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D.M. 18 settembre 2001, n. 468

 

Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.

(S.O.G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002)

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2.

Contenuti del programma nazionale

1. Il programma nazionale provvede alla:

a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) definizione degli interventi prioritari;

c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;

d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;

e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;

f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;

g) individuazione delle fonti di finanziamento;

h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

 

Art. 3.

Interventi di interesse nazionale

1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:

a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;

b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D;

c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F.

2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrali con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.

 

Art. 4.

Interventi prioritari

1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano già stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.

 

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:

a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;

b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;

c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;

d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili

destinati ad uso diverso da quello residenziale.

2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:

a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;

b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresì alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento.

 

Art. 6.

Criteri di finanziamento

1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalità di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:

a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorità di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvederà anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento;

b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;

c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa;

d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruità dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonchè di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori.

3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverrà per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.

 

 Art. 7.

Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale è svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.

2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.

4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma 3.

 

 Art. 8.

Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonchè nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. La revoca può altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonchè in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.

3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.

4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonché quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalità di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.

 

 Art. 9.

Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse

1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati è finanziato con le risorse finanziarie rivenienti:

a) dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

b) dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come rifinanziato dalla tabella “D” della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, per gli anni successivi, dall'annuale legge finanziaria in relazione agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione economica e finanziaria;

c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis, della legge n. 349/1986, come introdotto dall'art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento ambientale;

e) dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000;

f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilità speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Programma nazionale.

3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi già finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.

4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n. 426/1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui ventennali ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.

 

Art. 10.

Convenzione con ICRAM

La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine è stipulata dal Ministero dell'ambiente.

 

Art. 11.

Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano

In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

 

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilità, i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

2. Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto.

3. Con successivi decreti si provvederà al trasferimento delle risorse alle regioni o alla contabilità speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonchè all'ulteriore ripartizione delle risorse disponibili.

4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile.

 

(Allegati omessi)