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Decreto 16 ottobre 2009
Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 10, comma 4, del decreto 29 aprile 2009.
(GU n. 258 del 5-11-2009 - Suppl. Ordinario n.201)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare
l'art. 5, comma 1, secondo cui la Disciplina del mercato elettrico e'
approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003,
recante «Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della
responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il
Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10, dispone
che entro novanta giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita', conformi la disciplina del mercato elettrico ai principi
definiti dallo stesso comma;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2009
(di seguito: DM 29 aprile 2009), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108 del 12 maggio 2009,
recante «Indirizzi e Direttive per la riforma della disciplina del
mercato elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 28 gennaio
2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e
rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici»;
Visto il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in
particolare l'art. 3.4, secondo cui il GME predispone proposte di
modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione, ai
soggetti interessati e, tenuto conto delle osservazioni pervenute le
trasmette, adeguatamente motivate, al Ministro delle attivita'
produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita';
Viste le modifiche alla Disciplina del mercato elettrico trasmesse dal
Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 26
giugno 2009, prot. GME-P0006226-02, al fine di recepire il disposto
dell'art. 3, commi 1 e 2, del DM 29 aprile 2009 in tema di istituzione
di un mercato infragiornaliero, dell'art. 10, comma 3, in tema di
rafforzamento del sistema di garanzie attraverso un meccanismo di
mutualizzazione della quota residua di rischio in capo al GME, e
dell'art. 10, comma 4, in tema di evoluzione del mercato a
termine-MTE-gestito dal GME;
Vista la deliberazione 5 agosto 2009 - PAS 14/09, trasmessa il 17 agosto
2009, con nota n. 47230, con cui l'Autorita' esprime parere favorevole
sulle proposte di modifica del testo Integrato della Disciplina del
mercato elettrico, di cui al punto precedente;
Viste le ulteriori modifiche alla Disciplina del mercato elettrico
trasmesse dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico
in data 22 settembre 2009, prot. GME-P0008140-02, volte all'inserimento
nell'ambito delle Disposizioni transitorie e finali di ulteriori commi
che assicurino continuita' nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di
garanzie fideiussorie;
Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 17/09, trasmessa il 25
settembre 2009, con nota n. 55465, con cui l'Autorita' esprime parere
favorevole sulle ulteriori proposte di modifica del testo Integrato
della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente;
Vista altresi' la deliberazione 28 settembre 2009 - ARG/elt 138/09,
trasmessa il 30 settembre 2009, con nota n. 56578, come integrata dalla
deliberazione 2 ottobre 2009 - ARG/elt 142/09, in merito al meccanismo
di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto
all'ammontare di mezzi propri messi a disposizione dal GME;
Viste le modifiche alla Disciplina da ultimo trasmesse in data 14
ottobre 2009 e formulate dal GME per accogliere le osservazioni avanzate
da operatori e associazioni di categoria in merito al nuovo sistema di
fideiussioni nel corso dell'incontro del 6 ottobre 2009 organizzato dal
GME sulle nuove funzionalita' dei mercati MTE e MI, al fine di fornire
agli operatori maggior flessibilita' negli strumenti di garanzia da
utilizzare nei diversi mercati;
Vista la deliberazione 15 ottobre 2009 - PAS 20/09 con cui l'Autorita'
esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del 14 ottobre;
Ritenuto opportuno segnalare che le modifiche al testo integrato della
disciplina del mercato di cui all'allegato che forma parte integrante
del presente provvedimento ricomprendono le modifiche gia' approvate con
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 197 del 26 agosto 2009;
Ritenuto che l'insieme delle modifiche al testo integrato della
Disciplina proposte dal Gestore del mercato siano conformi al dettato
dei citati articoli 3, commi 1 e 2, e 10, commi 3 e 4, del DM 29 aprile
2009;
Ritenuto opportuno che le modifiche al testo Integrato siano operative a
partire dal 31 ottobre 2009, in conformita' con le disposizioni di cui
agli articoli 6, comma 1, e 10, comma 5, del DM 29 aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche al testo Integrato della Disciplina
del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico
S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in date 26 giugno 2009, 22
settembre 2009 e 14 ottobre 2009, in attuazione degli indirizzi e
direttive per la riforma del mercato stesso, di cui al D.M. 29 aprile
2009.
2. Il testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, riportato
in allegato, forma parte integrante del presente decreto e comprende
anche le modifiche gia' approvate con Decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 197 del 26 agosto 2009.
3. Il Gestore del mercato elettrico mette in atto tutte le iniziative
utili per rendere operativo il testo Integrato della Disciplina del
mercato elettrico di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2009.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico,
entra in vigore alla data di prima pubblicazione e acquista efficacia
dal 31 ottobre 2009.
Roma, 16 ottobre 2009
Il Ministro : Scajola
ALLEGATO
TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
approvato con D. M. del 19 dicembre 2003 come successivamente
modificato e integrato
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e allegati
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti
Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
Articolo 8 Informazioni di mercato
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
Articolo 10 Sicurezza di accesso
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO
Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato
Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al
mercato
Articolo 14 Procedura di ammissione
Articolo 15 Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi
Elettrici - GSE S.p.A. e dell’Acquirente Unico
Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato
Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato
Articolo 18 Verifiche
Articolo 19 Obblighi di comunicazione
Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)
Articolo 21 Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
Articolo 22 Definitività delle contrattazioni
CAPO I FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)
Articolo 23 Zone geografiche e zone virtuali
Articolo 24 Dati e informazioni sui punti di offerta
Articolo 25 Ora solare e ora legale
Articolo 26 Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
Articolo 27 Modalità di presentazione delle offerte
Articolo 28 Contenuto minimo delle offerte
Articolo 29 Controllo di validità delle offerte
Articolo 30 Verifica della congruità tecnica delle offerte
Articolo 31 Indisponibilità di elementi della rete elettrica
Articolo 32 Sospensione del MPE
Articolo 33 Condizioni di emergenza
Articolo 34 Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte
predefinite
SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL’ENERGIA (MGP)
Articolo 35 Oggetto del MGP
Articolo 36 Termini di presentazione delle offerte
Articolo 37 Informazioni preliminari al mercato
Articolo 38 Offerte di vendita e di acquisto
Articolo 39 Ordine di priorità delle offerte
Articolo 40 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
Articolo 41 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP
Articolo 42 Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o
prelievo
Articolo 43 Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia
Articolo 44 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP
SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)
Articolo 45 Oggetto del MI
Articolo 46 Termini di presentazione delle offerte
Articolo 47 Informazioni preliminari al mercato
Articolo 48 Offerte di vendita e di acquisto
Articolo 49 Ordine di priorità delle offerte
Articolo 50 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI
Articolo 51 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI
Articolo 52 Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o
prelievo
Articolo 53 Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o
prelievo
Articolo 54 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI
Articolo 55 Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI
SEZIONE III MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)
Articolo 56 Oggetto del MSD
Articolo 57 Termini per la presentazione delle offerte
Articolo 58 Offerte di vendita e di acquisto
Articolo 59 Esito del MSD
Articolo 60 Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMIN E (MTE)
Articolo 61 Oggetto del MTE
Articolo 62 Tipologie di contratti negoziabili
Articolo 63 Sessioni di mercato
Articolo 64 Modalità di conclusione dei contratti
Articolo 65 Le offerte di negoziazione
Articolo 66 Controlli di validità e congruità nel periodo di
negoziazione
Articolo 67 Negoziazione continua
Articolo 68 Cascata
Articolo 69 Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE
Articolo 70 Informazioni ed esiti
TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
Articolo 71 Liquidazione delle offerte accettate
Articolo 72 Liquidazione giornaliera sul MPE
Articolo 73 Partite economiche di pertinenza di Terna
CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
Articolo 74 Periodo di fatturazione
Articolo 75 Fatturazione
Articolo 76 Contenuto delle fatture
Articolo 77 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME
TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED
INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL’ENERGIA
CAPO I SISTEMI DI GARANZIA
Articolo 78 Servizio di tesoreria
Articolo 79 Garanzie finanziarie degli operatori
Articolo 80 Ammontare della garanzia
Articolo 81 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità
sul ME
CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME
Articolo 82 Compensazione dei pagamenti
Articolo 83 Pagamenti degli operatori a favore del GME
Articolo 84 Pagamenti degli operatori a favore di Terna
Articolo 85 Pagamento dei corrispettivi
Articolo 86 Pagamenti del GME a favore degli operatori
Articolo 87 Pagamenti di Terna a favore degli operatori
CAPO III INADEMPIMENTO SUL ME
Articolo 88 Presupposti dell’inadempimento dell’operatore
Articolo 89 Gestione dell’inadempimento
Articolo 90 Sospensione dell’operatore
Articolo 91 Interessi di mora e penali
Articolo 92 Mancato adempimento dell’istituto fideiubente
Articolo 93 Chiusura delle posizioni dell’operatore
TITOLO VI MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 94 Operatori
Articolo 95 Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati
verdi
Articolo 96 Accesso del GME al registro dei certificati verdi
Articolo 97 Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
Articolo 98 Modalità delle contrattazioni
Articolo 99 Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
Articolo 100 Fatturazione dei corrispettivi
CAPO II CONTRATTAZIONE
Articolo 101 Presentazione delle proposte di contrattazione
Articolo 102 Verifica delle proposte
Articolo 103 Esecuzione delle transazioni
Articolo 104 Registrazione delle transazioni eseguite
Articolo 105 Flussi informativi
CAPO III GARANZIE
Articolo 106 Garanzie
CAPO IV FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
SEZIONE I FATTURAZIONE SUL MCV
Articolo 107 Periodo di fatturazione
Articolo 108 Fatturazione
SEZIONE II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
Articolo 109 Pagamenti degli operatori nei confronti del GME
Articolo 110 Pagamenti del GME nei confronti degli operatori
TITOLO VII SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO
CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI
Articolo 111 Violazioni della Disciplina e delle DTF
Articolo 112 Sanzioni
Articolo 113 Gradualità delle sanzioni
Articolo 114 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione
e per mancato pagamento del corrispettivo
Articolo 115 Pubblicità delle sanzioni
Articolo 116 Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle
sanzioni
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO
SEZIONE I CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE
Articolo 117 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle
contestazioni
Articolo 118 Contestazione dell’esito del controllo di validità e della
verifica di congruità tecnica delle offerte
Articolo 119 Contestazione dell’esito dei mercati
Articolo 120 Contestazione delle operazioni di liquidazione
Articolo 121 Contestazione delle operazioni di fatturazione
Articolo 122 Verifica delle contestazioni
SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE
Articolo 123 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle
contestazioni
Articolo 124 Contestazione dell’esito del controllo di validità e della
verifica di congruità tecnica delle offerte
Articolo 125 Contestazione dell’esito del MTE
Articolo 126 Contestazione delle operazioni di liquidazione
Articolo 127 Contestazione delle operazioni di fatturazione
Articolo 128 Verifica delle contestazioni
SEZIONE III CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV
Articolo 129 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle
contestazioni
Articolo 130 Verifica delle contestazioni
CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO
Articolo 131 Collegio dei Probiviri
Articolo 132 Ricorso al Collegio dei Probiviri
Articolo 133 Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle
garanzie finanziarie
Articolo 134 Collegio arbitrale
Articolo 135 Risoluzione delle controversie
TITOLO VIII CONTRATT I A TERMINE E DERIVATI
Articolo 136 Contratti a termine e derivati
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 137
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP
Articolo 138 Disposizioni transitorie in materia di garanzie,
liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei
pagamenti
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 139 Funzionamento del sistema informatico
Articolo 140 Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di
servizi per il mercato
ALLEGATI
Allegato 1 Modello di domanda di ammissione al mercato
Allegato 2 Contratto di adesione al mercato
Allegato 3 Modello di fideiussione – Mercato elettrico
Allegato 4 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione –
Mercato elettrico
Allegato 5 Modello di fideiussione – Mercato elettrico a pronti
Allegato 6 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione –
Mercato elettrico a pronti
Allegato 7 Modello di fideiussione – Mercato elettrico a pronti e
Piattaforma dei conti energia
Allegato 8 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione –
Mercato elettrico a pronti Piattaforma dei conti energia
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e
allegati
1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito
denominata “Disciplina”) e i documenti ad essa allegati, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di
funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell’articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 02/2009,
dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformità alle
disposizioni di cui all’Allegato A della Delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas n. 111/06 e ss.mm.ii., nonché quelle del
mercato dei certificati verdi, di cui all’articolo 12 del decreto
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18
dicembre 2008 (nel seguito denominato: D.M. 18 dicembre 2008).
Articolo 2
Definizioni
2.1 Ai fini della Disciplina:
a) per Acquirente Unico si intende la società per azioni di cui
all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99;
b) per Autorità si intende l'Autorità per l’energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per bilanciamento si intende l’attività diretta a mantenere
l’equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete;
d) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui è
esposto l’insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori
nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e
all’orario d’immissione;
e) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui
al D.M. 18 dicembre 2008;
f) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende
energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione
e distribuzione;
g) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato
si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in
maniera univoca un mercato e una seduta del mercato;
h) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la
sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un
punto di offerta;
i) per codice di identificazione dell’operatore si intende la sequenza
alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un
operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
j) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle
negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di
forniture future di energia elettrica;
k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano
quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta
cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario
non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo;
l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano
quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta
cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario
non decrescente;
m) per D.M 18 dicembre 2008 si intende il decreto recante
“incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi
dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009;
n) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999
n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
o) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate
dall’Autorità per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il
dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
del medesimo decreto;
p) per dispacciamento si intende l’attività diretta ad impartire
disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti
di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
q) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva,
della qualifica di operatore;
r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad
eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti
civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni
tecniche di funzionamento;
s) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la società per
azioni cui è affidata, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la
gestione economica del mercato elettrico;
t) per Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. si intende la società
per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio
2004;
u) per indisponibilità di un elemento della rete elettrica si intende lo
stato nel quale un elemento della rete elettrica non è utilizzabile da
parte del relativo gestore per le attività di sua competenza;
v) per Legge 02/2009 si intende la legge del 28 gennaio 2009, n. 2, di
conversione del Decreto Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il
sostegno a famiglia, lavoro,occupazione e imprese e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
w) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante
disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia;
x) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite
economiche in dare o in avere;
y) per margine a salire si intende la quantità massima che può essere
specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di
offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte
presentate in una sessione di un mercato;
z) per margine a scendere si intende la quantità massima che può essere
specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di
offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte
presentate in una sessione di un mercato;
aa) per mercato dei certificati verdi (MCV) si intende la sede di
negoziazione dei certificati verdi;
bb) per mercato del giorno prima dell’energia (MGP) si intende la sede
di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica
per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
cc) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione
delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per
l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP;
dd) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede
di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di
dispacciamento;
ee) per mercati dell’energia si intendono il MGP, il MI e il MTE;
ff) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e
articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi;
gg) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE ed il MTE;
hh) per mercato elettrico a termine dell’energia elettrica con obbligo
di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di
contratti a termine;
ii) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l’insieme del MGP,
del MI e del MSD;
jj) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione
basata sull’abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di
vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo
continuo durante le sessioni di contrattazione;
kk) per offerta accettata si intende un’offerta congrua per la quale il
titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e
l’obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in
applicazione della disciplina del mercato;
ll) per offerta multipla si intende un’offerta costituita da una serie
di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso
periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta;
mm) per offerta semplice si intende un’offerta che specifica una
quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo
unitario di acquisto o vendita dell’energia, riferita ad un punto di
offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;
nn) per offerta valida si intende l’offerta presentata conformemente
alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
oo) per offerta congrua si intende l’offerta valida che ha superato con
esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;
pp) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo
nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate in
ciascuna seduta del MI anche da operatori diversi, purché riferite allo
stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa
zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantità si
equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante
un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;
qq) per offerta predefinita si intende un’offerta semplice o multipla
che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del
MGP e del MSD in cui il GME non riceve offerte da parte dell’operatore
medesimo;
rr) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa
ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi;
ss) per ordine di merito si intende l’ordine di priorità di un insieme
di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto
e, a parità di quest’ultimo, in base ad altri parametri di riferimento
definiti nella Disciplina;
tt) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si
realizza
l’immissione/prelievo dell’energia elettrica oggetto dei contratti a
termine; uu) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante
il quale si
realizza la negoziazione dei contratti a termine;
vv) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo
rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di
mercato che si svolgono all’interno del periodo stesso sono liquidate
congiuntamente;
ww) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve
essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
xx) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede
per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine
organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell’articolo 17 dell’Allegato A
alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06
e ss.mm.ii.;
yy) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella
disciplina del dispacciamento;
zz) per posizione netta in consegna si intende la somma delle quantità
di energia elettrica calcolata con riferimento a ciascuna delle ore
ricomprese nel periodo di consegna dei contratti di acquisto e vendita,
conclusi dall’operatore sul MTE;
aaa) per posizioni contrattuali si intende l’insieme delle transazioni
in acquisto e in vendita concluse dall’operatore sul MTE aventi ad
oggetto la stessa tipologia di contratti;
bbb) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al
fine delle verifiche di congruità sul MTE;
ccc) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario
dell’energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al
quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza
indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruità sulla
capienza delle garanzie finanziarie;
ddd) per prezzo di riferimento si intende , il prezzo medio, riferito ad
un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni
eseguite durante una sessione del MCV;
eee) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo
per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare
cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MI;fff)
per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per
ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato
cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD;
ggg) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo
per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto
come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte
accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione dei
contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP;
hhh) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario
che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun
periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si
applica la disciplina del dispacciamento;
iii) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che
definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo
rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la
disciplina del dispacciamento;
jjj) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si
intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come
modificati in esito al MI;
kkk) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i
programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati
in esito al MI e al MSD;
lll) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si
intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
mmm) per proposta di negoziazione si intende l’ordine di acquisto o di
vendita sul MCV immesso dagli operatori nel book di negoziazione e
contenente le informazioni necessarie per l’esposizione e l’esecuzione;
nnn) per punto di immissione si intende quanto specificato nella
disciplina del dispacciamento;
ooo) per punto di interconnessione con l’estero si intende la frontiera,
cioè l’insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno
dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest’ultima;
ppp) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come
definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale
sono comunicati dall’utente di dispacciamento i margini a salire e a
scendere e relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto
delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità
oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei
contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di
immissione e prelievo;
qqq) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta
abilitato da Terna a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte
sul MSD;
rrr) per punto di offerta in immissione si intende l’insieme di uno o
più punti di immissione;
sss) per punto di offerta in prelievo si intende l’insieme di uno o più
punti di prelievo;
ttt) per punto di offerta misto si intende l’insieme di uno o più punti,
fisici o virtuali, abilitati sia all’immissione che al prelievo;
uuu) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella
disciplina del dispacciamento;
vvv) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal
GME ai sensi dell’articolo 17 dell’Allegato A alla delibera n. 111/06 e
ss.mm.ii., che disciplina le modalità di organizzazione e di
funzionamento della PCE;
www) per rete elettrica si intende l’insieme della RTN e delle altre
reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente
connesse alla RTN;
xxx) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come
individuata dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai
successivi programmi di sviluppo;
yyy) per seduta si intende il periodo di tempo all’interno del quale
devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere
considerate valide;
zzz) per sessione di un mercato si intende l’insieme delle attività
direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte,
nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;
aaaa) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di
un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
bbbb) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la
società per azioni risultante dal processo di unificazione della
proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi
dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2004, che esercita le attività di trasmissione e di
dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione
unificata della rete di trasmissione nazionale;
cccc) per unità di produzione CIP6 si intendono gli impianti di
produzione di energia elettrica di cui all’articolo 22, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B), del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992,
n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12
maggio 1992, nonché gli altri impianti di produzione la cui energia
elettrica è oggetto del decreto del Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000;
dddd) per unità di produzione essenziale ai fini della sicurezza si
intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
eeee) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha
concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come
definito nella disciplina del dispacciamento;
ffff) per zona di mercato si intende l’aggregato di zone geografiche e/o
virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell’energia
risultante dall’applicazione della Disciplina;
gggg) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica
per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti
fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, come
individuata dalla disciplina del dispacciamento;
hhhh) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con
l’estero o un polo di produzione limitato.
2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle
definizioni di cui all’Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della
Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME, ai sensi dell’Articolo
17, dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG e ss.mm.ii. e
positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati
dell’Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente
modificato ed integrato.
Articolo 3
Principi generali e modifiche della Disciplina
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti
e non discriminatorie.
3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire
conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di
controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle
Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul
mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende
note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo
idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a
quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire
eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME
trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro
dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità.
3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso
di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a
salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la
modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul
sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro
dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità. Qualora
il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia
dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il
GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della
procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito
internet.
Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento
4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono
definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel
predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità,
trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in
vigore dalla data di pubblicazione.
4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni
preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il
quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti
5.1 Ai fini del mercato:
a) l’unità di misura dell’energia elettrica è il MWh, con specificazione
di tre decimali;
b) l’unità di misura monetaria è l’Euro, con specificazione di due
decimali;
c) l’unità di misura dei prezzi unitari dell’energia elettrica è l’Euro/MWh,
con specificazione di due decimali.
5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 42, comma 42.2, lettere b) e
c) può essere espresso con l’indicazione di un numero di decimali
superiore a due.
5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il
criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per
eccesso o per difetto all’ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso
si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.
Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME
6.1 L’accesso al sistema informatico del GME può avvenire:
a) attraverso la rete internet;
b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.
Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono
tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di
accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh
negoziati.
7.2 Gli operatori del MCV, a fronte dei servizi da questo forniti, sono
tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni
certificato negoziato.
7.3 La misura e la struttura dei corrispettivi di cui ai precedenti
commi 7.1 e 7.2 è definita annualmente dal GME al fine di assicurare il
proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicata sul sito
internet del GME.
Articolo 8
Informazioni
di mercato
8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di
pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni
operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo
riguardano direttamente.
8.2 Fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità:
a) sui dati delle offerte presentate sul MPE il GME mantiene il riserbo
fino al settimo giorno successivo all’ultimo giorno della seduta di
presentazione delle medesime offerte;
b) i dati delle offerte accettate sul MTE sono pubblicati in forma
anonima decorsi sette giorni dall’ultimo giorno di negoziazione del
contratto cui le offerte si riferiscono;
c) sulle informazioni relative alle transazioni di vendita e di acquisto
sul MCV, il GME mantiene il riserbo per un periodo minimo di dodici
mesi.
8.3 Il GME trasmette a Terna ed al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE
S.p.A. unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria
competenza.
Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la
pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina
sono effettuate per via telematica. In particolare:
a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a
disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema
informatico del GME il cui accesso è riservato all’operatore medesimo;
b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e
di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema
informatico del GME.
9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla
data e nell’orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
a) nel giorno e nell’ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e
le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di
ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno
lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non
lavorativo;
c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00
e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
9.3 Ai fini della determinazione dell’orario di ricezione di una
comunicazione fa fede l’orario del protocollo del GME. Nel caso in cui
una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l’orario del
sistema informatico del GME.
Articolo 10
Sicurezza di
accesso
10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite
procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento
degli operatori e l’autenticità delle transazioni.
10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i
codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l’accesso
al sistema informatico del GME.
TITOLO II
AMMISSIONE AL MERCATO
Articolo 11
Requisiti di ammissione al mercato
11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata
professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei
sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano
di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
11.2 Non possono partecipare al mercato:
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la
pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato,
alla reclusione per il delitto di cui all’articolo 501 del codice
penale, o per uno dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza
delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli
617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto
di frode informatica di cui all’articolo 640 ter del codice penale;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di
esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.
11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all’ammissione al mercato
sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2
sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al
soggetto munito dei necessari poteri.
11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte
da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti
previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.
Articolo 12
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME:
a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l’apposito
modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della
documentazione indicata al successivo Articolo 13;
b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto
secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).
Articolo 13
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto
interessato, è corredata di:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che
richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia
persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma
11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti
comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11,
comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di
provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo
l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di
altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua
una valutazione di equivalenza sostanziale;
b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri,
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di
rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base
della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma
13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato
dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di
tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima,
nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.
Articolo 14
Procedura di
ammissione
14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione
della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente
Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il
GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto
della domanda; in quest’ultimo caso il GME fornisce adeguata
motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i
termini definiti nelle DTF.
14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al
precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto
interessato di fornire idonea documentazione.
14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica
di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati
verdi, nei quali il soggetto interessato è ammesso ad operare.
14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il
GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle
DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la
documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali
adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente
comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME,
della documentazione regolarizzata o completata.
Articolo 15
Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE
S.p.A. e dell’Acquirente Unico
15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la
qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei Servizi
Elettrici - GSE S.p.A., a Terna ed all’Acquirente Unico.
15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei
Servizi Elettrici - GSE S.p.A.. ed il GME, e tra l’Acquirente Unico ed
il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al
ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE
S.p.A. e dell’Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al
successivo Articolo 79, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi
previste.
Articolo 16
Elenco degli operatori ammessi al mercato
16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai
precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito
“Elenco degli operatori ammessi al mercato”, formato e tenuto dal GME
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
16.2 Per ciascun operatore, l’Elenco degli operatori ammessi al mercato
contiene:
a) codice di identificazione dell’operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di
residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza,
ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico,
numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento
per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
c) mercati sui quali l’operatore è ammesso ad operare: mercato elettrico
e/o mercato dei certificati verdi;
d) stato dell’operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di
esclusione pendente, escluso;
e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l’operatore ha
titolo a riferire offerte;
f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l’operatore ha
titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di
contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE;
g) coordinate bancarie dell’operatore;
h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
i) codice del conto su cui il GSE registra il numero dei certificati
verdi in possesso dell’operatore;
j) regime fiscale dell’operatore.
16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed
informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l’operatore è
ammesso ad operare.
16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso
relativi contenuti nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato.
Articolo 17
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato
17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun
operatore richiede al GME l’inserimento nell’Elenco degli operatori
ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente
Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j).
17.2 L’inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente
Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle
comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi 79.2, 79.8 e 79.11
e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9.
17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore
può richiedere l’inserimento dei dati e delle informazioni di cui al
precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una
dichiarazione, resa dall’utente del dispacciamento del punto di offerta,
attestante che l’operatore richiedente ha titolo a presentare offerte
relativamente a detto punto di offerta.
17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 può essere resa anche da un
operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta,
che sia stato altresì delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento,
ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo
punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia
della delega.
17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano,
almeno, l’indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della
richiesta di inserimento;
b) data a partire dalla quale l’operatore richiedente ha titolo a
presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data fino alla quale l’operatore richiedente ha titolo a presentare
offerte relative a tale punto di offerta.
17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e
c), siano successivamente modificati, l’operatore richiedente presenta
al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione
riporta l’indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della
modifica;
b) nuova data a partire dalla quale l’operatore richiedente ha titolo a
presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
c) nuova data fino alla quale l’operatore richiedente ha titolo a
presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
d) data a partire dalla quale l’operatore richiedente non ha più titolo
a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME
dall’utente del dispacciamento o dall’operatore delegato ai sensi del
comma 17.4, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della
dichiarazione dell’operatore richiedente.
17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente
comma 17.1, l’Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato
dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo
Articolo 29, tale modifica produce effetti entro il secondo giorno
lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.
Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la
comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il
secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e
comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera
b) e 17.6, lettera b).
17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui
al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l’operatore allega
una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto
previsto nelle DTF.
Articolo 18
Verifiche
18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al
fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i
criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza
tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni
informazione o documento utile concernente le operazioni da questi
effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in
audizione dei medesimi.
18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, con cadenza almeno
biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti
previsti per l’ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere
ulteriore documentazione ovvero l’aggiornamento di quella già
presentata.
Articolo 19
Obblighi di comunicazione
19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente
e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni
variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la
modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16,
comma 16.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall’operatore e
inseriti nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato.
19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il
GME aggiorna l’Elenco degli operatori ammessi al mercato.
Articolo 20
Esclusione su richiesta dal mercato
20.1 Ai fini dell’esclusione dal mercato, gli operatori presentano
presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini
definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a
decorrere dalla quale l’esclusione viene richiesta.
20.2 L’esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva
tra le seguenti:
a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da
parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2,
l’operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di
esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui
l’operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.
20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l’esclusione su
richiesta dal mercato non esonera l’operatore dall’adempimento degli
obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)
Articolo 21
Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE) e nel
Mercato elettrico a termine dell’energia elettrica con obbligo di
consegna e ritiro (MTE).
21.2 Il MPE si articola in:
a) mercato del giorno prima dell’energia (MGP), avente per oggetto la
contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il
MGP si svolge in un’unica sessione relativa al giorno successivo;
b) mercato infragiornaliero (MI), avente per oggetto la contrattazione,
tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantità
di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MI si svolge in più
sessioni;
c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto
l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
21.3 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di
energia tramite offerte di vendita e di acquisto.
21.4 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1
è pari all’ora fissa.
Articolo 22
Definitività delle contrattazioni
22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MPE sono considerate
definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della
compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite
economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le offerte in
acquisito e in vendita risultino accettate nel sistema delle offerte ai
sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52.
22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul MTE sono considerate
definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della
compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite
economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le offerte
risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo
Articolo 67.
CAPO I
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)
Articolo 23
Zone geografiche e zone virtuali
23.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito
internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il
MPE.
Articolo 24
Dati e informazioni sui punti di offerta
24.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi
a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere
presentate offerte sul MPE:
a) codice di identificazione del punto di offerta;
b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al
punto di offerta sui mercati;
c) identità dell’utente del dispacciamento del punto di offerta;
d) ordine di priorità.
24.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE, i dati e le
informazioni di cui al precedente comma 24.1, producono effetti entro il
secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.
Articolo 25
Ora solare e ora legale
25.1 Le modalità di definizione del periodo rilevante in occasione
del passaggio dall’ora solare all’ora legale e dall’ora legale all’ora
solare sono indicate nelle DTF.
Articolo 26
Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
26.1 Sul MPE le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono
ad energia elettrica.
26.2 Le quantità ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di
acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a
zero. L’indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul
MGP e sul MI è facoltativa.
26.3 Le quantità di energia elettrica specificate nelle offerte di
acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.
26.4 Le quantità di energia elettrica specificate nei programmi di
immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.
26.5 Il punto di offerta in prelievo deve essere compatibile con il
regime fiscale degli operatori.
26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei
mercati che costituiscono il MPE deve essere coerente con le
potenzialità di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui
l’offerta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di
immettere o prelevare l’energia elettrica oggetto dell’offerta nel punto
di offerta.
26.7 Le modalità di attribuzione delle perdite convenzionali alle
quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come
stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF.
26.8 Più operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto
di offerta sul MGP e sul MI.
Articolo 27
Modalità di presentazione delle offerte
27.1 Le offerte sul MPE possono essere presentate mediante:
a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema
informatico del GME;
b) l’invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel
formato definito nelle DTF.
27.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al
precedente comma 27.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che
costituiscono il MPE, di un’offerta valida di un operatore, riferita ad
un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte
le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto
di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal
GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente
al MGP e al MSD, dell’eventuale offerta predefinita presentata
dall’operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte
attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b),
consente la sostituzione o l’integrazione, secondo le modalità previste
nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite
allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante
precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del
mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell’eventuale offerta
predefinita presentata dall’operatore per il punto di offerta.
27.3 Un’offerta valida può essere sostituita con una nuova offerta fino
al termine della seduta del MPE. Ai fini della definizione dell’ordine
di priorità, si fa riferimento all’orario di presentazione dell’ultima
modifica pervenuta.
27.4 Un’offerta valida presentata da un operatore può essere revocata
fino al termine della seduta del mercato per il quale l’offerta è stata
presentata. La revoca di un’offerta predefinita ha valore anche per
tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.
Articolo 28
Contenuto minimo delle offerte
28.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni:
a) il codice di identificazione dell’operatore che presenta l’offerta;
b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato
per cui l’offerta è presentata;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l’offerta è
riferita;
d) il periodo rilevante a cui l’offerta si riferisce;
e) la tipologia dell’offerta (acquisto/vendita);
f) l’eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
g) la quantità offerta;
h) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un’offerta
multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell’esito
dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di
offerte semplici.
Articolo 29
Controllo di validità delle offerte
29.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la
validità di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME
comunica all’operatore interessato l’esito del controllo e i motivi
dell’eventuale esito negativo.
29.2 Un’offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti
condizioni:
a) l’operatore non è sospeso al momento della ricezione dell’offerta;
b) l’operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di
offerta;
c) l’offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente
Articolo 27, comma 27.1;
d) l’offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo
28, comma 28.1;
e) l’offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata
della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l’offerta si
riferisce;
g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo
specificato non eccede il valore limite determinato dal GME ai fini
della valorizzazione delle offerte di acquisto presentate senza
indicazione di prezzo.
Articolo 30
Verifica della congruità tecnica delle offerte
30.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle
offerte valide al termine della seduta di mercato.
30.2 Un’offerta valida è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l’operatore non è sospeso;
b) l’offerta, qualora presentata da un operatore che non sia utente del
dispacciamento, è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
c) l’offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le
singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi
Articolo 41 e Articolo 51.
30.3 Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici previsti ai
successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire
e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei
successivi Articolo 40 e Articolo 50.
30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le
stesse modalità di cui al precedente Articolo 27.
Articolo 31
Indisponibilità di elementi della rete elettrica
31.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti
all’adempimento delle obbligazioni assunte sul MPE anche nel caso di
indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità
del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine
di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.
Articolo 32
Sospensione
del MPE
32.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali
individuate nella
disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MPE.
32.2 In tutti i casi di sospensione del MPE, il GME ne dà informativa
all’Autorità e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Articolo 33
Condizioni di
emergenza
33.1 Si considerano condizioni di emergenza:
a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il
termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo
Articolo 37, comma 37.1, lettere a), b) e c), o Articolo 47, comma 47.1,
lettere a), b) e c);
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate
dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo
27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di
telecomunicazione;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti
relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel
sistema informatico del GME stesso;
d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori
gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di
disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione
del GME stesso.
33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1,
lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalità
indicate nelle DTF, l’insorgere della condizione di emergenza, nonché il
nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il
termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la
chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza,
il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla
disciplina del dispacciamento.
33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere c)
e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a Terna e agli
operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l’insorgere della
condizione di emergenza e applica le disposizioni previste dalla
disciplina del dispacciamento.
33.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi
il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle
DTF.
Articolo 34
Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite
34.1 Ai fini della determinazione dell’ordine di priorità delle
offerte, di cui al successivo Articolo 39, il coefficiente di priorità
applicato alle offerte predefinite per la determinazione dell’esito del
MGP, è determinato entro le ore 12,00 di ciascuna domenica per ciascun
operatore e ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale
descritto nelle DTF. Tale coefficiente è valido per i successivi sette
giorni di calendario.
SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL’ENERGIA (MGP)
Articolo 35
Oggetto del
MGP
35.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica
stipulati sul MGP, il GME è controparte degli operatori.
35.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di
energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario
successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell’immissione o
del prelievo dell’energia elettrica oggetto delle offerte accettate si
applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 36
Termini di presentazione delle offerte
36.1 La seduta del MGP:
a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le
offerte si riferiscono;
b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le
offerte si riferiscono.
36.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono
definiti nelle DTF.
Articolo 37
Informazioni preliminari al mercato
37.1 Almeno 30 minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il
GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone
geografiche;
b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle
zone di interconnessione con l’estero;
c) la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di
produzione limitati;
d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona
geografica.
37.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 37.1
sono riferiti ai valori complessivi di sistema.
Articolo 38
Offerte di vendita e di acquisto
38.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici,
multiple o predefinite.
38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a
punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a
punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla può
specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad
eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le
offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte
di acquisto.
38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere una
quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto
delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo
unitario non inferiore a quello indicato nell’offerta stessa. Le offerte
di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare una quantità di
energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite,
non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo unitario non
superiore a quello eventualmente indicato nell’offerta stessa.
38.4 Ai fini della determinazione dell’esito del mercato ai sensi del
successivo Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o
vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
38.5 Un’offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta
l’impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i
quantitativi di energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di
essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non
inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo
nell’offerta stessa.
38.6 Un’offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta
l’impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i
quantitativi di energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di
essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non
superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo
nell’offerta stessa.
Articolo 39
Ordine di priorità delle offerte
39.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non
decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con
prezzo più alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non
crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle
con prezzo più basso.
39.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso
prezzo, si applica l’ordine di priorità di cui al precedente Articolo
24, comma 24.1, lettera d).
39.3 A parità di priorità come risultante dall’applicazione dei
precedenti commi 39.1 e 39.2:
a) le offerte predefinite hanno priorità inferiore rispetto alle offerte
presentate durante la seduta di mercato;
b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l’ordine di
priorità corrisponde all’ordine temporale di ricezione delle offerte;
c) tra le offerte predefinite, l’ordine di priorità è definito sulla
base dei coefficienti di priorità di cui al precedente Articolo 34.
Articolo 40
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
40.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME
acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a
scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo
appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei
margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a
zero.
40.2 Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori
maggiori o uguali a zero.
40.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME
acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP
relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere
relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona
geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale,
nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di
offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di
offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di
offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al
MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.
40.4 Qualora l’utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano
rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME
utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP,
acquisiti più di recente.
40.5 Qualora l’utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai
fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3,
il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al
MGP secondo quanto previsto nelle DTF.
Articolo 41
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP
41.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma
30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di
offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia
elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai
fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo
rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica
specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di
offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già
verificate congrue.
41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di
offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo
di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a
scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso
periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia
elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo
stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità
maggiore e già verificate congrue.
41.4 Qualora un’offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad
un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti
di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa è considerata congrua
limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire,
ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia
elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di
acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
Articolo 42
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo
42.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.
42.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di
valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
geografiche e/o virtuali e a condizione che l’ammontare di energia
elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari
all’ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto
accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona
geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c),
sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di
acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del
prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il
rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata
relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone
geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di
cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia
specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in
prelievo appartenenti alle relative zone geografiche;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il
prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente
lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il
prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente
lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai
punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di
cui alla precedente lettera b).
42.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, vengono
considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione
e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei
conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite
nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di
offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i
prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei
Conti Energia a termine.
42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera a), per valore netto
delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo
delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle
offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati
valorizzando l’ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna
offerta accettata, ovvero l’ammontare accettato in caso di accettazione
parziale dell’offerta, al prezzo specificato nell’offerta stessa. Le
quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di
prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal
GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorità
di prezzo delle offerte stesse.
42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte
accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le
modalità di cui al presente Articolo e definisce:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
b) i prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica determinati senza
tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in
ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.
42.6 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME pubblica i
seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c);
b) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia
elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di
mercato.
42.7 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME comunica a
ciascun
operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali
offerte:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al
precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle offerte presentate
dall’operatore e accettate;
b) le offerte accettate, specificando l’ammontare di energia elettrica
accettata;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di
cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71,
comma 71.1, lettera a);
42.8 In esito al MGP, il GME comunica all’utente del dispacciamento di
ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario
preliminare cumulato di immissione o prelievo dell’unità comprensivo dei
programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.
Articolo 43
Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia
43.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 43.2 e 43.3, il saldo
fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del
Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde
a:
a) un acquisto da MGP da parte dell’operatore titolare del conto
energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
b) una vendita su MGP, da parte dell’operatore titolare del conto
energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.
43.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente
comma 43.1, lettera a), all’operatore titolare del conto che sia anche
operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi
del successivo Articolo 81. Qualora l’acquisto non sia congruo, TERNA
diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.
43.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto
energia il cui titolare non è anche un operatore del ME, Terna diviene
controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa
vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43.1.
43.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e
43.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma
42.2, lettera c).
43.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e
43.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziato, di cui al precedente
Articolo 7, comma 7.1.
43.6 Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione
delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative
alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti
nelle DTF.
Articolo 44
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP
44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o più zone, il GME versa
a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti
derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori
acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.
SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)
Articolo 45
Oggetto del MI
45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica
stipulati sul MI, il GME è controparte degli operatori.
45.2 Sul MI vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di
energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario
oggetto di negoziazione. Ai fini dell’immissione o del prelievo
dell’energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la
normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
45.3 Il MI si articola in più sessioni definite nelle DTF.
Articolo 46
Termini di presentazione delle offerte
46.1 L’orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del
MI è definito nelle DTF.
Articolo 47
Informazioni preliminari al mercato
47.1 Prima della chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME riceve
da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti
ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla
chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti
ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di
interconnessione con l’estero dopo la chiusura del MGP, ovvero alla
precedente sessione del MI;
c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di
produzione limitati risultante alla chiusura del MGP, ovvero alla
precedente sessione del MI.
47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 47.1
sono riferiti ai valori complessivi di sistema.
Articolo 48
Offerte di vendita e di acquisto
48.1 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono presentare
offerte semplici, multiple e bilanciate.
48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte di
vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti
di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta
multipla può specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.
48.3 Ai fini della determinazione dell’esito del mercato ai sensi del
successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere
accettate anche solo parzialmente.
48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere o a
rivendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per
tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta
ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell’offerta
stessa.
48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare o a
riacquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per
tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta
ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato
nell’offerta stessa.
48.6 Un’offerta di vendita sul MI, qualora accettata, comporta l’impegno
ad aumentare l’immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il
prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un
dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica
specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione
parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di
immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI,
valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per
ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
48.7 Un’offerta di acquisto sul MI, qualora accettata, comporta
l’impegno a ridurre l’immissione di energia elettrica in rete o ad
aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di
offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia
elettrica specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di
accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi
preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti
sessioni del MI, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari
specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
Articolo 49
Ordine di priorità delle offerte
49.1 A parità di prezzo, hanno priorità le offerte indicate dagli
operatori come offerte bilanciate.
49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in
presenza di più offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno
stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di
priorità di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.
Articolo 50
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI
50.1 Entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce
dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere
ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di
offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato
al MSD.
50.2 Qualora l’utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al
precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere
relativi a ciascuna sessione del MI secondo i criteri definiti nelle DTF.
50.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura
di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti
i margini a salire e a scendere ai fini della corrispondente sessione
del MI, relativi ad ogni punto di offerta.
50.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3,
il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al
MI secondo i criteri definiti nelle DTF.
Articolo 51
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI
51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma
30.2, lettera c), per ciascuna sessione del MI, si applicano le
disposizioni contenute nel presente articolo.
51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna sessione del MI,
relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono
considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse
specificato è non superiore al margine a salire ai fini della
corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo
stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di
energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle
altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo
stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate
congrue.
51.3 Le offerte di acquisto presentate in ciascuna seduta del MI,
relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono
considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse
specificato è non superiore al margine a scendere ai fini della
corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo
stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di
energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle
altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo
stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore nell’ordine di merito
e già verificate congrue.
51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme di offerte bilanciate,
identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli
operatori, è considerato congruo se:
a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi
51.2 e 51.3;
b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla
medesima zona geografica o virtuale;
c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle
offerte di vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia
elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle
perdite convenzionali attribuite ai sensi dell’Articolo 26, comma 26.7,
nonché di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.
51.5 Qualora una o più offerte dell’insieme di offerte bilanciate
risulti non congrua, la non congruità si estende all’insieme di offerte
bilanciate.
51.6 In ogni seduta del MI, qualora un’offerta di vendita, ovvero di
acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo
rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e
51.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di
energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma
dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per
lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate
congrue, nell’ambito della medesima sessione.
Articolo 52
Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI.
52.2 In ciascuna sessione del MI, il GME individua le offerte accettate
ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
geografiche e/o virtuali e a condizione che l’ammontare di energia
elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari
all’ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto
accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona
geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base
delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di
un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
geografiche e/o virtuali;
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il
prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente
lettera b);
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il
prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente
lettera b).
52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore netto
delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo
delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle
offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati
valorizzando l’ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna
offerta accettata, ovvero l’ammontare accettato in caso di accettazione
parziale dell’offerta, al prezzo specificato nell’offerta stessa. Le
quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di
prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME
in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte
stesse.
52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita a punti di
offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non
arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a
pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la
quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di
offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non
arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a
pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la
quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come
modificati dalle offerte accettate in esito al MI, costituiscono i
programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di
offerta e per ciascun operatore.
Articolo 53
Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
53.1 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei
programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i
seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica determinati senza
tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona
di mercato;
c) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia
elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di
mercato.
53.2 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei
programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a
ciascun operatore che ha presentato offerte sul MI, limitatamente a tali
offerte:
a) le offerte accettate, specificando l’ammontare di energia elettrica
accettata;
b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al
precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte presentate
dall’operatore e accettate;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di
cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71,
comma 71.1, lettera b).
53.3 In esito a ciascuna sessione del MI, il GME comunica all’utente del
dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna il programma
orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di
offerta.
Articolo 54
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI
54.1 Nel caso di separazione del MI in due o più zone, il GME versa
a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi
addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli
operatori venditori.
Articolo 55
Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI
55.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se
negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi
addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del
precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.
SEZIONE III
MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)
Articolo 56
Oggetto del
MSD
56.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini
dell’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
56.2 Sul MSD vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a
quello in cui termina la seduta. Ai fini dell’immissione o del prelievo
dell’energia elettrica in esito all’accettazione delle offerte si
applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
56.3 Sul MSD il periodo rilevante è definito nella disciplina del
dispacciamento.
Articolo 57
Termini per la presentazione delle offerte
57.1 La seduta del MSD si svolge il giorno di calendario precedente
a quello a cui le offerte si riferiscono e dura non meno di sessanta
minuti. L’orario di apertura e di chiusura della seduta del MSD è
definito nelle DTF in conformità a quanto previsto nella disciplina del
dispacciamento.
Articolo 58
Offerte di vendita e di acquisto
58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di
offerta abilitati e
possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento.
58.2 Sul MSD devono essere presentate offerte predefinite, secondo le
modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 59
Esito del MSD
59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun
punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.
59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate.
59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di
offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non
arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a
pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la
quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di
offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non
arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a
pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la
quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al
precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
Articolo 60
Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori
60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna
ora, il GME pubblica i seguenti dati e informazioni:
a) le quantità complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita
accettate;
b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di
vendita accettate, nonché il prezzo dell’offerta di acquisto a prezzo
più basso e il prezzo dell’offerta di vendita a prezzo più alto
accettate.
60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha
presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l’ammontare della quantità
accettata;
b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71,
comma 71.1, lettera c).
60.3 In esito al MSD, il GME comunica all’utente del dispacciamento di
ciascun punto di offerta abilitato ed a Terna il programma orario finale
cumulato di immissione o prelievo dell’unità.
CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)
Articolo 61
Oggetto del MTE
61.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine
sull’energia elettrica con obbligo di consegna.
61.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse
sul MTE.
61.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi
dell’Allegato A alla Delibera dell’AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii., è
titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra
sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle
transazioni in acquisto e in vendita concluse dall’operatore sul MTE,
secondo le modalità definite nel presente Capo.
Articolo 62
Tipologie di contratti negoziabili
62.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono:
a) Baseload, il cui sottostante è l’energia elettrica da consegnare in
tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di
consegna;
b) Peak Load, il cui sottostante è l’energia elettrica da consegnare nei
periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al
periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica.
62.2 Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di
calendario, al trimestre e all’anno.
62.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui
al precedente comma è definita nelle DTF.
62.4 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l’elenco
delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei
relativi periodi di negoziazione e di consegna.
62.5 La quantità di energia sottostante ciascun contratto è fissata dal
GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per i periodi rilevanti
sottostanti il contratto medesimo.
Articolo 63
Sessioni di mercato
63.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei
giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME
può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di
contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle
negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
63.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni
di mercato, dandone comunicazione agli operatori.
Articolo 64
Modalità di conclusione dei contratti
64.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la
negoziazione continua.
64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di
contratto e per ciascun periodo di consegna.
64.3 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come
definito al precedente Articolo 62, comma 62.5.
Articolo 65
Le offerte di negoziazione
65.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le
modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti
informazioni:
a) tipologia e periodo di consegna del contratto;
b) numero dei contratti;
c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
d) prezzo;
65.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di
prezzo.
65.3 Gli operatori non possono presentare:
a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo
negativo;
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in
cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente
di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
65.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla
base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in
ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la
priorità temporale di immissione dell’offerta. Le offerte senza limite
di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
65.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la
modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le
offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza
acquisita.
65.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell’operatore
proponente, assicurandone l’anonimato.
Articolo 66
Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione
66.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e
congrua se rispetta le seguenti condizioni:
a) l’operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti
energia nella propria disponibilità;
b) l’operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
c) il limite di prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano
nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a
garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva
comunicazione agli operatori;
d) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81.
66.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 66.1, lettera d),
qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il
prezzo dell’offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte
di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell’offerta stessa.
66.3 Il sistema informatico del GME restituisce l’esito dei controlli di
validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente
comma 66.1. e:
a) in caso di esito negativo respinge l’immissione delle offerte nel
book di negoziazione indicandone i motivi;
b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di
negoziazione.
Articolo 67
Negoziazione continua
67.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti
avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate
congrue, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i
criteri di priorità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.4.
67.2 L’immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo
determina l’abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita
aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
67.3 L’immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo
determina l’abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto
aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell’ offerta
inserita.
67.4 L’immissione di una offerta senza limite di prezzo determina
l’abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno
contrario presenti sul book al momento dell’immissione della offerta.
67.5 L’esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo,
per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane
esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta
originaria. L’esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo
dà luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantità
ineseguita.
67.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora
siano presentate dallo stesso operatore.
67.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 67.2 e
67.3, il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale.
67.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato
contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le
modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
67.9 Le offerte di cui al precedente comma 67.8 sono valide se
rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 66, nonché
gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.
67.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può
determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura
secondo le modalità definite nelle DTF.
67.11 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di
negoziazione al termine della sessione di mercato.
Articolo 68
Cascata
68.1 I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al
termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati
attraverso il meccanismo della cascata secondo i termini e le modalità
indicate nelle DTF.
68.2 Il meccanismo della cascata non si applica ai contratti mensili, la
cui regolazione avviene ai sensi del successivo Articolo 69.
Articolo 69
Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE
69.1 Al termine dell’ultima sessione di negoziazione dei contratti
mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in
consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di
tali contratti.
69.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna è data dalla somma
della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE.
69.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le
transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le
transazioni in vendita aventi segno positivo.
69.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al
mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le
modalità e i termini definiti nelle DTF.
69.5 La registrazione della posizione netta in consegna è ammessa
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l’operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
c) l’operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti
energia nella propria disponibilità;
d) soddisfa le verifiche di congruità previste all’Articolo 35 del
Regolamento della PCE.
69.6 Il sistema informatico del GME restituisce l’esito dei controlli di
validità e congruità di cui al precedente comma 69.5 e:
a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione
netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui
al successivo comma 69.7, nonché quella di inadempimento di cui al
successivo Titolo V, Capo III;
b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione
netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di
corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall’operatore
aventi come controparte il GME.
69.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della
posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di
consegna, attribuisce all’operatore una transazione di segno opposto sul
MTE avente:
a) quantità pari all’energia che non è stata registrata sulla PCE;
b) prezzo pari alla media dei PUN delle ore appartenenti al mese oggetto
di consegna, ponderata per le quantità orarie che non sono state
registrate sulla PCE.
69.8 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente
Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia,
nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai
conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.
Articolo 70
Informazioni
ed esiti
70.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per
ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione.
TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
Articolo 71
Liquidazione delle offerte accettate
71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone
il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna
offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal
MGP;
b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo
risultanti dal MI;
c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma
59.2.
d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67.
71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni
periodo rilevante, separatamente per l’insieme dei punti di offerta
nella disponibilità dell’operatore:
a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare
relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare
relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere
relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere
relative a tutte le offerte accettate sul MSD.
71.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica
a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell’IVA
ove applicabile:
a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67;
b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67;
c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93;
d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93.
71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e
comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite concluse dal GME
stesso ai sensi del successivo Articolo 93.
Articolo 72
Liquidazione giornaliera sul MPE
72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme
di cui al precedente Articolo 71, maggiorate dell’IVA, ove applicabile,
il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l’insieme dei
punti di offerta:
a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a);
b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b);
c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c);
d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d).
72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all’operatore gli importi
di cui al precedente comma 72.1.
Articolo 73
Partite economiche di pertinenza di Terna
73.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a
Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In
particolare, il GME valorizza:
a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP;
b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MI;
c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MI.
CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
Articolo 74
Periodo di fatturazione
74.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate
relative al ME è definito nelle DTF.
Articolo 75
Fatturazione
75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro
i termini definiti nelle DTF, il GME:
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al
precedente Articolo 72, comma 72. 1, lettera a) e Articolo 71, comma
71.3 lettere a) e d);
b) comunica a Terna, relativamente a ciascun operatore debitore di Terna
stessa, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di
fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1,
lettera b). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a tale
operatore;
c) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al
precedente Articolo 72, comma 72. 1, lettera c) e Articolo 71, comma
71.3 lettere b) e c);
d) comunica ad ogni operatore creditore di Terna, per tutti i periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al
precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera d). Contestualmente, copia
della comunicazione è inviata a Terna;
e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo
di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente
Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni;
f) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati
di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.
75.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1,
lettera b), Terna emette fattura nei confronti dell’operatore debitore.
75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1,
lettere c) e d), gli operatori emettono fattura per gli importi
indicati, rispettivamente nei confronti del GME e di Terna.
75.4 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME,
di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al
successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF.
75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1, 75.2
e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo
le modalità definite nelle DTF.
75.6. I termini e le modalità di fatturazione dell’operatore
inadempiente ai sensi dell’Articolo 88, comma 88.2, lettera a), sono
definiti nelle DTF.
Articolo 76
Contenuto
delle fatture
76.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di
fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il
MPE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75,
commi 75.1, 75.2 e 75.3 evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove
applicabili:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono
valorizzate;
c) le partite fiscali;
d) l’importo totale.
76.2 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione
e per ciascuna sessione del MTE, le fatture e le comunicazioni di cui al
precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3, evidenziano, per i periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti
elementi, ove applicabili:
a) il numero e la tipologia dei contratti negoziati;
b) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono
valorizzati;
c) le partite fiscali;
d) l’importo totale.
76.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 76.1 e 76.2 non si
applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1,
lettera f).
76.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera
f), evidenziano almeno:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
c) le partite fiscali applicate;
d) l’importo totale.
Articolo 77
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME
77.1 Il corrispettivo d’accesso, di cui al precedente Articolo 7,
comma 7.1, è
fatturato entro cinque giorni dall’ammissione dell’operatore al mercato.
77.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7,
comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione
entro cinque giorni dall’ammissione dell’operatore al mercato e,
successivamente, ogni dodici mesi.
TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI
MERCATI DELL’ENERGIA
CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA
Articolo 78
Servizio di
tesoreria
78.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto
di credito o finanziario.
Articolo 79
Garanzie finanziarie degli operatori
79.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie a copertura delle
obbligazioni,che sorgono sui mercati dell’energia ovvero sulla
Piattaforma dei Conti Energia nella forma di fideiussioni a prima
richiesta, secondo quanto disposto nel presente Articolo. Gli operatori
che intendono operare sui mercati dell’energia ovvero sulla PCE
presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo
l’Allegato 3 della Disciplina.
Gli operatori che intendono operare esclusivamente sul MPE possono
presentare garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo
l’Allegato 5 ovvero alternativamente l’Allegato 3 della Disciplina.
Gli operatori che intendono operare esclusivamente sul MPE e PCE possono
presentare garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo
l’Allegato 7 ovvero alternativamente l’Allegato 3 della Disciplina.
Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta
devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all’albo di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che
presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle
seguenti società: Standard & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor
Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard &
Poor’s o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody’s Investor Service.
In alternativa alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli
operatori devono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero
in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l’istituto
tesoriere.
79.2 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di
fideiussioni di cui agli Allegati 3 e 7, ovvero nella forma di deposito
possono ripartire l’importo delle stesse, secondo le modalità definite
nelle DTF.
79.3 Nell’ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di
fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente,
sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ.,
non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 79.1 la fideiussione
rilasciata dall’istituto stesso deve essere corredata di una
dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la
società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente
comma 79.1 si impegna:
a) qualora si verifichi una variazione dell’assetto societario che sia
tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell’art. 2359,
commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
b) qualora l’istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione
della fideiussione, risulti inadempiente, o nell’ipotesi di cui alla
precedente lettera a), a garantire l’adempimento dell’obbligazione
assunta dalla società controllata.
79.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante
che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 perda
uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 79.1, ovvero nel
caso in cui la società controllante perda il controllo dell’istituto
fideiubente ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le
fideiussioni rilasciate dall’istituto fideiubente restano valide fino al
termine definito nelle DTF.
79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3
devono essere presentate all’istituto affidatario di cui al precedente
Articolo 78.
79.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la
fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 vengono
presentate, l’istituto affidatario verifica che la fideiussione sia
completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata
rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al
precedente comma 79.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società
controllante attesti quanto previsto al precedente comma 79.3, lettere
a) e b).
79.7 Entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l’istituto
affidatario comunica all’operatore ed al GME le eventuali carenze
riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della
dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.
79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l’istituto affidatario
comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 79.6,
l’ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della
validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di
cui al precedente comma 79.3.
79.9 L’operatore può contestare l’esito della verifica effettuata
dall’istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della
contestazione è competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del
successivo Articolo 133.
79.10 L’ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di
cui al precedente comma 79.3 ha validità ed efficacia non prima del
secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la
comunicazione di cui al precedente comma 79.8.
79.11 L’ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha
validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo
a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente
bancario tenuto dal GME presso l’istituto affidatario. L’accredito si
considera ricevuto alla data e nell’orario risultanti dal sistema
informatico dell’istituto affidatario.
Articolo 80
Ammontare
della garanzia
80.1 L’ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di
fideiussione ovvero mediante versamento di deposito in contante
considerato ai fini della verifica di congruità di cui ai precedenti
Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera d)
ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al
successivo Articolo 81, è determinato dall’operatore sulla base delle
offerte che intende presentare sul mercato elettrico ovvero delle
registrazioni che intende effettuare sulla PCE.
80.2 L’operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo
l’Allegato 3, può in ogni momento richiedere la modifica dell’ammontare
garantito, presentando all’istituto affidatario una lettera di
aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla
Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione.
L’operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l’Allegato
5 ovvero l’Allegato 7, può in ogni momento richiedere la modifica
dell’ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia,
presentando all’istituto affidatario una lettera di aggiornamento,
conforme rispettivamente all’Allegato 6 ed all’Allegato 8 alla
Disciplina, ovvero presentando una nuova fideiussione.
80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di
aggiornamento viene presentata, l’istituto affidatario verifica che la
lettera sia conforme al relativo modello.
80.4 Entro il termine di cui al precedente comma 80.3, l’istituto
affidatario comunica all’operatore ed al GME le eventuali carenze
riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l’istituto affidatario
comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il
nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo
valore si applica.
80.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto
al precedente Articolo 79.
80.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 80.8, la modifica
dell’ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla
successiva tra le seguenti date:
a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve
la comunicazione di cui al precedente comma 80.5;
b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 80.5.
80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2
abbia ad oggetto la riduzione dell’ammontare garantito della
fideiussione, ovvero l’anticipo del termine di validità e di efficacia
della fideiussione, nel caso di fideiussioni presentate secondo
l’Allegato 5 ovvero l’Allegato 7 della Disciplina, l’accettazione di
tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME
sugli importi per i quali l’operatore richiedente risulti essere
debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all’operatore
l’immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini
delle verifiche di congruità.
80.9 L’operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o
in riduzione dell’ammontare della garanzia prestata nella forma di
deposito in contante. L’operatore può richiedere la restituzione, anche
parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una
posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in
aumento, l’operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal
GME presso l’istituto tesoriere. Il GME, accertato l’avvenuto accredito
sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell’operatore,
effettua la modifica dell’ammontare garantito con validità ed efficacia
dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento
è risultato accreditato. L’accredito si considera ricevuto alla data e
nell’orario risultanti dal sistema informatico dell’istituto
affidatario.
Articolo 81
Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul ME
81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo
le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle
DTF, risulti incapiente, l’operatore deve adeguare l’ammontare garantito
secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more
dell’adeguamento dell’ammontare garantito, l’operatore:
a) non può concludere negoziazioni sul MTE;
b) può concludere sul MGP e sul MI solamente transazioni che diano luogo
a partite economiche a credito per l’operatore stesso.
81.3 Qualora l’operatore non adegui l’ammontare garantito, secondo
quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la procedura di
inadempimento di cui al successivo CAPO III.
81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul ME ed al
momento della registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE
di cui all’Articolo 69, verifica la congruità tecnica rispetto alla
capienza della garanzia secondo le modalità definite nelle DTF.
81.5 La determinazione, l’aggiornamento della capienza della garanzia e
le verifiche di congruità sono effettuati secondo i seguenti principi:
a) l’ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo
pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati
in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie;
b) l’ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a
presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo il
cui valore è definito nelle DTF;
c) le offerte presentate sul MGP e sul MI sono verificate congrue
prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie
derivanti da tali offerte;
d) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate
congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche
derivanti da tali offerte;
e) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora
in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del
relativo controvalore;
f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata
sulla PCE, ai sensi dell’Articolo 69, comma 69.5, il GME può ridurre la
capienza della garanzia.
81.6 Ai fini delle verifiche di congruità tecnica sul MTE, il GME può
definire:
a) un prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che
viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o
concluse sul MTE. Il GME può determinare il prezzo di controllo anche
sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
b) un parametro a che viene determinato sulla base della volatilità dei
prezzi dei contratti quotati;
c) un parametro R che viene determinato sulla base della correlazione
tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload;
d) un parametro y che viene determinato sulla base della correlazione
dei prezzi tra diversi periodi di consegna.
81.7 I valori dei parametri a, R, e y sono definiti nelle DTF.
81.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della
verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al
precedente Articolo 7, comma 7.1.
CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME
Articolo 82
Compensazione
dei pagamenti
82.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni
operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del
GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
82.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i
termini stabiliti nelle DTF, l’esito delle determinazioni di cui al
precedente comma 82.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti
secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo
83 e Articolo 86.
Articolo 83
Pagamenti degli operatori a favore del GME
83.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di
cui al precedente Articolo 82, fanno pervenire all’istituto affidatario,
tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il
pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del
precedente Articolo 82, comma 82.2, secondo le modalità ed entro i
termini stabiliti nelle DTF.
83.2 Qualora il pagamento dell’importo dovuto non pervenga all’istituto
affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.1, gli
operatori debitori del GME possono far pervenire all’istituto
affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure
equivalenti, il pagamento dell’importo dovuto, maggiorato degli
interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata
al successivo Articolo 91, nonché di una penale pari all’uno percento
dell’importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti
nelle DTF.
83.3 Qualora il pagamento dell’importo dovuto non pervenga all’istituto
affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.2, il GME
applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.
Articolo 84
Pagamenti degli operatori a favore di Terna
84.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati
secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.
Articolo 85 Pagamento dei corrispettivi
85.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 75 comma 75.1 lettera
f), devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti
nelle DTF.
Articolo 86
Pagamenti del GME a favore degli operatori
86.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del
GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.
86.2 Ricevuti i pagamenti di cui all’Articolo 83, comma 83.1, i
pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di
cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono
effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
86.3 Ricevuti i pagamenti di cui all’Articolo 83, comma 83.2, i
pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di
cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del GME, sono
effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83, comma
83.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del
GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti
nelle DTF.
86.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti
oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori
sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato
sul sito internet del GME.
Articolo 87
Pagamenti di Terna a favore degli operatori
87.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono
effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna
stessa.
CAPO III
INADEMPIMENTO SUL ME
Articolo 88
Presupposti dell’inadempimento dell’operatore
88.1 E’ inadempiente l’operatore del MPE che non abbia provveduto ad
effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al
precedente Articolo 83, comma 83.2.
88.2 E’ inadempiente l’operatore del MTE che:
a) non adegua la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo
81;
b) al termine del periodo di negoziazione, a seguito dei controlli di
congruità effettuati ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.5,
non possa registrare la posizione netta in consegna sulla PCE;
c) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME,
secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.
Articolo 89
Gestione dell’inadempimento
89.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente,
Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c):
a) sospende l’operatore dal mercato elettrico;
b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del
presente Titolo;
c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell’operatore
inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93;
d) può registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per
periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente
Articolo 69.
89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1,
lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell’operatore
inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte
dell’istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 92, il GME
concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero
dei mancati adempimenti da parte dell’istituto fideiubente utilizzando
mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d’anno e a
tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del
GME, è stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del
GME.
89.3 Qualora i mezzi propri utilizzati dal GME ai sensi del precedente
comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori
inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell’istituto
fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di
mutualizzazione definito dall’AEEG.
89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per
recuperare le somme dovute dall’operatore inadempiente ovvero
dall’istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono
destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dal
meccanismo di mutualizzazione.
89.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo
88, comma 88.2 lettera b):
a) può ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente
Articolo 81, comma 81.5, lettera f);
b) attribuisce all’operatore una transazione sul MTE ai sensi del
precedente Articolo 69, comma 69.7;
c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata
sulla PCE applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh. La
destinazione dei versamenti conseguenti all’applicazione della penale è
stabilita dall’AEEG con provvedimento.
Articolo 90
Sospensione
dell’operatore
90.1 Il GME si riserva la facoltà di revocare la sospensione
dell’operatore di cui al precedente Articolo 89, comma 89.1 qualora lo
stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo
quanto previsto al successivo comma 90.2.
90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell’operatore, dispone
l’esclusione dell’operatore dal mercato.
Articolo 91
Interessi di mora e penali
91.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l’importo dovuto
dall’operatore debitore è maggiorato di una penale pari all’uno
percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 91.2,
nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia
prestata nella forma di fideiussione.
91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di
interesse legale
all’importo dovuto dall’operatore, per un numero di giorni pari ai
giorni:
a) di ritardato pagamento, qualora l’operatore paghi entro i termini di
cui al precedente Articolo 83, comma 83.2;
b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83, comma
83.1 e il giorno in cui l’istituto fideiubente fa pervenire al GME il
pagamento dell’ammontare escusso, qualora si proceda all’escussione
della fideiussione.
91.3 Il pagamento della penale pari all’uno percento non si applica agli
operatori di cui all’ Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di
cui al precedente Articolo 83, comma 83.2 o mancato pagamento.
Articolo 92
Mancato adempimento dell’istituto fideiubente
92.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di
fideiussione e l’istituto fideiubente, in esito alla richiesta di
escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine
indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal
medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
92.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di
escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine
indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate
dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 non sono
accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia
l’obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella
fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate
dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 fino ad
un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.
Articolo 93
Chiusura delle posizioni dell’operatore
93.1 Nel caso di inadempimento di cui al precedente Articolo 88,
commi 88.2 lettere a) e c), il GME procede a chiudere tutte le posizioni
contrattuali dell’operatore inadempiente attraverso operazioni di segno
opposto con il medesimo operatore e a concludere transazioni
alternativamente sul MTE, ovvero su MGP secondo le modalità ed i termini
definiti nelle DTF.
TITOLO VI
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 94
Operatori
94.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato
dal GME, come acquirenti e come venditori, il Gestore dei Servizi
Elettrici - GSE S.p.A., i produttori nazionali ed esteri, i clienti
grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni
associative di cui all’articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge
14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 95
Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
95.1 Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato dei
certificati verdi e di immissione delle proposte di contrattazione di
cui al successivo Articolo 101 sono definite nelle DTF.
Articolo 96
Accesso del GME al registro dei certificati verdi
96.1 Il GME, al fine della verifica della titolarità dei certificati
verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi
tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A..
96.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi
organizzato dal GME sono comunicate al Gestore dei Servizi Elettrici -
GSE S.p.A., il quale effettua l’aggiornamento del registro dei
certificati verdi.
Articolo 97
Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
97.1 È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore
definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui
all’articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005.
Articolo 98
Modalità delle contrattazioni
98.1 Nei contratti di acquisto e vendita di certificati verdi
stipulati sul MCV, il GME è controparte degli operatori.
98.2 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene
attraverso negoziazione continua.
98.3 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi
hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a
marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.
98.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato
dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.
Articolo 99
Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
99.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di
contrattazione, per ciascun anno di validità dei certificati verdi
ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati e
informazioni:
a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora
abbinate;
b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
c) prezzo minimo e massimo della sessione;
d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
e) volume scambiato nella sessione.
99.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica
per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla
contrattazione, i seguenti dati e informazioni:
d) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
e) prezzo di riferimento della sessione;
f) volume scambiato nella sessione.
Articolo 100
Fatturazione
dei corrispettivi
100.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l’importo
relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei
certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2. Gli
operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento
delle fatture.
CAPO II
CONTRATTAZIONE
Articolo 101
Presentazione delle proposte di contrattazione
101.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di
validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione.
101.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono
nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando l’anno di
validità dei certificati, la quantità dei certificati oggetto della
proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh.
101.3 La quantità minima negoziabile è pari ad un certificato verde.
101.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi
proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto
proprietà del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei
Servizi Elettrici - GSE S.p.A.., nonché agli eventuali certificati già
acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione.
101.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la
disponibilità dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli
operatori.
101.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita,
danno origine, per ciascun anno di validità dei certificati verdi
ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorità di prezzo
e, in caso di prezzo identico, secondo l’ordine temporale di immissione.
Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel
caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte
di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di
acquisto e di vendita.
101.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con
limite di prezzo negativo.
101.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono
accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già
presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di
prezzo.
101.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante
cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state
soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo
Articolo 103.
101.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato
dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento
automatico per l’intera quantità, secondo quanto previsto al successivo
Articolo 103. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha
valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono
la priorità temporale acquisita.
101.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 103,
sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di
contrattazione.
Articolo 102
Verifica delle
proposte
102.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo è respinta
qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità
inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa,
maggiorato dell’IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito
disponibile di cui al successivo Articolo 106.
102.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è
respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta
rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo
operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.
102.3 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo è respinta qualora
il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita
nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente
sul book, maggiorato dell’IVA ove applicabile, risulti maggiore del
deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106.
Articolo 103
Esecuzione
delle transazioni
103.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite
attraverso l’abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l’abbinamento
avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale
al limite fissato in acquisto e secondo l’ordine di priorità di cui al
precedente Articolo 101, comma 101.6;
b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l’abbinamento
avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori
al limite fissato in vendita e secondo l’ordine di priorità di cui al
precedente Articolo 101, comma 101.6;
c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo,
l’abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di vendita con
prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento
dell’immissione della proposta di acquisto, secondo l’ordine di priorità
di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;
d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l’abbinamento
avviene a capienza con una o più offerte di acquisto con prezzo uguale
al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell’immissione della
proposta di vendita, secondo l’ordine di priorità di cui al precedente
Articolo 101, comma 101.6.
103.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il
prezzo è pari al prezzo della proposta avente priorità temporale
superiore.
103.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di
prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il
prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Nel caso di
esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte
ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale
della proposta originaria ed il prezzo pari all’ultimo prezzo di
esecuzione della parte eseguita.
Articolo 104
Registrazione delle transazioni eseguite
104.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni
eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:
a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantità;
d) tipologia del certificato;
e) giorno e orario di esecuzione;
f) identità degli operatori acquirenti e venditori.
Articolo 105 Flussi informativi
105.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni
sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a
ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti
dati:
a) quantità;
b) prezzo;
c) giorno e ora;
d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
e) controvalore della transazione.
105.2 Il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.. il
trasferimento della proprietà del certificato al termine della sessione
nella quale si è verificato tale trasferimento.
CAPO III
GARANZIE
Articolo 106
Garanzie
106.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato
dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno
lavorativo precedente all’apertura della sessione di contrattazione
rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di
deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica
l’importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle
DTF.
106.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del
mercato, può integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma
106.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME,
di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo stesso
giorno, comunicando l’importo al GME secondo le modalità ed entro i
termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validità ed efficacia
entro un’ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul
conto corrente intestato al GME. L’accredito si considera ricevuto alla
data e nell’orario risultanti dal sistema informatico dell’istituto
affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un
ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato, diminuito
degli interessi per un giorno di valuta, calcolati applicando il tasso
di interesse riconosciuto dall’istituto affidatario del GME e pubblicato
sul sito internet del GME.
106.3 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1,
eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 106.2, viene
aggiornato al momento dell’inserimento di una proposta di acquisto:
a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato
nella proposta e la relativa quantità, maggiorato dell’IVA ove
applicabile, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della
migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione maggiorato
dell’IVA ove applicabile, e la quantità inserita nella proposta di
acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.
106.4 Nell’ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite
di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore
al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l’importo del
deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 106.3,
lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e
la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di
abbinamento della proposta, maggiorato dell’IVA ove applicabile.
106.5 Al momento dell’abbinamento di una proposta di vendita il deposito
disponibile dell’operatore viene aggiornato in aumento per un importo
pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la
quantità abbinata, maggiorato dell’IVA ove applicabile.
106.6 Nell’ipotesi di cui al precedente comma 106.3, lettera a), qualora
una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il
deposito disponibile dell’operatore viene aggiornato in aumento per un
importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella
proposta cancellata, maggiorato dell’IVA ove applicabile.
106.7 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 109, entro le
ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione il GME procede
alla restituzione dell’ammontare del deposito disponibile, secondo le
modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
106.8 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati
dall’operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati
sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall’istituto affidatario
del GME.
CAPO IV
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
SEZIONE I
FATTURAZIONE SUL MCV
Articolo 107
Periodo di
fatturazione
107.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse
sul MCV è definito nelle DTF.
Articolo 108
Fatturazione
108.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro
i termini definiti nelle DTF, il GME:
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle
transazioni concluse in acquisto dall’operatore stesso;
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi
alle transazioni concluse in vendita dall’operatore stesso.
108.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 108.1,
lettera b), gli
operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del
GME.
108.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME,
di cui al precedente comma 108.2 sono definiti nelle DTF.
108.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e
108.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro
i termini definiti nelle DTF.
108.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e
108.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantità dei certificati verdi negoziati;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono
state negoziate;
c) le partite fiscali;
d) l’importo totale.
SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
Articolo 109
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME
109.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli
operatori propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti
nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli
stessi versato.
Articolo 110
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori
110.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori
propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni
secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.
TITOLO VII
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO
CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI
Articolo 111
Violazioni della Disciplina e delle DTF
111.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i
seguenti comportamenti:
a) la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia nell’utilizzo dei sistemi
di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al
successivo Capo II del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad
operatori terzi, o all’operatore stesso, e riguardanti, in particolare,
i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato
necessario per l’accesso al sistema informatico del GME e il contenuto
delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò
avvenga per l’adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o
provvedimenti di autorità competenti;
d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema
informatico del GME;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di
comunicazione e di invio delle offerte;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di
correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.
Articolo 112
Sanzioni
112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di
cui al precedente Articolo 111, irroga all’operatore, nel rispetto del
principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della
gravità della violazione, dell’eventuale recidiva e secondo la
gradualità di cui al successivo Articolo 113, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sanzione pecuniaria;
d) sospensione dell’operatore dal mercato;
e) esclusione dell'operatore dal mercato.
112.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o
esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il
controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora
aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa
imprescindibilmente connesse.
112.3 Rilevata una violazione, il GME invia all’operatore una
comunicazione contenente:
a) la descrizione dell’ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per
l’eventuale presentazione di memorie e documenti e per l’eventuale
richiesta di audizione.
112.4 Qualora l’operatore richieda l’audizione, il GME fissa la data
della stessa dandone tempestiva comunicazione all’operatore. Nel caso in
cui l’operatore non partecipi all’audizione, e questa non sia differita
ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede
sulla base degli elementi acquisiti.
112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l’eventuale
sanzione, ovvero dispone l’archiviazione della procedura, entro trenta
giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3.
112.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere
gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in
via cautelativa sospende l’operatore dal mercato durante l’espletamento
della procedura sanzionatoria.
112.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l’archiviazione, è
notificata all’operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Articolo 113
Gradualità
delle sanzioni
113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa
dell’operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni
e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal
mercato è disposta per un periodo di un mese.
113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1
abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il
GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e
non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato
è disposta per un periodo di un anno.
113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell’operatore,
il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal
mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.
113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3
abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il
GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi
e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal
mercato è disposta per un periodo di tre anni;
b) esclusione dal mercato.
113.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui
ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b), 113.3, lettera
a) e 113.4, lettera a), il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non
inferiore allo zerovirgolacinque percento del fatturato annuo
dell’operatore e, comunque, non inferiore ad euro
centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.
Articolo 114
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato
pagamento del corrispettivo
114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e
Articolo 113, il GME sospende l’operatore dal mercato, ovvero irroga la
sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei
seguenti casi:
a) nel caso in cui l’operatore non adempia all’obbligo di comunicazione
di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta
fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
b) nel caso in cui l’operatore non adempia all’obbligo di pagamento dei
corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo
quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera f),
Articolo 77 e Articolo 100. La sospensione è disposta fino alla data
dell’avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell’operatore e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il
quale, è disposta l’esclusione dell’operatore dal mercato.
114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l’operatore dal mercato,
qualora l’operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.
114.3 L’Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non si applica agli
operatori di cui all’Articolo 15.
Articolo 115
Pubblicità
delle sanzioni
115.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo
112, comma 112. 1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità,
mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni
dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la
questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest’ultimo
caso, l’irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla
decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla
notifica della decisione.
Articolo 116
Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni
116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135,
avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni
di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l’operatore può proporre
ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni
dalla notifica del relativo provvedimento.
CAPO II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO
SEZIONE I
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE
Articolo 117
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
117.1 Le contestazioni relative al MPE sono inoltrate, a pena di
inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente
Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico
del GME.
117.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell’offerta oggetto della contestazione,
come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 118
Contestazione dell’esito del controllo di validità e della verifica di
congruità tecnica delle offerte
118.1 L’operatore può contestare l’esito dei controlli e delle
verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29 e Articolo
30, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo
giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato
all’operatore.
Articolo 119
Contestazione
dell’esito dei mercati
119.1 L’operatore può contestare l’esito di ciascuno dei mercati in
cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di
accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali
offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore
16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali
esiti sono comunicati all’operatore.
Articolo 120
Contestazione delle operazioni di liquidazione
120.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di
liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME
entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in
cui tali esiti sono comunicati all’operatore.
Articolo 121
Contestazione delle operazioni di fatturazione
121.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di
fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al
GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello
di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al
precedente Articolo 75, comma 75.1.
121.2 Nel caso di cui al precedente comma 121.1, il GME sospende i
pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme
risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli
interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.
Articolo 122
Verifica delle contestazioni
122.1 Il GME comunica all’operatore interessato l’esito della
verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 118, Articolo
119, Articolo 120 e Articolo 121 entro le ore 16,00 del secondo giorno
lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali
contestazioni.
122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e
Articolo 119, relativa ad un’offerta non risultata valida o congrua,
ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la
decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata
viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui
l’offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del
GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all’operatore
interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al
prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell’offerta e:
a) la differenza tra l’onere di sbilanciamento in aumento, come
determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo
determinatosi sul mercato cui l’offerta si riferisce, qualora la
contestazione riguardi un’offerta di acquisto;
b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l’offerta
si riferisce e l’onere di sbilanciamento in diminuzione, come
determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la
contestazione riguardi un’offerta di vendita.
122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
118 e Articolo 119, relativa ad un’offerta non risultata congrua o non
accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto
della contestazione risulta essere stata determinata da errore od
omissione imputabile al GME, nel caso in cui l’offerta stessa sarebbe
stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della
contestazione, il GME riconosce all’operatore interessato unicamente un
importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente
subito dall’operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e
comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite
economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall’offerta in
assenza di tale errore od omissione.
122.4 L’accettazione dell’importo riconosciuto dal GME, a titolo di
indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2 e 122.3, comporta la
rinuncia, da parte dell’operatore, ai rimedi di risoluzione delle
controversie previsti al successivo Capo II I del presente Titolo.
122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano,
con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali
controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio
dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito
alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo
135, comma 135.2.
122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
120 e Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti
rettifiche.
122.7 L’accoglimento di una contestazione non comporta la modifica
dell’esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.
SEZIONE II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE
Articolo 123
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
123.1 Le contestazioni relative al MTE sono comunicate, a pena di
inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini
indicati nella presente Sezione.
123.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dei seguenti elementi:
a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema
informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 124
Contestazione dell’esito del controllo di validità e della verifica di
congruità tecnica delle offerte
124.1 L’operatore può contestare l’esito dei controlli e delle
verifiche di cui al precedente Articolo 66 inviando una comunicazione al
GME entro 60 minuti dall’avvenuta decisione del GME.
Articolo 125
Contestazione
dell’esito del MTE
125.1 L’operatore può contestare l’esito del MTE, relativamente agli
esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei
prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione
entro 60 minuti dall’avvenuta decisione del GME.
Articolo 126
Contestazione delle operazioni di liquidazione
126.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di
liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I inviando comunicazione al GME
entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in
cui tali esiti sono comunicati all’operatore.
Articolo 127
Contestazione delle operazioni di fatturazione
127.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di
fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una comunicazione al
GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello
di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al
precedente Articolo 75, comma 75.1.
127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME sospende i
pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme
risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli
interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.
Articolo 128
Verifica delle contestazioni
128.1 Il GME comunica all’operatore interessato l’esito della
verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore
16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della
contestazione.
128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta
in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta
essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME
stesso riconosce all’operatore interessato un importo a titolo di
indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
128.3 L’accettazione dell’importo riconosciuto dal GME, a titolo di
indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia, da
parte dell’operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie
previsti al successivo Capo II I del presente Titolo.
128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con
riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali
controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio
dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito
alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti
rettifiche.
128.6 L’accoglimento di una contestazione non comporta la modifica
dell’esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.
SEZIONE III
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV
Articolo 129
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
129.1 Le contestazioni relative al MCV sono inoltrate per via
telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine
della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema
informatico del GME.
129.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione
oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del
GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 130
Verifica delle contestazioni
130.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della contestazione, comunica all’operatore l’esito della
verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce
all’operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al
maggior costo o al minor ricavo derivante all’operatore dall’esito del
MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere
superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di
negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla
differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella
sessione e il prezzo indicato nella proposta;
b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla
differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo
delle transazioni eseguite nella sessione;
c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra
il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella
sessione.
CAPO III
CONTROVERSIE SUL MERCATO
Articolo 131
Collegio dei
Probiviri
131.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME è
nominato il Collegio dei Probiviri.
131.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed è composto da
tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un
componente supplente.
131.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate
di spiccate doti morali e professionali, nonché di specifiche competenze
tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola
volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si
assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade
dalla nomina.
131.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la
prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresì stabiliti i criteri
per lo svolgimento delle attività del Collegio.
131.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune
verifiche, può revocare la nomina di uno o più componenti o dell’intero
Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio
comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla
condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia
del cattivo funzionamento del Collegio.
131.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e
nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro
quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso
devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.
131.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle
decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare è tenuto ad astenersi
dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il
componente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente
del Collegio il quale provvederà alla convocazione del componente
supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce
motivo di revoca della nomina.
131.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa
dall’incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di
cui al precedente comma 131.3 e di revoca di cui ai precedenti commi
131.5 e 131.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso
presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che può
respingere le dimissioni stesse per una sola volta.
131.9 In caso di sopravvenuta incompatibilità, decadenza, revoca o
dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il
Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti
in sostituzione di quelli cessati.
Articolo 132
Ricorso al Collegio dei Probiviri
132.1 L’operatore, qualora non accetti l’esito della verifica delle
contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo
130 può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al
precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri è altresì competente
su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine
all’interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF,
fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1.
132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilità,
sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni
di calendario decorrenti da:
a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al
mercato, o
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o
c) la comunicazione dell’esito della verifica della contestazione,
oppure
d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del
provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso.
132.4 Il ricorso, sottoscritto dall’operatore deve contenere, a pena di
inammissibilità, almeno l’indicazione di:
a) decisione del GME oggetto del ricorso;
b) motivi del ricorso;
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l’esito della verifica delle
contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo
130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b),
mercato, giorno e ora dell’offerta oggetto della contestazione.
Articolo 133
Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie
finanziarie
133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al
precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di
aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito
negativo, l’operatore può chiedere al Collegio dei Probiviri di
effettuare una nuova verifica.
133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il
Collegio dei Probiviri è integrato da un componente tecnico scelto tra
professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e
creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o
economiche relative ai medesimi settori.
133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 è nominato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo
non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima
durata.
133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma
133.1, vi sia parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente
del Collegio dei Probiviri. L’esito della verifica effettuata dal
Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante
e definitivo per il GME, per l’operatore e per l’istituto affidatario.
Articolo 134
Collegio
arbitrale
134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma
135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori
relativa all’interpretazione e all’applicazione della Disciplina e delle
DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
134.2 Costituisce condizione necessaria per l’attivazione della
procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.
134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le
decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni più ampio potere di
riesame della controversia, senza preclusione alcuna.
134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del
Collegio dei Probiviri.
134.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno
nominato dal GME, uno nominato dall’operatore e un terzo, con funzioni
di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo
810 del codice di procedura civile.
134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento
arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile.
134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
Articolo 135
Risoluzione
delle controversie
135.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma
89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano,
le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2;
b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera
c);
c) dell’importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5.
135.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 135.1, su
richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e
gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a
procedure di arbitrato disciplinate dall’Autorità.
TITOLO VIII
CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI
Articolo 136
Contratti a termine e derivati
136.1 Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di
strumenti finanziari derivati sul prezzo dell’energia elettrica.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 137
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP
137.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento:
a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle
DTF, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun
periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle
offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in
prelievo;
b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP
offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti
nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non
si applica quanto previsto al precedente Articolo 38,commi 38.5 e 38.6.
137.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantità offerte da
Terna ai sensi del precedente comma 137.1.
Articolo 138
Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e
fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
138.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le
modalità ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite
economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte
presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo 137, comma
137.1.
138.2 Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima
richiesta, secondo il precedente Allegato 3 alla Disciplina continuano a
produrre effetti per la sola partecipazione al MPE e fino allo spirare
del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le garanzie prestate
nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente
Allegato 5 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola
partecipazione al MPE ed alla PCE e fino allo spirare del termine di
validità ed efficacia delle stesse. Le fideiussioni di cui ai precedenti
Allegati 3 e 5 della Disciplina potranno essere aggiornate, ai sensi del
precedente Articolo 80, comma 80.2, qualora le stesse siano state
preventivamente rese conformi ed adeguate agli Allegati 5 e 7 alla
presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.
138.3 Ai fini della copertura delle obbligazioni assunte successivamente
all’entrata in vigore della presente Disciplina, le garanzie prestate
nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo modelli
precedenti rispetto a quello di cui all’Allegato 3 sono considerate
valide ed efficaci anche ai fini della partecipazione al MTE solo
qualora tali modelli siano resi conformi ed adeguati all’Allegato 3 alla
presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 139
Funzionamento
del sistema informatico
139.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il
GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o
una sessione di mercato.
139.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento
tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME,
ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può
imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di
offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di
collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori
al sistema informatico del GME.
Articolo 140
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il
mercato
140.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di
forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il
mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni
decorrenti dalla successiva delle seguenti date:
a) di assunzione di responsabilità da parte del GME determinata ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99;
b) di aggiudicazione dell’appalto.
Allegato 1
Modello di domanda di ammissione al mercato
Modello di domanda di ammissione al mercato, di cui all’articolo 12,
comma 12.1, lettera a), della Disciplina del mercato elettrico
Il
sottoscritto..........................................................................................
...... ,
(nome e cognome)
nato/a a ................................................ ......,
il.................. ........................ ,
residente in ............... ............... ... (prov.
...),................................................... ,
(indirizzo)
C. F.......................................... ...... , P.I......................................................
, numero telefonico ..................... ........., numero di
telefacsimile.............................. ..., indirizzo
e-mail...............
...........................................................................
......,
ovvero
La società
/altro.................................................................................
...... ,
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in........................... , (prov. ...), ,
(indirizzo)
C.F. .......................................... ......, P.I
.......................................... ............ ,
numero telefonico .............................., numero di
telefacsimile......... ...,
indirizzo e-mail
.....................................................................
...... ...,
in persona di .............................. ... , in qualità
di................................. ............... ...... ,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
CONSIDERATO CHE
-
l’organizzazione e le modalità di gestione del mercato elettrico e del
mercato dei certificati verdi sono definite nella Disciplina del mercato
elettrico approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001,
Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle
Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie
generale, e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito: la
Disciplina);
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della
Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in
vigore dalla data di pubblicazione;
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno
trattati, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente
domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l’esecuzione degli
obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi,
secondo quanto indicato nell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13
del predetto decreto e pubblicata sul sito internet del GME.
Tutto ciò considerato,
il/la
sottoscritto/a...................................................................................................
ovvero
la
società/altro................................................................................................
...,
in persona di .............................. .........in qualità
di....................................... ......, (legale rappresentante
o soggetto munito dei necessari poteri)
CHIEDE
ai sensi
dell’articolo 12 della Disciplina, l’ammissione al/ai seguente/i
mercato/i:
q mercato elettrico (l’ammissione al mercato elettrico comporta il
pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della
Disciplina)
q mercato dei certificati verdi mediante la procedura di cui
all’articolo 14 della Disciplina.
A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della
Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda,
nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui
all’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, secondo il
modello allegato alla medesima.
Il/la
sottoscritto/a...................................................................................................
ovvero
La
società/altro.............................................................................................
...,
in persona di .............................. .........in qualità
di....................................... ......,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
DICHIARA
1) di obbligarsi
all’osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni
tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare
senza alcuna condizione o riserva;
2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza
nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi
relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale
professionalità e competenza;
3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a
terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
Tutto ciò considerato,
il/la
sottoscritto/a...................................................................................................
ovvero
la
società/altro................................................................................................
...,
in persona di .............................. .........in qualità
di....................................... ......, (legale rappresentante
o soggetto munito dei necessari poteri)
CHIEDE
ai sensi
dell’articolo 12 della Disciplina, l’ammissione al/ai seguente/i
mercato/i:
q mercato elettrico (l’ammissione al mercato elettrico comporta il
pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della
Disciplina)
q mercato dei certificati verdi mediante la procedura di cui
all’articolo 14 della Disciplina.
A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della
Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda,
nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui
all’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, secondo il
modello allegato alla medesima.
Il/la
sottoscritto/a...................................................................................................
ovvero
La
società/altro.............................................................................................
...,
in persona di .............................. .........in qualità
di....................................... ......,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
DICHIARA
1) di obbligarsi
all’osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni
tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare
senza alcuna condizione o riserva;
2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza
nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi
relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale
professionalità e competenza;
3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a
terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati
personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME
ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento
dell'attività dello stesso;
5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è
il/la
signor/signora ........................... ..., il cui recapito è il
seguente........................... ...;
6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del
GME per conto del Richiedente è/sono:
per il mercato elettrico a pronti (MPE)
a. il/la
signor/a......................................................... ...
nato/a a..............................il..................residente
in............... C.F........................, numero telefonico
............... ... indirizzo e-mail .......................;
b. ......
c.
per il mercato elettrico a termine (MTE),
a. il/la
signor/a......................................................... ...
nato/a a..............................il..................residente
in............... C.F........................, numero telefonico
............... ... indirizzo e-mail .......................;
b.
c.
per il mercato dei certificati verdi (MCV)
a. il/la
signor/a......................................................... ...
nato/a a..............................il..................residente
in............... C.F........................, numero telefonico
............... ... indirizzo e-mail .......................;
b. .....
c. .....
7) (eventuale) che il codice identificativo assegnato da Terna è il
seguente:..................... (relativamente al mercato elettrico);8)
(eventuale) che il codice identificativo assegnato dal Gestore dei
Servizi Elettrici - GSE S.p.A. è il seguente:.....................
(relativamente al mercato dei certificati verdi).
Luogo, data
Firma
Allegato 2
Contratto di adesione al mercato
Contratto di adesione al mercato, di cui all’articolo 12, comma 12.1,
lettera b), della Disciplina del mercato elettrico
TRA
Il Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, C.F. e P.I. 06208031002, in persona di........................... , in qualità di..............................(nel seguito: il GME),
E
.......................................... /la
società/altro.................................... ............ ...
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in ....................., Prov. ...
,........................... ......... .........
(indirizzo)
C.F ......... ........., P.I ............... ... , in persona
di................................. ............,
in qualità di
............................................................ .........
... (di seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e
congiuntamente le “Parti”, PREMESSO CHE
A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito:
D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato
elettrico e che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14
dicembre 1999 - abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 24 dicembre 2005, a sua volta abrogato e sostituito
dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto
con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2009 (nel seguito: D.M. 18 dicembre 2008) - nell’ambito di tale
gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati
verdi;
B. Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna) è la
società per azioni risultante dal processo di unificazione della
proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi
dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 115
del 18 maggio 2004 (nel seguito: D.P.C.M.), che esercita le attività di
trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
C. il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. è la società per azioni
costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e
dell’articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del D.P.C.M.;
D. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, ha approvato la Disciplina del mercato
elettrico con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001 Serie
generale (nel seguito: D.M. 9 maggio 2001);
E. ai sensi dell’articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al D.M.
9 maggio 2001, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le Istruzioni alla
Disciplina del mercato elettrico, limitatamente alle disposizioni
relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, con decreto
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2003, Serie generale;
F. ai sensi dell’articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al D.M.
9 maggio 2001, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la modifica della
Disciplina, con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie
generale (nel seguito: la Disciplina), come successivamente modificato
ed integrato;
G. ai sensi dell’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina,
il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia
sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato” (nel seguito: il
Contratto);
H. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della
Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in
vigore dalla data di pubblicazione;
I. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte
degli operatori nei mercati dell’energia e nel mercato dei certificati
verdi;
J. ai sensi e per gli effetti della Disciplina, Terna è controparte
degli operatori nel mercato del servizio di dispacciamento;
K. (limitatamente al mercato dei certificati verdi) il Contraente è un
soggetto di cui all’articolo 94 della Disciplina.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse
1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi
relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei
certificati verdi (nel seguito: i Servizi);
1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e
sostanziale del medesimo.
Articolo 2
Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna
condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e del mercato
dei certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il Mercato), quale
risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di
ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito:
il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi
in tal senso.
2.2 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento
e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta
inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali
modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche
di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal
presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità
previste e all’indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.7.
In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà
provveduto ad effettuare negoziazioni di segno contrario a chiusura
delle proprie posizioni contrattuali in essere sul mercato a termine
dell’energia elettrica al momento della presentazione della richiesta di
recesso ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad
adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al Mercato.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed
integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio
intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si
intenderanno tacitamente accettate. Fatte salve le negoziazioni
effettuate ai fini dell’efficacia del recesso, l’effettuazione di
negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà
quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in
nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa
giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte
sul Mercato;
b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento
dell’attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema,
nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal
GME al Sistema stesso;
bbis) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle
attività relative alla fatturazione delle partite economiche del mercato
elettrico, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio
corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse
per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla
Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e
competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente
lettera b);
d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio di
regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V
della Disciplina;
e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei
certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi
di garanzia di cui al Titolo VI, Capo III e Capo IV della Disciplina;
f)rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all’articolo 11, commi 1, 2
e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalità previste dal D.M. 18 dicembre
2008;
g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile
affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del
Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente
necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa
derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che
abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione
dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al
GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo
articolo 9, comma 9.7, il verificarsi di eventi anche solo
potenzialmente pericolosi per l’integrità e la sicurezza del Sistema
(quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione
riservata relativa all’accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali
del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati,
anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri
locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi
sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente,
che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del
Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo
2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione
della realizzazione di tali interventi;
i) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi
attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati,
nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui
programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi;
j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al
successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne
l’utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati,
esclusivamente per l’accesso e lo svolgimento delle attività di
negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni
responsabilità per l’accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si
obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo
all’integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa
della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia
dei suddetti dispositivi;
k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi
richiamati alla precedente lettera j) e l’attribuzione di nuovi o
diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che
soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da
questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da
terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal
Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e
collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina,
delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti
emessi dal GME o da autorità competenti.
Articolo 3
Prestazioni del GME
3.1I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità
al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di
funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei
Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché
il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto
indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che
la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli
strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità e
saranno integralmente a carico del Contraente.
3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali,
amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di
modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche
di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle
Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei
Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di
anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si
impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali
inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano
imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o
software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il
Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le
relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle
rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause
delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al
più presto la funzionalità del Sistema.
3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei
dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul
Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le
obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e
completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano
resi disponibili al Contraente nell’ambito della prestazione dei
Servizi.
3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere
tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di
telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete
internet.
3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per
la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso,
restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre
esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente
sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o
utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da
qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito
di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME
o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e
l’erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della
Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni
altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente
Contratto.
Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema
4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad
utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a
titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart
card o altri strumenti di strong authentication.
4.2 L’accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle
Disposizioni tecniche di funzionamento.
Articolo 5
Corrispettivo
5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del
presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi
dell’articolo 7 della Disciplina, secondo le modalità definite agli
articoli 75, 77 e 100 della Disciplina.
5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al
Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di
cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al
periodo in cui si è verificata tale disattivazione.
Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella
prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale
ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano
conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da
dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data
di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente
atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i
danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti
del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni
derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal
mancato conseguimento di utili.
6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni
pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e
non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha
avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria
diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente
una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso
ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto
dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi
dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto
avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento
dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per
inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi
comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente
esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi,
scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella
fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del
Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al
comportamento di terzi.
6.4 E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed
in generale in tutti i casi in cui l’attività del Contraente risulti
potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema, di
sospendere l’accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa
comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
Articolo 7
Durata
7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla
data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) esclusione del Contraente dal Mercato;
b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle
norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non
sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una
Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di
generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una
Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
Articolo 8
Risoluzione
8.1 L’eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di
operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina,
costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del
diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo
77, comma 77.2, della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo
ogni ulteriore diritto di risarcimento per l’eventuale maggior danno.
Articolo 9
Clausole generali
9.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del
presente Contratto non comprometterà la
validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno
vigore ed efficacia.
9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti
in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei
casi espressamente previsti dal presente Contratto.
9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2,
il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una
Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come
rinuncia a tali diritti.
9.4 Nel caso in cui l’ammissione abbia luogo in relazione ad uno
soltanto dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda di
ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo riferimento
al mercato in cui il Contraente stesso è stato ammesso ad operare.
9.5 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle
Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi
modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.
9.6 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono
domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n.
92 - 00197 Roma; - .............................. ............,
................................................... – ...... .
(indirizzo)
9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente
Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano,
anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio
elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n.
92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo
e-mail: info@mercatoelettrico.org; - ..............................
............, ................................................... –
...... ;
(indirizzo)
numero di telefacsimile.................., indirizzo
e-mail.......................................... ;
9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di
sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate
mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno
all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla
ricevuta di trasmissione dell’apparecchio, se effettuate mediante
telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto
ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
Articolo 10
Legge applicabile
10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 11 Controversie
11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il
Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le
disposizioni contenute al TitoloVII della Disciplina, che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte.
il GME
il Contraente
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del
Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni
del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e
caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo
9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11
(Controversie).
il Contraente
Roma, (data)
Allegato 3
Modello di fideiussione
Mercato elettrico
Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1,
della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
.................. , lì........................
Fideiussione (rif. n. .....................)
La Banca ..................... , filiale di ...........................
, con sede legale in............... ..., C.F. ............ ......, P.I
.................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al
n............. ..., iscritta all’Albo delle banche .................. al
n. ......, capitale sociale Euro........................ in persona dei
suoi legali rappresentanti ....................................... ...
(nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
-
........................................................................
, .......................................,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di
nascita)
..................................................................................................................,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale.............................................partita
IVA......................................., capitale sociale Euro
............ ..., di cui sottoscritto ............ ..., di cui
versato............ , iscritta presso ........................ , (nel
seguito: l'Operatore o il Richiedente) è:
■ operatore del mercato elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori
ammessi al mercato di cui all’articolo 16 della Disciplina del mercato
elettrico, approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001,
Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle
Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie
generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la
Disciplina), avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1,
lettera b), della Disciplina, sottoscritto, in data
........................... ..., il Contratto di adesione al mercato,
secondo il modello definito nella Disciplina medesima. Per l’effetto,
sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato
elettrico S.p.A. (nel seguito: il GME) tutte le obbligazioni pecuniarie
relative al mercato del giorno prima dell'energia, al mercato
infragiornaliero, al mercato elettrico a termine (nel seguito,
congiuntamente, definiti: mercati dell’energia);
■ (da compilare solo se si intende estendere tale garanzia anche alle
obbligazioni assunte sulla PCE nei confronti del GME)
operatore della piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE),
inserito nell’Elenco degli operatori ammessi alla PCE di cui
all’articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a
termine (nel seguito: Regolamento), positivamente verificato dal
Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007,
avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b),
del Regolamento, sottoscritto, in data ........................... ...,
il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel
Regolamento medesimo. Per l’effetto, sono assunte dall'Operatore nei
confronti del GME le obbligazioni pecuniarie relative alla PCE con
riferimento alle quali il GME risulta essere controparte dello stesso
Operatore, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i
corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), i pagamenti dovuti a
titolo di interessi di mora, nonché a titolo di spese di escussione;
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della
presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell’energia ed
ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, gli
operatori possono presentare una fideiussione prestata dalle banche in
possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata
all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui
all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la verifica della
fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui
ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro
........................... ...... ....................................
... a garanzia di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che
derivano o deriveranno in capo all’Operatore nei confronti del GME, in
relazione alla sua partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE, a
qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato
pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della
Disciplina e all’articolo 7 del Regolamento (nel seguito: obbligazioni
pregresse e future).
- per “obbligazioni pregresse” si intendono quelle già sorte, anche se
non ancora liquide e/o esigibili, in relazione alle obbligazioni già
assunte al momento in cui la presente fideiussione diverrà efficace e
per “obbligazioni future” tutte quelle cronologicamente successive a
tale momento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.
Articolo 1
(Validità ed efficacia della fideiussione)
La fideiussione è valida ed efficace dal e non è sottoposta ad
alcuna condizione, salvo che la verifica, compiuta dall’istituto
affidatario, ai sensi dell’articolo 79, comma 79.6, della Disciplina,
abbia dato esito negativo.
Articolo 2
(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione)
La Banca, irrevocabilmente e con formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile,
garantisce l’adempimento di tutte le "obbligazioni pregresse" e di tutte
le "obbligazioni future", che derivano e/o deriveranno in capo
all’Operatore, nei confronti del GME, dalla partecipazione ai mercati
dell’energia ed alla PCE.
Articolo 3
(Nessuna valutazione del merito creditizio dell'Operatore)
La Banca prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al
precedente Articolo 2 – in quanto derivanti dalla partecipazione ai
mercati dell’energia ed alla PCE – non comportano preventivamente da
parte del GME alcuna valutazione del merito creditizio dell’Operatore,
fermo restando che la presente vale anche quale autorizzazione speciale
della Banca al GME, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1956 del
codice civile.
Articolo 4
(Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio)
Qualora il GME sia garantito da altre garanzie rilasciate in
precedenza nell'interesse del medesimo Operatore a copertura delle
obbligazioni da quest'ultimo assunte sui mercati dell’energia e sulla
PCE, ed in base a modelli diversi dal presente, la presente fideiussione
potrà sostituire le precedenti garanzie qualora la stessa sia prestata
per un ammontare almeno pari all'importo delle "obbligazioni pregresse"
e l'Operatore presenti specifica istanza, in tal senso, al GME ed
all'istituto affidatario del GME, contestualmente alla presentazione
della presente fideiussione, realizzandosi, per l'effetto, la
liberazione del precedente fideiussore.
Diversamente, la presente fideiussione non farà venir meno la validità
ed efficacia delle precedenti garanzie. In tal caso, le garanzie
pregresse e la presente fideiussione rilasciate al GME si cumulano senza
soluzione di continuità e senza liberazione per i garanti, fermo
restando che il GME potrà escutere in via preventiva le garanzie
pregresse. Si precisa inoltre che la presente fideiussione garantisce le
"obbligazioni pregresse" e le "obbligazioni future" anche in presenza di
garanzie precedenti la presente fideiussione.
Articolo 5
(Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni)
Le disposizioni in materia di sostituzione e successione nel tempo
delle garanzie di cui al precedente Articolo 4 si applicheranno anche in
ipotesi di più fideiussioni che siano prestate in base al presente
modello, senza che, tuttavia, possa operare a favore del fideiussore
successivo il beneficio di preventiva escussione del precedente garante.
Articolo 6
(Estensione della responsabilità della Banca)
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1, in caso di
perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti dalla legge e
dalla Disciplina per il rilascio e mantenimento delle fideiussioni di
cui all'art.79, della Disciplina, la Banca continuerà a rispondere di
tutte le obbligazioni sorte in capo all’Operatore fino a tale momento, e
ciò sino a che lo stesso Operatore non avrà sostituito la presente
fideiussione con altra idonea garanzia.
Articolo 7 (Pagamento a prima richiesta)
Per effetto di quanto previsto al precedente Articolo 2, la Banca si
impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo,
senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della
relativa richiesta di pagamento, senza sollevare eccezioni e/od
obiezioni e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione
che l'Operatore e/o terzi (ivi inclusi altri soggetti garanti dello
stesso Operatore) abbiano sollevato in merito, a fronte di semplice
richiesta scritta del GME, fino all’ammontare massimo complessivo di
Euro................................. ...
Articolo 8
(Modalità di pagamento della Banca)
A seguito della richiesta di cui al precedente Articolo 7, da
inoltrarsi via tele facsimile al numero........................ , ovvero
mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, la
Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della
richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di
importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in
Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento
cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
seguente non festivo.
Articolo 9
(Deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c)
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME
dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice
civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto
articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei
confronti dell'Operatore o non l'abbia diligentemente continuata.
Articolo 10 (Escussione parziale)
La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo
parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo
importo.
Articolo 11 (Autonomia della fideiussione)
In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente
fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui
l’obbligazione principale dell'Operatore nei confronti del GME dovesse
essere dichiarata invalida o inefficace o comunque venisse a qualsiasi
titolo modificata anche solo unilateralmente dal GME.
Articolo 12
(Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.)
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed
irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai
sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
Articolo 13
(Rinuncia ad istanze o azioni)
La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto
di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione
alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa,
senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso
od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei
confronti del GME.
Articolo 14
(Delegabilità dei diritti di cui alla presente fideiussione)
La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della
presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME,
ovvero da un soggetto appositamente incaricato per iscritto dal GME.
Articolo 15
(Rinuncia alla fideiussione da parte del GME)
Il GME potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile
giudizio alla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca ed
all’Operatore e con effetto dalle ore 24 del giorno lavorativo in cui
tale comunicazione perverrà alla Banca. In tal caso, resta inteso che la
Banca risponderà di tutte obbligazioni sorte in capo all’Operatore fino
a tale momento.
Articolo 16
(Recesso unilaterale della Banca)
La Banca potrà recedere dalla presente fideiussione dandone
contestuale comunicazione al GME e all’istituito affidatario del GME
stesso, con lettera raccomandata A.R.. Il recesso dalla garanzia
fideiussoria avrà effetto e la fideiussione verrà meno decorsi dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GME.
Articolo 17 (Effetti del recesso)
La Banca risponderà di tutte le obbligazioni, anche se non ancora
liquide e/o esigibili assunte fino al momento di efficacia del recesso,
qualora l’Operatore non presenti al GME una garanzia a copertura di tali
obbligazioni.
Articolo 18 (Comunicazioni)
Fatto salvo quanto disposto al precedente Articolo 8, ogni
comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con
avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ai seguenti indirizzi:
…………………………………………………………………….. ............ ,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....................................... numero di
fax....................................... Le comunicazioni si
intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del
destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto
ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data
del messaggio di conferma, se effettuate a mezzo di telefacsimile.
Articolo 19 (Foro competente)
Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente
in via esclusiva il Foro di Roma.
Denominazione della Banca
Firme dei procuratori
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di
cui agli Articoli 2 (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione),
4 (Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio), 5
(Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni), 6
(Estensione della responsabilità della Banca), 7 (Pagamento a prima
richiesta), 9 (Deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c.c.), 10
(Escussione parziale), 11 (Autonomia della fideiussione), 12 (Rinuncia
ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 13 (Rinuncia ad
istanze o azioni) e 19 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca
N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Allegato 4
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione Mercato elettrico
Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla
fideiussione, di cui all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del
mercato elettrico
Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
........................ , lì.................................
Lettera di aggiornamento della fideiussione rilasciata in data
.................. ..., rif. n..................
La Banca
.....................................................................,
filiale di........................, con sede legale in
.............................. ..., C.F. ........................ , P.I
.................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n.
........., iscritta all’Albo delle banche ...... ... al n. .....,
capitale sociale Euro ..................... ... ... , in persona dei
suoi legali rappresentanti
..........................................................................................
(nel seguito: la Banca),
ACCORDA
a.......................................................................................
...
(Operatore)
la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione
rilasciata in data .................. ... , rif. n. ... ... , a
decorrere dal .................. Per l'effetto, l'ammontare garantito
dalla fideiussione in parola è pari a
Euro....................................
Rimangono validi i termini e le condizioni indicate nella lettera di
fideiussione rilasciata in data ............ ..., rif. n. ....
Denominazione della Banca
Firme dei procuratori
N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Allegato 5
Modello di fideiussione Mercato elettrico a pronti
Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1,
della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
.................. , lì........................
Fideiussione (rif. n. .....................)
La Banca ..................... , filiale di ...........................
, con sede legale in............... ..., C.F. ............ ......, P.I
.................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al
n............. ..., iscritta all’Albo delle banche .................. al
n. ......, capitale sociale Euro........................ in persona dei
suoi legali rappresentanti ....................................... ...
(nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
-
........................................................................
, .......................................,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di
nascita)
,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA....................................
........................... .................. , capitale sociale Euro
............ ..., di cui sottoscritto ............ ..., di cui
versato............ , iscritta presso ........................ , (nel
seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato
elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di
cui all’articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata
con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie
generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività
Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie
generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la
Disciplina);
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della
Disciplina, ha sottoscritto, in data ........................... ..., il
Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella
Disciplina medesima;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, comma 35.1 e 45, comma
45.1 della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato
del giorno prima dell'energia ed al mercato infragiornaliero (nel
seguito, congiuntamente, definiti: “mercati”) sono assunte
dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a.
(nel seguito: il GME);
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della
copertura delle obbligazioni assunte sui mercati, gli operatori sono
tenuti a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in
possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata
all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato
elettrico, di cui all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la
verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui
ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro
........................... ...... ..., a garanzia di tutte le
obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME,
in relazione al sua partecipazione ai mercati, a qualsiasi titolo, anche
accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei
corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina
TUTTO CIÒ PREMESSO
la Banca presta
la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle
condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle
disposizioni contenute nella Disciplina.
1. La fideiussione è valida ed efficace dal ........................ ...
al.................................
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo
1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le
obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME,
in relazione al sua partecipazione ai mercati, a qualsiasi titolo, anche
accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei
corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Disciplina, nel
periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione;
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di
perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle
fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della
fideiussione rilasciata ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della
Disciplina, non adempia al pagamento dell’importo garantito, la presente
fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione
successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito,
ovvero l’inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che
delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra
obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere
successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si
impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo,
senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della
relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione,
contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito,
a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare
massimo complessivo di Euro ................................. ... ,
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi
via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a
mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la
somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine
per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno seguente non festivo.
6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME
dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice
civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto
articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei
confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo
parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo
importo.
8. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente
fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui
l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse
essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed
irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai
sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto
di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione
alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa,
senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso
od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei
confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della
presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME,
ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12.Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso
di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
............................................................ ,
....................................–............ ,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....................................... Le comunicazioni
si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo
del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto
ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente
in via esclusiva il Foro di Roma.
Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai
punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3
(estensione della responsabilità della Banca), 4 (pagamento a prima
richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c. c.), 7
(escussione parziale), 8 (deroga alla validità), 9 (rinuncia ai diritti
di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o
azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Allegato 6
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione
Mercato elettrico a pronti
Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla
fideiussione, di cui all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del
mercato elettrico
Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
........................ , lì.................................
Lettera di aggiornamento della fideiussione in data ..................
..., rif. n............................
La Banca
.....................................................................,
filiale di........................, con sede legale in
.............................. ..., C.F. ........................ , P.I
.................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n.
........., iscritta all’Albo delle banche ...... ... al n. .....,
capitale sociale Euro ..................... ... ... , in persona dei
suoi legali rappresentanti
..........................................................................................
(nel seguito: la Banca),
- accorda
a.......................................................................................
...
(Operatore)
q la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in
data .................. ... , rif. n. ... ... , a decorrere dal
.................. . Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla
fideiussione in parola è pari a Euro
e/o
q la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1
della fideiussione medesima. Per l’effetto, la fideiussione è valida ed
efficace sino al
Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in
data ............ ..., rif. n. ....
Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Allegato 7
Modello di fideiussione integrata
Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia
Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1,
della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
.................. , lì........................
Fideiussione (rif. n. .....................)
La Banca ..................... , filiale di ...........................
, con sede legale in............... ..., C.F. ............ ......, P.I
.................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al
n............. ..., iscritta all’Albo delle banche .................. al
n. ......, capitale sociale Euro........................ in persona dei
suoi legali rappresentanti ....................................... ...
(nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
-
........................................................................
, .......................................,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di
nascita)
,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA....................................
........................... .................. , capitale sociale Euro
............ ..., di cui sottoscritto ............ ..., di cui
versato............ , iscritta presso ........................ , (nel
seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato
elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di
cui all’articolo 16 del Testo Integrato della Disciplina del mercato
elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive
in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e
successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);
il Richiedente è operatore della piattaforma dei conti energia (nel
seguito: PCE), inserito nell’Elenco degli operatori ammessi alla PCE di
cui all’articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia
a termine (nel seguito: Regolamento), positivamente verificato dal
Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007;
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della
Disciplina, ha sottoscritto, in data ........................... ..., il
Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella
Disciplina medesima;
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del
Regolamento, ha sottoscritto, in data ........................... ...,
il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel
Regolamento medesimo;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, comma 35.1 e 45, comma
45.1, della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato
del giorno prima dell'energia ed al mercato infragiornaliero (nel
seguito, congiuntamente, definiti: “mercati”) sono assunte
dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a.
(nel seguito: il GME);
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 57.1 del
Regolamento, le obbligazioni pecuniarie relative ai corrispettivi per la
capacità di trasporto (CCT), ai pagamenti dovuti a titolo di interessi
di mora nonché a titolo di spese di escussione sono assunte
dall'Operatore nei confronti del GME;
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della
copertura delle obbligazioni assunte sui mercati e sulla PCE gli
operatori possono a presentare una fideiussione prestata da istituti
bancari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata
all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato
elettrico, di cui all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la
verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui
ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro
........................... ...... ... a garanzia di tutte le
obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME,
in relazione alla sua partecipazione ai mercati ed alla PCE, a qualsiasi
titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento
dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Disciplina e
di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Regolamento
TUTTO CIÒ PREMESSO
la Banca presta
la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle
condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle
disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.
1. La fideiussione è valida ed efficace dal ........................ ...
al.................................
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo
1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le
obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME,
in relazione alla sua partecipazione ai mercati ed alla PCE, a qualsiasi
titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento
dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Disciplina e
di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Regolamento, nel periodo di
validità e di efficacia della presente fideiussione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di
perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle
fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della
fideiussione rilasciata ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della
Disciplina, e dell’articolo 56, comma 56.1, lettera b), del Regolamento
non adempia al pagamento dell’importo garantito, la presente
fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione
successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito,
ovvero l’inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che
delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra
obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere
successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si
impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo,
senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della
relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione,
contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito,
a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare
massimo complessivo di Euro................................. ...
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi
via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a
mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la
somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine
per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno seguente non festivo.
6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME
dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice
civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto
articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei
confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo
parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo
importo.
8. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente
fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui
l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse
essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed
irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai
sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto
di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione
alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa,
senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso
od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei
confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della
presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME,
ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12.Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso
di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
............................................................ ,
................................................ ,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....................................... Le comunicazioni
si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo
del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto
ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente
in via esclusiva il Foro di Roma.
Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai
punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3
(estensione della responsabilità della Banca), 4 (pagamento a prima
richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c. c.), 7
(escussione parziale), 8 (deroga alla validità), 9 (rinuncia ai diritti
di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o
azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Allegato 8
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata
Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata, di cui
all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
, lì
Lettera di aggiornamento della fideiussione in data ..................
..., rif. n.
...................................., filiale
di........................, ......... ..., C.F. ........................
, P.I .................. ..., n. ........., iscritta all’Albo delle
banche ...... ... al n. ....., ...... ... ... , in persona dei suoi
legali rappresentanti ............................................. (nel
seguito: la Banca),
- accorda a
(Operatore)
■ la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in
data rif. n....... , a decorrere dal .................. Per l'effetto,
l'ammontare garantito dalla
fideiussione in parola è pari a Euro
e/o
■ la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1
della fideiussione medesima. Per l’effetto, la fideiussione è valida ed
efficace sino al
Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in
data ............ ..., rif. n.....
Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.