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D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001)

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;

b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) batteria di forni per coke;

g) cowpers degli altiforni;

h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

 

Art. 2.

Soggetti obbligati e adempimenti

1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1.

2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;

b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;

c) la costituzione del grande impianto di combustione nonchè la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;

d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;

e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo.

3. Le emissioni in tonnellate di SO2 e NOx sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento.

4. L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:

a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;

b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonchè la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte prima;

c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;

d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;

e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;

f) le curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;

g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora

il volume dei fumi sia misurato in continuo.

 

Art. 3.

Poteri e controlli

1. L'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, avvalendosi, ove occorra, degli organismi di controllo anche ambientale, verifica la congruità della dichiarazione secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, parte seconda, al presente regolamento.

 

Art. 4.

Pagamento della tassa

1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.

2. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.

3. In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 ed NOx.

 (Allegato omesso)