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ambientale
Recepimento della direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). Gazzetta Ufficiale N. 38 del 14 Febbraio 2002.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e
Il Ministro della Salute
Visto l'art. 229 del
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del
nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4, stabilisce la competenza del
Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro
dell'ambiente, nel frattempo divenuto Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e con il Ministro della sanitā, nel frattempo divenuto Ministro
della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989 di recepimento
della direttiva 88/77/CEE concernente le emissioni dei gas inquinanti prodotti
dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2001, che recepisce la
direttiva 1999/96/CE relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione
di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione
spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti
gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale
a con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che da
ultimo ha modificato la direttiva 88/77/CEE sopra richiamata;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.148 del
27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio
1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrā indicato come decreto
sulla omologazione CE;
Vista la direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitā europee n. L 107 del 18 aprile 2001,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, relativa
ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di
particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori
ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio
liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 giugno 1989, come da ultimo
sostituiti dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, sono modificati in conformitā
dell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 non e' consentito: a) rifiutare
l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
sulla omologazione CE e l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo
azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas, ovvero b)
vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o
l'utilizzazione di tali veicoli nuovi, ovvero c) rifiutare l'omologazione CE
per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas, ovvero d) vietare la
vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas; se
sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989,
come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1
ottobre 2001 non e' consentito: a) rilasciare l'omologazione CE a emettere il
documento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto sulla omologazione CE, e b)
rilasciare l'omologazione nazionale, per i tipi di motori ad accensione
spontanea o a gas e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione
spontanea o da un motore a gas che non sono conformi ai requisiti stabiliti dal
decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1
ottobre 2001, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione
in Paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
a) non sono considerati
validi i certificati di conformitā che accompagnano i veicoli nuovi o i motori
nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1,
del medesimo, e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita,
l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e
l'utilizzazione dei motori nuovi, per i tipi di motore ad accensione spontanea
e per i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea, se non
sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989,
come modificato dal presente decreto.
4. A decorrere dal 1
ottobre 2003, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione
e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione:
a) non sono considerati
validi i certificati di conformitā che accompagnano i veicoli nuovi o i motori
nuovi a norma del decreto sulla omologazione CE ai fini dell'art. 7, comma 1
del medesimo, e b) non č consentita l'immatricolazione, la vendita,
l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e
l'utilizzazione dei motori nuovi; per i tipi di motori a gas e per i tipi di
veicoli azionati da un motore a gas, se non sono soddisfatti i requisiti
stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal presente
decreto.
5. La conformitā ai
requisiti stabiliti dal presente decreto č considerata un'estensione
dell'omologazione soltanto nel caso di un motore, ad accensione spontanea,
nuovo o di un veicolo nuovo azionato da un motore ad accensione spontanea
qualora sia stata in precedenza rilasciata un'omologazione in base ai requisiti
stabiliti dal decreto ministeriale 5 giugno 1989, come modificato dal decreto
ministeriale 25 maggio 2001. A questi veicoli si applicano dal 1 aprile 2002 i
requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto
sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2002
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della
salute Sirchia
Allegato
Omesso