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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56
Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.
(GU n. 92 del 21-4-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2006», ed in particolare
l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione
della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione
della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
modifica alla direttiva 92/42/CEE»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazione, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti
per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante
«Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia»;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante revisione
delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 2003;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza
energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili,
dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica
trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea
a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2006/32/CE;
Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente
efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei
servizi energetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 dicembre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei termini;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche
agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 115
del 2008» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle
seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo
ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «alimentato da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;
c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono inserite le seguenti:
«senza obbligo di connessione di terzi».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006,
n. L 114.
- La direttiva 93/76/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 settembre 1993,
n. 237.
- L'art. 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
(Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154. - La legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. - La legge 1° giugno 2002, n.
120, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2007, n. 54.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2007, n. 188.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario.
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici
hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e
purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di
tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la
quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base
di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31
dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello
sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di
interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni
commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142, cosi'
recita:
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
(Omissis).
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali,
definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto,
ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative
modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di I di pianificazione energetica
regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali.
In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza
degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».
- L'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Esclusivamente ai fini del presente decreto,
si applicano le seguenti definizioni:
a) "energia": qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile,
inclusi elettricita', gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto,
gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o
raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento,
carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del
carburante per l'aviazione e di quello per uso marino, e la biomassa
quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
b) "efficienza energetica": il rapporto tra i risultati in termini di
rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione
fornita, e l'immissione di energia;
c) "miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento
dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti
tecnologici, comportamentali o economici;
d) "risparmio energetico": la quantita' di energia risparmiata,
determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e
dopo l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza
energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico;
e)"servizio energetico": la prestazione materiale, l'utilita' o il
vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero
con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono
includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo
necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di
portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi
energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) "meccanismo di efficienza energetica": strumento generale adottato
dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di sostegno o
di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
g) "programma di miglioramento dell'efficienza energetica": attivita'
incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o
stimabili;
h) "misura di miglioramento dell'efficienza energetica": qualsiasi
azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza
energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici
ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di
rendimento stabiliti;
l) "contratto di rendimento energetico": accordo contrattuale tra il
beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli
investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello
di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) "finanziamento tramite terzi": accordo contrattuale che comprende un
terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per
tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del
risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il
terzo puo' essere una ESCO;
n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta a fornire
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o di
servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le
opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
o) "strumento finanziario per i risparmi energetici": qualsiasi
strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi
pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del
progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
p) "cliente finale": persona fisica o giuridica che acquista energia per
proprio uso finale;
q) "distributore di energia", ovvero "distributore di forme di energia
diverse dall'elettricita' e dal gas": persona fisica o giuridica
responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a
clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a
clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi
di distribuzione del gas e dell'elettricita', i quali rientrano nella
definizione di cui alla lettera r);
r) "gestore del sistema di distribuzione" ovvero "impresa di
distribuzione": persona fisica o giuridica responsabile della gestione,
della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di
distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas
naturale;
s) "societa' di vendita di energia al dettaglio": persona fisica o
giuridica che vende energia a clienti finali;
t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di
produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20
MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche
nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e'
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, senza
obbligo di connessione di terzi all'impianto per il consumo di un solo
cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprieta' o
nella piena disponibilita' del medesimo cliente;
u) "certificato bianco": titolo di efficienza energetica attestante il
conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento
dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli
obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) "sistema di gestione dell'energia": la parte del sistema di gestione
aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione,
la responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per
sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
politica energetica aziendale;
z) "esperto in gestione dell'energia": soggetto che ha le conoscenze,
l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso dell'energia in
modo efficiente;
aa) "ESPCO": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese
artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di
servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso
dell'energia;
bb) "fornitore di servizi energetici": soggetto che fornisce servizi
energetici, che puo' essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q),
r), s), z) ed aa);
cc) "Agenzia": e' la struttura dell'ENEA di cui all'art. 4, che svolge
le funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del
Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo n. 115 del
2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Obiettivi di risparmio energetico). - 1. Gli obiettivi
nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i
Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'art. 14
della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui
all'art. 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, ai fini della misurazione
del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli
obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui
all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi
approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
su proposta dell'Agenzia di cui all'art. 4, secondo le modalita' di cui
all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati
sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a
disposizione.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115
del 2008
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Agenzia» e' sostituita dalle seguenti:
«Unita' per l'efficienza energetica»;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare»;
c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo
economico,» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per
l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,» sono inserite le
seguenti: «approvate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, la parola: «Agenzia», ovunque ricorra nel decreto
legislativo n. 115 del 2008, e' sostituita dalla seguente: «Unita' per
l'efficienza energetica».
3. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008,
dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole» sono inserite le
seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica). -
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc),
tramite una struttura, di seguito denominata: Unita' per l'efficienza
energetica, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di attivita', approvato
congiuntamente a quelli di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di
attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal
presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti
attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere
per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla
riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini
del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro
istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e
delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni
necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'art. 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la
misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della
verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da
approvarsi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito,
definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del
meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure
standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare
ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le
regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli
strumenti attuativi necessari al conseguimento e) assicura, anche in
coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a
cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori
economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui
meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la
diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo
inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a
quanto previsto dall'art. 18.».
«Art. 7 (Certificati bianchi). - 1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i
profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese
di distribuzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui
all'art. 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo
del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di
cui all'art. 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a),
obblighi di risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di
energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui alle lettere a)
e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte
l'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto
disposto dall'art. 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere
rilasciati i certificati bianchi, nonche', in conformita' a quanto
previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle
tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento
dei certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche'
dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 3, si applicano i
provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo,
il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas
naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al
risparmio di gas naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla
individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la
realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del
presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi,
trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di
funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai
certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del mercato
elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole da parte dei
soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, ed il conseguimento degli
obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),
applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite dalle
seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per
quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e
dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi
di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si
producano disparita' di trattamento sul territorio nazionale»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo
riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle
seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e
di distribuzione, nonche' quelli di dispacciamento e quelli a copertura
degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto
di connessione»;
d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore del
presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare
estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di
cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto
regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data,
sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute
tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per
il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di
terzi, esclusivamente unita' di produzione e di consumo di energia
elettrica nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 115 del
2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di
utenza). - 1. Ferma restando l'attuazione dell'art. 28 della direttiva
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per
quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la regolazione
dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la
gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi
di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei
principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando
che non si producano disparita' di trattamento sul territorio nazionale.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti,
applica l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.
481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione
dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche'
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di
sistema di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente
all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale
ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di salvaguardia per le
realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai
sistemi il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto
regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data,
sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute
tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un
collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi,
esclusivamente unita' di produzione e di consumo di energia elettrica
nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore
verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui
all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi
energetici.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 del decreto legislativo n.
115 del 2008
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le
seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprieta'»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo
periodo,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n. 10» le
parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli
interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di
conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed
impianti industriali»;
d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti:
«la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione
competente»;
f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
g) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 115
del 2008, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva
assorbita dall'utente» sono inserite le seguenti: «e le misure
qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in
penali».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del decreto n. 115 del
2008, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative e regolamentari). - 1. Nel caso di edifici di nuova
costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei
muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai
e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una
riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto
legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei
volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento
alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di
15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei
predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze
minime dai confini di proprieta' alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima
del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e'
permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio
dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in
merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini
di proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle
pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,
nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli
elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, secondo periodo,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla
manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di
incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di
singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5
metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari
termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono
considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti
alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli
22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso,
fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e'
sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino
all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i
principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non
puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza
stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma
351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento
alle dotazioni finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge
n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio
lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine
lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, comma 14, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW,
nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale
fine la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione
competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di
cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta
giorni.».
«Art. 17 (Misurazione e fatturazione del consumo energetico). - 1. Fatti
salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in
materia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia
al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano
con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul
tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia
al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente,
forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni
stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a
meno che cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione
al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno
che cio' sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei
contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in
un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni cosi' come
definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla
lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano
gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga
scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui
alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita' ivi previste,
provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di
verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei
propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in
posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la
fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o
elettronici gia' presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia
al dettaglio provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse
si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo
chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo,
indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente e le misure
qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in
penali. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni
per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi
energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono
emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il
loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero
le societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti
finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle
loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di
distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il
consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto
forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla
stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente
di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente
tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi
analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere
informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica
disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche
tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio
2009, n. 99, dopo le parole: «L'installazione e l'esercizio di unita' di
piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,» sono
inserite le seguenti: «ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3
MW,».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
citata nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore
energetico). - 1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo
energetico, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei
servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore
dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del
Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore
dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'art. 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n.
481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese
all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti
come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti
possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 150,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di
cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei
consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza
tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1
dell'art. 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per impianti di
potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del
fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le
funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'art.
8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla
cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del
28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti
soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la
finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i
compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita'
per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa'
Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non
inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al
comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un
commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa,
mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti,
dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di
assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di
amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per
l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a
legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano
straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31
dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano
straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'art. 4
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e
in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta
centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte
di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro
associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e
grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica
e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della
domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti
nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con
sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei
certificati bianchi e di standarddi efficienza, anche prevedendo forme
di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il
finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile
abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del
trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento
alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori
tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede,
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica.
14. All'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione del
Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti
con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia
e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'art. 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per
l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli
adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a
quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10
ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce
norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni
responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse
rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le
fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce
criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle
informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel
rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della
trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute
dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla
determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia'
effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al
gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti che
concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di
dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno
2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base
dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede
all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto
sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'art. 11,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli
effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli
impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale
e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi'
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da
presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi'
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3
MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita'
di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i
comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto
energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica
prodotta, da cedere a privati Cittadini che intendono accedere agli
incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio
energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono
aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione
e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai
sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti
dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti: "e comprende ogni opera
o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a
costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti:
", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla
data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine
alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia
decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del
procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. In caso di mancata
definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il
rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa
intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui
componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione
paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni
interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa,
entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo,
si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato
con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni
interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di
funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del
comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti: "4-quinquies. Non
richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su
elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e
nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con
elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. 4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di
lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il
medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri
lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria,
sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non
comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le
norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le
costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante
del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo
economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio
attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle
linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo,
il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva
di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti
di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al
comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di
inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero
dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia'
previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le
varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del
piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo
localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le
varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate.
Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
25. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi
di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento
della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione
in rete dell'energia prodotta".
26. All'art. 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette
funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non
assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'art. 169,
comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali
dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a
carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita'
produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni
di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine
di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di
sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale,
un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per
l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La
delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'art. 10, comma 3,
della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle
concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni
ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a
riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure
concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi
di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti ne'
indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario
uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti
funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o
concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente
geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova
normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10,
comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente:
"L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con
provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle
risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
31. L'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
di terminali di rigassificazione di gasnaturale liquefatto). - 1. Gli
atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti,
sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto
ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di
duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.
L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni
autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi
compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti
salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni
economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei
terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione
degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione
e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della
autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica
dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti
locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area
portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione
comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il
procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di
terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e'
reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore
portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del
proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso
alla medesima data.
33. L'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato, fatta
salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata l'opzione
di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso
di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che
sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di
impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di
cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di
prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici,
eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi
esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e'
concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte
dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non
debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo
protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela
biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni
dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al
medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non
comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi,
l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e'
competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma
costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere
necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di
pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di
cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento unico di cui ai commi da 77 a
82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il
suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la
volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se
effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di
produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti relativi
ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7 del regio decreto
9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che
debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico,
il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere
facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'art. 2 della
legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i
quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel settore
dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il
monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite
massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla
posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa
geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione
di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, e'
sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca,
estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da
sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000
chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica
con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla
regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
41. All'art. 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle
seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle
seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo
il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima
dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare
l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua
calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1
MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento"
sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' soppresso.
45. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica
prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per
la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo
sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, l'art. 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le
emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di
incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea
sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale
per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti
urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e
il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti
dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita'
di incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto
del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita'
nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con
propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede
comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo
di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita' di
indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti:
"propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.".
Art. 7
Modifiche all'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le
parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
luglio 2010».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'allegato C, paragrafo 4 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti. Tabella 4.a Valori
limite della trasparenza termica U delle chiusure trasparenti
comprensive degli infissi espressa in W/m²K
(omissis)
Tabella 4.b Valori limite della trasmittenza centrale termica U dei
vetri espressa in W/m²K
(omissis)