Copyright © AmbienteDiritto
Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 4 del
17 febbraio 2005
Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la
vivisezione)
(B.U.R. Emilia Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2002
1. Al comma 2 ter dell’articolo 1
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo
"nel territorio della Regione.", è aggiunta la seguente frase: "Il Comitato
etico regionale predispone una relazione annuale sulle sperimentazioni che si
effettuano sul territorio dell’Emilia-Romagna.".
ARTICOLO 2
Inserimento di un articolo 1 bis alla legge regionale n. 20 del 2002
1. Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente articolo:
"Art. 1 bis
Utilizzo di animali a fini sperimentali
1. Le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento devono
comportare la stretta aderenza ai disposti della normativa statale vigente.
2. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente, il
Comitato etico regionale procede a valutazioni periodiche in merito alle
pratiche di utilizzazione degli animali a fini scientifici o sperimentali, con
la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via
facoltativa, che consentano di evitare inutili sofferenze nella sperimentazione
animale.".
ARTICOLO 3
Abrogazioni
1. Sono da considerarsi ad ogni effetto abrogati, in osservanza della sentenza
della Corte Costituzionale n. 166 del 2004, gli articoli 2, 3 e 4 della legge
regionale 1 agosto 2002, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio 2005
VASCO ERRANI