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Decreto 29 aprile 2009
Ministero dello Sviluppo Economico. Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici.
(GU n. 108 del 12-5-2009)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5,
comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione
del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito:
Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilita' del Gestore del
mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al
mercato elettrico»;
Visto la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10, dispone che
entro novanta giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita',
conformi la disciplina del mercato elettrico ai principi definiti dallo stesso
comma;
Ritenuto di dover dettare indirizzi ai soggetti istituzionali coinvolti per la
piena implementazione dei principi contenuti nella norma da ultimo citata;
Considerata l'opportunita' di conformare fin da subito la disciplina del
mercato, adeguando il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico di
cui sopra ai principi di cui ai punti b) e c) dell'art. 3, comma 10, della legge
n. 2/2009;
Vista la deliberazione 28 aprile 2009-Pas 5/09, con cui l'Autorita' esprime
parere sullo schema di provvedimento inviato il 28 aprile 2009;
Viste le osservazioni formulate dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il
mercato in risposta ad una richiesta di questa amministrazione in merito alla
trasparenza dei dati;
Considerati gli esiti del Tavolo Istituzionale per la riforma del mercato
elettrico tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto che, anche in considerazione del confronto tenuto nell'ambito del
citato Tavolo Istituzionale di cui al precedente punto, non sia necessaria una
ulteriore fase di consultazione da parte del Gestore del mercato elettrico in
merito all'introduzione del mercato infragiornaliero;
Ritenuto opportuno prevedere che il mercato infragionaliero sia articolato in
almeno due sessioni e con regole di formazione del prezzo omogenee rispetto a
quelle di MGP;
Ritenuto opportuno riformare il mercato dei servizi di dispacciamento secondo
criteri che consentano, tra le altre cose, la diversa valorizzazione delle
risorse approvvigionate, anche per riflettere adeguatamente la struttura di
costi corrispondente alla prestazione offerta;
Ritenuto, altresi', opportuno prevedere che il mercato per i servizi di
dispacciamento sia articolato in molteplici sessioni tra loro successive
prevedendo anche i criteri secondo i quali sia consentito agli operatori di
modificare le proprie offerte;
Ritenuto opportuno rafforzare l'attivita' di monitoraggio dello sviluppo dei
mercati da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita', anche
al fine di valutare il processo di adeguamento della riforma in vista della
maggiore integrazione tra mercato infragiornaliero e mercato dei servizi di
dispacciamento nonche' per l'adeguamento delle regole di formazione del prezzo
di cui all'art. 3, comma 10, lettera a) della legge n. 2/2009;
Ritenuto opportuno dare impulso allo sviluppo dei mercati a termine organizzati
dal Gestore del mercato elettrico prevedendo la contrattazione di prodotti
almeno mensili, trimestrali e annuali;
Decreta:
PARTE I
Riforma della disciplina dei mercati elettrici
Art. 1.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) per Gestore del mercato elettrico (GME) si intende la societa' per azioni cui
e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la
gestione economica del mercato elettrico;
c) per legge n. 2/2009 si intende la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione
del decreto-legge n.185/2008;
d) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme di MGP, di MI e di
MSD;
e) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di
consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a
termine gestita dal GME;
f) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di
negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per
ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
g) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle
offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei
programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP, di cui all'art. 3, comma
10, lettera b), della legge n. 2/2009;
h) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di
approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di
dispacciamento, di cui all'art. 3, comma 10, lettera d), della legge n. 2/2009;
i) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la
registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita
dal GME, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
n. 111/06 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle
relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e ss.mm.ii.;
j) per Terna, si intende la societa' Terna Spa, concessionario dei servizi di
trasmissione sulla rete di trasmissione nazionale e di dispacciamento sul
territorio nazionale il cui rapporto con il Ministero dello sviluppo economico
e' regolato nella convenzione allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2005;
k) per Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si intende la
Disciplina del mercato elettrico e i documenti ad essa allegati, che contengono
le regole di funzionamento del mercato elettrico, di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 2.
Finalita' ed oggetto del provvedimento
1. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e seguenti, della legge n. 2/2009, il
presente provvedimento persegue le finalita' di garantire minori oneri per le
famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica tramite la
riforma della disciplina relativa al mercato elettrico, promuovendone la
concorrenzialita'. Ulteriore finalita' e' la promozione dello sviluppo di
mercati organizzati per la negoziazione di energia elettrica a termine,
contribuendo in tal modo all'evoluzione del mercato elettrico italiano verso
assetti piu' maturi ed alla sua maggiore integrazione con il mercato interno
europeo.
2. Oggetto del presente provvedimento sono indirizzi e direttive per
l'attuazione della predetta riforma, nonche' disposizioni per l'evoluzione delle
piattaforme organizzate di contrattazione di energia elettrica a termine ed il
monitoraggio dei mercati elettrici.
CAPO I
Indirizzi per la riforma
Art. 3.
Mercati dell'energia elettrica
1. E' istituito MI organizzato dal Gestore del mercato elettrico in
attuazione dell'art. 3, comma 10, lettera b) della legge n. 2/2009 in
conformita' agli indirizzi specifici ed ai criteri di cui al presente articolo
per consentire agli operatori di aggiornare le offerte in vendita ed in acquisto
e le loro posizioni commerciali con una frequenza assimilabile a quella di una
negoziazione continua rispetto alle variazioni delle informazioni circa lo stato
degli impianti produttivi e le necessita' di consumo.
2. MI si svolge nel periodo compreso tra la chiusura di MGP ed il termine di
presentazione delle offerte in apertura di MSD e si articola in due o piu'
sessioni, compatibilmente con la durata del predetto periodo. Le sessioni:
a) sono organizzate nella forma di aste implicite di energia elettrica;
b) sono basate su regole di formazione dei prezzi omogenee a quelle di MGP;
c) prevedono la selezione delle offerte tenendo conto dell'articolazione zonale
della rete di trasmissione.
3. A seguito dell'avvenuta riforma di MSD, secondo quanto disposto dall'art. 5,
e' attuata l'integrazione sul piano funzionale, di MI con MSD conformemente ai
seguenti criteri:
a) compatibilita' dei formati di offerta, gestione coordinata delle obbligazioni
assunte dagli operatori anche ai fini delle garanzie di controparte e
mantenimento della validita' delle offerte tra i due mercati;
b) incremento della numerosita' delle sessioni dei mercati realizzando un flusso
continuo delle negoziazioni.
4. A partire dal 1° aprile 2012 il prezzo dell'energia elettrica nel mercato del
giorno prima e' determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascun operatore di mercato in vendita ed
accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture
offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento della domanda,
subordinatamente alla verifica positiva da parte del Ministero dello sviluppo
economico del completamento del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) ad e) dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009.
5. L'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia
elettrica di cui al comma 4 avviene con modalita' risultanti dalle valutazioni
sui seguenti elementi:
a) evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete
di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la
realizzazione delle opere e della necessita' di preservare la stabilita'
regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di
eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n.
2/2009;
b) sviluppo dei mercati a termine organizzati e della loro liquidita', della
struttura di mercato in termini di concentrazione dell'offerta e delle eventuali
misure pro-concorrenziali introdotte secondo le previsioni dell'art. 3, comma
10-bis, della legge n. 2/2009;
c) futuro mix tecnologico del parco di generazioni in previsione
dell'inserimento di nuove tecnologie produttive;
d) integrazione del mercato italiano con quelli limitrofi e, in generale, con
quelli europei.
Art. 4.
Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati
1. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi,
regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di
vendita e di acquisto per un periodo massimo di settex
giorni, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Sui dati delle offerte presentate sui mercati a pronti gestiti dal Gestore
del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al settimo giorno
successivo al giorno di presentazione delle medesime offerte.
3. Sui dati delle offerte presentate sul mercato a termine gestito dal Gestore
del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al
settimo giorno successivo all'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le
offerte si riferiscono.
4. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro
manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile a cura di
Terna o per il tramite del Gestore del mercato elettrico, fatte salve cadenze
piu' frequenti derivanti da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle
autorita'.
Art. 5.
Mercato dei servizi di dispacciamento
1. Per incrementare l'efficienza dell'attuale mercato per il servizio di
dispacciamento, nel rispetto delle garanzie di mantenimento della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale, e' modificata la regolamentazione
di MSD, secondo gli indirizzi specifici ed i criteri di cui al presente
articolo.
2. La selezione delle risorse in MSD avviene sulla base di offerte formulate
dagli operatori abilitati:
a) differenziate rispetto ai diversi periodi di tempo del giorno cui fanno
riferimento;
b) articolate per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente
alla prestazione offerta;
c) strutturate per esprimere una diversa valorizzazione delle risorse messe a
disposizione di Terna per la regolazione secondaria rispetto a quelle per la
risoluzione delle congestioni, la costituzione di adeguati margini di riserva
terziaria e per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi;
3. Le offerte in MSD, qualora accettate da Terna, sono remunerate al prezzo
offerto in modo vincolante dall'operatore abilitato.
4. MSD e' articolato in molteplici sessioni tra loro successive, almeno tre
delle quali prevedono il termine ultimo di presentazione delle offerte nel corso
del medesimo giorno cui le offerte fanno riferimento ed in ciascuna sessione e'
consentita agli operatori la modifica delle proprie offerte presentate nelle
sessioni precedenti e non ancora accettate.
5. Al fine di evitare comportamenti speculativi in MSD le regole del mercato
potranno prevedere specifici vincoli alla possibilita' di modificare le offerte
per le medesime risorse presentate in precedenti sessioni.
6. La selezione delle offerte in MSD avviene utilizzando procedure ed algoritmi
di calcolo che consentano di:
a) minimizzare i costi sostenuti per assicurare la gestione in sicurezza del
sistema elettrico nazionale, anche attraverso una programmazione dinamica del
fabbisogno dei diversi servizi e delle diverse risorse da approvvigionare;
b) determinare e contabilizzare il contributo specifico di ciascuna risorsa
selezionata e l'impatto di ciascun vincolo di rete rispetto al costo
complessivamente sostenuto in MSD;
c) compiere analisi volte a misurare ex ante ed a rilevare ex post il potere di
mercato rispettivamente detenuto e esercitato da ciascun operatore attraverso le
proprie unita' produttive, nonche' a rilevare la presenza di comportamenti
anticoncorrenziali, tenendo conto delle misure poste in essere dall'Autorita' di
cui all'art. 3, comma 11, della legge n. 2/2009.
7. La contabilita' degli oneri sostenuti in MSD consente di avere separata
evidenza dell'onere attribuibile alle azioni richieste ai fini della risoluzione
delle congestioni, della costituzione di adeguati margini di riserva e del
mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico
nazionale.
CAPO II
Direttive di attuazione della riforma
Art. 6.
Mercati dell'energia elettrica
1. Il Gestore del mercato elettrico attua le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, al fine di rendere operativo MI a decorrere dal 31 ottobre 2009
attraverso la modifica del Testo integrato della disciplina del mercato
elettrico.
2. Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3 al fine di rendere operativa l'integrazione di MI con MSD a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
3. Il meccanismo di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 4, e'
operativo non prima del 1° aprile 2012. A tal fine, a partire dal 2010, entro il
30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico effettua le
verifiche di cui al medesimo comma, disponendo l'eventuale operativita' del
citato meccanismo a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.
4. Le verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico si svolgono
sulla base di relazioni dettagliate predisposte dai soggetti coinvolti nella
riforma dei mercati e tengono conto dell'esito di procedure di consultazione dei
soggetti interessati.
Art. 7.
Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati
Le disposizioni di cui all'art. 4 sono adottate attraverso la modifica del
Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.
Art. 8.
Mercato dei servizi di dispacciamento
Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui
all'art. 5 al fine di rendere operativo MSD a partire dal 1° gennaio 2010.
Art. 9.
Adeguamento delle deliberazioni dell'Autorita'
L'Autorita' adegua le proprie deliberazioni in considerazione delle
disposizioni del presente decreto.
PARTE II
Disposizioni finali
Art. 10.
Evoluzione dei mercati a termine organizzati dalla societa' Gestore del mercato
elettrico
1. Nell'ambito del mercato a termine con consegna fisica MTE vengono quotati
contratti di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo almeno
baseload e peakload, prevedendo il meccanismo della «cascata» per i contratti
con periodo di consegna superiore al mese e la registrazione su PCE delle
posizione di ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili.
2. A tal fine il Gestore del mercato elettrico adegua il sistema di garanzie in
modo da prevedere la parziale copertura del controvalore del contratto in
acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in
acquisto al momento della consegna.
3. Anche sulla base delle proposte avanzate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 3,
comma 10-ter, della legge n. 2/2009, il sistema di garanzie puo' essere
rafforzato con la previsione di un meccanismo di mutualizzazione della quota
residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di
rischio posto a carico Gestore del mercato elettrico e vengono introdotte
appropriate misure per garantire adeguata liquidita' alle transazioni a termine.
4. Sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2, il Gestore del mercato
elettrico predispone una proposta di modifica al Testo integrato della
disciplina del mercato elettrico da sottoporre, entro il 30 giugno 2009, al
Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 4, del citato Testo Integrato.
5. A seguito di un'opportuna fase di adeguamento delle piattaforme di
negoziazione, che saranno oggetto di prove con gli operatori, il Gestore del
mercato elettrico rende operative le modifiche al mercato a termine fisico entro
e non oltre il 31 ottobre 2009 per i contratti con inizio al 1° gennaio 2010.
6. Il Gestore del mercato elettrico ricerca forma di collaborazione con la
societa' di gestione del mercato regolamentato dei prodotti derivati su
sottostante elettrico per lo studio dell'integrazione di tale mercato dei
derivati con quello a consegna fisica MTE per realizzare quanto disposto al
presente articolo. Allo scopo, il Gestore del mercato elettrico informa il
Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' con cadenza semestrale circa le
possibilita' dell'integrazione.
Art. 11.
Rafforzamento del monitoraggio sui mercati elettrici
1. L'Autorita' integra le proprie deliberazioni in materia di monitoraggio
dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento,
adeguandole, per quanto necessario, per consentire un monitoraggio del sistema
dei mercati riformati e predisponendo un rapporto annuale trasmesso in via
esclusiva al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 12.
Valutazioni
1. Le valutazioni sugli elementi di cui all'art. 3, comma 5, si svolgono in
forma pubblica mediante la diffusione di documenti per la consultazione dei
soggetti interessati curata dal Ministero dello sviluppo economico in
collaborazione con l'Autorita' e tramite la raccolta di osservazioni in un
apposito sito informatico messo a disposizione dal medesimo Ministero. Le
valutazioni riguardano anche gli effetti delle disposizioni sulla trasparenza
dei dati di offerta sul mercato.
2. La predisposizione dei documenti e del materiale tecnico necessario
all'espletamento delle valutazioni di cui al comma 1 e' svolta, sotto il
coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, dal Gestore del mercato
elettrico e da Terna.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito Internet del Ministero dello
sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra
in vigore dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 29 aprile 2009
Il Ministro : Scajola