Sito giuridico
ambientale
SERVIZIO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E RISCHI INDUSTRIALI
Preambolo (omissis)
DECRETA
Oggetto
Per le motivazioni citate in premessa il
decreto (99/2000/SIAR) risulta così modificato.
Art. 2
Programma "Tetti
fotovoltaici"
Il presente decreto definisce e avvia il
Programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel
periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati
alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati
nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative
pertinenze, poste sul territorio italiano. Il Programma è organizzato in due
Sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato,
attraverso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti
pubblici e privati. Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza
elettrica e che intendano installare impianti fotovoltaici presso strutture
edilizie di loro proprietà o sulle quali esercitano un altro diritto reale di
godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un
contributo pubblico in conto capitale, la cui misura sarà determinata anche in
relazione alle disponibilità finanziarie di questo Ministero.
Funzione
dell'ENEA
Al fine di conseguire la migliore riuscita
dell'iniziativa, la fase di avvio dell'iniziativa stessa (durata prevista due
anni) sarà accompagnata, sia da un insieme di attività collaterali di supporto
tecnico-scientifico allo svolgimento del Programma, sia da un'adeguata attività
di ricerca, sviluppo e sperimentazione su sistemi e componenti fotovoltaici per
l'integrazione nell'edilizia.
Tali attività, come meglio descritte nei
successivi articoli del presente decreto, saranno svolte dall'ENEA, nell'ambito
di un apposito Atto Integrativo, all'Accordo di Programma tra questo Ministero
e l'ENEA.
Art. 4
Soggetti
destinatari del Programma
I Comuni Capoluogo di Provincia - esclusi
quelli di Trento e Bolzano -, quei Comuni in cui insistono territori facenti
parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla
legge 394/91, le Province, le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca
sono i destinatari del Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici. Tutti i
soggetti di cui sopra, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in
conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno
pertanto rispondere al bando che sarà emesso a cura di questo Ministero.
Tutti i soggetti pubblici e privati che
intendano avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno invece partecipare ai bandi
pubblici che saranno emessi da quelle Regioni e Province autonome italiane che
avranno aderito al Sottoprogramma indirizzato ai soggetti medesimi.
Titolo I
Sottoprogramma rivolto ai
soggetti pubblici
Art. 5
Entità
del contributo pubblico
L'entità massima del contributo pubblico
in conto capitale, erogato dal Ministero dell'Ambiente, è inizialmente fissata
- fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - nella
misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa). Verranno
finanziate le richieste presentate entro 90 (novanta) giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando del Ministero di cui al
successivo articolo 6 e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili di
cui al successivo articolo 7. Nel caso in cui le richieste di adesione non
esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno
distribuite alle Regioni che aderiscono al Sottoprogramma di cui al successivo
Titolo II. Pertanto, allo scadere del termine previsto dei 90 giorni, le
domande di contributo dovranno essere inviate agli uffici regionali di
competenza secondo le modalità individuate dalle Regioni stesse.
Art. 6
Criteri generali di
partecipazione
Le modalità di partecipazione saranno
oggetto di apposito bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura di questo Ministero.
Le richieste di finanziamento dovranno
indicare gli interventi che si intendono realizzare, in accordo con le
specifiche tecniche elaborate dall'ENEA (che saranno riportate nel suddetto
bando ministeriale), e la potenza fotovoltaica prevista; esse dovranno,
inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno della
quota a carico del soggetto pubblico richiedente e dell'impegno a mantenere l'impianto
nelle migliori condizioni di esercizio per un periodo non inferiore a dodici
anni. Gli impianti dovranno essere installati su strutture edilizie dei Comuni,
delle Provincie, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca di cui al
precedente articolo 4, incluse le strutture di Enti o Aziende di proprietà
comunale.
I beneficiari del contributo pubblico
dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'Ambiente le informazioni
riguardanti le attività svolte secondo le modalità indicate nel bando di cui
sopra, pena la decadenza dal diritto al contributo medesimo. I beneficiari
dovranno, altresì favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine
di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione
significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione
complessiva sull'andamento del Sottoprogramma.
Art. 7
Costo del Sottoprogramma
Il costo del Sottoprogramma per il
Ministero dell'Ambiente è determinato in lire 20.000 milioni.
Titolo II
Sottoprogramma rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome
Art. 8
Entità dei finanziamenti pubblici
Ciascuna Regione e Provincia autonoma
italiana potrà acquisire il diritto, aderendo al Sottoprogramma,
all'assegnazione di una quota dei fondi ministeriali di cui al successivo
articolo 10, fino ad esaurimento dei fondi stessi. Detta quota dovrà costituire
parte del contributo pubblico in conto capitale, che sarà erogato a parziale
copertura delle spese di realizzazione di impianti fotovoltaici.
L'ammontare complessivo del contributo
pubblico è, infatti, l'unione del cofinanziamento da parte della
Regione/Provincia autonoma nella misura del 30% dell'importo costituente il
contributo stesso, con il finanziamento di questo Ministero (finanziamento
statale) per la quota restante.
L'entità massima del contributo pubblico
in conto capitale, erogato dalla Regione/Provincia autonoma è inizialmente
fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato
- nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).
Per la realizzazione degli impianti di
potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo massimo, riconosciuto dal Programma, è
fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti
di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello
derivante dalla seguente formula:
C = 13,5 + 10/P
ove:
C è il costo massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di lire/kW;
P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).
Art. 9
Criteri generali di
adesione al Sottoprogramma
Entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, le Regioni italiane e le
Province autonome di Trento e Bolzano potranno aderire al Sottoprogramma.
Per concorrere a fare propria una quota
del finanziamento statale, le Regioni e le Provincie autonome dovranno
indicare, nelle domande di adesione al Sottoprogramma, il proprio
cofinanziamento. In relazioni alle domande pervenute, verranno ripartiti
finanziamenti previsti, sulla base del numero degli abitanti secondo i dati
ISTAT 1991. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi
statali, le risorse economiche rimanenti saranno ridistribuite tra le regioni
che hanno aderito al Programma.
Le domande di adesione dovranno, inoltre,
essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno assunto da parte
del competente organo regionale/provinciale relativamente al proprio
cofinanziamento, da assicurare immediatamente o nel primo assestamento di
bilancio. Una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del
contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle
Regioni/Provincie autonome, dovrà essere riservata al monitoraggio degli
impianti.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà predisporre, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei fondi, appositi bandi, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del finanziamento statale.
Le Regioni e le Province autonome dovranno
comunicare periodicamente al Ministero dell'Ambiente le informazioni
riguardanti le attività svolte nel corso del Sottoprogramma e dovranno
trasmettere all'ENEA le informazioni relative alle domande, specificando i dati
tecnici degli impianti approvati. Le Regioni e le Provincie autonome dovranno
altresì favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di
consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione
significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione
complessiva sull'andamento del Sottoprogramma.
Art. 10
Costo del Sottoprogramma
Il costo del Sottoprogramma per il
Ministero dell'Ambiente è determinato in lire 40.000 milioni.
Titolo III
Disposizioni generali
Art. 11
Costo del Programma e
delle attività ENEA
Il costo del Programma per il Ministero
dell'Ambiente risulta pari a lire 60.000 milioni, quale somma dei costi dei due
Sottoprogrammi. Al relativo onere si provvede, per l'importo di 52.000 milioni,
a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio
IAR e specificate all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro
dell'Ambiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, e per il restante
importo di 8.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse
finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'articolo. 3, comma 3
del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 novembre 2000, prot.
GAB/DEC/0126/2000.
Il costo delle attività ENEA, di cui al
precedente articolo 2, è determinato in lire 4.500 milioni, dei quali 2.500
milioni a carico di questo Ministero, a valere sulla quota complessiva di
risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'articolo. 3,
comma 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 novembre 2000, prot.
GAB/DEC/0126/2000, essendo a carico dell'ENEA i restanti 2.000 milioni.
Art. 12
Assunzione di impegno
Per le finalità di cui al presente
decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n.
99/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 62.500 milioni a
valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per
l'esercizio finanziario 2000.
Roma, lì 29 marzo
2001
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni
Silvestrini)