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D.L. 28 dicembre 2001, n. 452

 

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA. (Pubblicato su G. U. n. 301 del 29 dicembre 2001)

 

 

(estratto)

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

 

Art. 1.

Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

 

Art. 2.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

 

Art. 3.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

 

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

 

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in pił o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";

b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"il 15 per cento".

 

Art. 6.

Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.

 

Art. 7.

Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dal 1 ottobre 2002, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o pił atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' di rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti";

b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).

 

Art. 8-17 (Omissis)

 

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.