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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002

 

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

 

(Pubblicato su G.U. n. 60 del 12-3-2002)

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

di concerto con

il Ministro della Salute

e sentito

il Ministro delle Attivita' Produttive

 

Visto  l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto  l'art.  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto  il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: "Disposizioni urgenti    per    l'individuazione    della    disciplina    relativa all'utilizzazione  del  coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione";

Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera g), relativo  alla  "Determinazione  delle caratteristiche merceologiche, aventi   rilievo   ai   fini   dell'inquinamento   atmosferico,   dei combustibili e dei carburanti, nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti";

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,   recante   provvedimenti   contro  l'inquinamento  atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici";

Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8 maggio  1989, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio 1989, recante   limitazione   delle   emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del  30  luglio  1990,  recante linee guida per il contenimento delle emissioni  inquinanti  degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, che fissa  i  "Criteri  per  l'elaborazione  dei  piani  regionali per il risanamento della qualita' dell'aria";

Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  27 luglio 1991,recante  modifiche  dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia  di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico,  emanato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,    "Regolamento    recante    norme    per   la   progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli  edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e sue modifiche ed integrazioni;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione  per  l'installazione  di  impianti  di  lavorazione o di deposito di oli minerali";

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2 ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei   combustibili   aventi   rilevanza   ai  fini  dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa "Modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato";

Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 372 "Attuazione della  direttiva  96/61/CE  sulla  prevenzione  e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte  indirette  del  Ministero  delle  finanze del 20 marzo 2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, recante caratteristiche  tecniche  delle  emulsioni  di  olio  da gas ed olio combustibile  denso  con  acqua,  destinate  alla  trazione  ed  alla combustione;

Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio 7 settembre 2001, recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi;

Considerata  l'opportunita'  di  aggiornare  ed integrare il citato decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995 al  fine  di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana;

Sentita  la  Commissione  interministeriale  di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995;

Vista la deliberazione del CIPE del 19 novembre 1998, recante linee guida  per  le  politiche  e  misure  nazionali  di  riduzione  delle emissioni dei gas serra;

Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva 98/34/CE,  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la direttiva 83/189/CEE;

Sentito  il  parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali,  unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi  dell'art.  9  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2002;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Ambito di applicazione

1.  Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei   combustibili   aventi   rilevanza   ai  fini  dell'inquinamento atmosferico nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

2.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita'   ai   rispettivi   statuti  e  alle  relative  norme  di attuazione.

 

Art. 2.

Definizioni

1.       Ai fini del presente decreto si intende per:

a) combustibili  per  uso  industriale:  combustibili  utilizzati negli   impianti   disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica  24  maggio  1988, n. 203, nonche' quelli utilizzati nelle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;

b) combustibili  per  usi  civili:  combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;

c) luogo   di   produzione  di  uno  o  piu'  combustibili:  area delimitata in cui sono localizzati uno o piu' impianti destinati alla produzione di detti combustibili;

d) potenza   termica   nominale   dell'impianto  di  combustione: prodotto  del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e   della  portata  di  combustibile  bruciato  al  singolo  focolare dell'impianto  di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa  in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare   costituisce   un'unita'   termica.   Ai  soli  fini  della

definizione  dei  valori  limite  di  emissione e dell'applicabilita' dell'art.  2,  comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1991,  la potenza termica nominale da considerare e' la somma delle  potenze  termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni      dell'autorita'      competente      al      rilascio dell'autorizzazione.

2.  Sono  in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;

b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

c) cucine,  lavaggio  stoviglie,  sterilizzazione  e disinfezione mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) forni da pane;

f) mense  ed  altri  pubblici  esercizi destinati ad attivita' di ristorazione.

 

Titolo I

Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale

 

Art. 3.

Combustibili consentiti

1.  Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti  alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, negli impianti e nelle attivita' di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera a), e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

e) gasolio,  kerosene  ed  altri  distillati  leggeri  e  medi di petrolio  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 1;

f)   emulsioni   acqua-gasolio,   acqua-kerosene   e  acqua-altri distillati  leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e),  rispondenti  alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

g) biodiesel   rispondente   alle   caratteristiche  indicate  in Allegato I, punto 3;

h) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto  di  zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;

i) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

l)  legna  da  ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;

m) carbone di legna;

n) biomasse   combustibili  individuate  nell'Allegato III,  alle condizioni ivi previste;

o) carbone  da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in  massa  e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

p) coke  metallurgico  e  da  gas  con  contenuto  di  zolfo  non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

q) antracite,  prodotti  antracitosi e loro miscele con contenuto di   zolfo   non   superiore  all'1%  in  massa  e  rispondenti  alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

r) biogas  individuato  nell'Allegato  VI,  alle  condizioni  ivi previste;

s) gas   di   sintesi   proveniente   dalla   gassificazione   di combustibili   consentiti,  limitatamente  allo  stesso  comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.

2.  Fermo  restando  quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione  con  potenza  termica  nominale,  per  singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito altresi' l'uso di:

a) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto  di  zolfo  non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche  indicate  nell'Allegato I, punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino all'adeguamento  ai  valori  limite di emissione previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, non deve essere superiore a 180 mg/kg;

b) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati pesanti  di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

d) miscele  acqua-carbone,  anche  additivate con stabilizzanti o emulsionanti,  purche' il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1, lettere o), p) e q);

e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 4, riga 7.

3.  Negli  impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo  focolare,  uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui  all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.  203/1988, nonche' negli altri impianti delle stesse potenzialita' autorizzati  in  via  definitiva  o che rispettano i valori limite di emissione  previsti  per  l'adeguamento  ai  sensi  dell'art.  13 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 203/1988, e' consentito altresi' l'uso di:

a) emulsioni   acqua-bitumi   rispondenti   alle  caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 2;

b) petrolio  greggio  con  contenuto  di  nichel  e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.

4. E' altresi' consentito, nel luogo di produzione l'uso di:

a) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto  di  zolfo  non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;

b) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati pesanti  di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) gas  di  raffineria,  gasolio,  kerosene  ed  altri distillati leggeri  e  medi  di  petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio,  derivanti  da  greggi  nazionali,  e  coke da petrolio,  in  deroga a quanto previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;

d) idrocarburi  pesanti  derivanti  dalla lavorazione del greggio rispondenti  alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'Allegato IV.

5.  Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, e' consentito altresi' l'uso di:

a) olio  combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto  di  zolfo  non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 8;

b) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri distillati pesanti  di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) bitume  di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa  e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 4, riga 8.

6.  E'  in  ogni  caso  vietato utilizzare i combustibili di cui al comma   5   nei   forni  per  la  produzione  della  calce  impiegata nell'industria alimentare.

7.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  precedenti, nella regione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di  energia  elettrica  e  termica  purche' vengano raggiunte le percentuali  di  desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;

b) impianti di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che, alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3, comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori limite  e  le  prescrizioni  indicate  negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 4.

Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1.  Negli  impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi potenza  termica  nominale  complessiva  non  superiore a 3 MW, fatti salvi  i  luoghi  stessi di produzione, e' vietato l'uso dei seguenti combustibili:

a) carbone da vapore;

b) coke metallurgico e da gas;

c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

e) bitume da petrolio;

f) coke da petrolio;

g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili  liquidi,  come  individuati  dal  presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere  il  divieto  di  cui  al  comma  1, lettera g), anche agli impianti  di  cui  al  comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996,  ove  tale  misura  sia  necessaria  per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria.

3.  In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti  alle  caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, e' consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

 

Art. 5.

Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale, per  singolo  focolare,  pari  o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere  dotati  di  rilevatori  della  temperatura  nei gas effluenti nonche'  di  un analizzatore per la misurazione e la registrazione in

continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti  devono  essere  dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore   del   presente   decreto,  ove  tecnicamente  fattibile,  di regolazione  automatica  del  rapporto  aria-combustibile. I suddetti parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

2.  Nel  caso di impianti di combustione per i quali e' prescritto, ai  sensi  della  vigente normativa, un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla misurazione  di  tale  inquinante  e  al controllo della combustione, previste  nei  decreti  emanati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, ovvero  contenute  nelle  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi dello stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.

3.  Per  quanto  non previsto dal presente decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  e  le  relative  norme  regolamentari e tecniche di attuazione, nonche' i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme.

 

Titolo II

Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile

 

Art. 6.

Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1.  Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di citta';

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio,  kerosene  ed  altri  distillati  leggeri  e  medi di petrolio  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 1;

e) emulsioni    acqua-gasolio,   acqua-kerosene   e   acqua-altri distillati  leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d)  e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

f) legna  da  ardere  alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;

g) carbone di legna;

h) biomasse  combustibili  individuate  nell'Allegato  III,  alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel  avente  le  caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

l) agglomerati   di   lignite  rispondente  alle  caratteristiche indicate  in  Allegato  I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

m) olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti di petrolio rispondenti  alle  caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;

n)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o acqua-altri distillati pesanti  di  petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle  caratteristiche  indicate  in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;

o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10:

p) coke  metallurgico  e  da gas rispondente alle caratteristiche indicate  in  Allegato  I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

q) antracite,  prodotti  antracitosi  e  loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;

r) biogas  individuato  nell'Allegato  VI,  alle  condizioni  ivi previste.

2.  I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non  possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense  e  negli  altri  pubblici  esercizi  destinati ad attivita' di ristorazione.

3.  Gli  impianti  termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma  2,  di  potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW,  installati  successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente   decreto,   ad   esclusione  di  quelli  che  utilizzano  i combustibili  di  cui  al  comma  1,  lettere  f),  h)  ed r), devono rispettare,  in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di  emissione  in  atmosfera  riportati  in  Allegato  V. I valori di

emissione   devono   essere   controllati   almeno   annualmente  dal responsabile   dell'esercizio   e  della  manutenzione  dell'impianto nell'ambito  delle  normali  operazioni  di  controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale  o  di  impianto  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si applicano a partire dal 1 settembre 2003.

5.  I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve diverse  determinazioni  dell'autorita' competente al controllo dello stato  di  manutenzione  e  di  esercizio degli impianti, individuata dall'art.  31,  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione   che   siano   regolarmente   eseguite   le  manutenzioni programmate  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e  successive  modifiche  e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di citta';

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio,  kerosene  ed  altri  distillati  leggeri  e  medi di petrolio  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I, punto 1;

e) emulsioni    acqua-gasolio,   acqua-kerosene   e   acqua-altri distillati  leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d)  e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

f) biodiesel  avente  le  caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

6.  Gli  impianti  termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma  2,  che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas  di  cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare i valori  limite  e  le  prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 7.

Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera b), e comma 2, di potenza termica nominale per singolo  focolare  superiore  a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici  e  costruttivi  degli impianti termici di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati  precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente   decreto  si  adeguano  ai  suddetti  requisiti  tecnici  e costruttivi  entro  quattro  anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica  nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati  di  rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonche' di un  analizzatore  per  la  misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno   libero  e  del  monossido  di  carbonio.  I  suddetti parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

3.  Gli  impianti  di  potenza  termica nominale complessiva pari o superiore  a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del  presente  decreto,  si  adeguano  a quanto disposto dal comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 8

Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1.  L'uso  degli  oli  combustibili  ed altri distillati pesanti di petrolio  di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), e' consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica  nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte   salve  le  ulteriori  limitazioni  stabilite  dalle  regioni, nell'ambito  dei  piani  e  programmi  di cui agli articoli 8 e 9 del

decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  351, ove tali misure siano necessarie   per   il   conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita' dell'aria.

2.  L'uso  degli  oli  combustibili  ed altri distillati pesanti di petrolio  di  cui al comma 1, e' consentito altresi', fino al termine fissato  nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3 e  9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 351, e comunque  non  oltre  il  1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione  delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o   ad   altri  distillati  pesanti  di  petrolio  utilizzando  detti combustibili  in  misura  pari o superiore al 90% in massa del totale dei  combustibili  impiegati  durante  l'ultimo  periodo  annuale  di esercizio,  individuato  dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

3.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  2,  devono  risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  412/1993  o  da successive  annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e da documenti comprovanti  acquisti  periodici  di  olio  combustibile  o  di altri distillati  pesanti  di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4.    Il   responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione dell'impianto  di  cui  al  comma  2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  una  dichiarazione  attestante  la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

 

Art. 10.

Uso di combustibili solidi

1.  E'  consentita  fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi  di  cui  agli  articoli  8  e 9, del decreto legislativo 4 agosto  1999,  n.  351,  e  comunque  non  oltre il 1 settembre 2005, l'impiego  dei  seguenti  combustibili  solidi, negli impianti di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera b)  e  comma  2,  funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) agglomerati   di   lignite  rispondente  alle  caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

c) coke  metallurgico  e  da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

d) antracite,  prodotti  antracitosi  e  loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.

2.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  1  devono  risultare  dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  412/1993,  o da successive  annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio  e  della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  agli  enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.

3.  E'  consentito,  anche  oltre  il  termine previsto al comma 1, l'utilizzo  dei  combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli  impianti  di  potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

 

Art. 11.

Piani e programmi regionali

1.  Secondo  quanto  stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito  dei  piani  e  programmi  di cui agli articoli 8 e 9 del decreto   legislativo   4  agosto  1999,  n.  351,  possono  limitare l'utilizzo  dei  seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto,  ove  tale  misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria:

a) agglomerati di lignite;

b) carbone da vapore;

c) coke metallurgico e da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

f) emulsioni  di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

Art. 12.

Aggiornamenti

1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio,  di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle    attivita'   produttive,   e'   istituita   una   commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da   un   rappresentante  del  Dipartimento  affari  regionali  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione  ed  aggiornamento  al presente decreto presentate dalle amministrazioni   dello   Stato  e  dalle  regioni,  nonche'  per  la individuazione  delle  caratteristiche  merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

2.   La   commissione   di   cui   al   comma   1  propone  inoltre l'aggiornamento:

a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonche' dei relativi metodi di analisi e valutazione;

b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;

c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;

d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili;

e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;

f) delle  caratteristiche  tecniche degli impianti di combustione per  uso  civile  anche  ai  fini  dell'abrogazione  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

3.  La  commissione  propone,  in  via  prioritaria,  entro un anno dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei   combustibili   liquidi   e  i  relativi  metodi  di  analisi  e valutazione,  nonche'  le  caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile.

4.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  delle regioni, adottate ai sensi  dell'art.  4,  comma  1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti  negli  allegati  al  presente  decreto  si  applicano  fino all'emanazione   dei  decreti  che  aggiornano  la  disciplina  delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

Art. 13.

Metodi

1.  Per  la  determinazione  delle caratteristiche dei combustibili liquidi  si  applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi  riportati  negli  Allegati  I, II, IV, riferiti alle versioni piu'  aggiornate.  La  trattazione  dei  risultati  delle  misure  e' effettuata  secondo  la  norma  EN  ISO 4259, salvo nei casi indicati nell'Allegato I, punti 2 e 3.

 

Art. 14.

Abrogazioni

1.  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 ed 13  della  legge  13 luglio  1966,  n.  615,  secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

Art. 15.

Entrata in vigore

1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 8 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro della salute

Sirchia

 

Allegati (omessi)