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Decreto 16 ottobre 2009

Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 10, comma 4, del decreto 29 aprile 2009.

(GU n. 258 del 5-11-2009 - Suppl. Ordinario n.201)

 

 


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, secondo cui la Disciplina del mercato elettrico e' approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10, dispone che entro novanta giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', conformi la disciplina del mercato elettrico ai principi definiti dallo stesso comma;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2009 (di seguito: DM 29 aprile 2009), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108 del 12 maggio 2009, recante «Indirizzi e Direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici»;
Visto il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'art. 3.4, secondo cui il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione, ai soggetti interessati e, tenuto conto delle osservazioni pervenute le trasmette, adeguatamente motivate, al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita';
Viste le modifiche alla Disciplina del mercato elettrico trasmesse dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 26 giugno 2009, prot. GME-P0006226-02, al fine di recepire il disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del DM 29 aprile 2009 in tema di istituzione di un mercato infragiornaliero, dell'art. 10, comma 3, in tema di rafforzamento del sistema di garanzie attraverso un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio in capo al GME, e dell'art. 10, comma 4, in tema di evoluzione del mercato a termine-MTE-gestito dal GME;
Vista la deliberazione 5 agosto 2009 - PAS 14/09, trasmessa il 17 agosto 2009, con nota n. 47230, con cui l'Autorita' esprime parere favorevole sulle proposte di modifica del testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente;
Viste le ulteriori modifiche alla Disciplina del mercato elettrico trasmesse dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 22 settembre 2009, prot. GME-P0008140-02, volte all'inserimento nell'ambito delle Disposizioni transitorie e finali di ulteriori commi che assicurino continuita' nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di garanzie fideiussorie;
Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 17/09, trasmessa il 25 settembre 2009, con nota n. 55465, con cui l'Autorita' esprime parere favorevole sulle ulteriori proposte di modifica del testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente;
Vista altresi' la deliberazione 28 settembre 2009 - ARG/elt 138/09, trasmessa il 30 settembre 2009, con nota n. 56578, come integrata dalla deliberazione 2 ottobre 2009 - ARG/elt 142/09, in merito al meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto all'ammontare di mezzi propri messi a disposizione dal GME;
Viste le modifiche alla Disciplina da ultimo trasmesse in data 14 ottobre 2009 e formulate dal GME per accogliere le osservazioni avanzate da operatori e associazioni di categoria in merito al nuovo sistema di fideiussioni nel corso dell'incontro del 6 ottobre 2009 organizzato dal GME sulle nuove funzionalita' dei mercati MTE e MI, al fine di fornire agli operatori maggior flessibilita' negli strumenti di garanzia da utilizzare nei diversi mercati;
Vista la deliberazione 15 ottobre 2009 - PAS 20/09 con cui l'Autorita' esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del 14 ottobre;
Ritenuto opportuno segnalare che le modifiche al testo integrato della disciplina del mercato di cui all'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento ricomprendono le modifiche gia' approvate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 197 del 26 agosto 2009;
Ritenuto che l'insieme delle modifiche al testo integrato della Disciplina proposte dal Gestore del mercato siano conformi al dettato dei citati articoli 3, commi 1 e 2, e 10, commi 3 e 4, del DM 29 aprile 2009;
Ritenuto opportuno che le modifiche al testo Integrato siano operative a partire dal 31 ottobre 2009, in conformita' con le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 10, comma 5, del DM 29 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche al testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in date 26 giugno 2009, 22 settembre 2009 e 14 ottobre 2009, in attuazione degli indirizzi e direttive per la riforma del mercato stesso, di cui al D.M. 29 aprile 2009.
2. Il testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, riportato in allegato, forma parte integrante del presente decreto e comprende anche le modifiche gia' approvate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 197 del 26 agosto 2009.
3. Il Gestore del mercato elettrico mette in atto tutte le iniziative utili per rendere operativo il testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2009.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore alla data di prima pubblicazione e acquista efficacia dal 31 ottobre 2009.

Roma, 16 ottobre 2009
Il Ministro : Scajola



 

ALLEGATO

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
approvato con D. M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e allegati
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti
Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
Articolo 8 Informazioni di mercato
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
Articolo 10 Sicurezza di accesso

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO
Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato
Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
Articolo 14 Procedura di ammissione
Articolo 15 Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e dell’Acquirente Unico
Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato
Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato
Articolo 18 Verifiche
Articolo 19 Obblighi di comunicazione
Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)
Articolo 21 Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
Articolo 22 Definitività delle contrattazioni


CAPO I FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)
Articolo 23 Zone geografiche e zone virtuali
Articolo 24 Dati e informazioni sui punti di offerta
Articolo 25 Ora solare e ora legale
Articolo 26 Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
Articolo 27 Modalità di presentazione delle offerte
Articolo 28 Contenuto minimo delle offerte
Articolo 29 Controllo di validità delle offerte
Articolo 30 Verifica della congruità tecnica delle offerte
Articolo 31 Indisponibilità di elementi della rete elettrica
Articolo 32 Sospensione del MPE
Articolo 33 Condizioni di emergenza
Articolo 34 Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite

SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL’ENERGIA (MGP)
Articolo 35 Oggetto del MGP
Articolo 36 Termini di presentazione delle offerte
Articolo 37 Informazioni preliminari al mercato
Articolo 38 Offerte di vendita e di acquisto
Articolo 39 Ordine di priorità delle offerte
Articolo 40 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
Articolo 41 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP
Articolo 42 Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo
Articolo 43 Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia
Articolo 44 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP

SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)
Articolo 45 Oggetto del MI
Articolo 46 Termini di presentazione delle offerte
Articolo 47 Informazioni preliminari al mercato
Articolo 48 Offerte di vendita e di acquisto
Articolo 49 Ordine di priorità delle offerte
Articolo 50 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI
Articolo 51 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI
Articolo 52 Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
Articolo 53 Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
Articolo 54 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI
Articolo 55 Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI

SEZIONE III MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)
Articolo 56 Oggetto del MSD
Articolo 57 Termini per la presentazione delle offerte
Articolo 58 Offerte di vendita e di acquisto
Articolo 59 Esito del MSD
Articolo 60 Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMIN E (MTE)
Articolo 61 Oggetto del MTE
Articolo 62 Tipologie di contratti negoziabili
Articolo 63 Sessioni di mercato
Articolo 64 Modalità di conclusione dei contratti
Articolo 65 Le offerte di negoziazione
Articolo 66 Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione
Articolo 67 Negoziazione continua
Articolo 68 Cascata
Articolo 69 Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE
Articolo 70 Informazioni ed esiti


TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME


CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
Articolo 71 Liquidazione delle offerte accettate
Articolo 72 Liquidazione giornaliera sul MPE
Articolo 73 Partite economiche di pertinenza di Terna


CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME
Articolo 74 Periodo di fatturazione
Articolo 75 Fatturazione
Articolo 76 Contenuto delle fatture
Articolo 77 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME


TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL’ENERGIA


CAPO I SISTEMI DI GARANZIA
Articolo 78 Servizio di tesoreria
Articolo 79 Garanzie finanziarie degli operatori
Articolo 80 Ammontare della garanzia
Articolo 81 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul ME

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME
Articolo 82 Compensazione dei pagamenti
Articolo 83 Pagamenti degli operatori a favore del GME
Articolo 84 Pagamenti degli operatori a favore di Terna
Articolo 85 Pagamento dei corrispettivi
Articolo 86 Pagamenti del GME a favore degli operatori
Articolo 87 Pagamenti di Terna a favore degli operatori

CAPO III INADEMPIMENTO SUL ME
Articolo 88 Presupposti dell’inadempimento dell’operatore
Articolo 89 Gestione dell’inadempimento
Articolo 90 Sospensione dell’operatore
Articolo 91 Interessi di mora e penali
Articolo 92 Mancato adempimento dell’istituto fideiubente
Articolo 93 Chiusura delle posizioni dell’operatore

TITOLO VI MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 94 Operatori
Articolo 95 Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
Articolo 96 Accesso del GME al registro dei certificati verdi
Articolo 97 Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
Articolo 98 Modalità delle contrattazioni
Articolo 99 Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
Articolo 100 Fatturazione dei corrispettivi


CAPO II CONTRATTAZIONE
Articolo 101 Presentazione delle proposte di contrattazione
Articolo 102 Verifica delle proposte
Articolo 103 Esecuzione delle transazioni
Articolo 104 Registrazione delle transazioni eseguite
Articolo 105 Flussi informativi

CAPO III GARANZIE

Articolo 106 Garanzie


CAPO IV FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV


SEZIONE I FATTURAZIONE SUL MCV
Articolo 107 Periodo di fatturazione
Articolo 108 Fatturazione


SEZIONE II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV
Articolo 109 Pagamenti degli operatori nei confronti del GME
Articolo 110 Pagamenti del GME nei confronti degli operatori


TITOLO VII SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO


CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI
Articolo 111 Violazioni della Disciplina e delle DTF
Articolo 112 Sanzioni
Articolo 113 Gradualità delle sanzioni
Articolo 114 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo
Articolo 115 Pubblicità delle sanzioni
Articolo 116 Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni


CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO


SEZIONE I CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE
Articolo 117 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
Articolo 118 Contestazione dell’esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte
Articolo 119 Contestazione dell’esito dei mercati
Articolo 120 Contestazione delle operazioni di liquidazione
Articolo 121 Contestazione delle operazioni di fatturazione
Articolo 122 Verifica delle contestazioni


SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE
Articolo 123 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
Articolo 124 Contestazione dell’esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte
Articolo 125 Contestazione dell’esito del MTE
Articolo 126 Contestazione delle operazioni di liquidazione
Articolo 127 Contestazione delle operazioni di fatturazione
Articolo 128 Verifica delle contestazioni

SEZIONE III CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV
Articolo 129 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
Articolo 130 Verifica delle contestazioni


CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO
Articolo 131 Collegio dei Probiviri
Articolo 132 Ricorso al Collegio dei Probiviri
Articolo 133 Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie
Articolo 134 Collegio arbitrale
Articolo 135 Risoluzione delle controversie


TITOLO VIII CONTRATT I A TERMINE E DERIVATI
Articolo 136 Contratti a termine e derivati


TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 137 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP
Articolo 138 Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti


CAPO II DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 139 Funzionamento del sistema informatico
Articolo 140 Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato


ALLEGATI
Allegato 1 Modello di domanda di ammissione al mercato
Allegato 2 Contratto di adesione al mercato
Allegato 3 Modello di fideiussione – Mercato elettrico
Allegato 4 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione – Mercato elettrico
Allegato 5 Modello di fideiussione – Mercato elettrico a pronti
Allegato 6 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione – Mercato elettrico a pronti
Allegato 7 Modello di fideiussione – Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei conti energia
Allegato 8 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione – Mercato elettrico a pronti Piattaforma dei conti energia


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e allegati
1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata “Disciplina”) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 02/2009, dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato A della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 111/06 e ss.mm.ii., nonché quelle del mercato dei certificati verdi, di cui all’articolo 12 del decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 dicembre 2008 (nel seguito denominato: D.M. 18 dicembre 2008).

Articolo 2

Definizioni
2.1 Ai fini della Disciplina:
a) per Acquirente Unico si intende la società per azioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99;
b) per Autorità si intende l'Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per bilanciamento si intende l’attività diretta a mantenere l’equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete;
d) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l’insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all’orario d’immissione;
e) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui al D.M. 18 dicembre 2008;
f) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione;
g) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato;
h) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
i) per codice di identificazione dell’operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
j) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica;
k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo;
l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente;
m) per D.M 18 dicembre 2008 si intende il decreto recante “incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009;
n) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
o) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall’Autorità per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
p) per dispacciamento si intende l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
q) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;
r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
s) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la società per azioni cui è affidata, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico;
t) per Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;
u) per indisponibilità di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non è utilizzabile da parte del relativo gestore per le attività di sua competenza;
v) per Legge 02/2009 si intende la legge del 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del Decreto Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglia, lavoro,occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
w) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
x) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
y) per margine a salire si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
z) per margine a scendere si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
aa) per mercato dei certificati verdi (MCV) si intende la sede di negoziazione dei certificati verdi;
bb) per mercato del giorno prima dell’energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
cc) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP;
dd) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento;
ee) per mercati dell’energia si intendono il MGP, il MI e il MTE;
ff) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi;
gg) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE ed il MTE;
hh) per mercato elettrico a termine dell’energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine;
ii) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l’insieme del MGP, del MI e del MSD;
jj) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull’abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
kk) per offerta accettata si intende un’offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l’obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;
ll) per offerta multipla si intende un’offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta;
mm) per offerta semplice si intende un’offerta che specifica una quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita dell’energia, riferita ad un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;
nn) per offerta valida si intende l’offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
oo) per offerta congrua si intende l’offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;
pp) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate in ciascuna seduta del MI anche da operatori diversi, purché riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;
qq) per offerta predefinita si intende un’offerta semplice o multipla che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD in cui il GME non riceve offerte da parte dell’operatore medesimo;
rr) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi;
ss) per ordine di merito si intende l’ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest’ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina;
tt) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza
l’immissione/prelievo dell’energia elettrica oggetto dei contratti a termine; uu) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si
realizza la negoziazione dei contratti a termine;
vv) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all’interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;
ww) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
xx) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell’articolo 17 dell’Allegato A alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;
yy) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella disciplina del dispacciamento;
zz) per posizione netta in consegna si intende la somma delle quantità di energia elettrica calcolata con riferimento a ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna dei contratti di acquisto e vendita, conclusi dall’operatore sul MTE;
aaa) per posizioni contrattuali si intende l’insieme delle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall’operatore sul MTE aventi ad oggetto la stessa tipologia di contratti;
bbb) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MTE;
ccc) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell’energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruità sulla capienza delle garanzie finanziarie;
ddd) per prezzo di riferimento si intende , il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del MCV;
eee) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MI;fff) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD;
ggg) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP;
hhh) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
iii) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
jjj) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI;
kkk) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI e al MSD;
lll) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
mmm) per proposta di negoziazione si intende l’ordine di acquisto o di vendita sul MCV immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l’esposizione e l’esecuzione;
nnn) per punto di immissione si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
ooo) per punto di interconnessione con l’estero si intende la frontiera, cioè l’insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest’ultima;
ppp) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall’utente di dispacciamento i margini a salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo;
qqq) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta abilitato da Terna a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte sul MSD;
rrr) per punto di offerta in immissione si intende l’insieme di uno o più punti di immissione;
sss) per punto di offerta in prelievo si intende l’insieme di uno o più punti di prelievo;
ttt) per punto di offerta misto si intende l’insieme di uno o più punti, fisici o virtuali, abilitati sia all’immissione che al prelievo;
uuu) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
vvv) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell’articolo 17 dell’Allegato A alla delibera n. 111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della PCE;
www) per rete elettrica si intende l’insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN;
xxx) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;
yyy) per seduta si intende il periodo di tempo all’interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide;
zzz) per sessione di un mercato si intende l’insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;
aaaa) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
bbbb) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
cccc) per unità di produzione CIP6 si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, nonché gli altri impianti di produzione la cui energia elettrica è oggetto del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000;
dddd) per unità di produzione essenziale ai fini della sicurezza si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
eeee) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento;
ffff) per zona di mercato si intende l’aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell’energia risultante dall’applicazione della Disciplina;
gggg) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, come individuata dalla disciplina del dispacciamento;
hhhh) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l’estero o un polo di produzione limitato.
2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all’Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME, ai sensi dell’Articolo 17, dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’AEEG e ss.mm.ii. e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3
Principi generali e modifiche della Disciplina
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità.
3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento
4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti
5.1 Ai fini del mercato:
a) l’unità di misura dell’energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
b) l’unità di misura monetaria è l’Euro, con specificazione di due decimali;
c) l’unità di misura dei prezzi unitari dell’energia elettrica è l’Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 42, comma 42.2, lettere b) e c) può essere espresso con l’indicazione di un numero di decimali superiore a due.
5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all’ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME
6.1 L’accesso al sistema informatico del GME può avvenire:
a) attraverso la rete internet;
b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh negoziati.
7.2 Gli operatori del MCV, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato negoziato.
7.3 La misura e la struttura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 è definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8

Informazioni di mercato
8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.
8.2 Fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità:
a) sui dati delle offerte presentate sul MPE il GME mantiene il riserbo fino al settimo giorno successivo all’ultimo giorno della seduta di presentazione delle medesime offerte;
b) i dati delle offerte accettate sul MTE sono pubblicati in forma anonima decorsi sette giorni dall’ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono;
c) sulle informazioni relative alle transazioni di vendita e di acquisto sul MCV, il GME mantiene il riserbo per un periodo minimo di dodici mesi.
8.3 Il GME trasmette a Terna ed al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:
a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all’operatore medesimo;
b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell’orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
a) nel giorno e nell’ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
9.3 Ai fini della determinazione dell’orario di ricezione di una comunicazione fa fede l’orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l’orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10

Sicurezza di accesso
10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l’autenticità delle transazioni.
10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l’accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II
AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11
Requisiti di ammissione al mercato
11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
11.2 Non possono partecipare al mercato:
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all’articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all’articolo 640 ter del codice penale;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.
11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all’ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME:
a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

Articolo 13
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14

Procedura di ammissione
14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest’ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato è ammesso ad operare.
14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 15
Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e dell’Acquirente Unico
15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., a Terna ed all’Acquirente Unico.
15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.. ed il GME, e tra l’Acquirente Unico ed il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e dell’Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 79, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16
Elenco degli operatori ammessi al mercato
16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi al mercato”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
16.2 Per ciascun operatore, l’Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
a) codice di identificazione dell’operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
c) mercati sui quali l’operatore è ammesso ad operare: mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi;
d) stato dell’operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l’operatore ha titolo a riferire offerte;
f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l’operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE;
g) coordinate bancarie dell’operatore;
h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
i) codice del conto su cui il GSE registra il numero dei certificati verdi in possesso dell’operatore;
j) regime fiscale dell’operatore.
16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l’operatore è ammesso ad operare.
16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato
17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l’inserimento nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j).
17.2 L’inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi 79.2, 79.8 e 79.11 e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9.
17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore può richiedere l’inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall’utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l’operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.
17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 può essere resa anche da un operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresì delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento, ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.
17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l’indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;
b) data a partire dalla quale l’operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data fino alla quale l’operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l’operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l’indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;
b) nuova data a partire dalla quale l’operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
c) nuova data fino alla quale l’operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
d) data a partire dalla quale l’operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall’utente del dispacciamento o dall’operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell’operatore richiedente.
17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l’Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo Articolo 29, tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b).
17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l’operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 18

Verifiche
18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l’ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l’aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19
Obblighi di comunicazione
19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall’operatore e inseriti nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato.
19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l’Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20
Esclusione su richiesta dal mercato
20.1 Ai fini dell’esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l’esclusione viene richiesta.
20.2 L’esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l’operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l’operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.
20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l’esclusione su richiesta dal mercato non esonera l’operatore dall’adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)

Articolo 21
Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE) e nel Mercato elettrico a termine dell’energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE).
21.2 Il MPE si articola in:
a) mercato del giorno prima dell’energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un’unica sessione relativa al giorno successivo;
b) mercato infragiornaliero (MI), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantità di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MI si svolge in più sessioni;
c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
21.3 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di energia tramite offerte di vendita e di acquisto.
21.4 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1 è pari all’ora fissa.

Articolo 22
Definitività delle contrattazioni
22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MPE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita risultino accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52.
22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul MTE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le offerte risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 67.

CAPO I
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)

Articolo 23
Zone geografiche e zone virtuali
23.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il MPE.

Articolo 24
Dati e informazioni sui punti di offerta
24.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul MPE:
a) codice di identificazione del punto di offerta;
b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati;
c) identità dell’utente del dispacciamento del punto di offerta;
d) ordine di priorità.
24.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE, i dati e le informazioni di cui al precedente comma 24.1, producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.

Articolo 25
Ora solare e ora legale
25.1 Le modalità di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall’ora solare all’ora legale e dall’ora legale all’ora solare sono indicate nelle DTF.

Articolo 26
Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
26.1 Sul MPE le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica.
26.2 Le quantità ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L’indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MI è facoltativa.
26.3 Le quantità di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.
26.4 Le quantità di energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.
26.5 Il punto di offerta in prelievo deve essere compatibile con il regime fiscale degli operatori.
26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il MPE deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l’offerta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l’energia elettrica oggetto dell’offerta nel punto di offerta.
26.7 Le modalità di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF.
26.8 Più operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MI.

Articolo 27
Modalità di presentazione delle offerte
27.1 Le offerte sul MPE possono essere presentate mediante:
a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
b) l’invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.
27.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il MPE, di un’offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell’eventuale offerta predefinita presentata dall’operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalità di cui al precedente comma 27.1, lettera b), consente la sostituzione o l’integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell’eventuale offerta predefinita presentata dall’operatore per il punto di offerta.
27.3 Un’offerta valida può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta del MPE. Ai fini della definizione dell’ordine di priorità, si fa riferimento all’orario di presentazione dell’ultima modifica pervenuta.
27.4 Un’offerta valida presentata da un operatore può essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l’offerta è stata presentata. La revoca di un’offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

Articolo 28
Contenuto minimo delle offerte
28.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni:
a) il codice di identificazione dell’operatore che presenta l’offerta;
b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l’offerta è presentata;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l’offerta è riferita;
d) il periodo rilevante a cui l’offerta si riferisce;
e) la tipologia dell’offerta (acquisto/vendita);
f) l’eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
g) la quantità offerta;
h) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un’offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell’esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

Articolo 29
Controllo di validità delle offerte
29.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validità di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all’operatore interessato l’esito del controllo e i motivi dell’eventuale esito negativo.
29.2 Un’offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l’operatore non è sospeso al momento della ricezione dell’offerta;
b) l’operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta;
c) l’offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1;
d) l’offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1;
e) l’offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l’offerta si riferisce;
g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo specificato non eccede il valore limite determinato dal GME ai fini della valorizzazione delle offerte di acquisto presentate senza indicazione di prezzo.

Articolo 30
Verifica della congruità tecnica delle offerte
30.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato.
30.2 Un’offerta valida è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l’operatore non è sospeso;
b) l’offerta, qualora presentata da un operatore che non sia utente del dispacciamento, è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
c) l’offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 41 e Articolo 51.
30.3 Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei successivi Articolo 40 e Articolo 50.
30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalità di cui al precedente Articolo 27.

Articolo 31
Indisponibilità di elementi della rete elettrica
31.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all’adempimento delle obbligazioni assunte sul MPE anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 32

Sospensione del MPE
32.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella
disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MPE.
32.2 In tutti i casi di sospensione del MPE, il GME ne dà informativa all’Autorità e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Articolo 33

Condizioni di emergenza
33.1 Si considerano condizioni di emergenza:
a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 37, comma 37.1, lettere a), b) e c), o Articolo 47, comma 47.1, lettere a), b) e c);
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso;
d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalità indicate nelle DTF, l’insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.
33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a Terna e agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l’insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.
33.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle DTF.

Articolo 34
Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite
34.1 Ai fini della determinazione dell’ordine di priorità delle offerte, di cui al successivo Articolo 39, il coefficiente di priorità applicato alle offerte predefinite per la determinazione dell’esito del MGP, è determinato entro le ore 12,00 di ciascuna domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale descritto nelle DTF. Tale coefficiente è valido per i successivi sette giorni di calendario.

SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL’ENERGIA (MGP)

Articolo 35

Oggetto del MGP
35.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME è controparte degli operatori.
35.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell’immissione o del prelievo dell’energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 36
Termini di presentazione delle offerte
36.1 La seduta del MGP:
a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono;
b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono.
36.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.

Articolo 37
Informazioni preliminari al mercato
37.1 Almeno 30 minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche;
b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l’estero;
c) la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati;
d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica.
37.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 37.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 38
Offerte di vendita e di acquisto
38.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite.
38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla può specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto.
38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell’offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell’offerta stessa.
38.4 Ai fini della determinazione dell’esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
38.5 Un’offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l’impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
38.6 Un’offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l’impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.

Articolo 39
Ordine di priorità delle offerte
39.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.
39.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applica l’ordine di priorità di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera d).
39.3 A parità di priorità come risultante dall’applicazione dei precedenti commi 39.1 e 39.2:
a) le offerte predefinite hanno priorità inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato;
b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l’ordine di priorità corrisponde all’ordine temporale di ricezione delle offerte;
c) tra le offerte predefinite, l’ordine di priorità è definito sulla base dei coefficienti di priorità di cui al precedente Articolo 34.

Articolo 40
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
40.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero.
40.2 Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero.
40.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.
40.4 Qualora l’utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.
40.5 Qualora l’utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 41
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP
41.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
41.4 Qualora un’offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 42
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo
42.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.
42.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l’ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all’ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
42.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, vengono considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine.
42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l’ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l’ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell’offerta, al prezzo specificato nell’offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.
42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
b) i prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.
42.6 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c);
b) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.
42.7 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME comunica a ciascun
operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle offerte presentate dall’operatore e accettate;
b) le offerte accettate, specificando l’ammontare di energia elettrica accettata;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera a);
42.8 In esito al MGP, il GME comunica all’utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell’unità comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.

Articolo 43
Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia
43.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 43.2 e 43.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:
a) un acquisto da MGP da parte dell’operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
b) una vendita su MGP, da parte dell’operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.
43.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 43.1, lettera a), all’operatore titolare del conto che sia anche operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 81. Qualora l’acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.
43.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del ME, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43.1.
43.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
43.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
43.6 Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 44
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP
44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o più zone, il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)

Articolo 45

Oggetto del MI
45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MI, il GME è controparte degli operatori.
45.2 Sul MI vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario oggetto di negoziazione. Ai fini dell’immissione o del prelievo dell’energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
45.3 Il MI si articola in più sessioni definite nelle DTF.

Articolo 46
Termini di presentazione delle offerte
46.1 L’orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del MI è definito nelle DTF.

Articolo 47
Informazioni preliminari al mercato
47.1 Prima della chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l’estero dopo la chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI;
c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI.
47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 48
Offerte di vendita e di acquisto
48.1 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate.
48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla può specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.
48.3 Ai fini della determinazione dell’esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere o a rivendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell’offerta stessa.
48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare o a riacquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell’offerta stessa.
48.6 Un’offerta di vendita sul MI, qualora accettata, comporta l’impegno ad aumentare l’immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
48.7 Un’offerta di acquisto sul MI, qualora accettata, comporta l’impegno a ridurre l’immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.

Articolo 49
Ordine di priorità delle offerte
49.1 A parità di prezzo, hanno priorità le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate.
49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in presenza di più offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorità di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.

Articolo 50
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI
50.1 Entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD.
50.2 Qualora l’utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi a ciascuna sessione del MI secondo i criteri definiti nelle DTF.
50.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta.
50.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MI secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 51
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MI
51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), per ciascuna sessione del MI, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna sessione del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.
51.3 Le offerte di acquisto presentate in ciascuna seduta del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore nell’ordine di merito e già verificate congrue.
51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, è considerato congruo se:
a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3;
b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale;
c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell’Articolo 26, comma 26.7, nonché di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.
51.5 Qualora una o più offerte dell’insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruità si estende all’insieme di offerte bilanciate.
51.6 In ogni seduta del MI, qualora un’offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue, nell’ambito della medesima sessione.

Articolo 52
Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI.
52.2 In ciascuna sessione del MI, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l’ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all’ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).
52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l’ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l’ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell’offerta, al prezzo specificato nell’offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.
52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MI, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.

Articolo 53
Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
53.1 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona di mercato;
c) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.
53.2 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MI, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l’ammontare di energia elettrica accettata;
b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte presentate dall’operatore e accettate;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera b).
53.3 In esito a ciascuna sessione del MI, il GME comunica all’utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.

Articolo 54
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI
54.1 Nel caso di separazione del MI in due o più zone, il GME versa a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

Articolo 55
Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI
55.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.

SEZIONE III
MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 56

Oggetto del MSD
56.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini
dell’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
56.2 Sul MSD vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell’immissione o del prelievo dell’energia elettrica in esito all’accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
56.3 Sul MSD il periodo rilevante è definito nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 57
Termini per la presentazione delle offerte
57.1 La seduta del MSD si svolge il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono e dura non meno di sessanta minuti. L’orario di apertura e di chiusura della seduta del MSD è definito nelle DTF in conformità a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 58
Offerte di vendita e di acquisto
58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di offerta abilitati e
possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento.
58.2 Sul MSD devono essere presentate offerte predefinite, secondo le modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 59

Esito del MSD
59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.
59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate.
59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).
59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l’operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

Articolo 60
Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori
60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica i seguenti dati e informazioni:
a) le quantità complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonché il prezzo dell’offerta di acquisto a prezzo più basso e il prezzo dell’offerta di vendita a prezzo più alto accettate.
60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l’ammontare della quantità accettata;
b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera c).
60.3 In esito al MSD, il GME comunica all’utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato ed a Terna il programma orario finale cumulato di immissione o prelievo dell’unità.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)

Articolo 61
Oggetto del MTE
61.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine sull’energia elettrica con obbligo di consegna.
61.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MTE.
61.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell’Allegato A alla Delibera dell’AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii., è titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall’operatore sul MTE, secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 62
Tipologie di contratti negoziabili
62.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono:
a) Baseload, il cui sottostante è l’energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di consegna;
b) Peak Load, il cui sottostante è l’energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica.
62.2 Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre e all’anno.
62.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al precedente comma è definita nelle DTF.
62.4 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l’elenco delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei relativi periodi di negoziazione e di consegna.
62.5 La quantità di energia sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per i periodi rilevanti sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 63
Sessioni di mercato
63.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
63.2 Il GME si riserva la facoltà di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 64
Modalità di conclusione dei contratti
64.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.
64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.
64.3 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 62, comma 62.5.

Articolo 65
Le offerte di negoziazione
65.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:
a) tipologia e periodo di consegna del contratto;
b) numero dei contratti;
c) tipo di operazione (acquisto o vendita);
d) prezzo;
65.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.
65.3 Gli operatori non possono presentare:
a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
65.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell’offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
65.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
65.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell’operatore proponente, assicurandone l’anonimato.

Articolo 66
Controlli di validità e congruità nel periodo di negoziazione
66.1 Una offerta in acquisto e in vendita è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:
a) l’operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
b) l’operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
c) il limite di prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori;
d) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81.
66.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 66.1, lettera d), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell’offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell’offerta stessa.
66.3 Il sistema informatico del GME restituisce l’esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 66.1. e:
a) in caso di esito negativo respinge l’immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi;
b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 67
Negoziazione continua
67.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate congrue, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.4.
67.2 L’immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l’abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
67.3 L’immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l’abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell’ offerta inserita.
67.4 L’immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l’abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell’immissione della offerta.
67.5 L’esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L’esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantità ineseguita.
67.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.
67.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 67.2 e 67.3, il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale.
67.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
67.9 Le offerte di cui al precedente comma 67.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 66, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.
67.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.
67.11 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della sessione di mercato.

Articolo 68

Cascata
68.1 I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF.
68.2 Il meccanismo della cascata non si applica ai contratti mensili, la cui regolazione avviene ai sensi del successivo Articolo 69.

Articolo 69
Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE
69.1 Al termine dell’ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti.
69.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna è data dalla somma della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE.
69.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
69.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
69.5 La registrazione della posizione netta in consegna è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l’operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;
b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 81;
c) l’operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilità;
d) soddisfa le verifiche di congruità previste all’Articolo 35 del Regolamento della PCE.
69.6 Il sistema informatico del GME restituisce l’esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 69.5 e:
a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui al successivo comma 69.7, nonché quella di inadempimento di cui al successivo Titolo V, Capo III;
b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall’operatore aventi come controparte il GME.
69.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di consegna, attribuisce all’operatore una transazione di segno opposto sul MTE avente:
a) quantità pari all’energia che non è stata registrata sulla PCE;
b) prezzo pari alla media dei PUN delle ore appartenenti al mese oggetto di consegna, ponderata per le quantità orarie che non sono state registrate sulla PCE.
69.8 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 70

Informazioni ed esiti
70.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione.

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 71
Liquidazione delle offerte accettate
71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MI;
c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2.
d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67.
71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l’insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell’operatore:
a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI;
d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD.
71.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell’IVA ove applicabile:
a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67;
b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67;
c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93;
d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93.
71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite concluse dal GME stesso ai sensi del successivo Articolo 93.

Articolo 72
Liquidazione giornaliera sul MPE
72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 71, maggiorate dell’IVA, ove applicabile, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l’insieme dei punti di offerta:
a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a);
b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b);
c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c);
d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d).
72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all’operatore gli importi di cui al precedente comma 72.1.

Articolo 73
Partite economiche di pertinenza di Terna
73.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In particolare, il GME valorizza:
a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP;
b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MI;
c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MI.

CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 74
Periodo di fatturazione
74.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al ME è definito nelle DTF.

Articolo 75

Fatturazione
75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72. 1, lettera a) e Articolo 71, comma 71.3 lettere a) e d);
b) comunica a Terna, relativamente a ciascun operatore debitore di Terna stessa, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera b). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a tale operatore;
c) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72. 1, lettera c) e Articolo 71, comma 71.3 lettere b) e c);
d) comunica ad ogni operatore creditore di Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera d). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a Terna;
e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni;
f) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.
75.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettera b), Terna emette fattura nei confronti dell’operatore debitore.
75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettere c) e d), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati, rispettivamente nei confronti del GME e di Terna.
75.4 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF.
75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1, 75.2 e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
75.6. I termini e le modalità di fatturazione dell’operatore inadempiente ai sensi dell’Articolo 88, comma 88.2, lettera a), sono definiti nelle DTF.

Articolo 76

Contenuto delle fatture
76.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MPE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, 75.2 e 75.3 evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
c) le partite fiscali;
d) l’importo totale.
76.2 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) il numero e la tipologia dei contratti negoziati;
b) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
c) le partite fiscali;
d) l’importo totale.
76.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 76.1 e 76.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera f).
76.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera f), evidenziano almeno:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
c) le partite fiscali applicate;
d) l’importo totale.

Articolo 77
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME
77.1 Il corrispettivo d’accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è
fatturato entro cinque giorni dall’ammissione dell’operatore al mercato.
77.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall’ammissione dell’operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi.

TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL’ENERGIA

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 78

Servizio di tesoreria
78.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 79
Garanzie finanziarie degli operatori
79.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni,che sorgono sui mercati dell’energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo quanto disposto nel presente Articolo. Gli operatori che intendono operare sui mercati dell’energia ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l’Allegato 3 della Disciplina.
Gli operatori che intendono operare esclusivamente sul MPE possono presentare garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l’Allegato 5 ovvero alternativamente l’Allegato 3 della Disciplina.
Gli operatori che intendono operare esclusivamente sul MPE e PCE possono presentare garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l’Allegato 7 ovvero alternativamente l’Allegato 3 della Disciplina.
Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody’s Investor Service.
In alternativa alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori devono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l’istituto tesoriere.
79.2 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni di cui agli Allegati 3 e 7, ovvero nella forma di deposito possono ripartire l’importo delle stesse, secondo le modalità definite nelle DTF.
79.3 Nell’ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 79.1 la fideiussione rilasciata dall’istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 79.1 si impegna:
a) qualora si verifichi una variazione dell’assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
b) qualora l’istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l’adempimento dell’obbligazione assunta dalla società controllata.
79.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 79.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell’istituto fideiubente ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall’istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.
79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 devono essere presentate all’istituto affidatario di cui al precedente Articolo 78.
79.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 vengono presentate, l’istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 79.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 79.3, lettere a) e b).
79.7 Entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l’istituto affidatario comunica all’operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.
79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l’istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l’ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3.
79.9 L’operatore può contestare l’esito della verifica effettuata dall’istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione è competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 133.
79.10 L’ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 79.8.
79.11 L’ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l’istituto affidatario. L’accredito si considera ricevuto alla data e nell’orario risultanti dal sistema informatico dell’istituto affidatario.

Articolo 80

Ammontare della garanzia
80.1 L’ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito in contante considerato ai fini della verifica di congruità di cui ai precedenti Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera d) ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 81, è determinato dall’operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico ovvero delle registrazioni che intende effettuare sulla PCE.
80.2 L’operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l’Allegato 3, può in ogni momento richiedere la modifica dell’ammontare garantito, presentando all’istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. L’operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l’Allegato 5 ovvero l’Allegato 7, può in ogni momento richiedere la modifica dell’ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia, presentando all’istituto affidatario una lettera di aggiornamento, conforme rispettivamente all’Allegato 6 ed all’Allegato 8 alla Disciplina, ovvero presentando una nuova fideiussione.
80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l’istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
80.4 Entro il termine di cui al precedente comma 80.3, l’istituto affidatario comunica all’operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l’istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
80.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 79.
80.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 80.8, la modifica dell’ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 80.5;
b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 80.5.
80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2 abbia ad oggetto la riduzione dell’ammontare garantito della fideiussione, ovvero l’anticipo del termine di validità e di efficacia della fideiussione, nel caso di fideiussioni presentate secondo l’Allegato 5 ovvero l’Allegato 7 della Disciplina, l’accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l’operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all’operatore l’immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
80.9 L’operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell’ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito in contante. L’operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l’operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l’istituto tesoriere. Il GME, accertato l’avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell’operatore, effettua la modifica dell’ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L’accredito si considera ricevuto alla data e nell’orario risultanti dal sistema informatico dell’istituto affidatario.

Articolo 81
Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul ME
81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l’operatore deve adeguare l’ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell’adeguamento dell’ammontare garantito, l’operatore:
a) non può concludere negoziazioni sul MTE;
b) può concludere sul MGP e sul MI solamente transazioni che diano luogo a partite economiche a credito per l’operatore stesso.
81.3 Qualora l’operatore non adegui l’ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.
81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul ME ed al momento della registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE di cui all’Articolo 69, verifica la congruità tecnica rispetto alla capienza della garanzia secondo le modalità definite nelle DTF.
81.5 La determinazione, l’aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo i seguenti principi:
a) l’ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie;
b) l’ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo il cui valore è definito nelle DTF;
c) le offerte presentate sul MGP e sul MI sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;
d) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte;
e) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata sulla PCE, ai sensi dell’Articolo 69, comma 69.5, il GME può ridurre la capienza della garanzia.
81.6 Ai fini delle verifiche di congruità tecnica sul MTE, il GME può definire:
a) un prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MTE. Il GME può determinare il prezzo di controllo anche sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
b) un parametro a che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;
c) un parametro R che viene determinato sulla base della correlazione tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload;
d) un parametro y che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.
81.7 I valori dei parametri a, R, e y sono definiti nelle DTF.
81.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME

Articolo 82

Compensazione dei pagamenti
82.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
82.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l’esito delle determinazioni di cui al precedente comma 82.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 83 e Articolo 86.

Articolo 83
Pagamenti degli operatori a favore del GME
83.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, fanno pervenire all’istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 82, comma 82.2, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
83.2 Qualora il pagamento dell’importo dovuto non pervenga all’istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all’istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 91, nonché di una penale pari all’uno percento dell’importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
83.3 Qualora il pagamento dell’importo dovuto non pervenga all’istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.

Articolo 84
Pagamenti degli operatori a favore di Terna
84.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

Articolo 85 Pagamento dei corrispettivi
85.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 75 comma 75.1 lettera f), devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 86
Pagamenti del GME a favore degli operatori
86.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.
86.2 Ricevuti i pagamenti di cui all’Articolo 83, comma 83.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
86.3 Ricevuti i pagamenti di cui all’Articolo 83, comma 83.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83, comma 83.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
86.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 87
Pagamenti di Terna a favore degli operatori
87.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

CAPO III
INADEMPIMENTO SUL ME

Articolo 88
Presupposti dell’inadempimento dell’operatore
88.1 E’ inadempiente l’operatore del MPE che non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.
88.2 E’ inadempiente l’operatore del MTE che:
a) non adegua la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 81;
b) al termine del periodo di negoziazione, a seguito dei controlli di congruità effettuati ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.5, non possa registrare la posizione netta in consegna sulla PCE;
c) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.

Articolo 89
Gestione dell’inadempimento
89.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente, Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c):
a) sospende l’operatore dal mercato elettrico;
b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell’operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93;
d) può registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente Articolo 69.
89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell’operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell’istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 92, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell’istituto fideiubente utilizzando mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d’anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME.
89.3 Qualora i mezzi propri utilizzati dal GME ai sensi del precedente comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell’istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall’AEEG.
89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall’operatore inadempiente ovvero dall’istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dal meccanismo di mutualizzazione.
89.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, comma 88.2 lettera b):
a) può ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente Articolo 81, comma 81.5, lettera f);
b) attribuisce all’operatore una transazione sul MTE ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.7;
c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh. La destinazione dei versamenti conseguenti all’applicazione della penale è stabilita dall’AEEG con provvedimento.

Articolo 90

Sospensione dell’operatore
90.1 Il GME si riserva la facoltà di revocare la sospensione dell’operatore di cui al precedente Articolo 89, comma 89.1 qualora lo stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo comma 90.2.
90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell’operatore, dispone l’esclusione dell’operatore dal mercato.

Articolo 91
Interessi di mora e penali
91.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l’importo dovuto dall’operatore debitore è maggiorato di una penale pari all’uno percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 91.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale
all’importo dovuto dall’operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:
a) di ritardato pagamento, qualora l’operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2;
b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83, comma 83.1 e il giorno in cui l’istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell’ammontare escusso, qualora si proceda all’escussione della fideiussione.
91.3 Il pagamento della penale pari all’uno percento non si applica agli operatori di cui all’ Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2 o mancato pagamento.

Articolo 92
Mancato adempimento dell’istituto fideiubente
92.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l’istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
92.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l’obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 93
Chiusura delle posizioni dell’operatore
93.1 Nel caso di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.2 lettere a) e c), il GME procede a chiudere tutte le posizioni contrattuali dell’operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il medesimo operatore e a concludere transazioni alternativamente sul MTE, ovvero su MGP secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VI
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 94

Operatori
94.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni associative di cui all’articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 95
Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
95.1 Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte di contrattazione di cui al successivo Articolo 101 sono definite nelle DTF.

Articolo 96
Accesso del GME al registro dei certificati verdi
96.1 Il GME, al fine della verifica della titolarità dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A..
96.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., il quale effettua l’aggiornamento del registro dei certificati verdi.

Articolo 97
Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
97.1 È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all’articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005.

Articolo 98
Modalità delle contrattazioni
98.1 Nei contratti di acquisto e vendita di certificati verdi stipulati sul MCV, il GME è controparte degli operatori.
98.2 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene attraverso negoziazione continua.
98.3 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.
98.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.

Articolo 99
Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
99.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
c) prezzo minimo e massimo della sessione;
d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
e) volume scambiato nella sessione.
99.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:
d) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
e) prezzo di riferimento della sessione;
f) volume scambiato nella sessione.

Articolo 100

Fatturazione dei corrispettivi
100.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l’importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

CAPO II
CONTRATTAZIONE

Articolo 101
Presentazione delle proposte di contrattazione
101.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione.
101.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando l’anno di validità dei certificati, la quantità dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh.
101.3 La quantità minima negoziabile è pari ad un certificato verde.
101.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.., nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione.
101.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la disponibilità dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori.
101.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l’ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.
101.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.
101.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
101.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 103.
101.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l’intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 103. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.
101.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 103, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

Articolo 102

Verifica delle proposte
102.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, maggiorato dell’IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106.
102.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.
102.3 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul book, maggiorato dell’IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106.

Articolo 103

Esecuzione delle transazioni
103.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l’abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l’abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l’ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;
b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l’abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l’ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;
c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l’abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell’immissione della proposta di acquisto, secondo l’ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6;
d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l’abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell’immissione della proposta di vendita, secondo l’ordine di priorità di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6.
103.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta avente priorità temporale superiore.
103.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all’ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

Articolo 104
Registrazione delle transazioni eseguite
104.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:
a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantità;
d) tipologia del certificato;
e) giorno e orario di esecuzione;
f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 105 Flussi informativi
105.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
a) quantità;
b) prezzo;
c) giorno e ora;
d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
e) controvalore della transazione.
105.2 Il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.. il trasferimento della proprietà del certificato al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento.

CAPO III
GARANZIE

Articolo 106

Garanzie
106.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all’apertura della sessione di contrattazione rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l’importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
106.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del mercato, può integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo stesso giorno, comunicando l’importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un’ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L’accredito si considera ricevuto alla data e nell’orario risultanti dal sistema informatico dell’istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato, diminuito degli interessi per un giorno di valuta, calcolati applicando il tasso di interesse riconosciuto dall’istituto affidatario del GME e pubblicato sul sito internet del GME.
106.3 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 106.2, viene aggiornato al momento dell’inserimento di una proposta di acquisto:
a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, maggiorato dell’IVA ove applicabile, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione maggiorato dell’IVA ove applicabile, e la quantità inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.
106.4 Nell’ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l’importo del deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 106.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, maggiorato dell’IVA ove applicabile.
106.5 Al momento dell’abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell’operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata, maggiorato dell’IVA ove applicabile.
106.6 Nell’ipotesi di cui al precedente comma 106.3, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell’operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta cancellata, maggiorato dell’IVA ove applicabile.
106.7 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 109, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione il GME procede alla restituzione dell’ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
106.8 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall’operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall’istituto affidatario del GME.

CAPO IV
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

SEZIONE I
FATTURAZIONE SUL MCV

Articolo 107

Periodo di fatturazione
107.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul MCV è definito nelle DTF.

Articolo 108

Fatturazione
108.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall’operatore stesso;
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall’operatore stesso.
108.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 108.1, lettera b), gli
operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.
108.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 108.2 sono definiti nelle DTF.
108.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
108.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantità dei certificati verdi negoziati;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
c) le partite fiscali;
d) l’importo totale.

SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

Articolo 109
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME
109.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.

Articolo 110
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori
110.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VII
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 111
Violazioni della Disciplina e delle DTF
111.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
a) la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia nell’utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all’operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l’accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l’adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 112

Sanzioni
112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 111, irroga all’operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell’eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 113, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sanzione pecuniaria;
d) sospensione dell’operatore dal mercato;
e) esclusione dell'operatore dal mercato.
112.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
112.3 Rilevata una violazione, il GME invia all’operatore una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell’ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l’eventuale presentazione di memorie e documenti e per l’eventuale richiesta di audizione.
112.4 Qualora l’operatore richieda l’audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all’operatore. Nel caso in cui l’operatore non partecipi all’audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.
112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l’eventuale sanzione, ovvero dispone l’archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3.
112.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l’operatore dal mercato durante l’espletamento della procedura sanzionatoria.
112.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l’archiviazione, è notificata all’operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 113

Gradualità delle sanzioni
113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell’operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.
113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell’operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.
113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
b) esclusione dal mercato.
113.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b), 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore allo zerovirgolacinque percento del fatturato annuo dell’operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 114
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo
114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l’operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’operatore non adempia all’obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
b) nel caso in cui l’operatore non adempia all’obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera f), Articolo 77 e Articolo 100. La sospensione è disposta fino alla data dell’avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell’operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l’esclusione dell’operatore dal mercato.
114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l’operatore dal mercato, qualora l’operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.
114.3 L’Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all’Articolo 15.

Articolo 115

Pubblicità delle sanzioni
115.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112. 1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest’ultimo caso, l’irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 116
Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni
116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l’operatore può proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

CAPO II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO

SEZIONE I
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE

Articolo 117
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
117.1 Le contestazioni relative al MPE sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
117.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell’offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 118
Contestazione dell’esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte
118.1 L’operatore può contestare l’esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29 e Articolo 30, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all’operatore.

Articolo 119

Contestazione dell’esito dei mercati
119.1 L’operatore può contestare l’esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all’operatore.

Articolo 120
Contestazione delle operazioni di liquidazione
120.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all’operatore.

Articolo 121
Contestazione delle operazioni di fatturazione
121.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1.
121.2 Nel caso di cui al precedente comma 121.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 122
Verifica delle contestazioni
122.1 Il GME comunica all’operatore interessato l’esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 118, Articolo 119, Articolo 120 e Articolo 121 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un’offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l’offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all’operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell’offerta e:
a) la differenza tra l’onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l’offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un’offerta di acquisto;
b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l’offerta si riferisce e l’onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un’offerta di vendita.
122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un’offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l’offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all’operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall’operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall’offerta in assenza di tale errore od omissione.
122.4 L’accettazione dell’importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2 e 122.3, comporta la rinuncia, da parte dell’operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo II I del presente Titolo.
122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2.
122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 120 e Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
122.7 L’accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell’esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 123
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
123.1 Le contestazioni relative al MTE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati nella presente Sezione.
123.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei seguenti elementi:
a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 124
Contestazione dell’esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte
124.1 L’operatore può contestare l’esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 66 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall’avvenuta decisione del GME.

Articolo 125

Contestazione dell’esito del MTE
125.1 L’operatore può contestare l’esito del MTE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall’avvenuta decisione del GME.

Articolo 126
Contestazione delle operazioni di liquidazione
126.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all’operatore.

Articolo 127
Contestazione delle operazioni di fatturazione
127.1 L’operatore può contestare l’esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1.
127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 128
Verifica delle contestazioni
128.1 Il GME comunica all’operatore interessato l’esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all’operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
128.3 L’accettazione dell’importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia, da parte dell’operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo II I del presente Titolo.
128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
128.6 L’accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell’esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE III
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV

Articolo 129
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
129.1 Le contestazioni relative al MCV sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
129.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 130
Verifica delle contestazioni
130.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all’operatore l’esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all’operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all’operatore dall’esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;
b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

CAPO III
CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 131

Collegio dei Probiviri
131.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME è nominato il Collegio dei Probiviri.
131.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente.
131.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonché di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina.
131.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresì stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività del Collegio.
131.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune verifiche, può revocare la nomina di uno o più componenti o dell’intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.
131.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.
131.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare è tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvederà alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina.
131.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall’incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 131.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 131.5 e 131.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che può respingere le dimissioni stesse per una sola volta.
131.9 In caso di sopravvenuta incompatibilità, decadenza, revoca o dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.

Articolo 132
Ricorso al Collegio dei Probiviri
132.1 L’operatore, qualora non accetti l’esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130 può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all’interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1.
132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilità, sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:
a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o
c) la comunicazione dell’esito della verifica della contestazione, oppure
d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso.
132.4 Il ricorso, sottoscritto dall’operatore deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l’indicazione di:
a) decisione del GME oggetto del ricorso;
b) motivi del ricorso;
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l’esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell’offerta oggetto della contestazione.

Articolo 133
Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie
133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito negativo, l’operatore può chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica.
133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il Collegio dei Probiviri è integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori.
133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata.
133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 133.1, vi sia parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L’esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l’operatore e per l’istituto affidatario.

Articolo 134

Collegio arbitrale
134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all’interpretazione e all’applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
134.2 Costituisce condizione necessaria per l’attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.
134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni più ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.
134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri.
134.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall’operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile.
134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 135

Risoluzione delle controversie
135.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2;
b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera c);
c) dell’importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5.
135.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 135.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall’Autorità.


TITOLO VIII
CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

Articolo 136
Contratti a termine e derivati
136.1 Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell’energia elettrica.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 137
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP
137.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento:
a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo;
b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 38,commi 38.5 e 38.6.
137.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantità offerte da Terna ai sensi del precedente comma 137.1.

Articolo 138
Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
138.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le modalità ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo 137, comma 137.1.
138.2 Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 3 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE e fino allo spirare del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 5 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE ed alla PCE e fino allo spirare del termine di validità ed efficacia delle stesse. Le fideiussioni di cui ai precedenti Allegati 3 e 5 della Disciplina potranno essere aggiornate, ai sensi del precedente Articolo 80, comma 80.2, qualora le stesse siano state preventivamente rese conformi ed adeguate agli Allegati 5 e 7 alla presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.
138.3 Ai fini della copertura delle obbligazioni assunte successivamente all’entrata in vigore della presente Disciplina, le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo modelli precedenti rispetto a quello di cui all’Allegato 3 sono considerate valide ed efficaci anche ai fini della partecipazione al MTE solo qualora tali modelli siano resi conformi ed adeguati all’Allegato 3 alla presente Disciplina, secondo le modalità definite dal GME.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 139

Funzionamento del sistema informatico
139.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.
139.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Articolo 140
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato
140.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:
a) di assunzione di responsabilità da parte del GME determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99;
b) di aggiudicazione dell’appalto.


Allegato 1
Modello di domanda di ammissione al mercato


Modello di domanda di ammissione al mercato, di cui all’articolo 12, comma 12.1, lettera a), della Disciplina del mercato elettrico


Il sottoscritto.......................................................................................... ...... ,
(nome e cognome)
nato/a a ................................................ ......, il.................. ........................ ,
residente in ............... ............... ... (prov. ...),................................................... ,
(indirizzo)
C. F.......................................... ...... , P.I...................................................... , numero telefonico ..................... ........., numero di telefacsimile.............................. ..., indirizzo e-mail............... ........................................................................... ......,
ovvero
La società /altro................................................................................. ...... ,
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in........................... , (prov. ...), ,
(indirizzo)
C.F. .......................................... ......, P.I .......................................... ............ ,
numero telefonico .............................., numero di telefacsimile......... ...,
indirizzo e-mail ..................................................................... ...... ...,
in persona di .............................. ... , in qualità di................................. ............... ...... ,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l’organizzazione e le modalità di gestione del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi sono definite nella Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito: la Disciplina);
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito internet del GME.
Tutto ciò considerato,
il/la sottoscritto/a...................................................................................................
ovvero
la società/altro................................................................................................ ...,
in persona di .............................. .........in qualità di....................................... ......, (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 12 della Disciplina, l’ammissione al/ai seguente/i mercato/i:
q mercato elettrico (l’ammissione al mercato elettrico comporta il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina)
q mercato dei certificati verdi mediante la procedura di cui all’articolo 14 della Disciplina.
A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, secondo il modello allegato alla medesima.
Il/la sottoscritto/a................................................................................................... ovvero
La società/altro............................................................................................. ...,
in persona di .............................. .........in qualità di....................................... ......,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

1) di obbligarsi all’osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò considerato,
il/la sottoscritto/a...................................................................................................
ovvero
la società/altro................................................................................................ ...,
in persona di .............................. .........in qualità di....................................... ......, (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 12 della Disciplina, l’ammissione al/ai seguente/i mercato/i:
q mercato elettrico (l’ammissione al mercato elettrico comporta il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina)
q mercato dei certificati verdi mediante la procedura di cui all’articolo 14 della Disciplina.
A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, secondo il modello allegato alla medesima.
Il/la sottoscritto/a................................................................................................... ovvero
La società/altro............................................................................................. ...,
in persona di .............................. .........in qualità di....................................... ......,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

1) di obbligarsi all’osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;
5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la
signor/signora ........................... ..., il cui recapito è il seguente........................... ...;
6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente è/sono:
per il mercato elettrico a pronti (MPE)
a. il/la signor/a......................................................... ... nato/a a..............................il..................residente in............... C.F........................, numero telefonico ............... ... indirizzo e-mail .......................;
b. ......
c.
per il mercato elettrico a termine (MTE),
a. il/la signor/a......................................................... ... nato/a a..............................il..................residente in............... C.F........................, numero telefonico ............... ... indirizzo e-mail .......................;
b.
c.
per il mercato dei certificati verdi (MCV)
a. il/la signor/a......................................................... ... nato/a a..............................il..................residente in............... C.F........................, numero telefonico ............... ... indirizzo e-mail .......................;
b. .....
c. .....
7) (eventuale) che il codice identificativo assegnato da Terna è il seguente:..................... (relativamente al mercato elettrico);8) (eventuale) che il codice identificativo assegnato dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. è il seguente:.....................
(relativamente al mercato dei certificati verdi).
Luogo, data
Firma




Allegato 2
Contratto di adesione al mercato



Contratto di adesione al mercato, di cui all’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina del mercato elettrico

TRA

Il Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, C.F. e P.I. 06208031002, in persona di........................... , in qualità di..............................(nel seguito: il GME),

E

.......................................... /la società/altro.................................... ............ ...
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in ....................., Prov. ... ,........................... ......... .........
(indirizzo)
C.F ......... ........., P.I ............... ... , in persona di................................. ............,
in qualità di ............................................................ ......... ... (di seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”, PREMESSO CHE
A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999 - abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2005, a sua volta abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009 (nel seguito: D.M. 18 dicembre 2008) - nell’ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi;
B. Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna) è la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 115 del 18 maggio 2004 (nel seguito: D.P.C.M.), che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
C. il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. è la società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell’articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del D.P.C.M.;
D. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la Disciplina del mercato elettrico con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio 2001);
E. ai sensi dell’articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, con decreto 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale;
F. ai sensi dell’articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la modifica della Disciplina, con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale (nel seguito: la Disciplina), come successivamente modificato ed integrato;
G. ai sensi dell’articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato” (nel seguito: il Contratto);
H. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
I. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte degli operatori nei mercati dell’energia e nel mercato dei certificati verdi;
J. ai sensi e per gli effetti della Disciplina, Terna è controparte degli operatori nel mercato del servizio di dispacciamento;
K. (limitatamente al mercato dei certificati verdi) il Contraente è un soggetto di cui all’articolo 94 della Disciplina.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.


Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse
1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i Servizi);
1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2
Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il Mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
2.2 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all’indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.7. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà provveduto ad effettuare negoziazioni di segno contrario a chiusura delle proprie posizioni contrattuali in essere sul mercato a termine dell’energia elettrica al momento della presentazione della richiesta di recesso ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al Mercato. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Fatte salve le negoziazioni effettuate ai fini dell’efficacia del recesso, l’effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell’attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
bbis) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del mercato elettrico, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);
d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V della Disciplina;
e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo VI, Capo III e Capo IV della Disciplina;
f)rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalità previste dal D.M. 18 dicembre 2008;
g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l’integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all’accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
i) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi;
j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l’utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l’accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l’accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all’integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera j) e l’attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3
Prestazioni del GME
3.1I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell’ambito della prestazione dei Servizi.
3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l’erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema
4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
4.2 L’accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5
Corrispettivo
5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell’articolo 7 della Disciplina, secondo le modalità definite agli articoli 75, 77 e 100 della Disciplina.
5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l’accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7
Durata
7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) esclusione del Contraente dal Mercato;
b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8

Risoluzione
8.1 L’eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 77, comma 77.2, della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l’eventuale maggior danno.

Articolo 9
Clausole generali
9.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la
validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
9.4 Nel caso in cui l’ammissione abbia luogo in relazione ad uno soltanto dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda di ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo riferimento al mercato in cui il Contraente stesso è stato ammesso ad operare.
9.5 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.
9.6 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma; - .............................. ............, ................................................... – ...... .
(indirizzo)
9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org; - .............................. ............, ................................................... – ...... ;
(indirizzo)
numero di telefacsimile.................., indirizzo e-mail.......................................... ;
9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10
Legge applicabile
10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11 Controversie
11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al TitoloVII della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.


il GME
il Contraente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).
il Contraente
Roma, (data)



Allegato 3
Modello di fideiussione
Mercato elettrico

Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
.................. , lì........................
Fideiussione (rif. n. .....................)
La Banca ..................... , filiale di ........................... , con sede legale in............... ..., C.F. ............ ......, P.I .................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n............. ..., iscritta all’Albo delle banche .................. al n. ......, capitale sociale Euro........................ in persona dei suoi legali rappresentanti ....................................... ... (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ........................................................................ , .......................................,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
..................................................................................................................,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale.............................................partita IVA......................................., capitale sociale Euro ............ ..., di cui sottoscritto ............ ..., di cui versato............ , iscritta presso ........................ , (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è:
■ operatore del mercato elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all’articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina), avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, sottoscritto, in data ........................... ..., il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima. Per l’effetto, sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico S.p.A. (nel seguito: il GME) tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia, al mercato infragiornaliero, al mercato elettrico a termine (nel seguito, congiuntamente, definiti: mercati dell’energia);
■ (da compilare solo se si intende estendere tale garanzia anche alle obbligazioni assunte sulla PCE nei confronti del GME)
operatore della piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell’Elenco degli operatori ammessi alla PCE di cui all’articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007, avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, sottoscritto, in data ........................... ..., il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo. Per l’effetto, sono assunte dall'Operatore nei confronti del GME le obbligazioni pecuniarie relative alla PCE con riferimento alle quali il GME risulta essere controparte dello stesso Operatore, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), i pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora, nonché a titolo di spese di escussione;
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell’energia ed ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori possono presentare una fideiussione prestata dalle banche in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ........................... ...... .................................... ... a garanzia di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno in capo all’Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina e all’articolo 7 del Regolamento (nel seguito: obbligazioni pregresse e future).
- per “obbligazioni pregresse” si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione alle obbligazioni già assunte al momento in cui la presente fideiussione diverrà efficace e per “obbligazioni future” tutte quelle cronologicamente successive a tale momento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.


Articolo 1
(Validità ed efficacia della fideiussione)
La fideiussione è valida ed efficace dal e non è sottoposta ad alcuna condizione, salvo che la verifica, compiuta dall’istituto affidatario, ai sensi dell’articolo 79, comma 79.6, della Disciplina, abbia dato esito negativo.

Articolo 2
(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione)
La Banca, irrevocabilmente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le "obbligazioni pregresse" e di tutte le "obbligazioni future", che derivano e/o deriveranno in capo all’Operatore, nei confronti del GME, dalla partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE.

Articolo 3
(Nessuna valutazione del merito creditizio dell'Operatore)
La Banca prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al precedente Articolo 2 – in quanto derivanti dalla partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE – non comportano preventivamente da parte del GME alcuna valutazione del merito creditizio dell’Operatore, fermo restando che la presente vale anche quale autorizzazione speciale della Banca al GME, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1956 del codice civile.

Articolo 4
(Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio)
Qualora il GME sia garantito da altre garanzie rilasciate in precedenza nell'interesse del medesimo Operatore a copertura delle obbligazioni da quest'ultimo assunte sui mercati dell’energia e sulla PCE, ed in base a modelli diversi dal presente, la presente fideiussione potrà sostituire le precedenti garanzie qualora la stessa sia prestata per un ammontare almeno pari all'importo delle "obbligazioni pregresse" e l'Operatore presenti specifica istanza, in tal senso, al GME ed all'istituto affidatario del GME, contestualmente alla presentazione della presente fideiussione, realizzandosi, per l'effetto, la liberazione del precedente fideiussore.
Diversamente, la presente fideiussione non farà venir meno la validità ed efficacia delle precedenti garanzie. In tal caso, le garanzie pregresse e la presente fideiussione rilasciate al GME si cumulano senza soluzione di continuità e senza liberazione per i garanti, fermo restando che il GME potrà escutere in via preventiva le garanzie pregresse. Si precisa inoltre che la presente fideiussione garantisce le "obbligazioni pregresse" e le "obbligazioni future" anche in presenza di garanzie precedenti la presente fideiussione.

Articolo 5
(Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni)
Le disposizioni in materia di sostituzione e successione nel tempo delle garanzie di cui al precedente Articolo 4 si applicheranno anche in ipotesi di più fideiussioni che siano prestate in base al presente modello, senza che, tuttavia, possa operare a favore del fideiussore successivo il beneficio di preventiva escussione del precedente garante.

Articolo 6
(Estensione della responsabilità della Banca)
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1, in caso di perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti dalla legge e dalla Disciplina per il rilascio e mantenimento delle fideiussioni di cui all'art.79, della Disciplina, la Banca continuerà a rispondere di tutte le obbligazioni sorte in capo all’Operatore fino a tale momento, e ciò sino a che lo stesso Operatore non avrà sostituito la presente fideiussione con altra idonea garanzia.

Articolo 7 (Pagamento a prima richiesta)
Per effetto di quanto previsto al precedente Articolo 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento, senza sollevare eccezioni e/od obiezioni e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Operatore e/o terzi (ivi inclusi altri soggetti garanti dello stesso Operatore) abbiano sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro................................. ...

Articolo 8
(Modalità di pagamento della Banca)
A seguito della richiesta di cui al precedente Articolo 7, da inoltrarsi via tele facsimile al numero........................ , ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Articolo 9
(Deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c)
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti dell'Operatore o non l'abbia diligentemente continuata.

Articolo 10 (Escussione parziale)
La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

Articolo 11 (Autonomia della fideiussione)
In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale dell'Operatore nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida o inefficace o comunque venisse a qualsiasi titolo modificata anche solo unilateralmente dal GME.

Articolo 12
(Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.)
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

Articolo 13
(Rinuncia ad istanze o azioni)
La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

Articolo 14
(Delegabilità dei diritti di cui alla presente fideiussione)
La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato per iscritto dal GME.

Articolo 15
(Rinuncia alla fideiussione da parte del GME)
Il GME potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio alla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca ed all’Operatore e con effetto dalle ore 24 del giorno lavorativo in cui tale comunicazione perverrà alla Banca. In tal caso, resta inteso che la Banca risponderà di tutte obbligazioni sorte in capo all’Operatore fino a tale momento.

Articolo 16
(Recesso unilaterale della Banca)
La Banca potrà recedere dalla presente fideiussione dandone contestuale comunicazione al GME e all’istituito affidatario del GME stesso, con lettera raccomandata A.R.. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto e la fideiussione verrà meno decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GME.

Articolo 17 (Effetti del recesso)
La Banca risponderà di tutte le obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili assunte fino al momento di efficacia del recesso, qualora l’Operatore non presenti al GME una garanzia a copertura di tali obbligazioni.

Articolo 18 (Comunicazioni)
Fatto salvo quanto disposto al precedente Articolo 8, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ai seguenti indirizzi:
…………………………………………………………………….. ............ ,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....................................... numero di fax....................................... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuate a mezzo di telefacsimile.

Articolo 19 (Foro competente)
Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Denominazione della Banca

Firme dei procuratori

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui agli Articoli 2 (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 4 (Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio), 5 (Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni), 6 (Estensione della responsabilità della Banca), 7 (Pagamento a prima richiesta), 9 (Deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c.c.), 10 (Escussione parziale), 11 (Autonomia della fideiussione), 12 (Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 13 (Rinuncia ad istanze o azioni) e 19 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca

N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato 4
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione Mercato elettrico

Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
........................ , lì.................................
Lettera di aggiornamento della fideiussione rilasciata in data .................. ..., rif. n..................
La Banca ....................................................................., filiale di........................, con sede legale in .............................. ..., C.F. ........................ , P.I .................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ........., iscritta all’Albo delle banche ...... ... al n. ....., capitale sociale Euro ..................... ... ... , in persona dei suoi legali rappresentanti .......................................................................................... (nel seguito: la Banca),
ACCORDA a....................................................................................... ...
(Operatore)
la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione rilasciata in data .................. ... , rif. n. ... ... , a decorrere dal .................. Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro....................................
Rimangono validi i termini e le condizioni indicate nella lettera di fideiussione rilasciata in data ............ ..., rif. n. ....
Denominazione della Banca
Firme dei procuratori


N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato 5
Modello di fideiussione Mercato elettrico a pronti


Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
.................. , lì........................
Fideiussione (rif. n. .....................)
La Banca ..................... , filiale di ........................... , con sede legale in............... ..., C.F. ............ ......, P.I .................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n............. ..., iscritta all’Albo delle banche .................. al n. ......, capitale sociale Euro........................ in persona dei suoi legali rappresentanti ....................................... ... (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ........................................................................ , .......................................,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA.................................... ........................... .................. , capitale sociale Euro ............ ..., di cui sottoscritto ............ ..., di cui versato............ , iscritta presso ........................ , (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all’articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data ........................... ..., il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, comma 35.1 e 45, comma 45.1 della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia ed al mercato infragiornaliero (nel seguito, congiuntamente, definiti: “mercati”) sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della copertura delle obbligazioni assunte sui mercati, gli operatori sono tenuti a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ........................... ...... ..., a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME, in relazione al sua partecipazione ai mercati, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina.
1. La fideiussione è valida ed efficace dal ........................ ... al.................................
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME, in relazione al sua partecipazione ai mercati, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Disciplina, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione;
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, non adempia al pagamento dell’importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l’inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro ................................. ... ,
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12.Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ............................................................ , ....................................–............ ,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....................................... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.


Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (estensione della responsabilità della Banca), 4 (pagamento a prima richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c. c.), 7 (escussione parziale), 8 (deroga alla validità), 9 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione.


La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato 6
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione
Mercato elettrico a pronti


Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
........................ , lì.................................
Lettera di aggiornamento della fideiussione in data .................. ..., rif. n............................
La Banca ....................................................................., filiale di........................, con sede legale in .............................. ..., C.F. ........................ , P.I .................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ........., iscritta all’Albo delle banche ...... ... al n. ....., capitale sociale Euro ..................... ... ... , in persona dei suoi legali rappresentanti .......................................................................................... (nel seguito: la Banca),
- accorda a....................................................................................... ...
(Operatore)
q la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data .................. ... , rif. n. ... ... , a decorrere dal .................. . Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro
e/o
q la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima. Per l’effetto, la fideiussione è valida ed efficace sino al
Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ............ ..., rif. n. ....
 

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti


N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato 7
Modello di fideiussione integrata
Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia


Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
.................. , lì........................
Fideiussione (rif. n. .....................)
La Banca ..................... , filiale di ........................... , con sede legale in............... ..., C.F. ............ ......, P.I .................. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n............. ..., iscritta all’Albo delle banche .................. al n. ......, capitale sociale Euro........................ in persona dei suoi legali rappresentanti ....................................... ... (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ........................................................................ , .......................................,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA.................................... ........................... .................. , capitale sociale Euro ............ ..., di cui sottoscritto ............ ..., di cui versato............ , iscritta presso ........................ , (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all’articolo 16 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);
il Richiedente è operatore della piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell’Elenco degli operatori ammessi alla PCE di cui all’articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007;
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data ........................... ..., il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima;
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, ha sottoscritto, in data ........................... ..., il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, comma 35.1 e 45, comma 45.1, della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia ed al mercato infragiornaliero (nel seguito, congiuntamente, definiti: “mercati”) sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 57.1 del Regolamento, le obbligazioni pecuniarie relative ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), ai pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora nonché a titolo di spese di escussione sono assunte dall'Operatore nei confronti del GME;
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della copertura delle obbligazioni assunte sui mercati e sulla PCE gli operatori possono a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ........................... ...... ... a garanzia di tutte le obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati ed alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Disciplina e di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Regolamento

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.
1. La fideiussione è valida ed efficace dal ........................ ... al.................................
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che derivano in capo all’operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati ed alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7. 1, della Disciplina e di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Regolamento, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, e dell’articolo 56, comma 56.1, lettera b), del Regolamento non adempia al pagamento dell’importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l’inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro................................. ...
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12.Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ............................................................ , ................................................ ,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....................................... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.


Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (estensione della responsabilità della Banca), 4 (pagamento a prima richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c. c.), 7 (escussione parziale), 8 (deroga alla validità), 9 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione.


La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato 8
Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata
Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia


Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata, di cui all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
, lì
Lettera di aggiornamento della fideiussione in data .................. ..., rif. n.
...................................., filiale di........................, ......... ..., C.F. ........................ , P.I .................. ..., n. ........., iscritta all’Albo delle banche ...... ... al n. ....., ...... ... ... , in persona dei suoi legali rappresentanti ............................................. (nel seguito: la Banca),
- accorda a
(Operatore)
■ la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data rif. n....... , a decorrere dal .................. Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla
fideiussione in parola è pari a Euro
e/o
■ la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima. Per l’effetto, la fideiussione è valida ed efficace sino al
Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ............ ..., rif. n.....


Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti


N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.