Sito giuridico ambientale
Regolamento
recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.
(S.O.G.U. n. 13
del 16 gennaio 2002)
Art. 1.
1. È approvato,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre
1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Contenuti del
programma nazionale
1. Il programma
nazionale provvede alla:
a)
individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti
ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
b) definizione
degli interventi prioritari;
c)
determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
d)
determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle
modalità di trasferimento delle risorse;
e) disciplina
delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli
interventi;
f)
determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
g)
individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima
ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
Art. 3.
Interventi di
interesse nazionale
1. Gli
interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina
e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza,
di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale,
relativi ai seguenti siti:
a) i siti di
interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n.
426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede
descrittive dell'allegato B;
b) i siti di
interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio
descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D;
c) i siti di
interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999,
quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite
schede riportate nell'allegato F.
2. I siti di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrali con la procedura di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.
Art. 4.
Interventi prioritari
1. Ai fini del
presente decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano già
stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di
caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza
permanente e di ripristino ambientale.
Art. 5.
Soggetti
beneficiari
1. Il concorso
pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di
caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è ammesso nei confronti
dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche
amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni,
per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in
cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun
altro soggetto interessato;
c) soggetti
privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano
manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti
manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino
comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti
privati titolari di diritti reali su immobili
destinati ad uso
diverso da quello residenziale.
2. Non possono
in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni:
a) i soggetti
privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore
del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito
penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela
ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè gli altri soggetti privati
responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie
illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non
abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo
9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti
privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti
o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle
aree inquinate.
3. Le ipotesi di
esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono
altresì alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di
controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto
al soggetto responsabile dell'inquinamento.
Art. 6.
Criteri di
finanziamento
1. In fase di
prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo
articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art.
3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via
prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza
e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno
di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
2.
L'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè le modalità, le condizioni e i
termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni,
anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto
previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di
finanziamento e modalità di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:
a) finanziamento
degli interventi, nel rispetto della priorità di cui al comma 1,
all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e
progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da
parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la
regione o il commissario delegato provvederà anche alle successive variazioni
economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento;
b) erogazione
dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli
interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto
disciplinato dalle regioni;
c) rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del
contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione
dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruità
dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonchè di
una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e
del termine di fine lavori.
3. Per i
soggetti pubblici l'erogazione avverrà per fasi successive, previa verifica in
corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini
preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e
definitiva.
Art. 7.
Monitoraggio e
controllo
1. Il
monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale è svolto, anche ai fini
dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni,
che si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli
sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla
provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti
beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione
territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne
evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.
4. Le regioni
provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione
sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme
effettivamente erogate.
5. Il Ministero
dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove rilevi gravi inadempienze da
parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione
delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al
successivo articolo 8, comma 3.
Art. 8.
Procedure di
revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione
1. I
finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con
provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di
esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonchè nei casi di mancato rispetto
della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero
nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca può
altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del
soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonchè in casi di
forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili
al soggetto beneficiario.
3. Le risorse
finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di
bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla
riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito
oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
4. Le minori
spese risultanti dai relativi quadri economici nonché quelle risultanti
dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse
modalità di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso
sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
Art. 9.
Fonti di
finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse
1. Il programma
nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati è
finanziato con le risorse finanziarie rivenienti:
a) dall'articolo
1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) dall'articolo
49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come rifinanziato dalla tabella
“D” della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, per gli anni successivi,
dall'annuale legge finanziaria in relazione agli obiettivi determinati nel
Documento di programmazione economica e finanziaria;
c) dal fondo di
rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis, della legge n. 349/1986, come
introdotto dall'art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) dalle deliberazioni
del CIPE destinate al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento
ambientale;
e) dal quadro
comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con decisione comunitaria n. 2050
del 1 agosto 2000;
f) dalle somme
disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di
bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;
2. Le risorse
finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dei criteri di
ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province
autonome con decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di
interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla
contabilità speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente
Programma nazionale.
3. Le ulteriori
risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato
di attuazione degli interventi già finanziati e di appositi piani finanziari,
predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli
ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione,
di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel
rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. I limiti di
impegno, di cui all'articolo 1 della legge n. 426/1998, destinati alla
contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui
ventennali ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed
altri istituti di credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di
cui alla tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari
delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti mutuanti
l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.
Art. 10.
Convenzione con
ICRAM
La convenzione
con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine è
stipulata dal Ministero dell'ambiente.
Art. 11.
Norme relative
alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a
quanto disposto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini
della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore
delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle
disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Art. 12.
Disposizioni
finali
1. Agli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal
Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilità, i
criteri, le procedure e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con la
medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si
provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto.
3. Con successivi
decreti si provvederà al trasferimento delle risorse alle regioni o alla
contabilità speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonchè all'ulteriore
ripartizione delle risorse disponibili.
4. Sono fatti
salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile.
(Allegati
omessi)