Sito giuridico ambientale
D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 416
Regolamento recante norme per
l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di
azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.
(Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001)
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento reca la
disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di
azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
2. La tassa si applica ai grandi impianti
di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che
utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione.
3. Per grande impianto di combustione si
intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi
dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il
calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti
ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non
si applicano a:
a) impianti in cui i prodotti della
combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di
riscaldo, forni di trattamento termico;
b) impianti di postcombustione, cioè
qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante
combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei
catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del solfuro
di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell'industria
chimica;
f) batteria di forni per coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) impianti azionati da motori diesel, a
benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile
utilizzato.
Art. 2.
Soggetti obbligati e adempimenti
1. Obbligati al pagamento della tassa sono
gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1.
2. I predetti esercenti devono presentare
agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di
febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti
indicazioni riferite all'anno precedente:
a) la denominazione della ditta, la sede
sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la
rappresenta legalmente o negozialmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o
la località in cui si trova l'impianto;
c) la costituzione del grande impianto di
combustione nonchè la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
d) la qualità e la quantità complessiva di
ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla
documentazione fiscale;
e) la quantità complessiva rispettivamente
di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo.
3. Le emissioni in tonnellate di SO2
e NOx sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico,
parte prima, al presente regolamento.
4. L'esercente è obbligato a conservare
per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della
dichiarazione ed in particolare:
a) il dettaglio dei metodi di calcolo
utilizzati;
b) il contenuto di zolfo in ciascuna
tipologia di combustibile nonchè la composizione completa dello stesso, nel
caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte
prima;
c) i consumi di combustibile, misurati o
stimati, per singolo impianto;
d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di
monitoraggio in continuo;
e) i dati delle periodiche campagne di
monitoraggio;
f) le curve di taratura delle emissioni di
NOx in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico
dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2
indicato nell'allegato tecnico, parte prima;
g) le ore annue di effettivo funzionamento
degli impianti qualora
il volume dei fumi sia misurato in continuo.
Art. 3.
Poteri e controlli
1. L'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio, avvalendosi, ove occorra, degli organismi di
controllo anche ambientale, verifica la congruità della dichiarazione secondo
quanto riportato nell'allegato tecnico, parte seconda, al presente regolamento.
Art. 4.
Pagamento della tassa
1. La tassa viene versata, a titolo di
acconto, in rate bimestrali sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione
relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si
effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla
prima rata di acconto.
2. Le somme eventualmente versate in più
del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.
3. In caso di cessazione dell'attività
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a
saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione
dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono
calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle
emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione
di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle
emissioni presunte di SO2 ed NOx.