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Decreto 24 aprile 2009
Ministero dello Sviluppo Economico. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2009.
(GU n. 125 del 1-6-2009)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un
Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da
realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata
dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati
membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva
98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3,
i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti
necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso
tenuti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato
19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto
dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore
energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica
la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325,
e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata modificata la disciplina
delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata
dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;
Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il
corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in
virtu' della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi per l'anno 2009
1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle
categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino
all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2010 ammontano a 12.949.833
tonnellate complessive di cui 11.445.147 tonnellate derivanti dalle immissioni
al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2008
e 1.504.686 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia
internazionale dell' energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto
legislativo citato.
2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o
delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno
2008, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a 831.990 tonnellate
complessive cosi' suddivise:
categoria I: t 394.017 tonnellate;
categoria II: t 279.903 tonnellate;
categoria III: t 158.070 tonnellate.
3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da
ripartire tra i soggetti che nel corso dell' anno 2008 hanno immesso al consumo
prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 10.613.157 tonnellate
complessive cosi' suddivise:
categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei,
carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.128.004 tonnellate;
categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per
motori a reazione del tipo cherosene): 7.603.203 tonnellate;
categoria III (oli combustibili): 881.950 tonnellate.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli
incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra
i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui all'art. 2,
sono i seguenti:
categoria I: 331.569 tonnellate;
categoria II: 1.036.386 tonnellate;
categoria III: 136.731 tonnellate.
Art. 2.
Determinazione dei coefficienti di cui all' art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti
all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti cosi' definiti:
a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto
tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote
attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al
consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2008:
categoria I: 19,18 %;
categoria II: 22,45 %;
categoria 111: 17,94 %;
b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva al sensi dell'art. 3 e
dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso
dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente
trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in
categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel
Paese nell'anno 2008:
categoria I: 13,15%;
categoria II: 13,15%;
categoria III: 13,15%.
2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche comunichera' la ripartizione delle scorte di cui
all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
Art. 3.
Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta
1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con
semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalita' previste
dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre
2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2007, n. 17329.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere
sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna
tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,294 tonnellate di materia
prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato
dall'Agenzia internazionale dell'energia potra' essere sostituita con oli greggi
e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2
tonnellate di materia prima. La scorta potra' altresi' essere sostituita con
pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti
petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il
quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicando lo
per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.
Art. 4.
Decorrenza e validita' dell' obbligo e dislocazione delle scorte
1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere dalle
ore 0.00 del giorno 1° luglio 2009. Entro tale data i singoli operatori devono
confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.
2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte puo' essere disposta
soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le
procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002
n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita
nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno
successivo.
Art. 5.
Ulteriori disposizioni
1. Contro il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente
entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta
piena ed integrale conoscenza.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 24 aprile 2009
Il Ministro : Scajola