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Decreto-Legge 25 gennaio 2010, n. 3
Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
(GU n. 20 del 26-1-2010)
Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per fare fronte alle crescenti criticita' del sistema di
approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli
attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico
sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione
del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonche' del
completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente,
di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella
forma di «interconnector»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole
maggiori
1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio
per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di
Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e
continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle
citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa'
Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico
nazionale.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri
provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce
in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio
di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una
soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea
ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita',
affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono
selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di
fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei
primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore
all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di
cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n.
289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono
rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo e'
incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilita' e con
ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del
medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei
relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti
inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il
servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure
di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 2
Estensione della capacita' di interconnessione di cui all'articolo 32,
legge 23 luglio 2009, n. 99
1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della
capacita' di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della
potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla
rete da parte dei clienti finali. Tale incremento e' comunque non
superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al
comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5,
dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli
interconnector che realizzano l'incremento di capacita' di
interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di interconnector
che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite
alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di
rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria
ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro
il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del
proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e
sulla base dei criteri e modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23
luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacita' di
interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti
realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento
ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di
partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui
all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo
conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili
associate a dette risorse incrementali.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie
deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita' alle disposizioni del
presente articolo.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano