma. Per i partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione e'
prestata dal titolare del cancello di ingresso. La cauzione e' versata, con
l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in numerario,
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa.
2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di cui al comma
1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'accettazione della
stessa da parte dell'ufficio competente, sono consegnati dal soggetto
assegnatario, in copia conforme all'originale, all'ufficio incaricato, anche a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, al fine
della restituzione, totale o parziale della cauzione di cui al comma 1, i
soggetti ammessi a partecipare al programma, fanno pervenire al competente
Ufficio, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto,
relativo all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del programma
assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal medesimo soggetto
destinato all'immissione in consumo. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento
del predetto resoconto, l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali
riscontri, restituisce al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento
di interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di biodiesel
assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di assegnazione,
risultassero non ancora destinati all'immissione in consumo.
Art. 6.
Caratteristiche del biodiesel
1. La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche di cui
all'allegato 1 e' verificata dagli organi competenti all'accertamento delle
violazioni in materia fiscale. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attivita'
di verifica, e' eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane.
Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova
applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per l'accertamento
della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione
dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i
campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato
almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione
dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine
per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la
revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia
possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al
primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17
sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica
delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi».
Art. 7.
Caratteristiche e stoccaggio delle miscele
1 . La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio e' effettuata nei
depositi fiscali alla presenza di funzionari incaricati dal competente Ufficio;
delle operazioni effettuate e' redatto apposito processo verbale, con
l'indicazione dei volumi, riferiti a 15°C, e della massa dei singoli componenti
utilizzati per la miscela. Il competente Ufficio puo' altresi' autorizzare i
depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di gasolio e
biodiesel del programma fino al 5 per cento in volume. I deposti autorizzati ai
sensi del presente comma comunicano al competente Ufficio, anche a mezzo fax,
almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni operazione di
miscelazione, i quantitativi di biodiesel del programma da impiegare, la
percentuale di miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio
dell'operazione. Il competente Ufficio ha facolta' di intervenire durante le
operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In caso
contrario l'avvenuta miscelazione e' attestata dal depositario autorizzato, che
provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, entro il
giorno successivo, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi
del depositario autorizzato, il quantitativo di biodiesel del programma
impiegato per l'operazione di miscelazione, il contenuto percentuale di
biodiesel nella miscela ottenuta, la data e l'orario delle operazioni
effettuate, l'importo portato a detrazione, ai sensi del successivo articolo 9,
comma 4, dalla contabilita' inerente l'accisa dovuta.
2. L'Ufficio competente puo' autorizzare le miscelazioni di cui al comma 1 anche
con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di preparazione o colaggio.
3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo come
carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di biodiesel, in volume,
in misura inferiore o uguale al 5 per cento ovvero uguale al 25 per cento, nel
rispetto delle caratteristiche del gasolio e delle disposizioni tecniche
previste dalla normativa vigente.
4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in misura inferiore o
uguale al 5 per cento in volume, possono essere stoccate promiscuamente con
gasolio e possono essere avviate al consumo sia presso la rete che 1'extra-rete.
5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale al 25 per
cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione tecnica di
unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto salvo quanto previsto dal
provvedimento di cui al comma 6, sono avviate al consumo solo presso
l'extra-rete e devono essere contabilizzate e stoccate separatamente.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con il
direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello
sviluppo economico, sono eventualmente modificate le percentuali consentite di
miscelazione di cui al comma 3 e le modalita' di vendita delle medesime miscele
in relazione alla possibilita' tecnica del loro corretto impiego per
autotrazione ed alla disponibilita' di erogatori dedicati che indichino
l'effettivo contenuto di biodiesel nella miscela.
7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di produzione ubicati
in altri Paesi comunitari e' introdotto nel territorio nazionale esclusivamente
attraverso i cancelli di ingresso preventivamente autorizzati dagli uffici delle
dogane territorialmente competenti.
Art. 8.
Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e circolazione
del biodiesel
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, i soggetti
assegnatari presentano, a pena di esclusione dagli anni successivi del
programma, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando
generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla quale
risultino la quantita', la tipologia e la provenienza degli oli vegetali
utilizzati nonche' la quantita' e la destinazione dei sottoprodotti di
lavorazione. La predetta relazione inerente le assegnazioni relative all'anno
2007 e' presentata entro il 31 gennaio dell'anno 2009.
2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni competenti,
forniscono tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarita'
dell'impiego del gasolio miscelato con biodiesel utilizzato per autotrazione,
secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, commi 3, 4 e 5. I medesimi
soggetti tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi
dell'articolo 3, commi 4 e 5, una apposita contabilita' a scalare contenente
l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con il gasolio, dei
quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari, trasferiti ad altri depositi
fiscali nazionali per la successiva miscelazione nonche' dei quantitativi
immessi in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione. Per i
soggetti assegnatari operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta
contabilita' a scalare e' tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.
3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il gasolio e'
trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la scorta del DAA sul quale
e' indicata la dicitura «biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio
rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n.
504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione.
Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAA e' indicata anche la dicitura «biodiesel
proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102».
4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale, per il quale
e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma, e' immesso in
consumo direttamente dall'impianto di produzione, ovvero, per gli impianti
comunitari, dal rispettivo cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale
e' riportata la dicitura «biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel
programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995»,
unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il
biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d) sul medesimo DAS e' indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente
da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102».
Nota agli articoli 8 e 9:
- Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e circolazione
delle miscele gasolio-biodiesel
1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella relativa
contabilita', in corrispondenza di ogni annotazione relativa all'introduzione
nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la dicitura «biodiesel del
programma 2007-2010» con indicazione dell'anno e del mese di assegnazione.
2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali, relativamente
al biodiesel contenuto, e' richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del
programma sono immesse in consumo con la scorta del DAS sul quale e' riportata
la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%» ovvero,
per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura «gasolio
contenente biodiesel in misura pari al 25%».
3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in sospensione
di accisa, sono scortate dal DAA sul quale e' riportata la dicitura «gasolio
contenente biodiesel in misura non superiore al 5 %» ovvero, per le miscele
destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura «gasolio contenente
biodiesel in misura pari al 25%».
4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il gasolio,
l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del testo unico e' riconosciuta al
solo soggetto che effettua la miscelazione stessa. Per le miscele di gasolio con
biodiesel, trasferite in regime sospensivo ad altri depositi fiscali, il
depositario autorizzato del deposito fiscale in cui e' avvenuta la miscelazione,
contabilizza in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta,
la differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando
l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e l'imposta
effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito dell'applicazione
dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime contabilita' sono annotate
la data e l'ora delle corrispondenti operazioni di miscelazione; alla
contabilita' e' acclusa copia del verbale o dell'attestazione di cui
all'articolo 7, comma 1, delle medesime operazioni di miscelazione.
Nota agli articoli 8 e 9:
- Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
Art. 10.
Regime dei cali e tabelle di conversione volumica
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i
limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il biodiesel.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano, in materia di
cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal regolamento adottato con
decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383 e le percentuali
previste per il gasolio dal regolamento adottato con il decreto del Ministro
delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.
3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densita' e dei volumi del
biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero delle finanze 12 luglio
1996, n. 184.
Art. 11.
Disposizioni varie
1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad essere
impiegate come combustibile per riscaldamento si applica quanto previsto in
materia di denaturazione del gasolio, dall'articolo 1, comma 9, quarto periodo,
del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.
2. Per ogni anno di validita' del programma, i quantitativi del contingente
annuale che risultassero, al termine del medesimo anno, non ancora destinati
all'immissione in consumo, sono ripartiti tra gli operatori, limitatamente ai
quantitativi richiesti e non assegnati, in misura proporzionale alle quote loro
gia' assegnate dal programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia,
totale o parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi ripartiti ai sensi del
presente comma devono essere destinati all'immissione in consumo entro il
successivo 30 giugno.
3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di
altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento
e' data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti.
4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera e), l'Agenzia delle dogane richiede al
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia delle entrate di accertare
l'assenza, dei soggetti assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli
elenchi, aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di
partecipazione al programma di cui all'articolo 2, comma 3, dei soggetti che
hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano la
predetta richiesta entro trenta giorni trascorsi i quali la verifica deve
ritenersi effettuata con esito negativo.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
regolamento emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256, e' abrogato.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58:
«9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche'
l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le
province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo
precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione
l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula
e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane».
- Per il testo del comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
si vedano le note all'art. 2.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 2008
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