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Decreto 20 settembre 2002 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999. 

(GU n. 231 del 2-10-2002) 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente", ed in particolare l'art. 12;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, "Istituzione del sistema nazionale di taratura", che individua, tra gli istituti che svolgono le funzioni di istituti metrologici primari, l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante "Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita'";
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;

Decreta:


Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire la qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sistema di misura: insieme di apparecchiature di campionamento e di misura e dei metodi di analisi;
b) rete di misura: sistema di stazioni e/o postazioni per il campionamento degli inquinanti atmosferici, dislocate sul territorio in modo da fornire dati idonei alla rappresentazione dello stato di qualita' dell'aria ambiente;
c) taratura: insieme di operazioni che stabiliscono, in condizioni specificate, la relazione tra i valori delle grandezze indicate da uno strumento o da una rete di misura, oppure tra i valori rappresentati da un campione materiale o da un materiale di riferimento, ed i corrispondenti valori realizzati dai campioni;
d) campioni primari: campione che e' designato o ampiamente riconosciuto come avente le piu' alte qualita' metrologiche e il cui valore e' accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa grandezza;
e) campioni secondari: campione il cui valore e' fissato per confronto con un campione primario della stessa grandezza;
f) certificazione dei campioni: emissione di un certificato con la determinazione della composizione chimica, della concentrazione, della purezza, delle proprieta' fisiche o di particolari caratteristiche tecniche dei campioni;
g) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione;
h) garanzia di qualita': realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;
i) accreditamento: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche;
j) approvazione: procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi del presente decreto accerta e certifica che un metodo, una apparecchiatura, una rete di misura o un laboratorio soddisfano i pertinenti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.
Funzioni tecniche
1. Costituiscono funzioni tecniche da attribuire al fine di garantire la qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico:
a) la preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari e di riferimento di miscele gassose di inquinanti;
b) la garanzia di qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, nonche' l'accertamento del rispetto di tale qualita', in particolare mediante controlli effettuati nel
rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di inquinamento atmosferico;
c) l'approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonche' dei sistemi di misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione delle relative procedure;
d) l'accreditamento di laboratori di misura e di campionamento pubblici e privati;
e) il coordinamento sul territorio italiano dei programmi di garanzia di qualita' su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea;
f) l'approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;
g) l'analisi e l'approvazione di metodi di valutazione della qualita' dell'aria, compresi l'utilizzo dei modelli e dei metodi di valutazione obiettiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei metodi indicativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60.

Art. 4.
Organismi incaricati
1. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR - Istituto di metrologia "G. Colonnetti", e, per le funzioni relative agli inquinanti non ancora presi in considerazione dalla rete Euromet, dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico.
2. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' svolta dall'ANPA per quanto riguarda la garanzia di qualita' dei dati e dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico per quanto riguarda l'accertamento del rispetto di tale qualita'. Il CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico assicura inoltre la disponibilita' dei campioni secondari e di riferimento, in collaborazione con l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" e con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro, di seguito denominato ISPESL.
3. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e' svolta dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e dagli altri laboratori pubblici dallo stesso allo scopo accreditati.
4. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e' svolta dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico. I laboratori che operano nel campo del monitoraggio della qualita' dell'aria devono risultare conformi, per le relative singole misure, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
5. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'ANPA, del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'Istituto superiore sanita', di seguito denominato ISS, e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA.
6. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere f) e g), sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero della salute, sulla base
dell'istruttoria svolta da una commissione tecnica appositamente nominata e costituita da rappresentanti dell'ANPA, del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA.
7. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), sono svolte nel rispetto delle modalita' e delle norme tecniche stabilite con decreto di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Roma, 20 settembre 2002


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia