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D.M. 11 ottobre 2001

 

Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2001)

 

Art. 1.

 Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB  in attesa della decontaminazione o dello smaltimento

 1. In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto:

 a) che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;

 b) che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel).

 2. La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere conservata presso la sede dell'unità locale del detentore.

 

 Art. 2.

 Decontaminazione dei trasformatori

 1. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido contenente PCB devono essere assoggettati a verifica della qualità del processo effettuato. Inoltre, nel caso in cui la decontaminazione sia effettuata attraverso sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.

 2. Nel caso in cui i trasformatori che contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB siano sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso la sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.

 3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il liquido contenuto nel trasformatore deve essere sottoposto a determinazione analitica del contenuto di PCB nel periodo compreso tra i 180 e i 210 giorni successivi alla data del trattamento di decontaminazione. Nel caso in cui il tenore di PCB risulti ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, presumibilmente non superiore allo 0,005% in peso, la decontaminazione si considera conclusa, e il soggetto autorizzato che l'ha effettuata rilascia al detentore del trasformatore idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei valori prescritti. Nel caso in cui dall'analisi risulti una concentrazione di PCB superiore ai valori massimi prescritti, il trattamento di decontaminazione deve essere ripetuto entro sessanta giorni.

 

 Art. 3.

 Determinazioni analitiche

 1. Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento:

a) la norma europea EN 12766-1 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)" e la proposta di norma europea prEN 12766-2 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;

 b) la norma IEC 61619 "Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili (PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti.

 2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto purchè condotte sulla base di determinazioni analitiche effettuate secondo altre metodiche standardizzate.

 3. I dati raccolti dall'ANPA ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, vengono altresì trasmessi al Ministero delle attività produttive.

 

 Art. 4.

 Modelli per la comunicazione

 1. Per consentire la celere elaborazione dei dati raccolti, i detentori di apparecchi contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, effettuano la comunicazione di cui al medesimo art. 3 utilizzando i modelli di cui all'allegato 1 e le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 2.

 

(Allegati omessi)