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Decreto
7 dicembre 2001
Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B e 3 della legge
n. 748/1984, in materia di fertilizzanti.
( pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 51
del 1 Marzo 2002)
Il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali
di concerto con
i Ministri delle Attività Produttive,
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute
Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19
ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei
fertilizzanti", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28
novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE
e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1993;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre
1987, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987,
26 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre
1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10
ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30
aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2
marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22
del 28 gennaio 1999, 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 28 giugno 2000, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla
sopracitata legge n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art.
33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero
per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro
delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Ritenuto necessario apportare talune
modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi della medesima
legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita',
di cui agli articoli 8 e 9, cosi' come modificati dal succitato decreto
legislativo n. 22/1997;
Sentito il parere della commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto
ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984,
cosi' come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
Sentito il parere della Commissione UE a
norma del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, relativo a modifiche ed
integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione
delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati 1.B e 3 della legge 19
ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei
fertilizzanti", modificati ed integrati con i decreti ministeriali citati
nelle premesse e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono
ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente
decreto.
2. Resta valido il principio del mutuo
riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero
commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori
dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' inviato al
competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2001
p. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
p. Il Ministro delle attivita' produttive
Visconti
p. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
Pernice
p. Il Ministro della salute
Marabelli
ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA
DEGLI ALLEGATI 1.B E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748
Allegato 1.B
Concimi nazionali o concimi
1. Premessa.
Al punto 1.13., all'elenco degli agenti
complessanti, viene aggiunto il seguente agente:
"Agenti complessanti: Idrolizzato di
proteine animali e/o vegetali".
L'idrolizzato proteico di origine animale
e' soggetto alle norme sanitarie previste per le proteine idrolizzate derivanti
da sottoprodotti di origine animale.
5. Concimi organici.
5.1. Concimi organici azotati (questa
dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - ex:
"Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta").
Nell'elenco dei concimi organici azotati
viene inserito il seguente prodotto:
(omissis)
8. Concimi a base di microelementi
(oligoelementi).
Nota 1: Le denominazioni di ogni agente
chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in
lingua inglese, quali figurano nella premessa del presente allegato.
Nota 2: Se il prodotto non da' nessun
residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua puo' essere qualificato
"solubile".
Nota 3: Se un oligoelemento e' presente in
forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona
stabilita' della frazione chelata.
8.1. Concimi a base di un solo
microelemento.
Nell'elenco dei concimi a base di
microelementi (oligoelementi) viene inserito il seguente prodotto:
(omissis)
Allegato 3
Tolleranze
Punto 3 - relativo alle tolleranze
applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1.B (concimi nazionali).
3.3 Concimi organici.
Nell'elenco riportato al punto
"3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)" viene aggiunto,
dopo la voce "Pelli e crini", il seguente prodotto e la
corrispondente tolleranza:
=====================================================================
| Valori assoluti in|
| percentuale|di peso
espressi in
=====================================================================
| N | C
---------------------------------------------------------------------
Pellicino
integrato| 0,9 | 1,0