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Decisione
del Consiglio del 25 marzo 2002
che autorizza l'Italia ad applicare
aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel a
norma dell'articolo 8,paragrafo 4,della direttiva 92/81/CEE (2002/265/CE)
(Pubblicata su GUCE L 29/19 del 9.4.2002)
IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
vista la direttiva 92/81/CEE del
Consiglio,del 19 ottobre 1992,relativa all'armonizzazione delle strutture delle
accise sugli oli minerali (1) ,in particolare l'articolo 8,paragrafo 4, vista la proposta
della Commissione, considerando quanto segue:
(1)Nel periodo dal 1 o luglio 1998 al 30 giugno 2001 l'Italia ha collaudato
l'impiego del biodiesel nell'ambito di un progetto pilota.Essa ha beneficiato
di un'esenzione di accisa per un quantitativo massimo di biodiesel di 125 000
t/anno.Con lettera 23 aprile 2001 le autorità italiane hanno informato la
Commissione di aver introdotto una domanda di deroga relativa all'applicazione di un'esenzione dell'accisa
sul biodiesel ed altri biocarburanti ai sensi dell'articolo 8,paragrafo 4 della
direttiva 92/81/CEE per un periodo di tre anni,dal 1 o luglio 2001 al 30 giugno 2004.Per ottenere
tutte le informazioni pertinenti o necessarie all'esame della domanda la
Commissione ha posto,con lettere 16 maggio e 8 agosto 2001, talune questioni
complementari,cui le autorità italiane hanno risposto rispettivamente il 17
luglio e il 28 settembre 2001.Il 15 ottobre 2001 si è tenuta una riunione fra
rappresentanti della Commissione e autorità italiane.Un fascicolo trasmesso, da
ultimo, dalle autorità italiane il 22 ottobre 2001 ha consentito alla
Commissione di portare a termine l'esame della domanda di deroga.In attesa
dell'autorizzazione di deroga chiesta dal Consiglio, l'Italia ha sospeso
l'applicazione del dispositivo di riduzione dell'accisa.
(2)L'Italia ha chiesto di essere autorizzata
ad applicare aliquote di accisa differenziate sul biodiesel utilizzato,da un
lato,come additivo del gasolio in una percentuale inferiore al 5% e,
dall'altro, come carburante miscelato al gasolio in una proporzione del 25
%,destinato soprattutto ad alimentare i veicoli adibiti al trasporto urbano.In
quest'ultimo caso,tenuto conto che la miscela è presente in percentuale
elevata,occorre controllare che il motore sia adeguato al carburante, onde
evitare emissioni inquinanti troppo elevate.
(3)Gli altri Stati membri sono stati
informati della domanda.
(4)L'impiego delle energie rinnovabili,in
particolare dei biocarburanti, è stata sostenuta dalla Comunità
fin dal 1985.La direttiva 85/536/CEE del
Consiglio,del 5 dicembre 1985,sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti
di carburanti di sostituzione, (2)
sottolinea l'interesse rappresentato dai biocarburanti per ridurre la
dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di petrolio ed autorizza ad
incorporare l'etanolo nelle benzine, fino al 5% in volume,e l'ETBE fino al 15%
in volume.Le decisioni 93/500/CEE del Consiglio (3) e 98/352/CEdel Consiglio (4) e la decisione n. 646/2000/CEdel Parlamento europeo e del
Consiglio (5) hanno
inoltre adottato il programma Altener riguardante la promozione delle energie
rinnovabili nella Comunità per portare la quota di mercato dei biocarburanti al
5 %del consumo totale dei veicoli a motore nel 2005.Il Libro bianco del 1997
sulle fonti energetiche rinnovabili raccomanda inoltre di fissare un obiettivo
di produzione di 18 milioni di tonnellate di biocarburanti liquidi per il
2010,con l'obiettivo globale di raddoppiare la percentuale di energie
rinnovabili nel consumo di energia per il 2010.Il Libro verde della
Commissione «Verso una strategia europea
di sicurezza dell'approvvigionamento energetico »ribadisce il ruolo
fondamentale che i dispositivi fiscali possono svolgere nel conseguimento di
tali obiettivi,riducendo il differenziale del prezzo di costo fra biocarburanti
e prodotti concorrenti. Infine il 7 novembre 2001 la Commissione ha adottato un
piano d'azione e due proposte di direttiva intese a sostenere l'impiego dei
carburanti di sostituzione nel settore dei trasporti,partendo da misure
regolamentari e fiscali intese a promuovere i biocarburanti.
(5)Le deroghe richieste dalle autorità
italiane si inseriscono pertanto nel quadro dell'approccio comunitario di
sviluppo delle filiere dei biocarburanti con obiettivi di tutela ambientale e i
sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
(6)Le riduzioni dell'accisa previste dall'Italia
sono proporzionali alla percentuale di biocarburante contenuto nel prodotto
finale.L'aliquota di accisa effettiva resta inoltre superiore all'aliquota
minima comunitaria applicabile,ai sensi della direttiva 92/82/CEE del
Consiglio,del 19 ottobre 1992,relativa al ravvicinamento delle aliquote di
accisa sugli oli minerali (6) :
Aliquota minima
comunitaria 245 EUR/1 000 l 245 EUR/1 000 l
Accisa effettiva
applicata al prodotto finale (luglio 2001-giugno 2002)
362,6 EUR/1 000 l 286,3 EUR/1 000 l
(7)Il programma italiano copre un periodo
limitato a tre anni.Un contingente annuo di 300 000 t i biodiesel sarà ammesso
a beneficiare dell'accisa differenziata.
(8)La Commissione esamina periodicamente le
riduzioni e le esenzioni per verificare che esse non comportino distorsioni
della concorrenza,non ostacolino il funzionamento del mercato interno e restino
compatibili con le politiche comunitarie in materia di tutela
ambientale,dell'energia e dei trasporti,
HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE:
1.L'Italia è autorizzata ad applicare fino
al 30 giugno 2004 un'aliquota di accisa differenziata alle miscele impiegate
come carburanti,comprendenti 5 %o 25 %di biodiesel.
2.L'accisa ridotta non può essere
superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume dei biocarburanti
presenti nei prodotti che possono beneficiare di tale riduzione.
3.L'aliquota di accisa applicabile alle
miscele di cui al paragrafo 1 deve rispettare gli obblighi di cui alla
direttiva 92/82/CEE,in particolare
l'aliquota minima di cui all'articolo 5 della menzionata direttiva.
Le riduzioni di accisa sono modulate ogni
anno in funzione dell'evoluzione dei corsi delle materie prime, per evitare che
dette riduzioni portino ad una sovracompensazione dei costi aggiuntivi legati
alla produzione di biocarburanti.
La presente decisione scade il 30 giugno
2004.
La Repubblica italiana è destinataria
della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,addì 25 marzo 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
A.M.BIRULÉS Y BERTRÁN
(1) GU L 316 del
31.10.1992,pag.12.Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE(GU L
365 del
31.12.1994,pag.46).
(2) GU L 334 del
12.12.1985,pag.20.Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/441/CEE (GU
L 238 del
21.8.1987,pag.40).
(3) GU L 235 del
18.9.1993,pag.41.
(4) GU L 159 del
3.6.1998,pag.53.
(5) GU L 79 del
25.10.2000,pag.1.
(6) GU L 316 del
31.10.1992,pag.19.Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE(GU L
365 del
31.12.1994,pag.46).