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Condizioni per l'utilizzo dei
trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello
smaltimento.
(Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2001)
Art. 1.
Condizioni per
l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB
in attesa della decontaminazione o dello smaltimento
1.
In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni
previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori
contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore
dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia territorialmente
competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto:
a)
che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di
fluidi;
b)
che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI
10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in
servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI
10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI
10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di
apparecchi contenenti askarel).
2.
La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera
b) del comma 1 deve essere conservata presso la sede dell'unità locale del
detentore.
Art. 2.
Decontaminazione dei trasformatori
1.
I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB sottoposti a
procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido
contenente PCB devono essere assoggettati a verifica della qualità del processo
effettuato. Inoltre, nel caso in cui la decontaminazione sia effettuata
attraverso sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non
contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste
dalla norma CEI 10-1.
2.
Nel caso in cui i trasformatori che contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso
di PCB siano sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso la
sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente
PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla
norma CEI 10-1.
3.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, il liquido contenuto nel
trasformatore deve essere sottoposto a determinazione analitica del contenuto
di PCB nel periodo compreso tra i 180 e i 210 giorni successivi alla data del
trattamento di decontaminazione. Nel caso in cui il tenore di PCB risulti
ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, presumibilmente non
superiore allo 0,005% in peso, la decontaminazione si considera conclusa, e il
soggetto autorizzato che l'ha effettuata rilascia al detentore del
trasformatore idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei valori
prescritti. Nel caso in cui dall'analisi risulti una concentrazione di PCB
superiore ai valori massimi prescritti, il trattamento di decontaminazione deve
essere ripetuto entro sessanta giorni.
Art. 3.
Determinazioni analitiche
1.
Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate
utilizzando le seguenti metodiche di riferimento:
a) la norma europea EN 12766-1
"Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e
determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore
a cattura di elettroni (ECD)" e la proposta di norma europea prEN 12766-2
"Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del
contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di
PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b)
la norma IEC 61619 "Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili
(PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna
capillare" per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi
isolanti.
2.
Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presentate alla data di pubblicazione del
presente decreto purchè condotte sulla base di determinazioni analitiche
effettuate secondo altre metodiche standardizzate.
3.
I dati raccolti dall'ANPA ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 209, vengono altresì trasmessi al Ministero delle attività
produttive.
Art. 4.
Modelli per la comunicazione
1.
Per consentire la celere elaborazione dei dati raccolti, i detentori di
apparecchi contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 209, effettuano la comunicazione di cui al medesimo art. 3
utilizzando i modelli di cui all'allegato 1 e le istruzioni per la compilazione
di cui all'allegato 2.
(Allegati omessi)