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Decreto 2 marzo 2009
Ministero dello Sviluppo Economico Disposizioni in materia di
incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
(GU n. 59 del 12-3-2009)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita', il quale prevede che il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con
i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, il quale stabilisce che per l'elettricita' prodotta mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una
specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da
garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006, con i quali e' stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007
(nel seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007), con il quale, in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
stati ridefiniti i criteri e le modalita' per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che reca
disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW,
prevedendo la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
Visto l'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
prevede l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con
fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti
salvi i diritti di officina elettrica;
Visto l'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, il quale prevede
che gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, operanti
in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente,
utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici,
possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora siano effettuati interventi
di efficienza energetica sull'edificio con le modalita' e alle condizioni
riportate nello stesso art. 7;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 150, lettera
a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consentire che gli impianti
fotovoltaici fino a 200 kW operanti in scambio sul posto possano accedere al
premio incentivante di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio
2007, alle condizioni fissate dal medesimo art. 7;
Visto che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha presentato alcune
difficolta' applicative per cui e' opportuno intervenire tramite interpretazioni
del medesimo decreto;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1.
Estensione e modalita' applicative del premio per impianti fotovoltaici abbinati
ad un uso efficiente dell'energia
1. Nell'art. 2, comma 1, lettera r), del decreto interministeriale 19 febbraio
2007 dopo le parole «ed eventuali successivi aggiornamenti» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' di cui all'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come disciplinato dai successivi provvedimenti di
attuazione».
Art. 2.
Interpretazione dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio
2007
1. L'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 si
interpreta nel senso che per «componenti non gia' impiegati in altri impianti»
si intende che i medesimi componenti non sono gia' stati utilizzati in impianti
per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre
forme richiamate all'art. 9 dello stesso decreto interministeriale 19 febbraio
2007.
Roma, 2 marzo 2009
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo