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Decreto 7 aprile 2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 97 del 24-4-2008)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale
prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346
e 347;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno
2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante
«Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi
da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e
alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il
quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007,
della «Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale
alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riportava
un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle
«coperture» e dei «pavimenti»;
Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il
quale sono modificate talune modalita' applicative delle disposizioni di
cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008
recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008;
Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base
al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge
n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia;
Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas
o ad assorbimento funzionanti a gas;
Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19
febbraio 2007 si e' ritenuto opportuno rinviare l'individuazione delle
modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato art. 1,
comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa agli
interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) in
attesa della correzione dei valori relativi alle trasmittanze termiche
delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative del citato
art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli
interventi su strutture opache orizzontali, al fine di consentire a
coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge di
usufruire della detrazione di cui al medesimo art. 1, comma 345, della
legge n. 296 del 2006 nonche' di apportare modifiche al predetto decreto
19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall'art. 1, comma 20
della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19
febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»,
pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito
denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani
non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
18 marzo 2008.»;
c) al comma 5, le parole «del sistema di distribuzione» sono sostituite
dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonche', di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale
messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008»;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si
intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita' o il gas
consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come
definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007,
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas
o ad assorbimento funzionanti a gas.
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER),
si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricita' o il
gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come
definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8
novembre 2007.».
Art. 2.
1. All'art. 2, comma 3 del decreto, le parole: «nel periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007», sono sostituite
dalle seguenti: «entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 1,
commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi
appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del
computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle
detrazioni fruite negli anni precedenti».
Art. 3.
1. Nell'art. 3, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto, le parole «a
condensazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a condensazione,
nonche', a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di
climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008.».
Art. 4.
1. Nell'art. 4 del decreto, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di
interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007,
i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero
l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalita' di
cui all'art. 5;
b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori,
attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a
partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero
nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di
cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico
abilitato, che puo' essere il medesimo tecnico che produce
l'asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi
realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unita' immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di
pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente
decreto.
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di
trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la
complessita' dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli
schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b),
la documentazione puo' essere inviata, in copia, entro novanta giorni a
mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento
ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese
301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come
riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.
1-quater. Il contribuente che non e' in possesso della documentazione di
cui al presente articolo, in quanto l'intervento e' ancora in corso di
realizzazione, puo' usufruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i
lavori non sono ultimati.».
Art. 5.
1. Nell'art. 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici,
ove richiesto, e' prodotto, successivamente alla esecuzione degli
interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le
procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla
data dell'8 ottobre 2005.»;
b) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5,
limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale
del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100
kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini
dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo
di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato
G al presente decreto.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono
richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente
alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita'
immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.».
Art. 6.
1. Nell'art. 6 del decreto, dopo il comma 1, e' inserito il seguente
comma:
«1-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art.
4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori
definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.».
Art. 7.
1. Nell'art. 7 del decreto, dopo il comma 1, e' inserito il seguente
comma:
«1-bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui
all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei
componenti su cui si interviene nonche' i valori delle trasmittanze dei
medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in
ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.».
Art. 8.
1. Nell'art. 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «climatizzazione invernale», sono
aggiunte le seguenti: «con impianti dotati di caldaie a condensazione»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta
efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui
all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), specifica che:
a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un
coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca
anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;
b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto
dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8
novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora
l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un
indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori
minimi, fissati nell'allegato H e riferiti all'anno 2010;
c) che il sistema di distribuzione e' messo a punto e equilibrato in
relazione alle portate.
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora
siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di
velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H sono
ridotti del 5%.»;
c) nel comma 4 le parole «inferiore a» sono sostituite dalle parole:
«ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a»;
d) nel comma 4 dopo le parole «a bassa inerzia termica» sono inserite le
seguenti parole: «ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta
efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia».
Art. 9.
1. Dopo l'art. 9 del decreto sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote
residue). - 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta
della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di
pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa
e' stata sostenuta.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in
tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi
d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In
caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale
si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente,
ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui
ripartire la detrazione residua.
Art. 9-ter (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati
nell'anno 2007). - 1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti
di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge
n. 296 del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui
all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi
restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la
documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.».
Art. 10.
1. Nell'art. 11, comma 1, del decreto dopo parole: «di cui all'art.
4, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2», sono inserite le parole: «e comma
1-bis, numeri 1 e 2», e le parole: «entro il 31 dicembre 2008», sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre di ciascun anno, a
partire dal 2008».
2. Dopo l'art. 11 del decreto e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 11-bis (Disposizioni finali). - 1. I parametri di risparmio
energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio
dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'art. 1, commi 344 e
345 della citata legge n. 296 del 2006. Per i lavori iniziati a partire
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i
parametri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo
2008.».
Art. 11.
1. Al punto 3, dell'allegato E del decreto, nel paragrafo
«Climatizzazione invernale»:
a) dopo le parole «caldaia tradizionale» sono aggiunte le seguenti:
«pompa di calore/impianto geotermico»;
b) dopo le parole «Potenza nominale al focolare del nuovo generatore
termico kW» sono aggiunte le seguenti: «potenza elettrica
assorbita/potenza termica nominale».
2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H
riportati in calce al presente provvedimento.
Roma, 7 aprile 2008
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze,
foglio n. 62
Allegati
ALLEGATO F
Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:
- Se persona fisica indicare: Codice fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio
2.Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:
- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione;
- Destinazione d'uso;
- tipologia edilizia;
- Superficie utile;
3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
a) Caldaia ad acqua calda standard
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
c) Caldaia a gas a condensazione
d) Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
f) Generatore aria calda
g) Scambiatore per teleriscaldamento
h) Altro
- combustibile utilizzato:
gas metano □ energia elettrica □ biomassa □ altro □
4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma 345 346
Infissi
Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:
□ legno □ PVC □ metallo, taglio termico □ metallo, no taglio termico □ misto
con tipo di vetro:
□ singolo □ doppio □ triplo □ a bassa emissione
Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento □ □ □ • □ m2
Tipologia di telaio dopo l'intervento:
□ legno □ PVC □ metallo, taglio termico □ metallo, no taglio termico □ misto
con vetro di tipologia:
□ doppio □ triplo □ basso emissivo
Solare Termico
- Superficie netta (o "Area di apertura", da certificato allegato al collettore) □ □ □ • □ m2
- Tipo di pannello: □ piani □ sotto vuoto
- Tipo di installazione (tetto piano, falda...)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento □ Sì □ No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari □ Sì □ No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
boiler elettrico □
scaldacqua a gas/gasolio □
altro □
5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica (Euro):
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro)
Data e firma del richiedente
ALLEGATO G
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
Si determina il valore dei gradi del giorno della località: GG.
Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'intervento che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell'edificio HT
HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ...........
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula:
QH = 0.024 x HT x GG
Per l'impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale ηg come prodotto:
ηg = η
e x ηrg x ηd x ηgn
dove i rendimenti di emissione (η
e), regolazione (ηrg), distribuzione (ηd) e generazione (ηgn) sono ricavati con le modalità e i valori della Nota del presente allegato.
L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:
EPi = (QH/Apav) / ηg
dove Apav è la superficie utile (pavimento) espressa in m2.
Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI - R 03/3 e successive modifiche.
NOTA
Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo del rendimento globale medio stagionale
Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato
1. rendimento di emissione (ηe)
Radiatori |
0,94 |
Ventilconvettori |
0,95 |
Termoconvettori e bocchette aria calda |
0,92 |
Pannelli a pavimento |
0,96 |
Pannelli a soffitto e parete |
0,95 |
Altri |
0,92 |
2. Rendimento di regolazione (ηrg)
Radiatori |
0,94 |
Ventilconvettori |
0,95 |
3. Rendimento di distribuzione (ηd)
Impianti centralizzati con montanti di distribuzione |
0,92 |
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale |
0,94 |
Impianti autonomi |
0,96 |
Altre tipologie |
0,92 |
4. Rendimento di generazione (ηgn)
ηgn = Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda
Legenda dei coefficienti riduttivi F
F1 |
Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del geenratore installato e la potenza di progetto richiesta |
F2 |
Riduzione per installazione all'esterno |
F3 |
Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m |
F4 |
Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia |
F5 |
Riduzione in presenza di generatore monostadio |
F6 |
Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia. |
Generatori di calore atmosferici tipo B classificati ##
Valore di base | F1 | F2 | F4 |
0,90 | -0,03 | -0,09 | -0,02 |
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***
Valore di base | F1 | F2 | F4 |
0,93 | -0,03 | -0,04 | -0,01 |
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati **
Valore di base | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
0,90 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 |
Generatori di calore a a gas a condensazione classificati****
Valore di base | F2 | F5 | F6 |
1,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 |
Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventolatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off
Valore di base | F2 |
1,90 | -0,03 |
ALLEGATO H
PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE
1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente esterno [°C]
|
COP |
COP |
20008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 |
3,8 |
3,9 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
3,9 |
4,1 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 |
4,0 |
4,3 |
salamoia/acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,0 |
4,3 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 |
4,3 |
4,7 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,4 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
2. Valori mini dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente esterno [°C]
|
EER |
EER |
20008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 |
3,3 |
3,4 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
3,4 |
3,8 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 |
4,2 |
4,4 |
salamoia/acqua |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 27 Temperatura uscita: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
4,6 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
2. Valori mini dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente esterno [°C] (*)
|
COP |
COP |
20008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata:7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20°C |
1,42 |
1,46 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura all'entrata: 30°C (*) |
1,34 |
1,38 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20°C |
1,55 |
1,59 |
salamoia/acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura all'entrata: 30°C (*) |
1,44 |
1,47 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 10 |
Bulbo secco all'entrata: 20°C |
1,57 |
1,60 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura entrata: 30°C (*) |
1,52 |
1,56 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.).
EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico
Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario-elettrico = 0,4.
(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C
4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è apri a 0,6 per tutte le tipologie