AmbienteDiritto.it

Sito giuridico ambientale                                                                                Copyright ©  AmbienteDiritto


 

Legge 20 febbraio 2002, n.30

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

 

(Pubblicato su GU n. 62 del 14-3-2002- Suppl. Ordinario n.43)

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la Convenzione  sugli  effetti  transfrontalieri   derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

 

Art. 2.

1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire  1.720  milioni  annue  a  decorrere  dall'anno 2002, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e  2003  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2002

 CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli