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Disposizioni urgenti in tema di accise, di
gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse,
nonche' sui rimborsi IVA. (Pubblicato su G. U. n.
301 del 29 dicembre 2001)
(estratto)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE
Art. 1.
Oli emulsionati
1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
Art. 2.
Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
Art. 3.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
Art. 4.
Agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
Art. 5.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al
30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31
dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese
pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n.
1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio
2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30
giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei
limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del
semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002,
superi mediamente il 10 per cento in pił o in meno dell'ammontare dell'aliquota
di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto
spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari
del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto
2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane,
secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di
trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277.
5. Nell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8,
comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la parola: "purche'"
sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";
b) le parole: "il 10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"il 15 per cento".
Art. 6.
Soppressione dell'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti
1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al
predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
2. L'articolo 62 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 62 (Imposizione sui
bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono
sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica
anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci
importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi
utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi
prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei
cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile
destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito
dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli
12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate
miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui
all'articolo 21, comma 4.".
3. Le disposizioni del presente articolo
hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
Art. 7.
Istituzione di un contributo di
riciclaggio e di risanamento ambientale
1. A decorrere dal 1 ottobre 2002, e'
istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato
a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati,
mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonche' di
potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati,
non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a
favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e'
dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258
euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di
riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da
2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio
nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e
su quelli introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice
NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di
provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC
2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle
miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle
preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o
da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la
lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena
alchilica con 8 o pił atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo
con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o
Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo
e': a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza
comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di
provenienza da Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto
per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto
della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti
il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza
comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente
in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
c) per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, all'atto dell'importazione.
6. In relazione all'esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' di rigenerazione puo' essere variata, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita'
produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di
riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del
contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad
accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli
destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti
diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e
nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine
artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli
antiparassitari per le piante da frutta.
8. Per il ritardato pagamento del
contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del
contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni
adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca
reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260
euro a 1.550 euro.
10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane
e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme
applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4
avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
11. Al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da
rifiuti";
b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa
la lettera c).
Art. 8-17 (Omissis)
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.