Copyright © Ambiente Diritto.it
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.
(GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136)
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita' delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le
seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Al
fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del
codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le
seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente:
"contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo
agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al
contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo
del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter
per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti
disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di
rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a
favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di
incentivi)
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle
iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione
di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonche' con
impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si
richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e
altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da
bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti
amministrativi, l'iniziativa e' disciplinata da appositi accordi di
programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
2. L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata con
il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva
competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di esecuzione degli
interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il
controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle
condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o
inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e
l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita' di promozione del
reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento
alla specifica iniziativa e nei limiti delle potesta' proprie delle
istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10,
l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi
e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti
produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede,
secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai
sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata
"Agenzia", mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6,
7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra
l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione
delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti
significativi per la politica industriale nazionale, con particolare
riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle
aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al
decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il
territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite
dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove
possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di
interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di
aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti
produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi
in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i
quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono
modalita' di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi
industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del
comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da' priorita' ai
siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo
convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'Il luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al
comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal
fine il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 3
e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza
degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente
integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente
articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili
presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007
per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di
Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso
Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la
crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15
luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi,
anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di
reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il
1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi
industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile
2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad
elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento -
calzaturiero del NT n. 9 -territorio salentino- leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente
alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai
sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello
sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di
intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operativita'
degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo
sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento del piano
promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il
sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di
iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca,
universita' e privati, nonche' di altri interventi di incentivazione a
sostegno delle attivita' imprenditoriali, comprese le iniziative
produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma
cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma
842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare
riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli
otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei
sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita' di
accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva
dismissione e per le quali sia gia' stato predisposto un nuovo progetto
di investimento finalizzato contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo
per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in
collaborazione con universita' o enti pubblici di ricerca;
all'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di massima
tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitivita', con particolare riferimento
alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione
italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi
produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione
del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro
per ciascuno dei due distretti indicati.
13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione
industriale a favore della crescita e della competitivita' del sistema
produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona
stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e
17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera
c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia
dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale,
all'osservazione della terra e all'ambiente.
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e
gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli
relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla
strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare
urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale,
con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori
ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza
di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio
2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel
Documento di programmazione economico- finanziaria, predisposto dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti
e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e
sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di
sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita'
economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza
energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima
applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base
della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree
o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli
del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema
produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma
3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino
della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo
sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di
aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,
limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione
delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e
alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle
agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione,
nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione
ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato,
ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso
programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la soppressione o
riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la
fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello
nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e
valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio
nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con
particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti
di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle
stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino
effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre
finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di
fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove
attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree
individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e'
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi
per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione
del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del
presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo
1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per
l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di
incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente:
"adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo
economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle
attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia
di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizionea ruolo
degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e
sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei
confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in
relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle
strutture turistico- ricettive all'aperto, le installazioni e i
rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati
permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro
delle strutture turistico- ricettive regolarmente autorizzate, purche'
ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita'
stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso
attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle
prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla
definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento,
anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina
delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri
concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di
rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre
mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla
designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per
le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la
Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del
citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di
accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per
i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo
economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di
partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei
rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli
adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti
procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le
prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati
ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento
di attivita' di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli
adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto
delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della
Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni
economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a
buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle
disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della
lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai
decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme
regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole
secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma ibis, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed
ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le
attivita' culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze
di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere
adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente
articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente
articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o
maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni
dovute dalle imprese)
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da
parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi
pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza
pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle richieste
certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad
acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la
verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione
dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o
dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilita' per falso in
atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le certificazioni la cui presentazione puo' essere
sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed
ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni
obbligatorie".
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico
di prospetto di cui al presente comma".
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa
automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a
stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono
provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli
utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di
tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le
seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le
seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro
automobilistico e dei registri di immatricolazione e' determinata in
ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario
del veicolo.
Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice
civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative
disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del
medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario e'
riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualita'
prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513
del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo
2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti
alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza
di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni
caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della
proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla
liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a
rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di
concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui
all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1
dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i
consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorita'
amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui
all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o
il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita'
amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di
tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla
sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui
agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi
connessi alla attivita' del commissario, indipendentemente dalla
proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Societa' cooperative)
1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo
mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e
all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice".
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del
decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese
determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione
nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo
comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese
trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la
comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della
societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra
forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano
annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale
e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti
informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del
presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato.
6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci
attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione
informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione
del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice,
all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa
comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e'
effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente".
8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a
mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di
prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma
si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le
previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti
finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e'
tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli
strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-
sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo
stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze
contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta
qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita'
prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione
presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede
alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza
alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione
della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e'
segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni
attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali".
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico".
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in
tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi
Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi
Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in Roma, ed
avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne
assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le
direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione
sono costituiti, oltreche' dal patrimonio gia' facente capo all'Istituto
al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di
bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto
dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla
seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi
ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non
ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla
diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di
ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale
di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove
eventuali obbligazioni contrattuali".
13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono
soppresse.
Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro
dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle
seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro
per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono
soppresse.
Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle
imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante
norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in
materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a
quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in
materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del
riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1,
nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti
di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle
disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle
competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998,
nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati
alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate
esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a
obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e
della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale
con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in
materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi
italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in
materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento
annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di
enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di
commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di
competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle
modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi
commi.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006,
n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del
medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno
2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro
2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 13.
(Fondi regionali con finalita' di venture capital gestiti dalla SIMEST
Spa)
1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare
in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di
venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo
sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel
proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal
patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da
regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente
detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70
per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con
finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche
confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli
stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di
cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del
26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con
proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di
indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione
assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del
medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita'
speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start- up) di
progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate,
gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili di spettanza
del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST Spa, gia'
finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a
interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e
non di controllo nel capitale di rischio di societa' appositamente
costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti,
per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le condizioni e le modalita' operative del Fondo.
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprieta' industriale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo
conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale,
contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di
prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti
o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione
da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque
contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o
alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprieta' intellettuale o industriale";
b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo
473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori
dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita
o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i
prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi
primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o
industriale";
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474
e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque
appartenenti. Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui
al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica
il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono
l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona
estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto
prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita
provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le
disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II
del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui
all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo
comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso
l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a
euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo
comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli
articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti
del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di
polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti
di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione
o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione
degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei
profitti da essi derivanti";
d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a due anni e";
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando
titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli
473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o
altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in
violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni
di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque
contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i
medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli
articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei
confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei
delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per
la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei
delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il
comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto
comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e
517-quater,".
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti
iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo
unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo
comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,".
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite
dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ",
461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in
carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento";
b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In
relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio
previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e
517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2";
c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto
d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis,
171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni
di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui
agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono
affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita'
di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia
giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente
dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita'
indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la
cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli
organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del
comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro
fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo
cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente:
"industriale";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia
effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del
presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista
la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati,
detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti,
salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non
originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine
senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del
loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine
estera";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le fallaci
indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in
libera pratica".
Art. 18.
(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei
prodotti agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita'
delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a
contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica
nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive
delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni
2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita' delle
produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi
4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e,
limitatamente alle attivita' di controllo, con il coordinamento
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e
alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie
di porto- guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non
destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite,
da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti nformazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la
pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato
con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui
al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai
sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle
imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e
comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione
nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative
assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte
alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei
singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le
contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le
notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui
all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15,
comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro
complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel
contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa
vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle
produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio
della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto
conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della
Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio
2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto
trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola
nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di
cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti
della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni
di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo,
anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute
dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la
qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le
attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della filiera
ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le
modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di
previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilita'
dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate
mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati
all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri
enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite
convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-
guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto- legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 19.
(Proprieta' industriale)
1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il
deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche
rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la
priorita'".
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita'
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o
la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora
concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione,
esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data
anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la
sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo
provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta
ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di
proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia
interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga
all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico
ministero non e' obbligatorio";
b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente:
"titoli".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla
cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non
interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di
proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge
10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice
ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di
connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98
e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). -
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo
2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli
confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o
modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita'
in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di
fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere
trasferiti separatamente dall'azienda".
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo
134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice,
restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di
primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia'
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore".
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La
disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del
presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia'
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre
2007, e' abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro
dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al
fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e
assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e
imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un
rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il
Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei
temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita'
culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le
attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi
spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o
integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato
codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti
nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e
internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente
all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30
del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio
2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006,
n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli
adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori
universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o
l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il
relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento
di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con
elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico,
architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del
marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal
comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising,
vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei
disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20.
(Bollo virtuale)
1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi
d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e
topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42,00".
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata
tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto
per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa
risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o
riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00".
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e
delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il
cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e
confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri
gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad
una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata
poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello
previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso,
se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di
sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della
quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di
tutela dei consumatori contro la pubblicita' ingannevole delle compagnie
marittime)
1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati
a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare
un unico prezzo che includa tutte queste voci".
Art. 23.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante,
la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti
ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2,
lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68".
Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del
fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del
2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche'
dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati
di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di
previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella
disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta
legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14.
Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema
di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative
procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti
la disciplina della localizzazione nelterritorio nazionale di impianti
di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi
per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare
in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati,
secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi.
Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle
attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli
impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse
strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di
protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino
le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti
locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con
oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di
attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e
dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti
a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti
pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo
del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese
con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto
dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti
nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad
autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei
beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,
ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)
e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve
obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo
titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del
progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle
specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi
dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali
siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e
industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di
radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza
nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a
titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano
essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione
complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della
consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e
assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione
per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di
energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un
fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per
le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare
le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione
degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive
previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo
scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione
italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua
sicurezza e alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi
concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le
seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei
principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata
la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma
2".
Art. 26.
(Energia nucleare)
1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio
nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni
dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a
favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio
degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di
energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei
servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore
dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del
Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore
dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese
all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti
come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti
possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di
cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei
consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza
tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del
fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le
funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti
soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la
finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i
compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita'
per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa'
Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non
inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al
comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un
commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa,
mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti,
dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di
assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di
amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per
l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a
legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano
straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31
dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano
straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene
in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e
in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta
centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte
di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro
associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come
definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica
e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della
domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti
nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con
sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei
certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme
di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il
finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile
abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del
trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento
alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori
tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede,
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione
del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi
al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per
l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli
adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a
quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10
ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto,
definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le
amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle
risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le
fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce
criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle
informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel
rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della
trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute
dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla
determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia'
effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al
gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti
che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di
dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno
2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base
dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede
all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto
sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base
degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con
gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello
nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi'
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola
comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola
cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla
disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e
23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i
comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto
energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica
prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli
incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio
energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono
aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti
dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole:
"costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono
inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla
data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine
alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia
decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del
procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta
giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio
della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da
assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle
regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione
dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al
primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle
regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di
funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del
comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di
manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione,
nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a
titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con
elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche.
4- sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli
interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non
superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato,
ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle
stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4- septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante
del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'opera principale.
4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo
economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio
attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle
linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4- novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo,
il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva
di effetti.
4- decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti
di assenso eventualmente necessari.
4- undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al
comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
4- duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di
inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero
dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia'
previsto al comma 4- sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le
varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del
piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo
localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le
varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate.
Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento
della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione
in rete dell'energia prodotta".
26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi
dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non
comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali
dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a
carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita'
produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni
di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine
di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di
sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale,
un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per
l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La
delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo 10,
comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle
scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi
intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i
diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a
riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure
concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi
di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti ne'
indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario
uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti
funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o
concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente
geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova
normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10,
comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto regionale
dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed
esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla
proposta ministeriale di intesa".
31. L'articolo 46 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita'
dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata,
previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi
dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o
atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione
e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-
operative da parte dei competenti organi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei
terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione
degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione
e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della
autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica
dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti
locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area
portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro
realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore
portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera
contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e
il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo
provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui
al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della
variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del
proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso
alla medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,
fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata
l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso
di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che
sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di
impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di
cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di
prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici,
eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi
esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e'
concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte
dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non
debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo
protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela
biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al
medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non
comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi,
l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e'
competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma
costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere
necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di
pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di
cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo
rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82- sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa laperforazione, se
effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di
produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82- sexies dell'articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del
presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti
relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della
regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio
decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e'
soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che
debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico,
il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere
facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2
della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con
i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel settore
dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio il
monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite
massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla
posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa
geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione
di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, e'
sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca,
estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da
sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000
chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica
con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla
regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle
seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle
seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima
dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare
l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua
calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1
MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento"
sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e'
soppresso.
45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica
prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per
la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo
sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le
emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di
incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea
sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale
per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti
urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e
il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti
dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita'
di incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto
del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha
sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita'
nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con
propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede
comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo
di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita' di
indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti:
"propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.
Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas)
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia
elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire
mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte
le attivita' della relativa filiera".
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i)
del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni
parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e
del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 2.500".
Art. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)
1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la
regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della
sicurezza delle attivita' concernenti gli impieghi pacifici dell'energia
nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei
materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di
elettricita' sia da attivita' mediche ed industriali, la protezione
dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza sulla
costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei
materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
attualmente preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le
verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori
oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel
rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale,
comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed
efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorita' e indirizzi di
politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e
all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli
organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una
relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa
relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni
europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in
riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al preventivo
parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica
ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro
infrastrutture, al fine di assicurare che le attivita' non producano
rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio
siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare
alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualita',
l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della
costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche' delle
infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e
documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche
e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in
conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i
titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi
soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli
impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel
caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri,
irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel
massimo a 150 milioni di euro, nonche' disporre la sospensione delle
attivita' di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorita'
competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si
applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate
dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al
conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la
tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge
29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente
all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il
finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di
cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente
ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo
esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita',
all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento
delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del
finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione
vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla
popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle
operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie
nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari
dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti
nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono
adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel
rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia
internazionale dell'energia atomica (ATEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di
procedure sanzionatone.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali
per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni
dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un
corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente
sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro
membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente
dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo
economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri
dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralita' e
indipendenza, di comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e
competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di
impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione,
della tutela
dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di
qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo
trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza
nucleare predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia,
ne convoca e presiede le riunioni. Per la validita' delle riunioni e'
richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le
decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori
dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente dall'Agenzia
all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei
conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e' composto
da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente
scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti
supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi
dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e
verifica la regolarita' della gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi
sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' definita e
individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA
e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette
anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in
aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata
dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il
presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,
di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di
competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale
divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo
del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale
divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non
superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto
autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la
regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti
istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e'
approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il
funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di
personale dell'organico dell'ENEA e di sue societa' partecipate, che
verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del
trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite
all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle
amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso
l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono
apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle
amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e del
conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia
e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni
di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia,
determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per
l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno
2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative
variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria
e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16,
le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto
del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia' disciplinata
dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA
nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono
fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo
stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo
sino alla medesima data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti
al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini
istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' nominato un commissario straordinario, per un periodo non
superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei
membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30.
(Misure per l'efficienza del settore energetico)
1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in
esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il
mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas
naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte
di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi
secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori
ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato
elettrico, in qualunque forma prestate,non possono essere distratte
dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie,
cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti
o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di
procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare
garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i tempi di
escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui i contratti
conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti
diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti
dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei
confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi
preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di
nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al periodo
precedente. Le societa' di gestione di sistemi di garanzia di cui agli
articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di
compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai
contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite
dal Gestore ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali
del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale fornitore di
ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali
domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di
continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali
dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da
elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3
dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei
clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine
di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali
industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il
termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo
corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi
dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene
la societa' Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e
l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di
cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico e' stabilita la data di assunzione da parte della societa'
Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas
per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico
nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico,
adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia
nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di
mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacita'
produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle
infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma
9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita'
per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle
condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai
commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto
rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un
periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento
nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo
regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di energia
primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di
produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di
sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati
membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo
dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al
presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma
1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per
l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i
diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase
di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono
fatti salvi purche' i medesimi impianti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del
31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i lavori di
realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del
31 dicembre 2006.
13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il 31
dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 244
del 2007, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "o
regioni".
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II
dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono inserite le
seguenti:"e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche
surriscaldata".
15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore
della componente del costo evitato di combustibile di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo
1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale
di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi
trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere
di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas
naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener
conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo
altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi
restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui
alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre
2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi
della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi
all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e
per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento
delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili
istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con
procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa'
utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento
della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali
beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilita'
istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di
energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza
interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte
sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi
di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno
2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro
dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione
anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del
medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a
detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da
liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si
realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE"
apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h
e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in
sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro
immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a quella
di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari
tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e
garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in
prevalenza.
23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di
verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura "CE"
ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione
o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo
economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di
misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le
modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e
della marcatura "CE".
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite
temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per
procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti
deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori
da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne'
direttamente ne' indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione
tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di
gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino
soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la
telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una
maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri
consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi
sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate
le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in
caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi
di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di
distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al
numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale".
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio elettrico
ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale
produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello
sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione
dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di
distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il
cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al
fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti,
anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle
risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 128, e' sostituito dal seguente:
"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in biodiesel
inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del
combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008,
possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in
rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per
cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele".
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per
l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5
per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.
Art. 31.
(Semplificazione di procedure)
1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono
sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo
1".
Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica
attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di
clienti finali energivori)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a fronte di
specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a
programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei
medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di
interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo
che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della
complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in
particolare con quelli confinanti con il nord dell' Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture
da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro
dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che
intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector,
specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6
per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da
stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la
progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono
assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e'
subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a
venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali
infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve
entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di rilascio dell'esenzione stessa;
in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta
giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei
soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione
dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della
connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri
gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di
cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della
capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del
presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico
italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali
di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali,
anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di
punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW,
caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata
mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento
escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su
base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla
rete, secondo modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di
criticita' in relazione al potenziamento del sistema di
interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al
precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al
comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile
complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di
punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai
relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei
confronti di Terna Spa.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da
adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina
misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di
mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e
fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un
periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della
capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al
comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di
energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti
finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono
tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la
realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento,
a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli
selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure
nell' ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3,
nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze
maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi
conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di
rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del
comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi
delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi
corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna
Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente
riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il
periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non
coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette
riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una
rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai
predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni,
i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi
di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti
da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita'
attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei
servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente
disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al
ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere,
disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera
per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza
finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita',
anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.
Art. 33.
(Reti interne di utenza)
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della
normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza
(RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti
condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano stati
avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita' di'
consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica
funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale,
purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non
piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano alimentate
da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo
restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima
rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione
di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete con
obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120
kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della
medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti titolari
delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere titolare di
concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di
energia elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione dei
servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita' del
gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei
confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU, al
punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi,
ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta Spa, del
servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione e di
consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della
RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello
sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto dei
soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con
obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione e di
consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile della
RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della medesima rete,
in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di
terzi deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo
economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti
concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio
ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di
trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto- legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati
facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei
clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari
di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica
prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie
determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai
commi 5 e 6 del presente articolo.
Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio
energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla
Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite
le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da
apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai
requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a
condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla
norma UNI 11071";
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE
del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati
da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai
requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a
condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla
norma UNI 11071";
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,".
Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di
qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua
calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di
accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".
Art. 36.
(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)
1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali
entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese
nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della
regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto- legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)
1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e' un ente di diritto pubblico finalizzato
alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonche' alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al
settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni
previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie,
strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, e' soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', le specifiche funzioni,
gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e
l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale,
nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per
l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In
sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti
alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor
fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 38.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore
energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del
nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il
confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti
termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita di
energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, e' stipulata
un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia
disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del
presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione e'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al
presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo
restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici,
priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti
esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo
stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti
termoelettrici nonche' realizzazione, anche in via sperimentale, dello
stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche
profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno
finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo
sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacita' di ricerca e
di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi
sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul
nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global
Nuclear Energy Partnership" (GNEP), "International Project on Innovative
Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia-
USA di cooperazione energetica", "International Thermonuclear
Experimental Reactor" (ITER) e "Broader Approach", ad accordi
bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche
finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di
futuri reattori di potenza, nonche' partecipazione attiva ai programmi
di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore
del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con
specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle
scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di
interventi innovativi nel settore della generazione di energia di
piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonche' in materia
di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie "a
basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo di
collaborazione Italia- USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e
dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione
dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati
Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese nel
settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo
economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di
sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive
8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo
2006, per il triennio 2009- 2011 anche attraverso la stipula di
specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza
energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra,
all'articolo 11, comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per
la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di
energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica
prodotta";
b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2010";
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "d) definizione
di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e
la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia
elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il
sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".
Art. 39.
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche,
nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri
connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo',
fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione,
o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le
infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso
o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con
la finalita' di installare impianti energetici destinati al
miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia,
della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli
obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma
l'appartenenza al demanio dello Stato.
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche,
nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri
connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo',
fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti
penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di
cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto- legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel
rispetto dei principi e con le modalita' previsti dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare
riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive
modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a partecipazione
pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto
preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la
conformita' del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di
ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo
economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente,
istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica
di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, se previste
dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca
una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti,
dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre
amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui
agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni
concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto
ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei
piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, qualora previsto, e' reso in base alla normativa
vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma
6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto
amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Art. 40.
(Elettrodotti aerei)
1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la
parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".
Art. 41.
(Tutela giurisdizionale)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in
relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcito- rie,
comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati
concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche
di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di' trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione
le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza
territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia
delle misure cautelari emanate da un'autorita' giudiziaria diversa da
quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da
parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il
ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non e'
dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare
e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia
elettrica)
1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e'
inserito il seguente:
"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati
in mare".
2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le
parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla
terraferma".
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di
valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in
vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti
al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della
data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la
facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione
di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal
comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente:
"1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di
cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal
seguente: "1,30".
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter
e' abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione
degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di
gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
b) il numero 7 e' abrogato;
c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia-
bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto
dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".
7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui alla tabella 2".
8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprieta'
di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-
alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al
numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a
decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa
onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento
del costo dell'investimento".
Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)
1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' sostituito dal seguente:
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli
appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene
installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in
data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive
o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva
94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998,
regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di
categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.
Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di
carburanti)
1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di portata
piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria
potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e
liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009,
per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il
fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto
delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono
compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate
valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla
riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante
dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi
liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in
terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di
ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere
annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il
titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare
le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono
interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nonche' dalle attivita' di
rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al
comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di
coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti
nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e
i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata
all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate,
sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata,
calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme
dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle
accise disposte con il medesimo decreto.
Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del
sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del sistema
produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il
Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, puo' aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i
progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero
individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009,
l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo'
intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente,
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un
decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni
sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e
conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve
alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di
organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo
economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di
miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale
attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e
alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici
economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di ricerca
e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la
disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la
trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni
sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di promozione e
sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o
il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa
attivita', in considerazione delle capacita' ed esperienze specifiche
maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attivita'
e in quelli connessi o funzionali alle capacita' operative,
professionali e tecniche, definendo le modalita' operative per il
trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione,
fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali gia'
esistenti, con individuazione di modalita' operative per l'articolazione
delle attivita' di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli
obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali,
con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello
statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei
componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale
e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione
del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione
rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato
secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura
non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione
delle spese e al finanziamento delle proprie attivita' mediante i
proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato, nonche' previsione della stipulazione di
convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle
entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei
rapporti finanziari e delle modalita' di riscossione dei contributi
previsti;
g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle
stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con
amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e
internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita' e i
criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni
sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo
e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni
sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo
II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuita'
operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che
i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di
amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso
di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli
atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti
e dei principi e criteri direttivi nonche' della procedura di cui al
medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di
cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere
relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale
per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli
regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei
mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la
tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della
relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle
segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1
del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato
e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai
pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni
annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre
autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli
all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza,
anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori
condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di
garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e
altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali
le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze
normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della
concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in
precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita
indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione
di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi
comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei
mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti
leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono
derivati per i' cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui non si
e' ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".
Art. 48.
(Modifiche al decreto- legge n. 223 del 2006)
1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le
seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" e'
soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le seguenti:
"aventi sede nel territorio nazionale".
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente: "Art.
140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei
consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche
attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente
articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per
l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento
del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che
versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica,
inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato
prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da
un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi
consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al
presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di
difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o
risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre
all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del
diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e'
depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al
comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli
articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione
della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal
deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel
capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle
d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto
Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia,
per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il
tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione
collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale
puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando
sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria
davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e'
manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi
ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare
in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti
alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte
d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta
giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non
sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,
anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina
la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e
modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva
adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita'
e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza
il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,
specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono
di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla
scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale
gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in
cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori
forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito
internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del
codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina
altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del
contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con
la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite
ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti;
onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli
aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione
probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna
con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme
definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il
criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso
di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori
di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di
quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati
nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza
diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I
pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti
da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati
dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo
283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita'
complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori,
nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al
passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta
dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu'
opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti
degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non
aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni
di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo
la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi
del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio
se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice
successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non
pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente
consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di
estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti
civili)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi,
presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in
termini di reperibilita', informazione in tempo reale all'utenza, minori
costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali,
infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva
liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva
concorrenzialita' del mercato.
Art. 51.
(Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di
distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita
al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare
al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni
tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze
dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per
la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli
impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei
carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del
Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di
comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali
informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di
distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
Art. 52.
(SACE Spa)
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della societa'
SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana
e la sua competitivita' rispetto agli altri organismi che operano con le
stesse finalita' sui mercati internazionali, il Governo e' delegato ad
adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a
condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi non
di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa
vigente;
b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano
esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i
rapporti;
c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita' a
condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attivita'
o all'investimento purche' non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della
societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune
forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo
indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che
dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare
uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel
rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione
della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di
commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli
organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli
stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla
rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni
imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie
funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale
per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel
contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di
commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio
economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a
sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di
alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e alle
professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti
assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche'
valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente
razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera
dell'Istituto nazionale per il commercio estero)
1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono
altresi' destinate agli interventi individuati dal Ministro dello
sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operativita' della
rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio
estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse,
fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in
termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in
forma associata)
1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma
227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che
le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori
per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia
di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio
stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e
il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a
una cooperativa a proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione,
che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte
le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese
aderenti.
Art. 56.
(Editoria)
1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo
44 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore,
relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole:
"5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti
percentuali".
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla
rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti
editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13
novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore
della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli
appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto- legge 24 dicembre 2003,
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga
materia piu' favorevole al prenditore.
Art. 57.
(Distruzione delle armi chimiche)
1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023,
la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche,
in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata
ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al
comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 20092011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009,
allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati
nell'Allegato 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito
nazionale)
1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi
origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia
necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le
imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida
in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacita'
finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere
ai fini del rilascio della licenza, nonche' i servizi minimi che le
stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri puo'
avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in
Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei
limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio
del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge
siano gia' in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono
richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa
dimostrazione dell'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del
certificato di sicurezza.
5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano
gia' iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso
all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessita' di richiedere
entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in
licenza nazionale.
Art. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)
1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono
servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di
far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il
percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza
nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalita'
principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni
situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione e'
valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo
di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico,
rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e
sulle tratte internazionali, nonche' la percorrenza coperta dal
servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale,
ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio
italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e
scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio,
nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio
economico di un contratto di servizio pubblico in termini di
redditivita' di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le
ripercussioni sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche
titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei
prezzi dei biglietti e relative modalita' di emissione, ubicazione e
numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un
servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai
commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al
servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte
le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime
possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni
cui questo e' assoggettato.
Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano
essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati
dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale
rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n.
188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie
affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle
prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la
definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale
delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che
tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella
prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi
operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione
programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del
servizio reso";
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".
Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di
concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le
norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di
contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore,
possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2,
4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di
contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento
(CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 62.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287";
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla lettera b)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a
committenza pubblica";
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il
rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla
condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede
all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287"; d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione
delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal
presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui
all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete,
nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono
sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura
forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008"
sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e)
del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i
seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai
servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di
minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato
dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese
ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente
sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese
ferroviarie";
f) all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di
merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il
gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei
servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente,
provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con
procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso
equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese
ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione
di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e
negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente
finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non
discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese
ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono
alternative valide a condizioni di mercato";
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie
richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi
connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore
a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi
particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e
soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce
orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie"
sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto
forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20,
comma 2, lettere b) e c)";
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le
imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese
ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto
per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
certificato di sicurezza".
Art. 63.
(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono
attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione
degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e
province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli ordinamenti
finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale
titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa
derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base
di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome
interessate.
Art. 64.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino
al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai
farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia
italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche applicative
della disposizione di cui al primo periodo.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO 1
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero
ALLEGATO 2
(articolo 57, comma 2)
=====================================================================
| 2009 | 2010 | 2011
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle| | |
finanze | 357.000| 343.000| 313.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero degli affari esteri | 128.000| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno | 0| 171.000| 261.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della difesa | 715.000| 686.000| 626.000
---------------------------------------------------------------------
TOTALE | 1.200.000| 1.200.000| 1.200.000