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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Testo coordinato del Decreto-Legge 25 gennaio 2010, n. 3
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori».
(GU n. 72 del 27-3-2010)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole
maggiori
1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio
per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di
Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e
continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle
citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa'
Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico
nazionale.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri
provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce
in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio
di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una
soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea
ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita',
affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono
selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di
fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei
primi quindici mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore
all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di
cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n.
289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono
rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
(( 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente
articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non
impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del
sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno
adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo
non possono altresi' avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle
misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.
99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure
previste dal presente articolo e ferma restando la titolarita', ai sensi
della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o
successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del
presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):
«2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico
nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi
anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di
ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 32 della legge 23 luglio
2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»:
«6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da
adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina
misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di
mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e
fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un
periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della
capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al
comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di
energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti
finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono
tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la
realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento,
a Terna S.p.a. a fronte delle predette misure, individuando nel contempo
la modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da
quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette
misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma
3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze
maturate in capo a Terna S.p.a. tra detti corrispettivi ed i costi
conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.».
Art. 2
Estensione della capacita' di interconnessione di cui all'articolo 32,
legge 23 luglio 2009, n. 99
1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della
capacita' di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della
potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla
rete da parte dei clienti finali. Tale incremento (( , da considerare
aggiuntivo rispetto alla capacita' attualmente prevista dall'articolo
32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, )) e' comunque non superiore a
500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al
comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5,
dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli
interconnector che realizzano l'incremento di capacita' di
interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di interconnector
che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite
alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di
rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria
ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro
il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del
proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e
sulla base dei criteri e modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23
luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacita' di
interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti
realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento
ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di
partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui
all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo
conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili
associate a dette risorse incrementali.
(( 3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure
gia' esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori,
prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri
siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza
complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna. ))
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie
deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita' alle disposizioni del
presente articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99
recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia»:
«Art. 32 (Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento
di clienti finali energivori). - 1. Al fine di contribuire alla
realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la societa'
Terna S.p.a. provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di
soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a
seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o piu'
potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n.
1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
nonche' le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di
trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento
globale fino a 2000 MW della complessiva capacita' di trasporto
disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con
il nord dell'Italia.
2. Terna S.p.a. comunica un elenco di massima di possibili
infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere
al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna S.p.a.
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che
intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector,
specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6
per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da
stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la
progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono
assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e'
subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a
venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali
infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve
entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa;
in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta
giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei
soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione
dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della
connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri
gia' sostenuti da Terna S.p.a. in esecuzione dei contratti di mandato di
cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della
capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del
presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico
italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali
di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali,
anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di
punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW,
caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata
mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento
escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su
base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla
rete, secondo modalita' definite da Terna S.p.a., nelle situazioni di
criticita' in relazione al potenziamento del sistema di
interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al
precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al
comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile
complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di
punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai
relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei
confronti di Terna S.p.a.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da
adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina
misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di
mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e
fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un
periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della
capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al
comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di
energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti
finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono
tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la
realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento,
a Terna S.p.a. a fronte delle predette misure, individuando nel contempo
la modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da
quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette
misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma
3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze
maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi
conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di
rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4,
i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui
al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle
misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi,
non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna
S.p.a. nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente
riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il
periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non
coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette
riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una
rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai
predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni,
i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi
di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti
da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita'
attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei
servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente
disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al
ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere,
disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera
per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza
finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita',
anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 30 della legge 23 luglio
2009, n. 99:
«18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all' art. 32, comma 8, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalita' per
l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e
interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a
ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa' utenti finali. Le
maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente
comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le
assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.».
(( Art. 2 bis.
Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di
trasmissione nazionale
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la
continuita' del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale
attivita' di preminente interesse statale, sono autorizzate in via
definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano
gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi
accertabile il titolo di autorizzazione. ))
(( Art. 2 ter.
Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di
interconnessione con l'estero
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in
Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio
attivita' gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli
elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalita' di cui
all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono
rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di
elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonche' le
norme tecniche per la costruzione di linee elettriche. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»:
«4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli
interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non
superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato,
ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle
stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante
del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo
economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio
attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle
linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo,
il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva
di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti
di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al
comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di
inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero
dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia'
previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le
varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del
piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo
localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le
varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate.
Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale
in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di
piu' regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni
interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo
Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con
i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali per
l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti
autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di
rilevante importanza che interessano il territorio di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si
applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti:
«previo parere del».
(( Art. 2 quater.
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «che non
comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le
seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al
servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno
della stazione elettrica»;
b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: «che non
comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le
seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al
servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno
della stazione elettrica». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 4-sexies e quaterdecies dell'art.
1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato
dalla presente legge:
«4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli
interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non
superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato,
ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle
stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari
alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio
delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di
piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione
elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.».
«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia'
previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le
varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di
cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o
impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di
cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature
esistenti all'interno della stazione elettrica. Le eventuali
modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato
prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano
rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'».
(( Art. 2 quinquies.
Disposizioni sui commissari straordinari di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al fine di garantire una piu' celere definizione del procedimento di
nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di
indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla
distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico
nazionale, anche avuto riguardo alla necessita' di prevenire situazioni
di emergenza nazionale, ai predetti commissari non si applicano le
previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I
decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui
al comma 2 del predetto articolo 4, gia' emanati, si intendono
conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari
straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento
dei predetti interventi. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia).
- 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e
poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati
uno o piu' commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del
Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli
atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza
delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini
previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla
meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario,
occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le
strutture di cui si avvale il commissario straordinario, senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
4-bis. All' art. 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonche'
dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e
dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice
dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite ai sensi dell' art. 44, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della
liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della
decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato
il contrasto della misura della confisca con la convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848, e con i relativi protocolli addizionali, la stima degli
immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale
e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove
sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di
riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto
al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione
delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei
luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell' art.
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto
impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie
deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte. E'
nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell' art. 20
del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli
ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante
l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con
la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e
la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano
economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di
sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il
commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i
relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all' art. 163,
comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di
realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o
indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri,
fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.
L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina,
salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato.».
(( Art. 2 sexies.
Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e
modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i
soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo
decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010,
l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la
richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data
utile affinche' la connessione sia realizzata, nel rispetto della
normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010. ))
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.