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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
Disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione.
(Pubblicato su G.U. n. 60 del 12-3-2002)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio
di concerto con
il Ministro della Salute
e sentito
il Ministro delle Attivita' Produttive
Visto
l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
Visto
l'art. 16 del
decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto
il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: "Disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione
del coke da petrolio (pet-coke)
negli impianti di combustione";
Visto
il decreto legislativo
31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni
e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, e in particolare
l'art. 83, comma 1, lettera g), relativo
alla "Determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo
ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili
e dei carburanti, nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti";
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391,
"Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti
termici";
Visto
il decreto del
Ministro dell'ambiente 8 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124
del 30 maggio 1989, recante limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione;
Visto
il decreto del
Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30
luglio 1990, recante linee guida per il contenimento
delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione
dei valori minimi di emissione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto
il decreto del
Ministro dell'ambiente 20
maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 1991, che fissa i "Criteri per l'elaborazione dei
piani regionali per il risanamento
della qualita' dell'aria";
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175
del 27 luglio 1991,recante modifiche
dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attivita' a ridotto inquinamento atmosferico,
emanato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
"Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e sue modifiche
ed integrazioni;
Visto
il decreto del
Presidente della Repubblica del
18 aprile 1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l'installazione di impianti di
lavorazione o di deposito di oli minerali";
Visto
il decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 ottobre
1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995, recante
disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili
aventi rilevanza ai
fini dell'inquinamento atmosferico
nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;
Visto il decreto ministeriale del 22
maggio 1998, n. 219, che fissa "Modalita' di applicazione del trattamento
agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente
agevolato";
Visto
il decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione
della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Visto il decreto direttoriale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette del Ministero
delle finanze del 20 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 3 aprile 2000, recante caratteristiche
tecniche delle emulsioni
di olio da gas ed olio combustibile denso
con acqua, destinate
alla trazione ed
alla combustione;
Visto
il decreto del
Presidente del Consiglio 7 settembre 2001, recante recepimento della
direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni
combustibili liquidi;
Considerata l'opportunita' di aggiornare
ed integrare il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995 al fine
di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute
umana;
Sentita
la Commissione interministeriale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 ottobre 1995;
Vista la deliberazione del CIPE del 19
novembre 1998, recante linee guida
per le politiche e misure
nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas serra;
Espletata
la procedura di
informazione di cui
alla direttiva 98/34/CE,
che codifica la
procedura istituita con
la direttiva 83/189/CEE;
Sentito
il parere della
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, unificata con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai
fini dell'inquinamento atmosferico
nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
2.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' ai
rispettivi statuti e
alle relative norme
di attuazione.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti
disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' quelli utilizzati
nelle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
b) combustibili per usi civili:
combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo
di produzione industriale;
c) luogo
di produzione di
uno o piu' combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno
o piu' impianti destinati alla produzione di detti combustibili;
d) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata
di combustibile bruciato
al singolo focolare dell'impianto di combustione, cosi' come dichiarata dal
costruttore, espressa in Watt termici o
suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella
quale brucia il combustibile. Ogni focolare
costituisce un'unita' termica.
Ai soli fini
della
definizione dei valori limite
di emissione e dell'applicabilita'
dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
la potenza termica nominale da considerare e' la somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione.
2.
Sono in ogni caso compresi fra
gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti
destinazioni d'uso:
a) riscaldamento o climatizzazione di
ambienti;
b) riscaldamento di acqua calda per utenze
civili;
c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) forni da pane;
f) mense
ed altri pubblici
esercizi destinati ad attivita' di ristorazione.
Combustibili e caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione per uso industriale
Art. 3.
Combustibili consentiti
1.
Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in
relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, negli impianti e
nelle attivita' di cui all'art.
2, comma 1,
lettera a), e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e
d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri
distillati leggeri e
medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;
f)
emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla
precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato
II, punto 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 3;
h) olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di
zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;
i) emulsioni acqua-olio
combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio,
di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate
in Allegato II, punto 2;
l)
legna da ardere alle condizioni previste
nell'Allegato III, punto 2;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili
individuate nell'Allegato
III, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa
e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
p) coke
metallurgico e da
gas con contenuto
di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
q) antracite, prodotti antracitosi e
loro miscele con contenuto di
zolfo non superiore
all'1% in massa
e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 4;
r) biogas
individuato nell'Allegato VI,
alle condizioni ivi previste;
s) gas
di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti,
limitatamente allo stesso
comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.
2.
Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti
di combustione con potenza
termica nominale, per
singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito altresi'
l'uso di:
a) olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di
zolfo non superiore al 3% in massa
e rispondenti alle caratteristiche
indicate nell'Allegato I, punto
1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma,
che, fino all'adeguamento ai valori
limite di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, non deve
essere superiore a 180 mg/kg;
b) emulsioni acqua-olio
combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera
a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) lignite con contenuto di zolfo non
superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai
requisiti indicati al comma 1, lettere o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo
non superiore al 3% in massa e rispondente
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 7.
3.
Negli impianti di combustione di
potenza termica nominale, per singolo
focolare, uguale o superiore a
300 MW, diversi da quelli di cui
all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, nonche' negli altri impianti delle
stesse potenzialita' autorizzati
in via definitiva o che
rispettano i valori limite di emissione
previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art.
13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988, e' consentito altresi' l'uso di:
a) emulsioni acqua-bitumi
rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I,
punto 2;
b) petrolio greggio con contenuto
di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230
mg/kg.
4. E' altresi' consentito, nel luogo di
produzione l'uso di:
a) olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di
zolfo non superiore al 3% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1,
colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio
combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera
a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) gas
di raffineria, gasolio,
kerosene ed altri distillati leggeri e
medi di petrolio, olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio,
derivanti da greggi
nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto
previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni
di utilizzo di cui all'Allegato IV.
5.
Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello
zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il
prodotto ottenuto, e' consentito altresi' l'uso di:
a) olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di
zolfo non superiore al 4% in
massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1,
colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio
combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera
a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) bitume
di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo
non superiore al 6% in massa e rispondente
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 8.
6.
E' in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5
nei forni per
la produzione della
calce impiegata nell'industria
alimentare.
7.
Fermo restando quanto
previsto ai commi
precedenti, nella regione
Sardegna e' consentito
l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di
produzione, combinata e non, di
energia elettrica e
termica purche' vengano raggiunte
le percentuali di desolforazione riportate nell'Allegato 9 del
decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;
b) impianti di cui al comma 2 del presente
articolo.
8. Gli impianti termici di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della
legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3, comma 1,
lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori limite e
le prescrizioni indicate
negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 4.
Impianti di combustione con potenza
termica non superiore a 3 MW
1.
Negli impianti previsti all'art.
2, comma 1, lettera a) aventi potenza
termica nominale complessiva
non superiore a 3 MW, fatti salvi i
luoghi stessi di produzione, e'
vietato l'uso dei seguenti combustibili:
a) carbone da vapore;
b) coke metallurgico e da gas;
c) antracite, prodotti antracitosi e loro
miscele;
d) gas da altoforno, di cokeria e
d'acciaieria;
e) bitume da petrolio;
f) coke da petrolio;
g) limitatamente agli impianti autorizzati
dopo il 24 marzo 1996, combustibili
liquidi, come individuati
dal presente decreto, con contenuto
di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.
2. Nell'ambito dei piani e programmi di
cui all'art. 8 e all'art. 9 del
decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il
divieto di cui
al comma 1, lettera g), anche agli impianti di
cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove
tale misura sia
necessaria per il conseguimento
degli obiettivi di qualita' dell'aria.
3.
In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle
caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, e' consentito negli
impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.
Art. 5.
Requisiti degli impianti
1. Fatto salvo quanto previsto
all'Allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento
di combustione, gli impianti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera
a) di potenza termica nominale, per
singolo focolare, pari
o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal
decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori
della temperatura nei gas effluenti nonche' di
un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del
monossido di carbonio. I medesimi impianti
devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, ove
tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile. I suddetti parametri
devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della
camera di combustione.
2.
Nel caso di impianti di
combustione per i quali e' prescritto, ai
sensi della vigente normativa, un valore limite di
emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative
alla misurazione di tale
inquinante e al controllo della combustione, previste nei
decreti emanati ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute
nelle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dello stesso decreto,
tengono luogo di quelle previste al comma 1.
3.
Per quanto non previsto dal presente decreto, gli
impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le
disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e le relative
norme regolamentari e tecniche
di attuazione, nonche' i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base
delle predette norme.
Combustibili e caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile
Art. 6.
Combustibili consentiti e condizioni di
utilizzo
1.
Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2,
e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri
distillati leggeri e
medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio,
acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla
precedente lettera d) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
f) legna
da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto
2;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili
individuate nell'Allegato III,
alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto
3;
l) agglomerati di lignite rispondente
alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4, limitatamente
al periodo previsto all'art. 10;
m) olio
combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9,
fatto salvo quanto previsto all'art. 8;
n)
emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti
di petrolio, di cui alla
precedente lettera m), rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto
previsto all'art. 9;
o) carbone da vapore rispondente alle
caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo
previsto all'art. 10:
p) coke
metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4,
limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
q) antracite, prodotti antracitosi e
loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;
r) biogas
individuato nell'Allegato VI,
alle condizioni ivi previste.
2.
I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane,
nelle cucine, nelle mense e negli
altri pubblici esercizi
destinati ad attivita' di ristorazione.
3.
Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b) e comma 2, di potenza termica
nominale complessiva superiore a 0,035 MW,
installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, ad esclusione
di quelli che
utilizzano i combustibili di
cui al comma 1, lettere
f), h) ed r), devono rispettare,
in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione
in atmosfera riportati
in Allegato V. I valori di
emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto nell'ambito delle
normali operazioni di
controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere
allegati al libretto di centrale o di
impianto di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche.
4. Per gli impianti installati
precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al
comma 3, si applicano a partire dal 1 settembre 2003.
5.
I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorita' competente al controllo dello stato di
manutenzione e di
esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che
siano regolarmente eseguite
le manutenzioni programmate di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati
quando vengono utilizzati come combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri
distillati leggeri e
medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio,
acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla
precedente lettera d) e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto
3;
6.
Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b) e comma 2, che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere,
delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono
rispettare i valori limite e
le prescrizioni indicate negli
Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione
1. Nelle more dell'emanazione delle norme
di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di
cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), e comma 2, di potenza termica nominale per singolo focolare
superiore a 0,035 MW devono
possedere i requisiti tecnici e costruttivi
degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di
entrata in vigore
del presente decreto si
adeguano ai suddetti
requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2.
Al fine di
ottimizzare il rendimento
di combustione, gli impianti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5
MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas
effluenti nonche' di un
analizzatore per la
misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero
e del monossido di carbonio.
I suddetti parametri devono
essere rilevati nell'effluente
gassoso all'uscita della camera di combustione.
3.
Gli impianti di
potenza termica nominale
complessiva pari o superiore a 1,5 MW,
installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si
adeguano a quanto disposto dal
comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Uso dell'olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio
1.
L'uso degli oli
combustibili ed altri distillati
pesanti di petrolio di cui all'art. 6,
comma 1, lettera m), e' consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) e comma 2, di potenza termica
nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni singolo
focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve
le ulteriori limitazioni
stabilite dalle regioni, nell'ambito dei
piani e programmi
di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto
legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, ove tali misure siano necessarie per
il conseguimento degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
2.
L'uso degli oli
combustibili ed altri distillati
pesanti di petrolio di cui al comma 1, e' consentito altresi', fino
al termine fissato nell'ambito dei
piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3 e
9, comma 2,
del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, e comunque
non oltre il 1
settembre 2005, in tutti gli impianti che alla
data di entrata in vigore del presente decreto
funzionino, in ragione delle loro
caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati
pesanti di petrolio
utilizzando detti combustibili in
misura pari o superiore al 90%
in massa del totale dei
combustibili impiegati durante
l'ultimo periodo annuale
di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
3.
Le condizioni di
cui al comma 2, devono
risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di
centrale previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica
n. 412/1993 o da
successive annotazioni al libretto
medesimo, comunque anteriori alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici di
olio combustibile o di
altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non
superiore allo 0,3% in massa.
4.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di
cui al comma 2 trasmette, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti
competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112,
una dichiarazione attestante
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 10.
Uso di combustibili solidi
1.
E' consentita fino al termine fissato nell'ambito dei
piani e programmi di cui
agli articoli 8 e
9, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351,
e comunque non
oltre il 1 settembre 2005, l'impiego
dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) e comma
2, funzionanti a tali combustibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) agglomerati di lignite rispondente
alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4;
b) carbone da vapore rispondente alle
caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
c) coke
metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate
in Allegato I, punto 4;
d) antracite, prodotti antracitosi e
loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 4.
2.
Le condizioni di
cui al comma 1 devono
risultare dalla compilazione
iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto
del Presidente della
Repubblica n. 412/1993,
o da successive annotazioni al
libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in
vigore del presente
decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali
combustibili. Il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione
dell'impianto di cui al comma 1 trasmette,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli
enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante
la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.
3.
E' consentito, anche
oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei
combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti
di potenza termica nominale
complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.
Art. 11.
Piani e programmi regionali
1.
Secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le
regioni, nell'ambito dei piani
e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, possono
limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal
presente decreto, ove tale
misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita'
dell'aria:
a) agglomerati di lignite;
b) carbone da vapore;
c) coke metallurgico e da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro
miscele;
e) olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio;
f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di
petrolio.
Disposizioni finali
Art. 12.
Aggiornamenti
1.
Con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
della salute ed il Ministro delle
attivita' produttive, e'
istituita una commissione interministeriale composta da
rappresentanti degli stessi Ministeri e da
un rappresentante del
Dipartimento affari regionali
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed
aggiornamento al presente
decreto presentate dalle amministrazioni
dello Stato e
dalle regioni, nonche'
per la individuazione delle
caratteristiche merceologiche
dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
2.
La commissione di
cui al comma
1 propone inoltre l'aggiornamento:
a) delle specifiche relative al tenore
massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili
liquidi nonche' dei relativi metodi di analisi e valutazione;
b) delle caratteristiche merceologiche dei
combustibili;
c) delle condizioni di utilizzo dei
combustibili;
d) dei metodi di campionamento e analisi
dei combustibili;
e) della lista di combustibili di cui
all'art. 6, comma 5;
f) delle
caratteristiche tecniche degli
impianti di combustione per uso civile
anche ai fini
dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1970, n. 1391.
3.
La commissione propone,
in via prioritaria, entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche
relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi e i
relativi metodi di
analisi e valutazione, nonche'
le caratteristiche tecniche
degli impianti di combustione per uso civile.
4.
Fatte salve diverse
disposizioni delle regioni, adottate
ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera e) del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di
emissione previsti negli allegati
al presente decreto
si applicano fino all'emanazione dei
decreti che aggiornano
la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203.
Art. 13.
Metodi
1.
Per la determinazione delle
caratteristiche dei combustibili liquidi
si applicano, fino alla
definizione di apposita metodica, i metodi
riportati negli Allegati
I, II, IV, riferiti alle versioni piu'
aggiornate. La trattazione
dei risultati delle
misure e' effettuata secondo
la norma EN
ISO 4259, salvo nei casi indicati nell'Allegato I, punti 2 e 3.
Art. 14.
Abrogazioni
1.
A partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e'
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12
ed 13 della legge 13 luglio 1966,
n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma
3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 15.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Allegati (omessi)