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Decreto 31 luglio 2009
Ministero dello Sviluppo Economico. Criteri e modalita' per la
fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix
energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonche'
sull'impatto ambientale della produzione.
(GU n. 196 del 25-8-2009 )
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, ed in particolare gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4, che
prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.A. sono definiti dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992,
n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma
6, che prevede che «gli Stati membri provvedono affinche' i fornitori di energia
elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il
materiale promozionale inviato ai clienti finali:
a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili
utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;
b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine
web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di
emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia
elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal
fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante
aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06 recante
«Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione
dei consumi di elettricita'»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito
la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 5, secondo cui «le imprese
di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale
promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla
composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti
informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine
di risparmiare energia, secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas» di seguito: Autorita');
Vista la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, recante
approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07;
Vista la delibera dell'Autorita' 6 novembre 2007 n. 280/07 recante «Modalita' e
condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi
dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03,
e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante
determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, da parte del Gestore
dei servizi elettrici GSE S.p.A., per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui
all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito
energia Cip6);
Vista la deliberazione dell'Autorita' 12 marzo 2008 n. ARG/elt 28/08, trasmessa
con nota del 13 marzo 2008, prot. 7487, recante «Proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'attuazione dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge n. 73/07 come integrato e modificato dalla legge di conversione 3
agosto 2007, n. 125. Informazioni ai clienti finali in materia di mix di fonti
energetiche, impatto ambientale della produzione e risparmio energetico»;
Considerato il sempre maggiore interesse che l'utente finale mostra in merito
alle tematiche di natura ambientale e all'utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili;
Considerato che il GSE e' destinatario delle autocertificazioni da parte di
produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili ai fini
della verifica sulla quota obbligatoria di immissione di energia da fonte
rinnovabile ed e' il soggetto deputato a svolgere le opportune verifiche;
Considerata la quota di energia elettrica annualmente prodotta in Italia dalla
frazione biodegradabile dei rifiuti;
Considerato il ruolo della societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito
Acquirente Unico) nell'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti in
maggior tutela;
Ritenuto opportuno tenere conto, nella determinazione del mix energetico
dell'energia venduta, anche della composizione del mix di produzione
dell'energia Cip6;
Ritenuto opportuno che le comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai
clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta siano basate su una procedura di elaborazione di
tale mix che consenta di tener conto della quantita' di energia elettrica da
fonti rinnovabili effettivamente prodotta in Italia e importata dall'estero;
Ritenuto necessario prevedere, anche sulla base di strumenti esistenti, un
sistema di certificazione di origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili
prodotta e scambiata in Italia che consenta il trasferimento delle
certificazioni secondo principi di trasparenza e di tracciabilita', tali da
garantire che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di
un solo soggetto;
Ritenuto opportuno, al fine di non discriminare i piccoli produttori, prevedere
la possibilita' di una certificazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili
per una quantita' immessa in rete non inferiore a 1 MWh/anno;
Ritenuto opportuno che la procedura di elaborazione del mix energetico consenta
di tener conto della effettiva composizione del mix energetico utilizzato nei
Paesi esteri per la produzione dell'elettricita' importata in Italia;
Ritenuto che il GSE, sulla base anche delle proprie competenze in materia di
elettricita' da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sia
soggetto idoneo a gestire, in collaborazione con Terna, il sistema di
certificazione e controllo delle comunicazioni fornite dalle imprese di vendita
ai clienti finali in merito al mix di fonti energetiche utilizzato per la
produzione dell'elettricita' venduta;
Ritenuto opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del presente
decreto e in considerazione del fatto che i produttori di energia elettrica sono
detentori delle informazioni connesse al proprio mix produttivo, siano ad essi
affidati il compito e la responsabilita' di calcolare e dare comunicazione del
mix «complementare» relativo alla propria produzione;
Ritenuto altresi' opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del
presente decreto e in considerazione del fatto che le imprese di vendita di
energia elettrica sono detentrici delle informazioni connesse al mix
dell'energia elettrica venduta ai clienti finali, siano ad esse affidati il
compito e la responsabilita' di calcolare e dare comunicazione di tale mix;
Ritenuto altresi' opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, anche
avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, forniscano indicazioni circa
i principali riferimenti informativi sull'impatto ambientale della produzione di
energia elettrica e sulle possibili azioni che i clienti finali possono attuare
al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia e che tali
indicazioni siano riprese nelle comunicazioni delle imprese di vendita ai
clienti finali;
Ritenuto necessario prevedere che il GSE effettui le opportune verifiche di
congruenza in merito ai dati che, in applicazione del presente decreto, sono
comunicati da produttori e imprese di vendita di energia elettrica;
Considerati gli esiti delle consultazioni effettuate, in data 15 aprile 2008, 17
aprile 2008 e 14 maggio 2008, con i soggetti istituzionali interessati; le
associazioni degli operatori di settore e le associazioni di consumatori;
Visto il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, trasmesso in data 1° luglio 2009;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n.
125/07 le modalita' con cui le imprese esercenti attivita' di vendita di energia
elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali: sulla
composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione
dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita; sull'impatto ambientale
della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.
Art. 2.
Informazioni ai clienti finali
1. Le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali
le informazioni di cui all'art. 1 includendole nel materiale promozionale reso
disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di
confrontabilita' consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento
della sottoscrizione del contratto.
2. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta,
con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei
siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a
decorrere dall'anno 2010, nonche', con frequenza almeno quadrimestrale, nei
documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli
schemi riportati all'Allegato 1.
3. Le imprese di vendita indicano ai propri clienti finali le informazioni di
cui all'art. 3, commi 1 e 3, nonche' eventuali ulteriori fonti informative terze
e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi
clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di
energia.
Art. 3.
Informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul
risparmio energetico
1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna,
ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti internet i
principali riferimenti, compresi documenti, siti internet o numeri verdi di
istituzioni qualificate, recanti informazioni sull'impatto ambientale della
produzione di energia elettrica, nonche' informazioni utili per la promozione,
da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.
2. A decorrere dal 2012, le imprese di vendita sono tenute ad indicare la quota
di energia elettrica venduta nell'anno precedente derivante da produzione di
energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo modalita' definite e pubblicate sul
proprio sito internet dal GSE. A tal fine, entro il 31 marzo 2010, il GSE
definisce e propone al Ministero dello sviluppo economico, per l'approvazione,
una procedura relativa al trasferimento da produttori a venditori delle
certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto
rendimento, finalizzata a garantire che tale trasferimento avvenga secondo
principi di trasparenza e di tracciabilita', in modo tale che una certificazione
di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e
di ISPRA, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione
dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga
conto anche dell'«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».
4. I risultati degli studi sull'impatto ambientale sono divulgati al cliente
finale utilizzando, tra l'altro, i principali e maggiormente noti al pubblico
indicatori di impatto per le emissioni in atmosfera quali, a titolo di esempio,
CO2, NOx, SOx e polveri sottili.
Art. 4.
Informazioni sulla composizione del mix energetico
1. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra le seguenti
fonti: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare,
altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta
dalle imprese di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in
termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di
energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno.
2. Le imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione del mix
energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta
in ciascun anno, la composizione del mix energetico medio utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale, di
cui all'art. 6, comma 5, con riferimento al medesimo anno.
Art. 5.
Adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico
1. Al fine di assicurare «tracciabilita'» e trasparenza delle informazioni
fornite al consumatore finale in merito alla composizione del mix energetico
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta, i produttori, le
imprese di vendita, Terna, il GSE e l'Acquirente Unico sono tenuti ad
ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le imprese di
vendita comunicano al GSE, relativamente all'anno precedente:
a) la quantita' totale di energia elettrica venduta;
b) la quantita' di energia elettrica Cip6 di cui il venditore e' risultato
titolare;
c) la quantita' di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione
bilaterale da produttori, al netto dell'energia certificata come rinnovabile ai
sensi del comma 6, indicando l'energia elettrica acquistata da ciascun
produttore;
d) la totale energia elettrica importata indicando:
la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite contrattazione
bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun produttore, il mix di
fonti primarie utilizzate o, laddove non si dispone di informazioni di pubblico
dominio in merito al predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore
medesimo;
la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati organizzati
indicando il paese sede di detto mercato;
e) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di
elettricita' prodotta da fonti rinnovabili rilasciate in Paesi esteri,
riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti
rinnovabili effettivamente importata, di cui il
venditore e' in possesso;
f) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di
origine nella titolarita' del medesimo venditore come risultante dal sistema di
certificazione di cui al comma 6;
g) la quantita' di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da
fonti rinnovabili, specificando le quantita' vendute nell'ambito di eventuali
differenti offerte contrattuali.
3. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dall'anno
2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, ciascuna impresa di
vendita comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali e al GSE,
la composizione del mix energetico dell'elettricita' da essa venduta sulla base
delle fonti riportate all'art. 4, ottenuta attribuendo la quantita' di energia
elettrica:
a) di cui al comma 2, lettere e) ed f), alle fonti rinnovabili;
b) di cui al comma 2, lettera b), alle diverse fonti in maniera proporzionale al
mix predefinito della produzione Cip6 di cui all'art. 6, comma 1;
c) di cui al comma 2, lettera c), alle diverse fonti sulla base dei mix
«complementare» dei singoli produttori, pubblicati ai sensi del comma 8;
d) di cui al comma 2, lettera d): per la parte di acquisti bilaterali, alle
diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun produttore, laddove si
dispone di tale mix sulla base di informazioni di pubblico dominio; per la parte
di acquisti in mercati organizzati e per la parte di energia elettrica
acquistata tramite accordi bilaterali per la quale non si dispone del mix del
produttore, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun Paese
in cui ha sede il mercato organizzato o il predetto produttore, pubblicato ai
sensi dell'art. 6, comma 2.
L'eventuale differenza tra l'energia elettrica corrispondente alle Garanzie di
origine di cui al comma 2, lettera e) e la risultante dell'attribuzione alla
produzione da fonte rinnovabile deve essere ripartita tra le fonti diverse dalle
fonti rinnovabili in maniera proporzionale al loro mix come ottenuto
dall'attribuzione di cui agli ultimi due precedenti alinea;
e) venduta residua, data dalla differenza tra la quantita' di cui al comma 2,
lettera a) e la somma delle quantita' attribuite sulla base delle disposizioni
di cui alle precedenti lettere da a) a e), alle diverse fonti in maniera
proporzionale alla composizione del mix energetico «complementare» nazionale di
cui all'art. 6, comma 3.
4. Ciascun produttore determina il mix «complementare» dell'energia elettrica
immessa in rete detraendo dal mix iniziale del medesimo produttore la quantita'
complessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile cedute dal
produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione di cui
al comma 6 nonche' l'energia Cip6.
5. A decorrere dal 2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento
all'anno precedente, ciascun produttore di energia elettrica trasmette al GSE la
composizione del mix «complementare» di cui al comma 4, unitamente agli elementi
informativi connessi alla determinazione dello stesso, secondo modalita'
definite dal GSE, in collaborazione con Terna, e rese pubbliche entro il 30
novembre 2009.
6. La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili contabilizzata
dai produttori ai fini delle determinazioni del proprio mix «complementare» deve
essere previamente certificata dal GSE nell'ambito di una procedura, proposta
dal medesimo GSE e approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita',
che consenta di:
a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in
rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non
inferiore a 1 MWh;
b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile
utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta
certificazione;
c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di
trasparenza e di tracciabilita' dei predetti trasferimenti in maniera tale che
una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo
soggetto.
Ai fini della predetta certificazione, il GSE puo' avvalersi di procedure
esistenti purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) e c).
7. Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui ai commi 2 e
3, secondo modalita' definite e rese pubbliche dal medesimo GSE entro il 30
aprile 2010. Allorquando non sia possibile, per le imprese di vendita, disporre
di dati precisi, esse trasmettono a GSE e ai clienti finali le migliori stime a
disposizione e provvedono a comunicare i dati precisi non appena disponibili,
sottolineando le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime nonche' le
motivazioni a cui esse sono dovute.
8. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento
all'anno precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio sito internet, il mix
«complementare» dei singoli produttori.
9. Entro il 30 ottobre 2009 il GSE trasmette, ai fini dell'approvazione, la
proposta di procedura di cui al comma 6.
10. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dal 2012,
con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, le imprese di distribuzione,
anche attraverso societa' di vendita ad esse collegate, comunicano, entro il 31
maggio di ogni anno, ai clienti finali approvvigionati attraverso Acquirente
Unico in applicazione del regime di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della
legge n. 125/07, le informazioni relative alla composizione del mix di
approvvigionamento di Acquirente Unico di cui all'art. 6, comma 4.
Art. 6.
Mix di riferimento
1. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento
all'anno precedente, il GSE determina e pubblica, anche sul proprio sito
internet, la composizione del mix di fonti primarie utilizzato per la produzione
di energia elettrica nell'ambito del meccanismo di incentivazione Cip6.
2. A decorrere dal 2011, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e
pubblica una stima del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione
elettrica, con riferimento all'anno precedente, da ciascun Paese dell'Europa
inclusi i Paesi non membri, sulla base di informazioni di pubblico dominio. Il
GSE pubblica tali informazioni, unitamente ad un rapporto esplicativo delle
valutazioni effettuate, anche sul proprio sito internet, entro il 31 marzo di
ciascun anno.
3. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento
all'anno precedente, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica,
anche sul proprio sito internet, la composizione del mix energetico
«complementare» nazionale, determinato sulla base della totale energia elettrica
immessa nel sistema elettrico italiano, inclusa l'energia elettrica importata
attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della stima della composizione
media del parco di produzione europeo, una volta dedotti i complessivi ammontari
di certificazioni cedute dai produttori ai venditori nell'ambito del sistema di
cui all'art. 3, comma 6 e di Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri,
riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti
rinnovabili effettivamente importata in Italia.
4. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente
all'anno precedente, l'Acquirente Unico determina e pubblica, anche sul proprio
sito internet, la composizione del mix di fonti primarie relativo al proprio
approvvigionamento di energia elettrica, determinato secondo le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 3.
5. A decorrere dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento a
ciascuno dei due anni precedenti, il GSE, in collaborazione con Terna, determina
e pubblica, anche sul proprio sito internet, una stima del mix di combustibili
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema
elettrico italiano, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera B),
includendo nella valutazione anche l'energia elettrica importata e attribuita
alle diverse fonti primarie sulla base di una stima della composizione media del
parco di produzione europeo.
Art. 7.
Verifiche e rapporti
1. Il GSE, in collaborazione con Terna, verifica, anche attraverso controlli a
campione, la veridicita' e coerenza delle comunicazioni di cui all'art. 5, commi
2, 3 e 5.
2. Il GSE segnala all'Autorita' eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci
da parte di imprese di vendita e produttori.
3. Il GSE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2011, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e all'Autorita' un rapporto relativo all'attuazione
del sistema previsto all'art. 5, comma 6 e contenente la raccolta delle
informazioni di cui all'art. 5, comma 3.
Art. 8.
Disposizioni transitorie relative alla comunicazione del mix energetico
1. Nell'anno 2010 le imprese di vendita trasmettono ai propri clienti finali,
con frequenza almeno trimestrale nel corso dell'anno, le informazioni
riguardanti il mix energetico medio nazionale di cui all'art. 6, comma 5,
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema
elettrico nel 2008 e nel 2009, secondo lo schema riportato all'allegato 1,
lettera C).
2. Nell'anno 2011 le imprese di vendita comunicano, con riferimento all'anno
2009, il mix medio nazionale dell'energia elettrica immessa nel sistema
elettrico di cui all'art. 6, comma 5 mentre, con riferimento all'anno 2010, il
mix energetico relativo all'elettricita' venduta dall'impresa, calcolato secondo
quanto previsto all'art. 5, unitamente al mix medio nazionale, secondo lo schema
riportato all'Allegato 1, lettera D).
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009
Il Ministro : Scajola
Allegato omesso