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Decreto
Presidente Consiglio Ministri 7 settembre 2001, n. 395
Recepimento della
direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni
combustibili liquidi (G.U. n. 255, 2 novembre 2001, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989 recante limitazioni delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995 recante
disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi
rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, recante
recepimento della direttiva 93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo nei
combustibili liquidi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n.
434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001, recante
recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva 99/32/CE del Consiglio del 26
aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161/01,
espresso nell'adunanza del 13 giugno 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività
produttive;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
disciplina il tenore di zolfo dei combustibili liquidi, di cui al successivo
articolo 3, al fine di ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla
loro combustione e di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per le
persone e l'ambiente.
Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente decreto non si applica:
a) ai combustibili liquidi
derivati dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che
rientrano nell'ambito della definizione di cui al successivo articolo 3, comma
1, lettera c);
b) al gasolio marino
utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera con un Paese terzo;
c) ai combustibili
destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
d) ai combustibili usati
ai fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) olio combustibile
pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC
2710 00 71-2710 00 78 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, escluso il gasolio di cui alle successive lettere b) e c), che, per i
suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati
ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le
perdite, si distilla a 250 oC secondo il metodo ASTM D86, anche nel caso in cui
la distillazione non può essere determinata secondo il predetto metodo;
b) gasolio: qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 67 o 2710 00
68, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi
limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati
ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85% in volume,
comprese le perdite, si distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86. Sono
esclusi dalla presente definizione i gasoli specificati nel codice NC 2710 00
66, utilizzati per le automotrici ferroviarie e per i veicoli a propulsione
autonoma di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
1992, che recepisce la direttiva 91/441/CEE, e del 5 giugno 1989, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 229, del 30 settembre
1989, che recepisce la direttiva 88/77/CEE, e di cui ai decreti del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, che
recepisce la direttiva 97/68/CE, e del 5 aprile 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 99, del 30 aprile 1994, che
recepisce la direttiva 92/61/CEE, e loro successive modificazioni, nonché al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 133, del 16 maggio 1981,
recante norme di attuazione della direttiva 77/537/CEE.
c) gasolio marino:
qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di
cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosità o densità che rientri nei
limiti della viscosità o densità definiti per i distillati marini nella tabella
dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni
destinate alla navigazione interna per il quale valgono le disposizioni di cui
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000,
n. 434;
d) metodo ASTM: i metodi
stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials"
nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i
prodotti lubrificanti;
e) impianto di
combustione: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono
ossidati al fine di usare il calore prodotto;
f) navigazione interna:
navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.
Art. 4.
Tenore massimo di zolfo
nell'olio combustibile pesante
1. A decorrere dal 1 gennaio
2003, il tenore massimo di zolfo negli oli combustibili pesanti non può
superare l'1.00 per cento in massa, fatti salvi i casi per i quali, ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, è
obbligatorio l'utilizzo di oli combustibili pesanti con un tenore massimo di
zolfo non superiore allo 0.3 per cento in massa.
2. In deroga a quanto
previsto al comma 1, limitatamente alle tipologie di impianti previste dal
citato decreto 2 ottobre 1995 per le quali è ammesso l'uso di oli combustibili
pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa
e nel rispetto dei tenori massimi di zolfo stabiliti dal medesimo decreto, è
consentito, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle
competenti autorità, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo
di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa:
a) agli impianti di
combustione che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro
dell'ambiente 8 maggio 1989, a condizione che siano rispettati i valori limite
di emissione per l'anidride solforosa previsti dall'articolo 3 e dall'allegato
2 dello stesso decreto;
b) agli impianti di
combustione non ricompresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie
di oli minerali, a condizione che rispettino i valori limite di emissione per
l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purché, in ogni caso, la
media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della
raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,
indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile
utilizzati, un valore pari a 1700 mg/Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei
fumi anidri pari al 3 per cento per i combustibili gassosi e liquidi, al 6 per
cento per il carbone, all'11 per cento per gli altri combustibili solidi e al
15 per cento per le turbine a gas, anche se accoppiate con una caldaia a
recupero;
c) agli impianti di
combustione non ricompresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che
rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e purché detto valore limite non sia superiore a 1700 mg/
Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento.
3. Gli oli combustibili
pesanti destinati ad essere commercializzati o utilizzati in emulsione con
acqua non possono, comunque, avere un tenore di zolfo superiore a quello
previsto ai commi 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma
2, l'autorità competente specifica nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il valore
limite di emissione per l'anidride solforosa.
Art. 5.
Tenore massimo di zolfo
nel gasolio
1. Il tenore massimo di zolfo nei gasoli, inclusi
quelli marini, non può superare:
a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1
gennaio 2008.
Art. 6.
Prescrizioni per zone
particolari
1. Le regioni, qualora,
nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, individuino come misura necessaria per il
conseguimento degli obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di
biossido di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di
combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati nelle zone o agglomerati di
cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo, possono
richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la
fissazione di particolari specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti
articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera c), utilizzati dai
natanti nei periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 7.
Mutamenti
nell'approvvigionamento di combustibili
1. Con decreto emanato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attività produttive e con il Ministero della sanità, previa autorizzazione
resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti valori limite massimi
per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso
quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4
e 5 qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del
petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia
possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori limite massimi del
tenore di zolfo.
Art. 8.
Campionamento e analisi
1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, i controlli sul tenore
di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino
immessi sul mercato sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle
imposte dirette, a partire dal 1 gennaio 2001, sulle partite prodotte in Italia
e su quelle importate. Il campionamento è effettuato con una frequenza
sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni
rispetto al combustibile esaminato.
2. Il metodo di riferimento
per la determinazione del tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante e nel
gasolio marino è quello definito dai metodi ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO
14596 - edizione 1998.
3. Il metodo di riferimento
per la determinazione del tenore di zolfo nel gasolio è quello definito dai
metodi EN 24260 - edizione 1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 -
edizione 1998.
4. Per l'arbitrato è
utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998. L'interpretazione statistica
dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli è effettuata
secondo la norma ISO 4259 - edizione 1992.
Art. 9.
Relazione alla
Commissione europea
1. Le raffinerie ed i
depositi fiscali inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informazioni sui quantitativi
di oli combustibili pesanti e di gasolio, incluso il gasolio marino, prodotti o
importati, nonché sul relativo tenore di zolfo. Le prime informazioni relative
al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I gestori degli impianti di cui
all'articolo 4, comma 2, inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le informazioni
inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti
utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31
marzo 2002.
2. L'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base dei risultati dei
controlli di cui all'articolo 8, comma 1, e delle informazioni di cui ai
precedenti commi 1 e 2, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo
dei combustibili liquidi disciplinati dal presente decreto e utilizzati
nell'anno civile precedente, nonché sulle deroghe di cui all'articolo 4, comma
2. La prima relazione relativa al 2001 è trasmessa entro il 31 maggio 2002.
3. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra alla Commissione europea,
entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2002, la relazione di cui al
comma 3.
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante recepimento della direttiva
93/12/CEE relativa al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi.Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.