Sito giuridico ambientale
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza la spesa
di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al fine di
incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di
autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e
ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita;
Visto che la suddetta norma prevede
l'emanazione, entro il 31 marzo 2001, di un decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al fine di definire le tipologie oggetto degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256,
recante il regolamento sugli incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano
o gas di petrolio liquefatto;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, recante le disposizioni sugli incentivi per gli
autoveicoli elettrici;
Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n.
140, recante le disposizioni sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori
elettrici e le biciclette a pedalata assistita;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva pari a
15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi
gli incentivi fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli
elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici,
biciclette a pedalata assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma 1,
sono cosi' definiti:
a) lire 5 miliardi per l'acquisto di
autoveicoli elettrici, in base agli importi e secondo le modalita' di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonche' per l'acquisto
di motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, in base
agli importi stabiliti dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), della legge
11 maggio 1999, n. 140, e secondo le modalita' previste dall'art. 22, commi 2,
lettera a), 5, 6, lettera a), e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la
trasformazione di autoveicoli a metano o gas di petrolio liquefatto, in base
agli importi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si
intendono per autoveicoli elettrici:
a) gli autoveicoli elettrici con
funzionamento autonomo, dotati di motorizzazione ed energia immagazzinata a
bordo per la sola trazione di tipo elettrico;
b) gli autoveicoli elettrici alimentati a
idrogeno, dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo
elettrico, con energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in
combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo;
c) gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una
motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di
un motogeneratore termico per la sola generazione di energia elettrica che
integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento
ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una
motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di
una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il
funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento
ibrido bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una
motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di
una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione
di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni
presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste
(funzionamento ibrido multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si
intendono per motocicli e ciclomotori elettrici:
a) i quadricicli a trazione elettrica,
come definiti dall'art. 53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada;
b) i motocicli e ciclomotori elettrici a
tre ruote, come definiti nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2,
lettera a), del nuovo codice della strada;
c) i motocicli e ciclomotori elettrici a
due ruote, come definiti nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2,
lettera a), del nuovo codice della strada.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione
degli incentivi e, sentito il Ministero dell'ambiente, puo' variare i limiti di
spesa di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla domanda
e dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e avra' efficacia a partire dal
giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 5 aprile 2001
Il Ministro dell'ambiente Bordon
Il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4
maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 346