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ambientale
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in
tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse,
nonche' sui rimborsi IVA.
(Gazzetta Ufficiale N. 49 del 27 Febbraio 2002).
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27
febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 1002):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia
e delle finanze
(Tremonti) il 29
dicembre 2001.
Assegnato alla 6a
commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 gennaio 2002 con pareri
della commissione 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 13a e giunta per gli affari
delle Comunita' europee. Esaminato dalla 1a commissione Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 16 gennaio 2002.
Esaminato dalla 6a
commissione il 15, 22 e 24 gennaio 2002.
Esaminato in aula il 30
gennaio 2002 ed approvato il 31 gennaio 2002.
Camera dei deputati
(atto n. 2278):
Assegnato alla VI
commissione (Finanze), in sede referente, il 4 febbraio 2002 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X,
XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI
commissione il 6, 7, 12 e 14 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 18
febbraio 2002 ed approvato il 19 febbraio 2002.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 29 dicembre 2001.
A norma dell'art. 15,
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63.
Allegato
Modificazioni apportate
in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452
All'articolo 1, dopo il
comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le
aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno
2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per
cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di
trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le
caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
1-ter. La disposizione
di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del
soggetto ecceda il
quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di
chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma
1-bis".
All'articolo 2:
dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis.
All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti:
"revisione
organica del regime tributario del settore""; alla rubrica sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e imposta di consumo sul gas
metano per usi civili".
All'articolo 3:
dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente: "1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762,
concernente l'istituzione a favore dei
comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi
che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155
per mille litri di petrolio e di gasolio;".
All'articolo 4:
dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli
assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale
anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia
degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento
dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo
di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria
o assicurativa dello stesso importo";
alla rubrica sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni concernenti
l'esenzione dall'accisa sul biodiesel".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole:
"testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504";
al comma 4, le parole:
"31 agosto 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2002".
Dopo l'articolo 5, sono
inseriti i seguenti:
"ART. 5-bis. -
(Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli). - 1.
All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis)
all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
'4-bis. L'imposta non
e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto,
della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi,
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";
b) al comma 3:
1) dopo le parole:
"derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti:
"dell'articolo 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente:
"introdotti".
ART. 5-ter. - (Contabilita' speciali). - 1. Le risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie
assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici
scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione
di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con
provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.
ART. 5-quater. -
(Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in materia di accise). - 1.
All'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le
parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della
benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo,
le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti:
"rivendite di carburanti" e le parole:
"pari a lire
800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa
sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite
dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata alla
regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate
alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio
per autotrazione"; la parola:
diminuita" e' sostituita dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo,
dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite
le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole:
"testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504" sono sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504";
al comma 2, le parole:
"testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le
parole: "basi lubrificanti" sono inserite le seguenti: "e
mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica,";
dopo il comma 5, e'
inserito il seguente:
"5-bis. Con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30
giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i
termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al
comma 1;
b) la parte del
contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi
all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al
potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di combustione degli
oli usati non altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici
dei prodotti da sottoporre ad attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti
dalla predetta attivita';
d) i requisiti per la
ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli
usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in
ragione della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta
attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di
rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione
europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato
introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli
usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non
abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici
dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la
ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli
usati delle somme destinate al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli
impianti di cui alla lettera e);
g) le modalita' da
osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attivita' di trasformazione
di cui al comma 7;
h) i criteri per la
ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati
di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali
alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale,
in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalita' per il
rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli
lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta
imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi
commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di
rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri
Paesi comunitari";
al comma 6, le parole:
"all'attivita' di rigenerazione" sono sostituite dalle seguenti:
"all'attivita' di trattamento di rigenerazione e produzione di
combustibili a specifica"; al comma 7, le parole: "testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite
dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";
al comma 9, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 5-bis"; al comma 10, le parole: "testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle
seguenti: "citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504"; al comma 11, lettera a), capoverso, dopo la parola:
"rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "qualora non rivesta le
caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale".
Dopo l'articolo 7, e'
inserito il seguente:
"ART. 7-bis. -
(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori). - 1. Le
disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte
a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei
depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di
cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalita' che saranno stabilite
con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
Alla rubrica del capo I
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di pubblicita' effettuata
su veicoli, di contabilita' speciali e di generi di monopolio".
All'articolo 8:
al comma 3, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "Previo procedimento amministrativo da
svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a
13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del
regolamento
recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scomesse relativi alle corse dei cavalli, nonche'
per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del
medesimo regolamento" e nel secondo periodo le parole: "dall'articolo
1 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1
del presente articolo";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Dalle disposizioni dei
commi da 1 a 3 non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
All'articolo 9:
al comma 4, sono
soppresse le parole: ", previa esibizione dello scontrino, entro il
sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale
di zona," e dopo la parola: "schede" e' inserita la seguente:
"prepagate"; al comma 5, sono soppresse le parole: ", entro i
suddetti termini,"; al comma 7, le parole: "L'importo delle
schede" sono sostituite dalle seguenti: "L'importo minimo delle schede
prepagate" e le parole: "di 2,50 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "di 5 euro".
All'articolo 13:
al comma 1, sono
soppresse le parole: ", compresa quella sulla corsa tris e quelle alla
stessa assimilabili,"; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'unita' della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili
e' pari a 0,50 euro e la giocata minima e' di 1,00 euro. 1-ter. Alle minori
entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori
entrate recate dal presente provvedimento".
Dopo l'articolo 15,
sono inseriti i seguenti:
"ART. 15-bis. -
(Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo). - 1. All'articolo 52
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente"
fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al
citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei
lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo
massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto
termine"; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La
richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore
della presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato".
ART. 15-ter. -
(Disposizioni varie in materia di giochi). - 1.
Restano fermi i poteri,
anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli
articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. All'articolo 12,
comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze".
ART. 15-quater. -
(Campione d'Italia). - 1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe
intervenuta nel triennio";
b) al comma 2, le
parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in
euro"".
Alla rubrica del capo
II sono soppresse le seguenti parole: "AUMENTO DELLE POSTE DEI".
All'articolo 16:
al comma 2, le parole:
"con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate".
Dopo l'articolo 16,
sono inseriti i seguenti:
"ART. 16-bis. -
(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali). - 1. L'articolo
71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato. 2. Sono privi di effetto
tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del
citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001.
ART. 16-ter. -
(Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie). - 1. All'articolo 12,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le
parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e
gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane".
ART. 16-quater. -
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria). - 1. Al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e
sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 8,
comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilita' con l'esercizio delle
funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti
dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle
Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";
b) nell'articolo 11,
che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni
tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma
dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12";
c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza e'
composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i
professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla
difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi
albi professionali da almeno dodici anni"; 2) dopo il comma 2-bis, e'
inserito il seguente: "2-ter. I componenti del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non
possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna
altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di
giustizia tributaria";
d) nell'articolo 22,
comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza,
prima delle parole: "Le
schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il
seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di
sei candidati";
e) nell'articolo 24, comma
1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: "m-bis) dispone,
in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione
tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno;".
2. Dalle disposizioni
di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita'
di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per
la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della
disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle
funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette
le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
ART. 16-quinquies. -
(Indennita' di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi).
- 1. Per il biennio
2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del
servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi
dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30
aprile 2002. L'analisi e'
condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane
nonche' da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le
conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e
delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del
presente comma.
2. In attesa della
rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 e' corrisposta, in via
provvisoria e quale anticipato importo
erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovra' essere
previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del
servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennita' di
presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati
a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.
3. All'onere relativo
all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni
di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di
competenza delle corrispondenti unita' previsionali di base potra' essere
incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato
previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale
eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui
al comma 2 e' corrisposta: a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore
delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione
erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto
delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel
2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei
carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore
riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale
spettante;
b) per il 10 per cento
del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono
percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto
percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si
procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare
dell'indennita';
c) per l'80 per cento
del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30
giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.
5. La percentuale di
riscossione relativa all'anno 2001 nonche' quella utile ai fini
dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri
omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione
della percentuale di riscossione nonche' le modalita' di erogazione delle
percentuali di indennita' avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia
delle dogane sulla base dei seguenti criteri:
a) la percentuale di
riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati
effettuata con le singole
concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle
partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;
b) fissazione della
misura dell'indennita' per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a
quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia
di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni;
c) erogazione delle
percentuali dell'indennita' di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in
misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre
2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.
7. All'articolo 77,
comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
"31 dicembre 2001" e "1 gennaio 2002" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1 gennaio
2003".
ART. 16-sexies. -
(Contributo straordinario al CONI). - 1. Al fine di consentire al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la
concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000
euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate le finalita' di utilizzazione del predetto contributo anche nel
quadro di un piano di ristrutturazione
e riorganizzazione dell'istituto.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 17, al comma 1, la parola: "agevolazione" e' sostituita
dalla seguente: "agevolazioni" e sono soppresse le parole: ",
alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente provvedimento".
Dopo l'articolo 17,
sono inseriti i seguenti:
"ART. 17-bis. -
(Disposizioni per la copertura finanziaria). - 1. Agli oneri relativi alla
riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di
cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento
differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo
7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle
disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di cui
all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione
d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede
quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "Spese
generali di funzionamento" - capitolo 3555 - dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni
successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 17-ter. -
(Contributo a favore dell'Associazione Festival Internazionale "Citta' di
Trento"). - 1. All'Associazione Festival Internazionale film della
montagna e dell'esplorazione "Citta' di Trento", con sede a Trento,
e' assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese
connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival Internazionale
della montagna "Citta' di Trento".
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".
La rubrica del capo III
e' sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO
DI BENI DEMANIALI, DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E
NORME FINALI".
Al titolo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla pubblicita' effettuata con
veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento
del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni".