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Decreto 7 gennaio 2009
Ministero dello sviluppo economico. Disposizioni per la
massimizzazione delle importazioni di gas.
(GU n. 8 del 12-1-2009 )
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas
hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero
dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza,
all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche
mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e
la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema
nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che
il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la
sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di
salvaguardia;
Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2007/2008, dal Comitato
tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito:
il Comitato), che evidenziano, in ipotesi di inverno intermedio con temperature
attese valutate su base statistica quarantennale, sia un ricorso totale allo
stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio strategico e
conseguente riduzione della punta massima erogabile dal sistema di stoccaggi,
sia la coerente necessita' di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al
fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni
critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la
fine dello stesso periodo invernale;
Considerata la situazione del sistema nazionale del gas derivante dall'incidente
che ha causato in data 19 dicembre 2008 la messa fuori esercizio di una delle
cinque condotte del gasdotto sottomarino TRANSMED che attraversando il Canale di
Sicilia trasporta in Italia il gas proveniente dall'Algeria tramite la Tunisia;
Considerata la significativa riduzione dei quantitativi di gas importato dalla
Russia determinatasi in esito al contenzioso in atto tra Gazprom e le societa'
del gas ucraine;
Ritenuto necessario assicurare la disponibilita' massima di gas di importazione
nel periodo da gennaio a marzo 2009 per far fronte alla domanda di gas come
potrebbe svilupparsi in tali mesi invernali;
Ritenuta necessaria ed urgente la tempestiva attivazione di misure adeguate a
far fronte alla domanda di gas naturale del periodo invernale in corso;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas
1. Con decorrenza dal 12 gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, ciascun utente
titolare di capacita' di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di
entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con
l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacita' di trasporto
conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti l'anno termico
2008-2009, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete,
in funzione dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della
loro gestione, e tenuto conto della ridotta capacita' massima di importazione al
punto di entrata di Mazara del Vallo e delle possibili minori consegne di gas
proveniente dalla Russia.
2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie del Dipartimento per la Competitivita' del Ministero
dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) ed all'Autorita' entro il 12
gennaio 2009 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma
1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo.
3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al
comma 2 il controllo delle capacita' di trasporto effettivamente richieste
all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per
l'anno termico 2008-2009, sulla base dei contratti di importazione e delle
autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di
trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacita'
richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico attualmente applicabili per la Procedura di
emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas
naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al
termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:
a) una tolleranza del 2%;
b) contenuto energetico del gas importato;
c) eventuali cause di forza maggiore che, segnalate in consistenza e durata
prevista e documentate all'impresa maggiore di trasporto ed alla Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie de Ministero dello sviluppo
economico entro le 24 ore successive all'evento, abbiano ottenuto successiva
validazione da parte del Ministero a seguito di verifica;
d) capacita' effettivamente riacquistate da terzi, a seguito di messa a
disposizione delle capacita' non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le
modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita';
e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in piu' punti
di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della
capacita' conferita, purche' le capacita' non utilizzate nei singoli punti siano
state riacquistate da terzi dopo essere state rese disponibili dai soggetti
titolari su base interrompibile con adeguato preavviso, secondo le modalita' di
cui al comma 8 stabilite dall'Autorita', dovessero complessivamente risultare
per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della
capacita' conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati
dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.
5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 e' determinato in misura pari al
20% del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della
deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato
dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei
corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni
di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i
successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per
i restanti volumi.
6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di
cui al comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005,
n. 119/05, citato al comma 5, puo' essere aggiornato dall'Autorita' entro il 12
gennaio 2009.
7. Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita' di versamento
e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e
i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi
effettivi dallo stoccaggio strategico.
8. L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita' conferita,
con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacita' non
utilizzate, incentivando per il periodo invernale di cui al comma 1 il
riacquisto di capacita' non utilizzata nei punti di interconnessione con
l'estero.
9. A partire dalla data di decorrenza della massimizzazione delle importazioni
di cui al comma 1 e fino alla data di termine della stessa, in accordo con
quanto stabilito dall'Autorita' con deliberazioni in merito, e' sospesa
l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di uscita dalla
rete verso gli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacita' di
iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15 comma 2 della deliberazione n. 119
del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14 comma 16 della deliberazione n.
50 del 3 marzo 2006 dell'Autorita'.
10. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione n.
137 del 17 luglio 2002 dell'Autorita', con decorrenza di cui al comma 1 e'
sospesa l'applicabilita' dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della
medesima deliberazione, limitatamente al tempo necessario ad ottenere il
conferimento della capacita' di trasporto utile su base mensile.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. L'impresa maggiore di trasporto e' incaricata della notifica del presente
decreto ai soggetti titolari di capacita' di trasporto ai punti di entrata della
rete nazionale di trasporto, ai fini delle azioni di' competenza.
2. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o
revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo
invernale 2008-2009 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svaso
dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e
disponibilita' di gas per il restante periodo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 7 gennaio 2009
Il Ministro : Scajola