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Decreto 10 settembre 2010
Ministero dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
(GU n. 219 del 18-9-2010)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare
l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Visti, in particolare, del citato art. 12:
il comma 10 che prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di linee guida per lo
svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto
inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli
impianti eolici;
il comma 1 che dichiara di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti
le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di
un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico
artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico;
il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni;
il comma 5 che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di
inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli
impianti con capacita' di generazione inferiore alle soglie stabilite
dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 2003;
il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani
urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, alla tutela della biodiversita' e del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data
20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore
energetico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
Visto il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, cosi' come corretto e integrato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115;
Considerato che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi nazionali generali per
la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia
nel 2020 e l'obiettivo assegnato allo Stato italiano e' pari al 17%;
Considerato che l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n.
13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, prevede
la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi
assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente;
Considerato che:
la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per definire
strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili;
la strategia energetica nazionale fornira' ulteriori elementi di
contesto di tale politica, con particolare riferimento all'obiettivo di
diversificazione delle fonti primarie e di riduzione della dipendenza
dall'estero;
i livelli quantitativi attuali di copertura del fabbisogno con fonti
rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi consentono di apprezzare
l'incremento quantitativo che l'Italia dovrebbe raggiungere;
il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, quindi, di
strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il
raggiungimento di detti obiettivi;
da parte statale, il sistema di incentivazione per i nuovi impianti, i
potenziamenti ed i rifacimenti e' ormai operativo, come pure altri
vantaggi a favore di configurazioni efficienti di produzione e consumo;
un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e
l'autorizzazione delle nuove iniziative e' necessario per poter
rispondere alla sfida al 2020;
la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle
regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso il
valore di riferimento delle presenti linee guida anche in base alla
sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166;
l'elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere un
vincolo per l'efficienza o un elemento di indesiderata disomogeneita',
bensi' trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli operatori e un
elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche
del territorio;
la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del
procedimento unico fornisce elementi importanti per l'azione
amministrativa propria delle regioni ovvero per l'azione di
coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente delegati;
le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra le
esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela
dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali
nelle attivita' regionali di programmazione ed amministrative;
occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e
direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione,
nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea
del paesaggio;
si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il
contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela
ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto contemperamento
dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della
semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni
spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura
autorizzatoria;
Ritenuto che le presenti linee guida necessitano di un costante
aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali) nonche'
di un'attivita' di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del
monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che tale azione concorre
ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano della celerita' e
semplificazione procedimentale e della mitigazione degli impatti degli
impianti sul paesaggio e sull'ambiente;
Vista l'approvazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 luglio
2010;
Decreta:
Art. 1
Approvazione ed entrata in vigore
1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimoquinto giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 settembre 2010
Il Ministro, ad interim dello sviluppo economico
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Bondi
ALLEGATO
Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da
fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
1.1.L'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia
elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di
servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
79 del 1999. A tale attivita' si accede in condizioni di uguaglianza,
senza discriminazioni nelle modalita', condizioni e termini per il suo
esercizio.
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e
divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per
l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti
rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al
paragrafo 17.
1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale, non possono
essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad
oggetto l'attivita' di produzione di energia elettrica, che e' attivita'
economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di
privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l'attribuzione
delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'utilizzo dei fluidi
geotermici.
2. Campo di applicazione
2.1. Le modalita' amministrative e i criteri tecnici di cui alle
presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione degli stessi impianti nonche' per le opere connesse ed
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei
medesimi impianti.
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore per
i quali l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorita' marittima.
3. Opere connesse e infrastrutture di rete
3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi
anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla
connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo
per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale,
redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed
esplicitamente accettati dal proponente.
Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre
l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul
patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi
relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in
modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di
impianti riferite ad una medesima area e puo', a seguito di apposita
istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di
raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti purche' ricadenti
nel campo di applicazione del presente decreto.
3.2 In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello
svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i
nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti
parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano
di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive
20 aprile 2005 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che
viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo
economico. Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla
valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del
punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel
procedimento unico regionale.
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite
nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta
rete sono considerate opere connesse ai fini dell'applicazione dell'art.
12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003
3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla
linea di distribuzione per cui e' prevista la valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale ai sensi dell'allegato III alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere connesse
sono comunque inclusi gli interventi necessari al collegamento del
singolo impianto alla linea stessa, a prescindere dal loro
assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, indicati e
concordati dal produttore nel preventivo.
4. Oneri informativi a carico del gestore di rete
4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell'autorizzazione degli
impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza
quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni di connessione
elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse, con
riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a 200
kW.
5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)
5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attivita'
statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il
Gestore dei servizi elettrici Spa puo' fornire supporto alle Regioni
secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico.
6. Trasparenza amministrativa
6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche tramite
il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di
riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e
della localizzazione, l'autorita' competente al rilascio del titolo, la
eventuale documentazione da allegare all'istanza medesima aggiuntiva a
quella indicata al paragrafo 13 e comunque relativa alle competenze
degli enti tenuti ad esprimersi nell'ambito del procedimento unico, il
numero di copie necessario, le modalita' e i termini di conclusione dei
relativi procedimenti, fornendo l'apposita modulistica per i contenuti
dell'istanza di autorizzazione unica.
6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non
idonei con le modalita' e secondo i criteri di cui al paragrafo 17, sono
resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti locali
interessati. Sono altresi' resi pubblici, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei dati
personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003. Sono altresi' rese pubbliche le
informazioni necessarie ai proponenti per l'attuazione del punto 10.4.
7. Monitoraggio
7.1.Ai fini dell'aggiornamento delle presenti linee guida, eventualmente
avvalendosi del GSE con le modalita' di cui al punto 5, le Regioni,
anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003, redigono e
trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attivita' culturali
e alla Conferenza unificata, una relazione riferita all'anno precedente,
contenente almeno i seguenti dati:
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e
con esito negativo;
c) numero dei procedimenti pendenti;
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a
ciascuna fonte;
e) dati circa la potenza e la producibilita' attesa degli impianti
autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;
f) proposte per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa
nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
8. Esenzione dal contributo di costruzione
8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti
norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380 del
2001, il contributo di costruzione non e' dovuto per i nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia.
9. Oneri istruttori
9.1.Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del
2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti
oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n 387
del 2003 non possono configurarsi come misure compensative. Gli oneri
sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non discriminazione della fonte utilizzata e
rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore
allo 0,03 per cento dell'investimento.
PARTE II
REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI
10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica
10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione,
l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica
rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata.
10.2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed
esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione, di
potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto legislativo n.
387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di
entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della
producibilita' complessiva di energia elettrica della centrale.
Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una modifica
del mix di combustibili tale da comportare la riduzione della
producibilita' imputabile al di sotto del 50% di quella complessiva, e'
obbligato ad acquisire preliminarmente l'autorizzazione al proseguimento
dell'esercizio nel nuovo assetto ai sensi delle pertinenti norme di
settore.
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le
caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la
procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione unica
di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacita' di
generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1.
10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad
autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal caso,
le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento unico.
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu' Regioni o di
piu' Province delegate, la richiesta di autorizzazione e' inoltrata
all'ente nel cui territorio:
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di
impianti eolici;
ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di impianti
fotovoltaici;
iii. e' effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entita', nel caso
di impianti idroelettrici;
iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del calore,
nel caso di impianti geotermoelettrici;
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di
generazione di energia elettrica, negli altri casi.
L'ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del
procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati.
10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di
altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente al
rilascio dell'autorizzazione e' tenuta a coinvolgere nel procedimento le
Regioni o Province delegate interessate.
10.7 L'amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al
rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province
delegate interessate.
11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' (DIA) e
interventi di attivita' edilizia libera: principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli
impianti di cui al paragrafo 12 , l'autorita' competente non puo'
richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la
facolta' per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale
procedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia
necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico,
autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', le stesse
sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda
direttamente per gli atti di sua competenza.
11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche' le eventuali
opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le
autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati
previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica
gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti
a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete
elettrica sono autorizzate separatamente.
11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione e' precluso al proponente
che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e
dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di
autorizzazione unica.
11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli
impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni
delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne'
delle opere connesse.
11.6. I limiti di capacita' di generazione e di potenza indicati al
successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle
potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione
appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la
posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di
connessione alla rete elettrica. Per capacita' di generazione o potenza
dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto,
determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che
costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore e'
la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente
nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati
di targa del generatore medesimo.
11.7. La locuzione " utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in
edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo 123, comma 1, del
DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in edifici ed impianti
industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacita' di
generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a
servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del
DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in cui gli impianti
sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una
capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del
DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative
di settore;
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo
comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare
la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data
certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa
statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui
all'articolo 10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.
11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge
n 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
del DPR 380 del 2001.
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6,
del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115 del
2008.
12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' e interventi di
attivita' edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto
FOTOVOLTAICO
12.1. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori
da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche
(ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115):
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su
cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo n. 115 del 2008.
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche
(ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto
12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo
21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le
tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il
31 dicembre 2010):
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non
sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono
collocati.
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al
paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacita' di generazione
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del
2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del
2007.
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS
12.3. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori
da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99
del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al
punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1,
lettera a) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento
del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99
del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe
(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a) ed
aventi capacita' di generazione inferiori alle rispettive soglie
indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta
dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
EOLICO
12.5 I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori
da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n
115)
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro;
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo n. 115 del 2008.
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione
che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu' di 36 mesi;
iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto
titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei
luoghi.
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed
aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie indicate alla
Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo
2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento
di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una
rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO
12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori
da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e
dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento
del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di
scambio sul posto.
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita':
b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle lettere
a) ed aventi capacita' di generazione inferiori alla soglia indicate
alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta
dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 12.9. I regimi
di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella tabella 1 allegata.
PARTE III
PROCEDIMENTO UNICO
13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica
13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo
restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e' corredata da:
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la
connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili
previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato
dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, e' sostituito
da misure di reinserimento e recupero ambientale.
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in
particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa,
copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con
l'analisi della producibilita' attesa, ovvero delle modalita' di
approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della
risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le
caratteristiche anemometriche del sito, le modalita' e la durata dei
rilievi, che non puo' essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle
ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle
modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di
dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi,
ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di
reinserimento e recupero ambientale proposte;
iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino
dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle
misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed
economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza
superiore ad 1 MW.
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti
fotovoltaici, e' allegata la documentazione da cui risulti la
disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e
delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la
richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e
di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla
documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali
delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione e'
aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche
durante la fase istruttoria;
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e' allegata la
documentazione da cui risulti la disponibilita', nel senso precisato al
punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e
delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura
di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' dei
lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i
confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano
particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua
per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita;
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete
elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal
proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al
rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione,
predisposti dal gestore di rete competente, nonche' gli elaborati
relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione,
predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono
comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della
connessione;
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e
delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle
aree interessate dall'intervento nonche', ove prescritta, la relazione
paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008 per la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale
ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e
delle opere di messa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o
dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa
in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la
cauzione e' stabilita in favore dell'amministrazione che sara' tenuta ad
eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o
recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e'
rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle
Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire,
nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi
per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di
impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e le
opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al
produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di
impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui e'
prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria
di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati,
da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e
le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine
di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale
delle infrastrutture di rete;
1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del
punto 13.3.
13.2. L'istanza e' inoltre corredata della specifica documentazione
eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta
rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o
atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento
unico e di cui e' fornito un elenco indicativo nell'allegato 1.
13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela
ai sensi del d.lgs 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione
alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di
procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della
sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione
procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di
consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini
previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le
soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e).
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la
ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o la conclusione del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di
assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio e'
interessato dal progetto.
14. Avvio e svolgimento del procedimento unico
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi,
nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi
necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilita'
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di
conferenza di servizi preliminare.
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la
documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla
regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1 , e'
considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua
procedibilita'.
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico
di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della
data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi
nazionali e regionali di riferimento.
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza,
l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della
documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita'
dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il
procedimento puo' essere avviato solo alla data di ricevimento
dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che
l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il procedimento
si intende avviato.
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico
contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di
incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai
sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non
preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi
del paragrafo 1.
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza,
l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le
modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del 2009,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 , la verifica di assoggettabilita' alla VIA
si applica:
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici , di potenza nominale
complessiva superiore a 1 MW.
La potenza nominale e' individuata con le modalita' di cui al punto 11.6
.
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilita' a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006.
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, e' fatta salva la
possibilita' per il proponente di presentare istanza di valutazione di
impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica
di assoggettabilita'.
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva
in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali partecipa:
a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio;
b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale,
qualora prescritta . per gli impianti eolici con potenza nominale
maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta
a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il
Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti
dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree
contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui
al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2
dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene
calcolato, con le stesse modalita' dei predetti paragrafi, sulla base
della massima altezza da terra dell'impianto;
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 13.3,
la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da
procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della
sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica.
14.10 il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto
partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla
conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e
i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento
amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto
o indiretto sulla loro attivita'. A tali fini e' inviata con congruo
anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi
di cui al punto 14.6.
14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'ulteriore
documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione
dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre
amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica
soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il
proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi
30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa
a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del
progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la
richiesta esta di integrazioni e di produzione della relativa
documentazione sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle
norme regionali di attuazione. Resta ferma l'applicabilita'
dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente puo'
presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal
gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione,
con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni gia' effettuate
per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche.
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita' o di
valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della
valutazione di incidenza nonche' di tutti gli atti autorizzatori
comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni,
sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono
nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4,
della legge n. 241 del 1990, i lavori della conferenza di servizi
rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette
procedure. Decorso il termine di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un
provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilita', il
responsabile del procedimento convoca l'autorita' competente affinche'
si esprima nella conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine
di cui all'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152
del 2006, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di
attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto
ambientale implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo
articolo 26, comma 2.
14.14. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva della
conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del
procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' del suolo su cui e' ubicato l'impianto
fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 387 del 2003
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di
conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei
Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente
patrimoniali o economiche, in conformita' ai criteri di cui all'allegato
2 delle presenti linee guida.
14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da
computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti
14.11, 14.13 e 14.17, non puo' comunque essere superiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Ai sensi
dell'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma Iter, della
medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti
l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del
potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel
procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento
tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per
l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresi' ferme le
disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, come
modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno
2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione.
15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di
conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi,
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto
di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte.
15.2. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in
conformita' al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonche',
ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere
15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante
allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso
l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento
urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovra'
tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi'
come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani
paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti.
15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali e'
subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le
specifiche modalita' per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza
all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale.
15.5. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la
conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde
efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia
degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la
dichiarazione di pubblica utilita'. Resta fermo l'obbligo di
aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate
le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
PARTE IV
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o piu' dei seguenti requisiti e', in
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del
progettista ai sistemi di gestione della qualita' (ISO 9000) e ai
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse
rinnovabili presenti nel territorio nonche' della loro capacita' di
sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da
rifiuti potra' essere valorizzata attuando la co-combustione in impianti
esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti non
rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini energetici di
biomasse di origine agricola-forestale potra' essere valorizzata ove
tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale
ed un'importante opportunita' ai fini energetico-produttivi;
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo
possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche
disponibili;
d) il riutilizzo di aree gia' degradate da attivita' antropiche,
pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del
decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di
interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione
del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con
particolare riferimento ai territori non coperti da superfici
artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti
dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo
sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica
e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
e) una progettazione legata alle specificita' dell'area in cui viene
realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree
agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto
delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per
quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti
tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilita'
degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista
dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel
contesto storico, naturale e paesaggistico;
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e
informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli
impianti o di formazione per personale e maestranze future;
h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta
nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse..
16.2. . Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri puo'
essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e delle
amministrazioni centrali.
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'allegato 4
individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul
territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di
mitigazione individuate dal proponente in conformita' all'allegato 4
delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione
favorevole del progetto.
16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita' (produzioni
biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,
produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto
paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e
l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente
con le finalita' perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno
nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita',
cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere
eventualmente individuate secondo le modalita' e sulla base dei criteri
di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in riferimento agli impatti
negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto
16.1 e dell'allegato 4.
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e
le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti
non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti
secondo le modalita' di cui al presente punto e sulla base dei criteri
di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneita' dell'area e'
operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad
oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle
tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio
rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con
l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata
probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di
cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area
individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilita'
riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle
disposizioni esaminate.
17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di
tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e
valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di
programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia
da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione
dell'articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007, come modificato
dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione
del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo
equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque,
individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con
cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento
degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette
norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo
conto di quanto eventualmente gia' previsto dal piano paesaggistico e in
congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.
17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis
della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30
dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee
senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto
ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative
alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al
punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di
quanto gia' disposto.
PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
18. Disposizioni transitorie e finali
18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante delle
presenti linee guida.
18.2. Con provvedimenti da emanare con le modalita' di cui all'articolo
12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le presenti linee
guida possono essere aggiornate anche sulla base degli esiti dell'attivita'
di monitoraggio di cui al punto 7. Con le medesime modalita', le
presenti linee guida sono integrate con allegati inerenti agli altri
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di
valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni possono
individuare le piu' opportune forme di semplificazione e coordinamento
tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua
pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni
per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al decreto
legislativo 22 del 2010 nonche' per i procedimenti i cui esiti
confluiscono nel procedimento unico di cui all'articolo 12 del d. lgs.
387 del 2003. .
18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica
di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13; decorso
inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le linee guida si
applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10,
del decreto legislativo n. 387 del 2003, fatto salvo quanto previsto al
punto18.5.
18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi
della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della
soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III
e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per i procedimenti in
corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
delle presenti linee guida, il proponente, a pena di improcedibilita',
integra l'istanza con la documentazione prevista al punto 13 della Parte
III entro novanta giorni dal termine per l'adeguamento di cui al punto
18.3, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta
giorni per comprovate necessita' tecniche. Nel caso in cui le
integrazioni riguardino opere soggette a valutazione di impatto
ambientale sono fatte salve le procedure e le tempistiche individuate
nella parte seconda del decreto legislativo 152/06 o dalle pertinenti
norme regionali di attuazione.
TABELLA 1 (punto 12.9)
Omissis
ALLEGATO 1
(punto 13.2)
ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NEL
PROCEDIMENTO UNICO
1. l'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE;
2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs.
42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda
del decreto legislativo 152/06 di competenza dello Stato o della
Regione;
4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte
quinta decreto legislativo n. 152/06, di competenza della regione o
della provincia;
5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte
quarta del decreto legislativo n. 152/06;
6. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza del
Comune interessato;
8. parere di conformita' del progetto alla normativa di prevenzione
incendi, di cui all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37,
rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per
le servitu' militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se
necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimita' di zone
sottoposte a vincolo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del
decreto legislativo n. 152/06;
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 1974, n. 64 e
successivi provvedimenti attuativi;
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte
dell'aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n.
327 recante il codice della navigazione;
13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei
terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e
successive modificazioni;
14. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi
regionali;
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore
rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge 447 del
1995 e successive modificazioni e integrazioni;
16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs.
n. 259 del 2003;
17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi
del Codice della strada;
18. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorita' competente
ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006;
19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle
relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attivita'
minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.
ALLEGATO 2
(punti 14.15 e 16.5)
CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387
del 2003, l'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle
presenti linee guida, che per l'attivita' di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili non e' dovuto alcun corrispettivo
monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica puo' prevedere
l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente
patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi
di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti
riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di
diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di
sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) non da' luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice
circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue
caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente'; (1)
b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni
territoriali di attivita', impianti ed infrastrutture ad elevato impatto
territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione; (2)
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe'
determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto
e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004,
le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla
circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali
richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e
infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e
territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono
tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f)
della legge 239 del 2004;
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di
servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto
stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono
unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto
dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto gia' previste,
anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia
effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici,
l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4,
costituiscono, di per se', azioni di parziale riequilibrio ambientale e
territoriale;
h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale
definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non
puo' comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi
degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entita'
delle misure compensative e sulle modalita' con cui il proponente
provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza
dell'autorizzazione unica.
______________________________________
(1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008;
(2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento
all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;
ALLEGATO 3
(paragrafo 17)
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia' a
rallentare la realizzazione degli impianti, bensi' ad offrire agli
operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la
localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee
dovra' essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo
conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale,
territoriale e paesaggistica, secondo le modalita' indicate al paragrafo
17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata
esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale,
connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e
alle diverse taglie di impianto,
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate
aree e siti non idonei;
d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo' riguardare
porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a
tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
ne' tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non
giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di
tali interessi e' infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali
in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e
periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali
all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del
procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto
Ambientale nei casi previsti. L'individuazioni delle aree e dei siti non
idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come
atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunita'
localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del
territorio;
e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni
potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta
prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri
progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito
della medesima area;
f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita' di cui al paragrafo
17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti le aree
particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni
territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito
elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti
dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo
delle diverse tipologie di impianti:
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le
aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda
del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto
legislativo;
• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e
identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di
attrattivita' turistica;
• zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree
contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico
e/o religioso;
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,
locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle
aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed
equivalenti a livello regionale;
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della
Convenzione di Ramsar;
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla
Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva
79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le Important Bird Areas (I.B.A.);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che
svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita'
(fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;
istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero
di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di
connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi
naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito
di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di
specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni
internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle
Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche,
vulnerabili, a rischio di estinzione;
• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di
qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G.,
D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le
finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del
2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione
regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e
s.m.i.;
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004
valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano
incompatibili con la realizzazione degli impianti.
ALLEGATO 4
(punti 14.9, 16.3 e 16.5)
IMPIANTI EOLICI:
ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
INDICE
1. PREMESSA........................................................
2. CAMPO DI APPLICAZIONE...........................................
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUL PATRIMONIO
CULTURALE E PAESAGGISTICO.......................................
3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio.........................
3.2. Misure di mitigazione.........................................
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI...........................
4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora...................
4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna..............................
4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi.........................
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO......................................
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche.....................
5.2 Analisi della fase di cantiere.................................
5.3. Misure di mitigazione.........................................
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE........................
6.1. Analisi delle sorgenti sonore.................................
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche
ed interferenze sulle telecomunicazioni.......................
6.3. Misure di mitigazione.........................................
7. INCIDENTI.......................................................
7.1. Analisi dei possibili incidenti...............................
7.2. Misure di mitigazione.........................................
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI...........
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL'IMPIANTO E DISMISSIONE............
1. PREMESSA
Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il
raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e
internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre,
l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse del
territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla
creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a
livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di
progetti di ricerca e sviluppo.
Nei punti successivi vengono evidenziate modalita' dei possibili impatti
ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri di
inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di
progettazione che in fase di valutazione di compatibilita' dei progetti
presentati, fermo restando che la sostenibilita' degli impianti dipende
da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono
presentare criticita' sensibilmente diverse. Qualora determinate misure
di mitigazione dovessero porsi in conflitto (per esempio: colorazione
delle pale per questioni di sicurezza del volo aereo ed esigenze di
colorazioni neutre per mitigazione dell'impatto visivo), l'operatore
valutera' in sede progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che
le amministrazioni competenti non indichino diverse misure di
mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali
soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti
in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGISTICO
L'impatto visivo e' uno degli impatti considerati piu' rilevanti fra
quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli
aerogeneratori sono infatti visibili in qualisiasi contesto
territoriale, con modalita' differenti in relazione alle caratteristiche
degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densita'
abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L'alterazione visiva di un
impianto eolico e' dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori,
eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente
realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo
che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti,
per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.
L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere
previste per la funzionalita' dell'impianto, considerando che buona
parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione
delle macchine.
Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati
da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della
configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa
associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al
mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione
progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria,
al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica
e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico.
L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del
paesaggio ,contribuendo al riconoscimento delle sue specificita'
attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso
l'impianto eolico determinera' il progetto di un nuovo paesaggio.
Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una
corretta analisi finalizzata all'inserimento nel paesaggio, e
contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione
dell'impatto paesaggistico.
Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli
aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di piu' incisiva
intrusivita'.
3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio
Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra
l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante
per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto
indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate.
Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite
dall'allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione
della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti dall'art.
146 del D.lgs 42/2004, costituiscono comunque un utile riferimento per
una puntuale analisi di qualsiasi contesto e paesaggio, alla luce dei
principi della Convenzione Europea del Paesaggio.
Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate attraverso
una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi
caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse
scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al
territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista,
fatta salva comunque la necessita', successiva al rilascio
dell'autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di
ottemperanza..
Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilita'
dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito
all'interno del bacino visivo.
Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli
effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di piu' impianti.
Tali effetti possono derivare dalla co-visibilita', dagli effetti
sequenziali o dalla reiterazione.
Si sottolinea l'importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza, del
sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico, dello
stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e d'uso e che
permette l'immediato riscontro delle conoscenze acquisite
a tavolino.
Il sopralluogo rappresenta la prima modalita' di rapporto con le
caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.
Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee che
costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare gli
esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi effettuate,
indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.
Lo stesso per quanto riguarda l'indicazione dei punti di presa, scelti
come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed esaustiva
documentazione fotografica dei luoghi cosi' come essi si presentano ante
operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam. Si
raccomanda l'utlizzo degli stessi punti di presa delle immagini in cui
saranno effettuate le simulazioni per una reale valutazione degli
effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.
Tutto cio' premesso l'analisi dell'inserimento nel paesaggio dovra'
quantomeno prevedere:
- analisi dei livelli di tutela
Andranno evidenziati i diversi livelli "...operanti nel contesto
paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli
strumenti di pianificazione paesaggistico, urbanistica e territoriale e
da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;" fornendo
"indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della
Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse
componenti, naturali ed antropiche
Andranno messe in evidenza "... configurazioni e caratteri
geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve,
parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici,
edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici,
sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.),
tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilita' storica);
appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e
sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville,
uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista,
ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad
ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad
ambiti a fine valenza simbolica";
- analisi dell'evoluzione storica del territorio.
Andranno, percio', messi in evidenza: "...la tessitura storica, sia
vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico
(urbano e/o extraurbano), l'integrita' di relazioni, storiche, visive,
simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano,
religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla
vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di
infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che
simboliche";
- analisi dell'intervisibilita' dell'impianto nel paesaggio,
Andra' analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive, di
densita' e di estensione attraverso la "... rappresentazione fotografica
dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico,
ripresi da luoghi di normale accessibilita' e da punti e percorsi
panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le
fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di interventi collocali
in punti di particolare visibilita' (pendio, lungo mare, lungo fiume,
ecc.), andra' particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei
materiali esistenti e prevalenti dalle zone piu' visibili, documentata
con /olografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento
sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento".
Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata
Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la
planimetria con scala piu' bassa:
1. planimetria in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000 con
indicati i punti da cui e' visibile l'area di intervento;
2. cartografia in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000 o 1:50.000 che
evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura
storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture,
le reti esistenti naturali e artificiali;
3. planimetria in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel
dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio
nell'area di intervento;
4. simulazioni di progetto.
In particolare dovra' essere curata "...La carta dell'area di influenza
visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri
paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2.
Il progetto dovra' mostrare le localizzazioni proposte all'interno della
cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli
impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la
fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la
rappresentazione dei luoghi piu' sensibili e la rappresentazione delle
infrastrutture accessorie all'impianto". L'analisi dell'interferenza
visiva passa inoltre per i seguenti punti:
a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioe' della
porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di
vista da cui l'impianto e' chiaramente visibile;. Gli elaborati devono
curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito
evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle
soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovra' essere riportata su un
supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti
utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica
individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di
intervisibilita' dell'intervento proposto;
b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici
riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo 42/2004,
distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del piu'
vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con
le nuove strutture;
c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b),
dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:
- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di
vista prioritari;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.
Tale descrizione e' accompagnata da una simulazione delle modifiche
proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico
che illustri la situazione post operam. Il rendering deve avere, almeno,
i seguenti requisiti:
- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;
- essere realizzato in riferimento a punti di vista significati;
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilita' (assenza
di nuvole, nebbia; etc.);
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti
alla disciplina del D lgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di
notevole interesse e notevole interesse pubblico.
d) verifica, attraverso sezioni - skyline sul territorio interessato,
del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti
anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva
sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorche' tale
interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano
il contesto paesaggistico di appartenenza.
3.2. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) Ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del territorio
quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente In tal
modo non si frammentano e dividono disegni territoriali consolidati;
b) Ove possibile, deve essere considerata la singolarita' e diversita'
di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unita' storica
riconosciuta;
c) la viabilita' di servizio non dovra' essere finita con pavimentazione
stradale bituminosa; ma dovra' essere resa transitabile esclusivamente
con materiali drenanti naturali;
d) potra' essere previsto l'interramento dei cavidotti a media e bassa
tensione, propri dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica;
e) si dovra' esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densita' di
aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici
adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato
rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di
cui all'articolo 136; comma 1, lettera d, del Codice, distanti in linea
d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del piu' vicino
aerogeneratore;
f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti,
qualora disponibili;
g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a
bassa quota, siano limitate, alle macchine piu' esposte (per esempio
quelle terminali del campo eolico o quelle piu' in alto); se cio' e'
compatibile con le normative in materie di sicurezza;
h) prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta
eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico); utilizzando
tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere
sostituite da prato, erba, etc. ;
i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine
individuali disseminate sul territorio perche' piu' facilmente
percepibili come un insieme nuovo;
j) in aree fortemente urbanizzate, puo' essere opportuno prendere in
considerazione luoghi in cui sono gia' presenti grandi infrastrutture
(linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale
idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine
eoliche ad impianti di altra natura ne limita l'impatto visivo;
k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve
tener conto anche dell'eventuale preesistenza di altri impianti eolici
sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato il
rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme,
dimensioni e colori;
l) nella scelta dell'ubicazione di un impianto considerare,
compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo; la
distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui
l'impianto puo' essere percepito. Al diminuire di tale distanza e'
certamente maggiore l'impatto visivo delle macchine eoliche;
m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto
di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione
si puo' anche ottenere aumentando, a parita' di potenza complessiva, la
potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone
contestualmente il numero. Le dimensioni e la densita', dunque, dovranno
essere commisurate alla scala dimensionale del sito;
n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio puo' essere ottenuta con
il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7
diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla
direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;
o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico deve
considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle macchine da
installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di mitigazione degli
impatti sull'avifauna pongano dei limiti entro cui operare, non mancano
utili sperimentazioni per un uso del colore che contribuisca alla
creazione di un progetto di paesaggio;
p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sara'
preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla RTN e
ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti piu' impianti
eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture
accessorie favorira' la percezione del parco eolico come unita'. E'
importante, infine, pavimentare le strade di servizio con rivestimenti
permeabili.
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
L'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione e' riconducibile
unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e
specie floristiche. Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi
chirotteri) sono possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es.
dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto) o
indiretto (dovuti ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari
e
riproduttivi)
Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate conseguenze
generali sugli ecosistemi.
Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione
dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.
Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero
essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto, al
fine di valutare tali impatti.
4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora
La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovra' generalmente
comprendere:
- Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed
individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio
naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso
delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive
comunitarie) ;
Analisi degli impatti
- Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su
habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove
strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori;
interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il
trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto,
ecc.).
- Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla
impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione
dell'impianto.
4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna
L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovra' generalmente
comprendere:
- Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area di
intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento alle
specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive
comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali; normative regionali);
- Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree naturali
protette e delle zone umide, di aree di importanza faunistica quali siti
di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione, con particolare
riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei
rapaci, corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei
grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri;
l'individuazione deve essere supportata da effettivi e documentabili
studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni, enti di
ricerca, universita', ecc. - Analisi del flusso aerodinamico perturbato
al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna.
Analisi degli impatti
- Deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente sulle
sulle specie piu' sensibili e su quelle di pregio (in particolare
sull'avifauna e sui chirotteri); valutando i seguenti fattori:
modificazione dell'habitat, probabilita' di decessi per collisione,
variazione della densita' di popolazione.
4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi
L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente
comprendere:
- L'individuazione delle principali unita' ecosistemiche presenti nel
territorio interessato dall'intervento.
- L'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in
evidenza la funzione delle singole unita' ecosistemiche. Devono essere
descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali unita'
ecosistemiche, di ciascuna unita' ecosistemica, e la loro dinamica con
particolare riferimento alla relazione fra i vari popolamenti faunistici
e al ruolo svolto dalle catene alimentari.
Analisi degli impatti
- E' opportuno valutare i possibili impatti sulle unita' ecosistemiche
di particolare rilievo (boschi, corsi d'acqua, zone umide, praterie
primarie, ecc.).
4.4. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di
esercizio;
b) contenimento dei tempi di costruzione;
c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli
impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari)
ed utilizzo esclusivamente per le attivita' di manutenzione degli
stessi;
d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocita' di
rotazione delle pale e privi di tiranti;
e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e
restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera
non piu' necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di
stoccaggio dei materiali). Dove non e' piu' possibile il ripristino, e'
necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a
favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;
f) Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da
aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
g) Inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all'interno
della cabina;
h) Interramento o isolamento per il trasporto dell'energia su le linee
elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione
potranno essere previsti spirali o sfere colorate;
i) Durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli
accorgimenti tecnici possibili per ridurre il piu' possibile la
dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche
Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria
scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti
acclivita', devono essere valute e ponderate le diverse opzioni per la
realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al
passaggio degli automezzi di trasporto.
Andra' valutata con attenzione l'ubicazione delle torri in prossimita'
di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
elaborati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi della legge
183/1989 e successive modificazioni
Andranno valutate le modalita' di ubicazione degli impianti e delle
opere connesse, in prossimita' di compluvi e torrenti montani e nei
pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.
In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite,
con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un
corretto inquadramento dell'intervento:
1. localizzazione delle pale o dei tralicci;
2. la viabilita' esistente;
3. i tratti di strade esistenti da adeguare;
4. le strade da realizzare;
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;
6. la rete elettrica esistente;
7. le cabine da realizzare.
Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso
all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle
sezioni tipo; ove l'acclivita' e' elevata, dovranno essere elaborate
sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni
che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni, accompagnate da una
simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di
impatto ambientale.
Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale
dell'autorizzazione, dovra' includere:
- le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato
degli aerogeneratori;
- le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione
geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del
D.P.R. n. 554/99.
5.2 Analisi della fase di cantiere
Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle
componenti dell'impianto fino al sito prescelto, privilegiando
l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche
ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio
dei mezzi pesanti e trasporti speciali.
Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui
potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi
di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che
consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla
viabilita' esistente.
Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto
essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni che
consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto.
Dovra' essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di
dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle acque
di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) per il
successivo convogliamento al recettore finale, previo eventuale
trattamento necessario ad assicurare il rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente.
E' opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino
morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di
terra, ripristino della viabilita' pubblica e privata, utilizzata ed
eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
5.3. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite
di abitabilita', regolarmente censite e stabilmente abitate, non
inferiore ai 200 m;
b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte
l'altezza massima dell'aerogeneratore;
c) E' opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima superficie
di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e che
interessi preferibilmente, ove possibile, aree degradate da recuperare o
comunque suoli gia' disturbati e alterati; (questa frase e' in netto
contrasto con quanto detto in precedenza sul preferire aerogeneratori
con taglie maggiori, infatti a maggiore dimensione delle macchine
corrisponde necessariamente un'area di antiere maggiore!)
d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente possibile
ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle tipologie
esistenti;
e) contenimento dei tempi di costruzione;
f) deve essere posta attenzione alla stabilita' dei pendii evitando
pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso di
pendenze superiori al 20% si dovra' dimostrare che la realizzazione di
impianti eolici non produrra' ulteriori processi di erosione e fenomeni
di dissesto idrogeologico;
g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i piu'
contenuti possibile;
h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla
rete elettrica aerei qualora l'interramento sia insostenibile da un
punto di vista ambientale, geologico o archeologico.
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE
6.1. Analisi delle sorgenti sonore
Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della
vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla
tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati. La
distanza piu' opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il parco
eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo esistente,
nonche' dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se studi hanno
dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine
eoliche e' sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che
all'aumentare del vento si incrementa anche il rumore di fondo,
mascherando cosi' quello emesso dalle macchine, risulta comunque
opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare
l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997 e il
rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai
sensi della L. 447/95 con particolare riferimento ai ricettori
sensibili..
E' opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione
dell'impianto per accertare il livello di rumore di fondo e,
successivamente, effettuare una previsione dell'alterazione del clima
acustico prodotta dall'impianto, anche al fine di adottare possibili
misure di mitigazione dell'impatto sonoro, dirette o indirette, qualora
siano riscontrati livelli di rumorosita' ambientale non compatibili con
la zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai
ricettori sensibili.
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle
telecomunicazioni
L'interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici e' molto
ridotta nei casi in cui il trasporto dell'energia prodotta avviene
tramite l'utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso e' il
caso in cui le linee elettriche siano appositamente progettate e
costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee AT, a
completamento dell'eventuale studio di impatto ambientale, dovra' essere
allegata una relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e del
campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che
metta in luce il rispetto dei limiti della Legge 22 febbraio 2001, n. 36
e dei relativi decreti attuativi. In relazione al tratto della centrale
in media tensione (MT), la relazione dovra' dimostrare il rispetto dei
limiti di qualita' del campo elettrico e del campo d'induzione
magnetica, indicati dalla normativa in vigore, presso tutte i punti
potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto.
Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza
elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde
radio che investono la struttura, ovverosia possono influenzare: le
caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come qualsiasi
ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale alterazione
dell'informazione. Dovra' quindi essere valutata la possibile
interferenza.
6.3. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) Utilizzo di generatori a bassa velocita' e con profili alari
ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;
b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla
sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l'interferenza
irrilevante;
c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;
d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto di
collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza del
parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;
e) utilizzare; laddove possibile; linee interrate con una profondita'
minima di 1 m; protette e accessibili nei punti di giunzione ed
opportunamente segnalate;
f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all'interno della
torre.
7. INCIDENTI
7.1. Analisi dei possibili incidenti
E' opportuno prendere in esame l'idoneita' delle caratteristiche delle
macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito.
In tal senso:
- andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la certificazione
degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;
- andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di
rottura accidentale.
Deve essere assicurata la protezione dell'areogeneratore in caso di
incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l'utilizzo
di dispositivi portatili (estintori).
Andra' assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olii
derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D Lgs. n. 95 del
27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli olii usati).
7.2. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o
nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica
comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della
torre.
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI
Qualora nelle prossimita' del sito oggetto dell'installazione siano
presenti particolari strutture quali aeroporti; apparati di assistenza
alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico, devono essere
adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni interferenza che
arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL'IMPIANTO E DISMISSIONE
Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla
dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe
allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione,
etc.). a tale riguardo il proponente fornira' garanzia della effettiva
dismissione e del ripristino del sito con le modalita' indicata al
paragrafo 5.3, lettera g).
Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli
impianti, il progetto di ripristino dovra' documentare il
soddisfacimento dei seguenti criteri:
- annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il
profilo del suolo per almeno 1 m;
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti
di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.
Qualora l'impianto risulti non operativo da piu' di 12 mesi, ad
eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovra'
provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.