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Decisione n. 646/2000/CE del 28 febbraio
2000
Programma pluriennale per promuovere le
fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e
sociale(1),
visto il parere del Comitato delle
regioni(2),
deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato(3),
alla luce del progetto comune approvato
dal comitato di conciliazione il 9 dicembre 1999,
considerando quanto segue:
(omissis)
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Nell'ambito del programma quadro
pluriennale di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il
periodo 1998-2002, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche
rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia
comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in
prosieguo denominato "il programma ALTENER").
Oltre agli obiettivi prioritari di cui
all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom,
il programma ALTENER ha i seguenti obiettivi:
a) contribuire a creare le condizioni
necessarie per attuare il piano d'azione comunitario per le fonti energetiche
rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e
amministrative, inclusi i nuovi strumenti e meccanismi di mercato,
particolarmente quelli menzionati nel Libro bianco della Commissione del 26
novembre 1997, compresa la campagna di lancio;
b) promuovere gli investimenti privati e
pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie
ottenute da fonti rinnovabili.
Questi due obiettivi specifici concorrono
al conseguimento dei seguenti obiettivi generali - complementari a quelli degli
Stati membri - e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni
di CO2, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare
l'obiettivo indicativo del 12 % del consumo energetico lordo della Comunità nel
2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza
dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo
economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso
il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche.
2. Nell'ambito del programma ALTENER è
attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. La dotazione finanziaria di massima per
l'esecuzione del programma ALTENER per il periodo di cui al paragrafo 1 è di 77
milioni di euro.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati
dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 2
Il programma ALTENER finanzia le seguenti
azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:
a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure
comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle
fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare:
la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme
e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi
comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e
all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle
fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle
condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di
un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a
favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la
predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole
agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i
benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato;
b) azioni pilota d'interesse comunitario
volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle
energie rinnovabili nell'ambito:
- della pianificazione locale e regionale,
- degli strumenti di pianificazione,
progettazione e valutazione,
- dei nuovi prodotti finanziari e di
strumenti di mercato;
c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione,
dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di
esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le
attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
istituzione di un sistema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità
e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti
energetiche rinnovabili;
d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche
rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione
tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti,
mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione
di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi;
e) azioni di monitoraggio e valutazione
volte a:
- controllare l'attuazione della strategia
e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili;
- sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione,
in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia
tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché
quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli
investimenti;
- valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su
quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili;
- valutare gli effetti e il rapporto
costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del
programma ALTENER. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti
ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione.
1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo
2, lettere a), c) ed e) sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui
all'articolo 2, lettera c) proposte da un organismo diverso dalla Commissione,
la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50 % del costo
totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi
pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.
2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e
misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50 % del loro
costo globale; l'importo rimanente può essere costituito da fondi pubblici o
privati, oppure da una combinazione di entrambi.
3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per
le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente
per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4
1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione
del programma ALTENER.
La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma ALTENER siano
oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione
finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, il grado di
attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.
La Commissione assicura che i beneficiari
selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o per i progetti
di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del
progetto.
La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5
dell'evoluzione dei progetti.
2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure
previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto:
a) delle priorità indicate dalla Comunità
e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche
rinnovabili;
b) del rapporto costi-efficacia, del
potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti
sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle
emissioni di CO2;
c) per le azioni di cui all'articolo 2,
lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a
lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei
vantaggi transregionali e/o transnazionali;
d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti
orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale.
Il comitato di cui all'articolo 5 assiste
la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.
Articolo 5
Ai fini dell'attuazione del programma
ALTENER la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della
decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.
Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato in tre mesi.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.
Articolo 6
L'esame e la valutazione, sia interna che
esterna, dell'attuazione del programma ALTENER sono effettuati in base alle
disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.
Articolo 7
Il programma ALTENER è aperto alla
partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base
alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli
addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione
in merito alla partecipazione a programmi comunitari.
Il programma ALTENER è aperto alla
partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le
stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire
con questo paese.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
La decisione 98/352/CE del Consiglio è
abrogata.
Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.
Per il Parlamento Europeo
La Presidente
N. Fontane
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Pina Moura
(1) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44.
(2) GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo dell'11
marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262), posizione comune del Consiglio
del 28 giugno 1999 (GU C 243 del 27.8.1999, pag. 47) e decisione del Parlamento
europeo del 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 e decisione del Parlamento europeo
del 3 febbraio 2000.
Dichiarazione congiunta
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione dichiarano che nell'ambito della prossima revisione del programma
dovrebbe essere presa in esame l'apertura del programma ALTENER ai paesi
mediterranei associati di cui al programma MEDA.