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 Decreto n. 106 del 29 marzo 2001

del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente

Tetti fotovoltaici

 

 

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E RISCHI INDUSTRIALI

 Preambolo (omissis)

 

 DECRETA

 

Art. 1

Oggetto

Per le motivazioni citate in premessa il decreto (99/2000/SIAR) risulta così modificato.

 

Art. 2
Programma "Tetti fotovoltaici"

Il presente decreto definisce e avvia il Programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano. Il Programma è organizzato in due Sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza elettrica e che intendano installare impianti fotovoltaici presso strutture edilizie di loro proprietà o sulle quali esercitano un altro diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale, la cui misura sarà determinata anche in relazione alle disponibilità finanziarie di questo Ministero.

 

Art. 3

Funzione dell'ENEA

Al fine di conseguire la migliore riuscita dell'iniziativa, la fase di avvio dell'iniziativa stessa (durata prevista due anni) sarà accompagnata, sia da un insieme di attività collaterali di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento del Programma, sia da un'adeguata attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione su sistemi e componenti fotovoltaici per l'integrazione nell'edilizia.

Tali attività, come meglio descritte nei successivi articoli del presente decreto, saranno svolte dall'ENEA, nell'ambito di un apposito Atto Integrativo, all'Accordo di Programma tra questo Ministero e l'ENEA.

 

Art. 4
Soggetti destinatari del Programma

I Comuni Capoluogo di Provincia - esclusi quelli di Trento e Bolzano -, quei Comuni in cui insistono territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge 394/91, le Province, le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca sono i destinatari del Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici. Tutti i soggetti di cui sopra, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno pertanto rispondere al bando che sarà emesso a cura di questo Ministero.

Tutti i soggetti pubblici e privati che intendano avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno invece partecipare ai bandi pubblici che saranno emessi da quelle Regioni e Province autonome italiane che avranno aderito al Sottoprogramma indirizzato ai soggetti medesimi.

 

Titolo I
Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici

 

Art. 5
Entità del contributo pubblico

L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell'Ambiente, è inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa). Verranno finanziate le richieste presentate entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando del Ministero di cui al successivo articolo 6 e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili di cui al successivo articolo 7. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno distribuite alle Regioni che aderiscono al Sottoprogramma di cui al successivo Titolo II. Pertanto, allo scadere del termine previsto dei 90 giorni, le domande di contributo dovranno essere inviate agli uffici regionali di competenza secondo le modalità individuate dalle Regioni stesse.

Art. 6
Criteri generali di partecipazione

Le modalità di partecipazione saranno oggetto di apposito bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura di questo Ministero.

Le richieste di finanziamento dovranno indicare gli interventi che si intendono realizzare, in accordo con le specifiche tecniche elaborate dall'ENEA (che saranno riportate nel suddetto bando ministeriale), e la potenza fotovoltaica prevista; esse dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno della quota a carico del soggetto pubblico richiedente e dell'impegno a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni di esercizio per un periodo non inferiore a dodici anni. Gli impianti dovranno essere installati su strutture edilizie dei Comuni, delle Provincie, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca di cui al precedente articolo 4, incluse le strutture di Enti o Aziende di proprietà comunale.

I beneficiari del contributo pubblico dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'Ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte secondo le modalità indicate nel bando di cui sopra, pena la decadenza dal diritto al contributo medesimo. I beneficiari dovranno, altresì favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del Sottoprogramma.

 

Art. 7
Costo del Sottoprogramma

Il costo del Sottoprogramma per il Ministero dell'Ambiente è determinato in lire 20.000 milioni.

 

Titolo II
Sottoprogramma rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome

 

Art. 8
Entità dei finanziamenti pubblici

Ciascuna Regione e Provincia autonoma italiana potrà acquisire il diritto, aderendo al Sottoprogramma, all'assegnazione di una quota dei fondi ministeriali di cui al successivo articolo 10, fino ad esaurimento dei fondi stessi. Detta quota dovrà costituire parte del contributo pubblico in conto capitale, che sarà erogato a parziale copertura delle spese di realizzazione di impianti fotovoltaici.

L'ammontare complessivo del contributo pubblico è, infatti, l'unione del cofinanziamento da parte della Regione/Provincia autonoma nella misura del 30% dell'importo costituente il contributo stesso, con il finanziamento di questo Ministero (finanziamento statale) per la quota restante.

L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dalla Regione/Provincia autonoma è inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).

Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo massimo, riconosciuto dal Programma, è fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello derivante dalla seguente formula:

C = 13,5 + 10/P

ove:
C è il costo massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di lire/kW;
P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

 

Art. 9
Criteri generali di adesione al Sottoprogramma

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, le Regioni italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno aderire al Sottoprogramma.

Per concorrere a fare propria una quota del finanziamento statale, le Regioni e le Provincie autonome dovranno indicare, nelle domande di adesione al Sottoprogramma, il proprio cofinanziamento. In relazioni alle domande pervenute, verranno ripartiti finanziamenti previsti, sulla base del numero degli abitanti secondo i dati ISTAT 1991. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno ridistribuite tra le regioni che hanno aderito al Programma.

Le domande di adesione dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno assunto da parte del competente organo regionale/provinciale relativamente al proprio cofinanziamento, da assicurare immediatamente o nel primo assestamento di bilancio. Una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle Regioni/Provincie autonome, dovrà essere riservata al monitoraggio degli impianti.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà predisporre, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei fondi, appositi bandi, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del finanziamento statale.

Le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'Ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte nel corso del Sottoprogramma e dovranno trasmettere all'ENEA le informazioni relative alle domande, specificando i dati tecnici degli impianti approvati. Le Regioni e le Provincie autonome dovranno altresì favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del Sottoprogramma.

 

Art. 10
Costo del Sottoprogramma

Il costo del Sottoprogramma per il Ministero dell'Ambiente è determinato in lire 40.000 milioni.

 

Titolo III
Disposizioni generali

Art. 11
Costo del Programma e delle attività ENEA

Il costo del Programma per il Ministero dell'Ambiente risulta pari a lire 60.000 milioni, quale somma dei costi dei due Sottoprogrammi. Al relativo onere si provvede, per l'importo di 52.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, e per il restante importo di 8.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'articolo. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000.

Il costo delle attività ENEA, di cui al precedente articolo 2, è determinato in lire 4.500 milioni, dei quali 2.500 milioni a carico di questo Ministero, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'articolo. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, essendo a carico dell'ENEA i restanti 2.000 milioni.

Art. 12
Assunzione di impegno

Per le finalità di cui al presente decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n. 99/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 62.500 milioni a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2000.

 

Roma, lì 29 marzo 2001

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Silvestrini)