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Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.

(GU n. 92 del 21-4-2010)
 

 


 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;
Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei termini;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 115 del 2008» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;
c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono inserite le seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114.
- La direttiva 93/76/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 settembre 1993, n. 237.
- L'art. 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - (Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154. - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. - La legge 1° giugno 2002, n. 120, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2007, n. 54.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario.
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142, cosi' recita:
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
(Omissis).
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di I di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».
- L'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "energia": qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marino, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
b) "efficienza energetica": il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
c) "miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) "risparmio energetico": la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e)"servizio energetico": la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) "meccanismo di efficienza energetica": strumento generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) "programma di miglioramento dell'efficienza energetica": attivita' incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) "misura di miglioramento dell'efficienza energetica": qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) "contratto di rendimento energetico": accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) "finanziamento tramite terzi": accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o) "strumento finanziario per i risparmi energetici": qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) "cliente finale": persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q) "distributore di energia", ovvero "distributore di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas": persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) "gestore del sistema di distribuzione" ovvero "impresa di distribuzione": persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) "societa' di vendita di energia al dettaglio": persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, senza obbligo di connessione di terzi all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo cliente;
u) "certificato bianco": titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) "sistema di gestione dell'energia": la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
z) "esperto in gestione dell'energia": soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) "ESPCO": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) "fornitore di servizi energetici": soggetto che fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) "Agenzia": e' la struttura dell'ENEA di cui all'art. 4, che svolge le funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Obiettivi di risparmio energetico). - 1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'art. 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia di cui all'art. 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione.».


Art. 3
Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Agenzia» e' sostituita dalle seguenti:
«Unita' per l'efficienza energetica»;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,» sono inserite le seguenti: «approvate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, la parola: «Agenzia», ovunque ricorra nel decreto legislativo n. 115 del 2008, e' sostituita dalla seguente: «Unita' per l'efficienza energetica».
3. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica). - 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: Unita' per l'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'art. 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto previsto dall'art. 18.».
«Art. 7 (Certificati bianchi). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'art. 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche', in conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.».


Art. 4
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparita' di trattamento sul territorio nazionale»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione»;
d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza). - 1. Ferma restando l'attuazione dell'art. 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparita' di trattamento sul territorio nazionale. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.».


Art. 5
Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprieta'»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n. 10» le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali»;
d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti:
«la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente»;
f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
g) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» sono inserite le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del decreto n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari). - 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta' alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini di proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.».
«Art. 17 (Misurazione e fatturazione del consumo energetico). - 1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.».


Art. 6
Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,» sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW,».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, citata nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico). - 1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita' per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa' Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standarddi efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'art. 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati Cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti: "e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti: "4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
25. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
26. All'art. 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti ne' indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
31. L'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gasnaturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.
33. L'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, e' sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
41. All'art. 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' soppresso.
45. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'art. 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti: "propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.".


Art. 7
Modifiche all'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2010».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'allegato C, paragrafo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti. Tabella 4.a Valori limite della trasparenza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K
(omissis)
Tabella 4.b Valori limite della trasmittenza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K
(omissis)