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Decisione del Consiglio 2002/971 CE del 18 novembre 2002


che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)


(GUCE L 337/55 del 13.12.2002) 


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 1 e l'articolo
300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione
(1),
visto il parere del Parlamento europeo
(2),
considerando quanto segue:
(1) La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (di seguito convenzione "HNS") ha la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni causati dal versamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare. La convenzione "HNS" colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.
(2) Gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione "HNS" incidono sul diritto comunitario derivato riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/ 2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(3).
(3) La Comunità ha quindi competenza esclusiva rispetto agli articoli 38, 39 e 40 della convenzione "HNS" nella misura in cui quest'ultima incide sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate da tale convenzione che non incidono sul diritto comunitario.
(4) Il testo della convenzione "HNS" riconosce la qualità di parte soltanto a Stati sovrani e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria in materia. Di conseguenza, attualmente non è possibile per la Comunità ratificare o aderire a tale convenzione. Inoltre, non si prospetta un'adesione della Comunità in tempi ravvicinati.
(5) La convenzione "HNS" presenta un'importanza particolare in quanto, considerati gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, consente di migliorare la tutela delle vittime per quanto riguarda il diritto internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento marino, in linea con l'applicazione della convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
(6) Le norme sostanziali del sistema istituito dalla convenzione "HNS" rientrano nella competenza degli Stati membri e soltanto le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni sono materie di esclusiva competenza comunitaria.
Dati l'oggetto e le finalità della convenzione "HNS", l'accettazione delle disposizioni della convenzione che rientrano nella competenza comunitaria non possono essere dissociate dalle disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri.
(7) È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi tutti gli Stati membri, a ratificare o a aderire alla convenzione "HNS" nell'interesse della Comunità, alle condizioni enunciate nella presente decisione.
(8) Gli Stati membri dovrebbero definire in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o adesione alla convenzione "HNS" nell'interesse della Comunità. Essi dovrebbero scambiarsi informazioni sullo stato delle suddette procedure per prepararsi al deposito degli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione.
(9) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1
1. Fatte salve le competenze della Comunità europea esistenti in materia, il Consiglio autorizza gli Stati membri, a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione "HNS", alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il testo della convenzione "HNS" è allegato alla presente decisione.
3. Nella presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri eccettuata la Danimarca.


Articolo 2
Quando ratificano la convenzione "HNS" o vi aderiscono, gli Stati membri formulano la dichiarazione seguente:
"Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, se emesse da un giudice di ( …)
(4) sono riconosciute e eseguite in (…) (5) conformemente alla pertinente normativa comunitaria interna in materia (*)."


Articolo 3
1. Gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per depositare entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006, gli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.
2. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione, anteriormente al 30 giugno 2004, circa la data prevista per l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica o adesione.
3. Gli Stati membri cercano di scambiarsi informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o adesione.


Articolo 4
Quando ratificano la convenzione "HNS" o vi aderiscono, gli Stati membri comunicano per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la ratifica o l'adesione sono avvenute in conformità della presente decisione.


Articolo 5
Gli Stati membri si adoperano quanto prima possibile affinché la convenzione "HNS" sia modificata per consentire alla Comunità
di diventare parte contraente della medesima.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. S. MØLLER

(1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 370.
(2) Parere reso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(4) Tutti gli Stati membri ai quali si applica la presente decisione, eccettuato lo Stato membro che formula la dichiarazione e la Danimarca.
(5) Stato membro che formula la dichiarazione.
(*) Attualmente, tali norme sono fissate nel regolamento (CE) n. 44/2001.



TRADUZIONE


CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ E L'INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO VIA MARE DI SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE,1996 (CONVENZIONE HNS)

GLI STATI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, 

CONSAPEVOLI dei pericoli che comporta il trasporto via mare su scala mondiale di sostanze nocive e potenzialmente pericolose,
CONVINTI della necessità di garantire un indennizzo adeguato, rapido ed effettivo alle persone che hanno subito danni causati da eventi relativi al trasporto via mare di dette sostanze,
DESIDEROSI di adottare norme e procedure internazionali uniformi atte a disciplinare le questioni relative alla responsabilità e all'indennizzo in relazione a detti danni,
CONSIDERANDO che le conseguenze economiche dei danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose andrebbero ripartite tra il settore marittimo e gli interessi legati ai carichi in questione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Definizioni


Articolo 1
Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:
1) "nave": ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare;
2) "persona": qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, inclusi gli Stati e gli enti politici nei quali si suddividono;
3) "proprietario": la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di "proprietario" si intende detta società;
4) "ricevitore":
a) la persona che riceve fisicamente il carico soggetto a contributo, scaricato nei porti e impianti terminali di uno Stato contraente; tuttavia se all'atto del ricevimento la persona che riceve fisicamente il carico agisce in qualità di mandatario di un'altra persona che è sottoposta alla giurisdizione di uno Stato contraente, il mandante è considerato ricevitore, se il mandatario rivela l'identità del mandante al Fondo SNPP, o
b) la persona che, nello Stato contraente, in conformità della legislazione nazionale di detto Stato contraente, è considerata il ricevitore del carico soggetto a contributo scaricato nei porti e impianti terminali di uno Stato contraente, restando inteso che il carico totale soggetto a contributo ricevuto in conformità di detta legislazione nazionale è sostanzialmente lo stesso di quello che sarebbe stato ricevuto ai sensi della lettera a);
5) "sostanze nocive e potenzialmente pericolose (SNPP)":
a) qualsiasi sostanza, materiale e articolo, trasportati a bordo di una nave quale carico, di cui ai punti da i) a vii) infra:
i) idrocarburi trasportati alla rinfusa elencati nell'appendice I dell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato;
ii) sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa di cui all'appendice II dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato, e sostanze e miscele provvisoriamente classificate come appartenenti alle categorie di inquinamento A, B, C o D, conformemente alla regola 3, 4) di detto allegato II;
iii) sostanze liquide pericolose trasportate alla rinfusa elencate nel capitolo 17 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, del 1983, modificato, e prodotti pericolosi per i quali l'Amministrazione e le amministrazioni portuali interessate hanno prescritto condizioni preliminari adeguate di trasporto, conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice;
iv) sostanze, materiali e articoli pericolosi, potenzialmente pericolosi e nocivi trasportati in colli e disciplinati dal codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, modificato;
v) gas liquefatti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, del 1983, modificato, e prodotti per i quali l'Amministrazione e le amministrazioni portuali interessate hanno prescritto condizioni preliminari adeguate di trasporto, conformemente al paragrafo 1.1.6 del codice;
vi) sostanze liquide trasportate alla rinfusa aventi un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C (determinato con prova in vaso chiuso);
vii) materiali solidi alla rinfusa che comportano rischi chimici di cui all'appendice B del codice di norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, modificato, purché dette sostanze siano soggette anche alle disposizioni del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose quando sono trasportate in colli, e 
b) i residui di un precedente trasporto alla rinfusa delle sostanze di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii) e v), vi) e vii), supra;
6) "danni":
a) morte o lesioni personali a bordo o all'esterno della nave che trasporta le sostanze nocive e potenzialmente pericolose causate da tali sostanze;
b) perdita o danneggiamento di beni all'esterno della nave che trasporta le sostanze nocive e potenzialmente pericolose causati da tali sostanze;
c) perdita o danno da inquinamento ambientale causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, fermo restando che l'indennizzo per il degrado dell'ambiente, a prescindere dal mancato guadagno dovuto a tale degrado, è limitato ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, e 
d) costo delle misure preventive e perdite o i danni ulteriori causati da tali misure.
Qualora non sia ragionevolmente possibile distinguere i danni causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose dai danni causati da altri fattori, tutti i danni si considerano causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, tranne nel caso e nella misura in cui i danni causati da altri fattori siano danni del tipo cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 3.
Nel presente paragrafo, per "causati da tali sostanze" s'intende causati dalla natura nociva o potenzialmente pericolosa delle sostanze;
7) "misure preventive": tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un evento allo scopo di prevenire o limitare i danni;
8) "evento": qualsiasi fatto o serie di fatti della stessa origine da cui risultino danni o che diano luogo a un rischio grave e imminente di danni;
9) "trasporto via mare": il periodo compreso tra il momento in cui le sostanze nocive e potenzialmente pericolose entrano in una qualsiasi parte dell'attrezzatura della nave, all'atto della caricazione, e il momento in cui esse cessano di essere presenti in una qualsiasi parte dell'attrezzatura della nave, all'atto della scaricazione. Se non è utilizzata alcuna attrezzatura della nave, il periodo inizia e termina rispettivamente quando le sostanze nocive e potenzialmente pericolose attraversano il parapetto della nave;
10) "carico soggetto a contributo": qualsiasi sostanza nociva e potenzialmente pericolosa trasportata via mare quale carico fino a un porto o impianto terminale nel territorio di uno Stato contraente e scaricata in tale Stato. Il carico in transito che sia trasferito direttamente, o attraverso un porto o impianto terminale, da una nave a un'altra, nella sua totalità o in parte, durante il trasporto dal porto o dall'impianto terminale di carico iniziale al porto o all'impianto terminale di destinazione finale è considerato carico soggetto a contributo solo in relazione al suo ricevimento nel luogo di destinazione finale;
11) "Fondo SNPP": il Fondo internazionale per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose istituito ai sensi dell'articolo 13;
12) "unità di conto": il diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale;
13) "Stato di immatricolazione della nave": per le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave è immatricolata; per le navi non immatricolate, lo Stato la cui bandiera sono autorizzate a battere;
14) "impianto terminale": ogni area di stoccaggio atta a ricevere sostanze nocive e potenzialmente pericolose ricevute per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato mediante condotte o in altro modo a detta area;
15) "amministratore": l'amministratore del Fondo SNPP;
16) "Organizzazione": l'Organizzazione marittima internazionale;
17) "segretario generale": il segretario generale dell'Organizzazione.


Allegati

 

Articolo 2
Gli allegati della presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione stessa.

Campo di applicazione


Articolo 3
Gli allegati della presente convenzione si applicano esclusivamente:
a) ai danni causati nel territorio di uno Stato contraente, incluso il suo mare territoriale;
b) ai danni da inquinamento ambientale causati nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, istituita ai sensi del diritto internazionale, o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in un'area situata oltre il mare territoriale di detto Stato e ad esso adiacente, determinata da tale Stato in conformità del diritto internazionale con un limite massimo di 200 miglia marine dalla linea di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale;
c) ai danni, diversi dai danni da inquinamento ambientale, causati all'esterno del territorio di uno Stato, incluso il mare territoriale, qualora tali danni siano stati causati da una sostanza trasportata a bordo di una nave immatricolata in uno Stato contraente o, per le navi non immatricolate, a bordo di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato contraente, e
d) alle misure preventive, ovunque esse siano adottate.

Articolo 4
1. La presente convenzione si applica alle richieste di indennizzo, diverse da quelle derivanti dai contratti di trasporto di merci e passeggeri, per danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
2. La presente convenzione non si applica se le sue disposizioni sono incompatibili con le disposizioni legislative vigenti in materia di indennizzo dei lavoratori o di regimi di sicurezza sociale. 
3. La presente convenzione non si applica:
a) ai danni da inquinamento quali definiti nella convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 1969, modificata, a prescindere dal fatto che il relativo indennizzo a titolo di detta convenzione sia pagabile o meno, e
b) ai danni causati da materiale radioattivo di classe 7 di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, modificato, o all'appendice B del codice di norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, modificato.
4. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio pubblico non commerciale.
5. Uno Stato contraente può decidere di applicare la presente convenzione alle navi da guerra o alle altre imbarcazioni di cui al paragrafo 4; in tal caso esso notifica la sua decisione al segretario generale precisando le condizioni e modalità di tale applicazione.
6. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può essere citato dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo 38 e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere in quanto Stato sovrano.

Articolo 5
1. Uno Stato, al momento della ratifica, accettazione, approvazione della presente convenzione, o al momento dell'adesione a questa, o in qualsiasi momento successivo, può dichiarare che la convenzione non si applica alle navi:
a) aventi una stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, e
b) che trasportano sostanze nocive e potenzialmente pericolose solo in colli, e
c) mentre effettuano viaggi tra porti o impianti di tale Stato.
2. Qualora due Stati confinanti convengano che la presente convenzione non si applica alle navi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), mentre effettuano viaggi tra porti o impianti di tali Stati, gli Stati in questione possono dichiarare che l'esclusione dall'applicazione della presente convenzione dichiarata in base al paragrafo 1 comprende altresì le navi di cui al presente paragrafo.
3. Qualsiasi Stato che abbia rilasciato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 può ritirare quest'ultima in qualsiasi momento.
4. Una dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 1 o 2 e il ritiro di una dichiarazione effettuata ai sensi del paragrafo 3, è depositata presso il segretario generale che, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la comunica al direttore.
5. Qualora uno Stato abbia rilasciato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 e non l'abbia ritirata, le sostanze nocive e potenzialmente pericolose trasportate a bordo delle navi cui si applica tale paragrafo non sono considerate carico soggetto a contributo ai sensi degli articoli 18 e 20, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 43.
6. Il Fondo SNPP non è tenuto a versare indennizzi per danni causati da sostanze trasportate da una nave a cui, in base a una dichiarazione ai sensi dei paragrafi 1 o 2, non si applica la convenzione, a condizione che:
a) i danni, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) o c), siano stati causati:
i) nel territorio di uno Stato, incluso il suo mare territoriale, che abbia rilasciato la dichiarazione o, nel caso di Stati confinanti che abbiano rilasciato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2, di entrambi gli Stati, o ii) nella zona economica esclusiva, o nell'area di cui all'articolo 3, lettera b), dello Stato o degli Stati di cui al punto i);
b) i danni includano le misure adottate per prevenire o per limitare i danni stessi. 


Compiti degli Stati contraenti

 

Articolo 6
Ciascuno Stato contraente garantisce il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e adotta idonee misure secondo la sua legislazione, ivi comprese le sanzioni che riterrà necessarie, al fine dell'effettivo adempimento di detti obblighi.



CAPO II
RESPONSABILITÀ



Responsabilità del proprietario


Articolo 7
1. Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il proprietario al momento di un evento è responsabile dei danni causati dal trasporto via mare di qualsiasi sostanza nociva e potenzialmente pericolosa presente a bordo della nave; se un evento consiste in una serie di fatti della stessa origine, la responsabilità ricade su colui che era proprietario quando si è verificato il primo di tali fatti.
2. Il proprietario non è responsabile se prova che tali danni:
a) risultano da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da un'insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, o
b) risultano interamente da un'azione o un'omissione intenzionali di un terzo allo scopo di causare un danno, o 
c) risultano interamente dalla negligenza o da altra azione indebita di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione, o
d) se la mancata comunicazione, da parte del caricatore o di altre persone, di informazioni riguardanti il carattere nocivo e potenzialmente pericoloso delle sostanze caricate
i) ha causato danni, totali o parziali, o
ii) ha impedito al proprietario di ottenere l'assicurazione ai sensi dell'articolo 12;
a condizione che né il proprietario, né i suoi dipendenti o mandatari fossero a conoscenza o potessero ragionevolmente essere a conoscenza del carattere nocivo e potenzialmente pericoloso delle sostanze caricate.
3. Se il proprietario riesce a provare che i danni risultano, interamente o in parte, da un'azione o un'omissione intenzionali compiute dalla persona che ha subito i danni, o dalla negligenza di tale persona, detto proprietario può venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilità nei confronti della persona in questione.
4. Le richieste di indennizzo dei danni possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente convenzione.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, una richiesta di indennizzo per danni, sia essa fondata o meno sulla presente convenzione, non può essere formulata contro:
a) i dipendenti o mandatari del proprietario o i membri dell'equipaggio;
b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, presta servizio per la nave;
c) qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla sua designazione, ivi compreso un noleggiatore a scafo nudo), il gestore o l'operatore della nave;
d) qualsiasi persona che compie operazioni di salvataggio con l'accordo del proprietario o seguendo le istruzioni di un'autorità pubblica competente;
e) qualsiasi persona che adotta misure preventive, e
f) i dipendenti o mandatari delle persone menzionate nelle lettere c), d) ed e);
salvo che i danni risultino da un atto o da un'omissione personali, commesso con l'intenzione di provocare tali danni, o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbero probabilmente tali danni.
6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto del proprietario di ricorrere contro terzi, compresi, ma non in modo limitativo, il caricatore o il ricevitore della sostanza che ha provocato i danni, o le persone di cui al paragrafo 5.

Eventi che coinvolgono due o più navi


Articolo 8
1. Ogniqualvolta i danni derivino da un evento che coinvolge due o più navi, ciascuna delle quali trasporta sostanze nocive e potenzialmente pericolose, ciascun proprietario, salvo che sia esonerato ai sensi dell'articolo 7, è responsabile dei danni. I proprietari sono responsabili solidalmente dei danni che non possono essere ragionevolmente ripartiti.
2. Tuttavia, i proprietari hanno il diritto di invocare la limitazione della loro responsabilità ai sensi dell'articolo 9.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del proprietario di ricorrere contro un altro proprietario.


Limitazione della responsabilità


Articolo 9
1. Il proprietario di una nave è autorizzato a limitare la sua responsabilità a titolo della presente convenzione, per ciascun evento, a un ammontare totale calcolato come segue:
a) 10 milioni di unità di conto per una nave la cui stazza non superi 2 000 unità, e
b) per una nave la cui stazza superi tale numero di unità, oltre all'importo di cui alla lettera a):
- per ogni unità di stazza compresa tra 2 001 e 50 000 unità di stazza, 1 500 unità di conto,
- per ogni unità di stazza superiore a 50 000 unità, 360 unità di conto,
a condizione, tuttavia, che detto ammontare totale non ecceda in ogni caso 100 milioni di unità di conto.
2. Il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità a titolo della presente convenzione se è provato che i danni risultano da un atto o da un'omissione personali del proprietario, commesso con l'intenzione di provocare tali danni o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbero probabilmente tali danni.
3. Per potersi avvalere della limitazione prevista al paragrafo 1, il proprietario costituisce un fondo, per l'ammontare totale che rappresenta il limite della sua responsabilità stabilito in conformità del paragrafo 1 presso il giudice o altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui è promossa un'azione in virtù dell'articolo 38 o, in mancanza di tale azione, presso un giudice o altra autorità competente in uno qualsiasi degli Stati contraenti nei quali un'azione possa essere promossa in virtù dell'articolo 38. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito dell'ammontare sia con la presentazione di una garanzia bancaria o altra garanzia, ammessa dalla legislazione dello Stato contraente in cui è costituito il fondo e ritenuto soddisfacente dal giudice o da altra autorità competente.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, la distribuzione del fondo tra gli aventi diritti si effettua proporzionalmente all'ammontare dei risarcimenti accertati.
5. Se, prima della distribuzione del fondo, il proprietario, un suo dipendente o mandatario, o ogni altra persona che gli fornisca l'assicurazione o altra garanzia finanziaria ha, in seguito all'evento in questione, versato un indennizzo per il danno, tale persona subentra, per l'importo pagato, nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto ai sensi della presente convenzione.
6. Il diritto di surrogazione previsto al paragrafo 5 può inoltre essere esercitato da una persona diversa da quelle ivi menzionate in relazione a ogni somma che tale persona abbia versato a titolo di risarcimento del danno, purché tale surrogazione sia autorizzata dalla legislazione nazionale applicabile.
7. Allorché il proprietario o altra persona provi che potrebbe essere costretto a pagare in data successiva in tutto o in parte un importo a titolo di indennizzo, per il quale avrebbe goduto di una surrogazione in base ai paragrafi 5 o 6 se l'indennizzo fosse stato versato prima della distribuzione del fondo, il giudice o altra autorità competente dello Stato in cui il fondo è costituito può ordinare che venga accantonata provvisoriamente una somma sufficiente per permettere all'interessato di fare valere in data successiva i propri diritti sul fondo.
8. Se ragionevoli, le spese incorse e i sacrifici consentiti volontariamente dal proprietario al fine di prevenire o limitare il danno gli conferiscono dei diritti equivalenti a quelli degli altri creditori sul fondo.
9. a) Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato
contraente non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
b) Tuttavia, uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del paragrafo 9, lettera a), può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, o dell'adesione alla medesima, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9, lettera a), è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9, lettera a), e la conversione di cui al paragrafo 9, lettera b), sono effettuati in modo da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime due frasi del paragrafo 9, lettera a). Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9, lettera a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9, lettera b), secondo i casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente convenzione o di adesione alla medesima e ogniqualvolta vi sia una modifica di tale metodo di calcolo o di tali risultati. 
10. Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura di cui all'allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, del 1969.
11. L'assicuratore o altra persona che presti la garanzia finanziaria può costituire un fondo in conformità del presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti che se il fondo fosse stato costituito dal proprietario. Tale fondo può essere costituito anche se, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità, ma in questo caso la costituzione del fondo non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario.

Articolo 10
1. Quando, dopo l'evento, il proprietario ha costituito un fondo in conformità dell'articolo 9 ed è autorizzato a limitare la sua responsabilità:
a) nessun diritto ad un indennizzo per danni che risultino dall'avvenimento può essere esercitato sugli altri beni del proprietario;
b) il giudice o altra autorità competente di qualsiasi Stato contraente ordinano la liberazione della nave o di ogni altro bene appartenente al proprietario che sia stato sequestrato a seguito di una richiesta di indennizzo per i danni causati dallo stesso evento, e agisce allo stesso modo nei confronti di ogni cauzione od altra garanzia depositata allo scopo di evitare tali sequestri.
2. Le disposizioni precedenti tuttavia si applicano soltanto se il richiedente può rivolgersi al giudice che controlla il fondo e se il fondo può effettivamente essere utilizzato per soddisfare la sua richiesta.

Morte e lesioni


Articolo 11
Le richieste di indennizzo per morte o lesioni personali sono prioritarie rispetto alle altre richieste, salvo nella misura in cui l'importo complessivo di dette richieste superi i due terzi dell'ammontare totale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.

Assicurazione obbligatoria del proprietario


Articolo 12
1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti effettivamente sostanze nocive e potenzialmente pericolose è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale la garanzia di una banca o di un istituto finanziario analogo, per un importo fissato secondi i limiti di responsabilità previsti all'articolo 9, paragrafo 1, per coprire la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della presente convenzione. 
2. Per ogni nave è rilasciato un certificato di assicurazione obbligatoria attestante che un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente convenzione dopo che l'autorità competente di uno Stato contraente ha accertato che i requisiti del paragrafo 1 sono soddisfatti. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, detto certificato di assicurazione obbligatoria è rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Detto
certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme al modello che figura nell'allegato I e contenere le seguenti informazioni:
a) nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;
b) nome del proprietario e luogo ove egli ha la principale sede di affari;
c) numero IMO di identificazione della nave;
d) tipo e durata della garanzia;
e) nome e luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove occorra, luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia, e
f) periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell'assicurazione o della garanzia.
3. Il certificato di assicurazione obbligatoria è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo dovrà essere corredato della traduzione in una di tali lingue.
4. Il certificato di assicurazione obbligatoria deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato.
5. Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie che, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità dell'assicurazione o della garanzia finanziaria indicato nel certificato in virtù del paragrafo 2, possono scadere prima della fine di un periodo di tre mesi a partire dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all'autorità di cui al paragrafo 4, a meno che sia stato rilasciato un nuovo certificato di assicurazione obbligatoria entro tale termine. Le disposizioni che precedono si applicano altresì ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria non soddisfa più le disposizioni del presente articolo.
6. Lo Stato di immatricolazione della nave determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato di assicurazione obbligatoria, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
7. Ai fini della presente convenzione, ciascuno Stato contraente riconosce i certificati di assicurazione obbligatori rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente in conformità del paragrafo 2 e li considera equivalenti a quelli da esso stesso rilasciati o autenticati, anche se riguardano una nave non immatricolata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato di assicurazione obbligatoria non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla presente convenzione.
8. Ogni azione per l'indennizzo di danni può essere proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario per i danni. In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dal paragrafo 1, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità. Il convenuto può inoltre avvalersi dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire (ad eccezione del fallimento o della messa in liquidazione del proprietario). Il convenuto può altresì avvalersi del fatto che i danni risultano da comportamento doloso del proprietario, ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di un'azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel processo.
9. Ogni fondo costituito da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti in base alla presente convenzione.
10. Uno Stato contraente autorizza a commerciare le navi battenti la sua bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo se dispongono di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12.
11. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, un'assicurazione o altra garanzia dell'importo specificato al paragrafo 1 copra ogni nave, qualunque sia il luogo di immatricolazione, che entra nei suoi porti o che li lascia oppure che arriva ad un impianto situato al largo nel proprio mare territoriale o ne parte.
12. Le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi di proprietà di uno Stato contraente che non sono coperte da un'assicurazione o da garanzia finanziaria. Tali navi devono tuttavia disporre di un certificato di assicurazione obbligatoria rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di immatricolazione in cui si attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell'ambito dei limiti previsti al paragrafo 1. Tale certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.



CAPO III
INDENNIZZO DA PARTE DEL FONDO INTERNAZIONALE PER LE SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE PERICOLOSE (FONDO SNPP)

Istituzione del Fondo SNPP


Articolo 13
1. È istituito il Fondo internazionale per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose (Fondo SNPP), per gli scopi seguenti:
a) assicurare il risarcimento per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose nella misura in cui la protezione che deriva dal capo II sia insufficiente o non sia disponibile, e b) dare esecuzione ai compiti connessi, stabiliti all'articolo 15.
2. In ogni Stato contraente, il Fondo SNPP viene riconosciuto come persona giuridica che può, in base alla legge di tale Stato, assicurare diritti ed obblighi ed essere parte in ogni procedimento iniziato dinanzi ai giudici di detto Stato. Ogni Stato contraente riconosce l'amministratore come rappresentante legale del Fondo SNPP.

Risarcimento


Articolo 14
1. Per adempiere le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 13, il Fondo SNPP è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno se tale persona non è stata in grado di ottenere un pieno e adeguato risarcimento dei danni in base al capo II per uno dei seguenti motivi:
a) il capo II non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione;
b) il proprietario responsabile ai sensi del capo II non è finanziariamente in grado di adempiere completamente i suoi obblighi a titolo della presente convenzione ed ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione del capo II non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato finanziariamente incapace di adempiere i suoi obblighi e la garanzia finanziaria è ritenuta insufficiente, se la vittima del danno, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l'ammontare delle indennità che le sono dovute ai sensi del capo II;
c) i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi del capo II.
2. Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per prevenire o limitare i danni sono considerati, se ragionevoli, come danni.
3. Il Fondo SNPP è esonerato da ogni obbligo ai sensi dei precedenti paragrafi nei casi seguenti:
a) se prova che i danni risultano da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile o da un'insurrezione o sono imputabili a fughe o scarichi di sostanze nocive e potenzialmente pericolose provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente ad uno Stato o gestita da tale Stato o adibita esclusivamente, al momento dell'evento, ad un servizio di Stato non commerciale, o
b) se il richiedente non può provare che i danni sono imputabili ad un evento che coinvolge una o più navi.
4. Se il Fondo SNPP prova che i danni risultano interamente o in parte, da un'azione o un'omissione intenzionali compiute dalla persona che ha subito i danni, o dalla negligenza di tale persona, il Fondo SNPP può venire esonerato completamente o in parte dal proprio obbligo di risarcire la detta persona. Il Fondo è, in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7. Tuttavia, detto esonero del Fondo SNPP non si applica in relazione alle misure preventive.
5. a) Salvo quanto disposto altrimenti dalla lettera b), l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo SNPP deve versare per un determinato evento in base al presente articolo è limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare degli indennizzi effettivamente versati, in base al capo II, per risarcire i danni verificatisi nell'ambito del campo di applicazione della presente convenzione quale definito all'articolo 3 non ecceda 250 milioni di unità di conto;
b) l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo SNPP deve versare in base al presente articolo per danni risultanti da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, non può superare 250 milioni di unità di conto;
c) gli eventuali interessi maturati su un fondo costituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'indennizzo massimo che il Fondo SNPP deve versare ai sensi del presente articolo;
d) gli importi menzionati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale sulla base del valore di detta moneta rispetto ai diritti speciali di prelievo alla data della decisione dell'assemblea del Fondo SNPP relativa alla data del primo versamento degli indennizzi.
6. Qualora l'ammontare delle richieste di indennizzo contro il Fondo SNPP accolte superi l'importo complessivo del risarcimento che può essere versato ai sensi del paragrafo 5, l'importo disponibile è suddiviso in modo tale che la proporzione tra una richiesta di indennizzo accolta e l'importo del risarcimento effettivamente ricevuto dagli aventi diritto ai sensi della presente convenzione sia la stessa per tutti. Tuttavia, le richieste di indennizzo per morte o lesioni personali sono prioritarie rispetto alle altre richieste salvo che l'importo complessivo di dette richieste superi i due terzi dell'ammontare totale fissato in conformità del paragrafo 5.
7. L'assemblea del Fondo SNPP può decidere che, in casi eccezionali, i risarcimenti a titolo della presente convenzione possono essere versati anche se il proprietario non ha costituito un fondo in base al capo II. In tali casi, si applica il paragrafo 5, lettera d).

Compiti connessi del Fondo SNPP


Articolo 15
Per adempiere la funzione attribuitagli ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il Fondo SNPP esegue i seguenti compiti:
a) esamina le richieste di indennizzo presentate contro il Fondo SNPP;
b) prepara, per ogni anno civile, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo seguente:
Spese:
i) costi e spese previsti per l'amministrazione del Fondo nel corso dell'anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti, e
ii) pagamenti che il Fondo SNPP dovrà effettuare nel corso dell'anno considerato.
Proventi:
iii) eccedente risultante dalle operazioni degli anni precedenti, ivi compresi gli interessi che potrebbero essere riscossi;
iv) contributi iniziali dovuti nel corso dell'anno;
v) contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio, e 
vi) ogni altro provento;
c) si avvale, su richiesta di uno Stato contraente, dei suoi buoni uffici, nella misura necessaria, al fine di aiutare detto Stato a ottenere rapidamente il personale, il materiale e i servizi necessari per consentire allo Stato stesso di adottare misure intese a prevenire o limitare i danni derivanti da un evento in relazione al quale può essere richiesto al Fondo SNPP il versamento di un indennizzo a titolo della presente convenzione, e
d) concede, alle condizioni stabilite nel regolamento interno, facilitazioni di credito volte all'adozione di misure preventive contro i danni derivanti da un particolare evento in relazione al quale può essere richiesto al Fondo SNPP il versamento di un indennizzo a titolo della presente convenzione.

Disposizioni generali in materia di contributi


Articolo 16
1. Il Fondo SNPP dispone di un conto generale, suddiviso in settori.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, il Fondo SNPP dispone inoltre di conti separati relativi a:
a) idrocarburi, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto i) (conto idrocarburi);
b) gas naturale liquefatto di idrocarburi leggeri, costituito prevalentemente da metano (GPL) (conto GPL), e
c) gas di petrolio liquefatto di idrocarburi leggeri, costituito prevalentemente da propano e butano (GPL) (conto GPL).
3. Sono versati al Fondo SNPP contributi iniziali e, ove richiesti, contributi annuali.
4. I contributi al Fondo SNPP sono versati sul conto generale ai sensi dell'articolo 18, sui conti separati ai sensi dell'articolo 19 e sul conto generale o sui conti separati ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 6, il conto generale è utilizzato per risarcire i danni causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose coperte da detto conto e un conto separato è utilizzato per risarcire i danni causati da una delle sostanze nocive e potenzialmente pericolose coperta da detto conto.
5. Ai fini dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera c), dell'articolo 20 e dell'articolo 21, paragrafo 5, quando l'ammontare totale dei quantitativi di un determinato tipo di carico soggetto a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno civile da una persona nel territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi dello stesso tipo di carico che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno nello stesso Stato contraente da una o più persone associate, superi il limite specificato ai rispettivi punti, la persona è tenuta a versare dei contributi calcolati in funzione dei quantitativi effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il fatto che tali quantitativi non superino il rispettivo limite.
6. Per "persona associata" si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune. La legge nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.

Disposizioni generali in materia di contributi annuali


Articolo 17
1. Sono versati contributi annuali sul conto generale e su ciascun conto separato solo quando essi sono necessari per effettuare pagamenti mediante il conto in questione.
2. I contributi annuali pagabili ai sensi degli articoli 18, 19 e 21, paragrafo 5, sono determinati dall'assemblea e calcolati in conformità di detti articoli sulla base delle unità di carico soggetto a contributo ricevuto o, per quanto riguarda i carichi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), scaricati nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea.
3. L'assemblea fissa l'importo totale dei contributi annuali da versare al conto generale e a ciascun conto separato. In seguito a detta decisione, l'amministratore calcola, in relazione a ogni Stato contraente, per ogni persona tenuta a versare contributi a norma dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 5, l'importo dei contributi annuali di detta persona a ciascun conto, sulla base di un importo fisso per ogni unità di carico soggetto a contributo dichiarata in relazione a detta persona nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea. Per quanto riguarda il conto generale, il summenzionato importo fisso per unità di carico soggetto a contributo per ogni settore è calcolato sulla base delle disposizioni che figurano nell'allegato II della presente convenzione. Per ciascun conto separato, l'importo fisso per unità di carico soggetto a contributo precedentemente menzionato è calcolato dividendo il contributo annuale totale da versare a detto conto per il quantitativo totale di carico soggetto a contributo in relazione al conto in questione.
4. L'assemblea può inoltre imporre contributi annuali per costi amministrativi e decidere in merito alla ripartizione di detti costi fra i settori del conto generale e dei conti separati. 
5. L'assemblea decide altresì in merito alla ripartizione tra i pertinenti conti e settori degli importi pagati a titolo di indennizzo per i danni causati da due o più sostanze che rientrano in conti o settori diversi, in base a una stima della misura in cui ognuna delle sostanze in questione ha contribuito a causare i danni.

Contributi annuali al conto generale


Articolo 18
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, versano contributi annuali al conto generale, per quanto riguarda ciascuno Stato contraente, le persone che, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, sono state ricevitori in detto Stato di quantitativi totali superiori a 20 000 tonnellate di carico soggetto a contributo, diverso dalle sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che rientrano nei seguenti settori:
a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto vii);
b) sostanze di cui al paragrafo 2, e
c) altre sostanze.
2. Versano inoltre contributi annuali al conto generale le persone che sarebbero state tenute a pagare contributi a un conto separato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, se il funzionamento di quest'ultimo conto non fosse stato rinviato o sospeso a norma dell'articolo 19. Ciascun conto separato il cui funzionamento sia stato rinviato o sospeso a norma dell'articolo 19 costituisce un settore separato all'interno del conto generale.


Contributi annuali ai conti separati


Articolo 19
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, sono versati contributi annuali ai conti separati per quanto riguarda ciascuno Stato contraente:
a) nel caso del conto idrocarburi;
i) dalle persone che, in tale Stato, hanno ricevuto, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, quantitativi totali superiori a 150 000 tonnellate di idrocarburi soggetti a contributo quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 1971, modificata, e che sono o sarebbero tenute a versare contributi al Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi ai sensi dell'articolo 10 di detta convenzione, e
ii) dalle persone che, in tale Stato, sono state ricevitori, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, di quantitativi totali superiori a 20 000 tonnellate di altri idrocarburi trasportati alla rinfusa elencati nell'appendice I dell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato;
b) nel caso del conto GPL, dalle persone che, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, sono state titolari, immediatamente prima della scaricazione, di un carico GPL scaricato in un porto o impianto terminale di tale Stato;
c) nel caso del conto GPL, dalle persone che, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, sono state ricevitori, in tale Stato, di quantitativi totali di GPL superiori a 20 000 tonnellate.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, i conti separati di cui al precedente paragrafo 1 diventano operativi contemporaneamente al conto generale.
3. Il funzionamento iniziale di un conto separato di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è rinviato finché i quantitativi del carico soggetto a contributo per detto conto, nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno eventualmente stabilito dall'assemblea, superano i seguenti livelli:
a) 350 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto idrocarburi;
b) 20 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto GPL, e 
c) 15 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto GPL.
4. L'assemblea può sospendere il funzionamento di un conto separato nei seguenti casi:
a) se i quantitativi di carico soggetto a contributo per detto conto nel corso dell'anno civile precedente sono inferiori al livello specificato per detto conto al paragrafo 3, o
b) se, trascorsi sei mesi dalla data nella quale i contributi dovevano essere versati, il totale dei contributi non versati su detto conto è superiore al dieci per cento dell'importo del contributo più recente versato su detto conto in conformità del paragrafo 1.
5. L'assemblea può ripristinare il funzionamento di un conto separato sospeso ai sensi del paragrafo 4.
6. Le persone tenute al pagamento di contributi a un conto separato il cui funzionamento è stato rinviato ai sensi del paragrafo 3 o sospeso ai sensi del paragrafo 4, versano sul conto generale i contributi da esse dovuti per detto conto separato. Ai fini del calcolo dei contributi futuri, il conto separato rinviato o sospeso costituisce un nuovo settore all'interno del conto generale ed è soggetto al sistema di punti SNPP definito nell'allegato II.

Contributi iniziali


Articolo 20
1. Per ciò che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi iniziali che deve versare ciascuna delle persone tenuta a contribuire al Fondo è calcolato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, degli articoli 18 e 19, dell'articolo 21, paragrafo 5, sulla base di una somma fissa, uguale per il conto generale e per ciascun conto separato, per unità di carico soggetto a contributo da essa ricevuto o, nel caso del GPL, scaricato in detto Stato, nel corso dell'anno civile che precede quello in cui la presente convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato.
2. La somma fissa e le unità per i diversi settori all'interno del conto generale, nonché per ciascun conto separato di cui al paragrafo 1 sono determinati dall'assemblea.
3. I contributi iniziali sono versati nei tre mesi che seguono la data nella quale il Fondo SNPP invia fatture, per quanto riguarda ciascuno degli Stati contraenti, alle persone tenute a pagare i contributi in conformità del paragrafo 1.

Relazioni


Articolo 21
1. Ogni Stato contraente si accerta che le persone tenute a pagare i contributi ai sensi degli articoli 18 e 19 o del paragrafo 5 del presente articolo siano iscritte in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'amministratore in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica all'amministratore, alla data e secondo le modalità che saranno fissate nel regolamento interno del Fondo SNPP, il nome e l'indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente agli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di carico soggetto a contributo per i quali detta persona è tenuta a contribuire al Fondo in relazione all'anno civile precedente.
3. L'elenco fa fede sino a prova contraria, per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute in base agli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di carico in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.
4. Quando uno Stato contraente non adempie l'obbligo di comunicare all'amministratore le informazioni di cui al paragrafo 2 e ciò comporta una perdita finanziaria per il Fondo SNPP, detto Stato contraente è tenuto a risarcire il Fondo SNPP per la perdita subita. L'assemblea, su raccomandazione dell'amministratore, decide se lo Stato contraente deve pagare detto risarcimento.
5. Per quanto riguarda il carico soggetto a contributo trasportato da un porto o impianto terminale di uno Stato contraente a un altro porto o impianto terminale situato nello stesso Stato contraente e ivi scaricato, gli Stati contraenti possono presentare al Fondo SNPP una relazione nella quale sia indicato, per ciascun conto, il quantitativo complessivo annuale che copra tutti i ricevimenti di carico soggetto a contributo, compresi i quantitativi in relazione ai quali devono essere versati contributi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5. Al momento dell'invio della relazione, lo Stato contraente: 
a) notifica al Fondo SNPP che intende pagare al Fondo SNPP per ciascun conto l'ammontare complessivo relativo all'anno considerato in un'unica soluzione, oppure
b) incarica il Fondo SNPP di imputare l'ammontare complessivo per ogni conto fatturando a ciascuno dei ricevitori o, nel caso del GPL, dei titolari che effettuano la scaricazione nell'ambito della giurisdizione di detto Stato contraente, la somma che ciascuno di essi è tenuto a versare. Dette persone sono identificate in conformità della legislazione nazionale dello Stato in questione.

Mancato pagamento dei contributi


Articolo 22
1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui agli articoli 18, 19, 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5, viene accresciuto di un interesse il cui tasso è fissato conformemente al regolamento interno del Fondo SNPP, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi.
2. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5, a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o ad una parte di tale contributo o è in arretrato con il versamento, l'amministratore adotta, a nome del Fondo SNPP, tutte le misure del caso, compresa l'azione penale, nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il recupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l'assemblea può, su raccomandazione dell'amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.

Responsabilità facoltativa degli Stati contraenti in merito al pagamento dei contributi


Articolo 23
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 5, uno Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire, in base agli articoli 18, 19, 20 o all'articolo 21, paragrafo 5, per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose che essa ha ricevuto o scaricato sul territorio di tale stato. Una tale dichiarazione viene fatta per iscritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti.
2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell'entrata in vigore della presente convenzione conformemente all'articolo 46, essa va depositata presso il segretario generale che la comunica all'amministratore dopo l'entrata in vigore della convenzione.
3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, va depositata presso l'amministratore.
4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla notificandolo per iscritto all'amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento da parte dell'amministratore.
5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un giudice competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunità che avrebbe potuto invocare.

Organizzazione e amministrazione


Articolo 24
Il Fondo SNPP è costituito da un'assemblea e da un segretariato diretto da un amministratore.

Assemblea

Articolo 25
L'assemblea è composta di tutti gli stati contraenti la presente convenzione.


Articolo 26
Le funzioni dell'assemblea sono le seguenti:
a) eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vice-presidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;
b) fissare il regolamento interno, per quanto non sarà stato previsto espressamente dalla presente convenzione;
c) redigere, applicare e riesaminare periodicamente il regolamento interno e il regolamento finanziario per quanto riguarda la funzione del Fondo SNPP, descritta all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i compiti connessi del Fondo SNPP, elencati all'articolo 15;
d) nominare l'amministratore, emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e fissare le condizioni di impiego dell'amministratore e degli altri membri del personale;
e) adottare il bilancio annuale preparato in conformità dell'articolo 15, lettera b);
f) esaminare e, ove necessario, approvare le raccomandazioni dell'amministratore riguardo alla portata della definizione di carico soggetto a contributo;
g) nominare i revisori dei conti e approvare i conti del Fondo SNPP;
h) approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo SNPP, pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità dell'articolo 14 e fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinché le vittime dei danni siano indennizzate il più rapidamente possibile;
i) istituire un comitato per le richieste di indennizzo, composto di un minimo di sette e un massimo di quindici membri, e tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari, definirne il mandato e conferire loro l'autorità necessaria a svolgere le funzioni che sono loro attribuite; nel nominare i membri di detti organi, l'assemblea cerca di assicurare un'equa ripartizione geografica dei membri e un'appropriata rappresentanza degli stati contraenti; il regolamento interno dell'assemblea può essere applicato, mutatis mutandis, ai lavori di detti organi sussidiari;
j) determinare fra gli stati che non sono parti della convenzione, fra i membri associati dell'organizzazione e fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'assemblea e degli organi sussidiari;
k) dare all'amministratore e agli organi sussidiari le istruzioni relative alla gestione del Fondo SNPP;
l) vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della convenzione e delle sue decisioni;
m) esaminare ogni cinque anni l'attuazione della presente convenzione, con particolare riferimento al funzionamento del sistema di calcolo dei contributi e al meccanismo di contribuzione relativo al commercio interno;
n) adempiere ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo SNPP.


Articolo 27
1. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni anno civile, su convocazione dell'amministratore.
2. L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria, su convocazione dell'amministratore, a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. L'amministratore può inoltre convocare una sessione straordinaria di propria iniziativa, previa consultazione del presidente dell'assemblea. L'amministratore informerà i membri in merito a dette sessioni con un preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 28
La maggioranza dei membri dell'assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.

Segretariato


Articolo 29
1. Il segretariato comprende l'amministratore e il personale necessario all'amministrazione del Fondo SNPP.
2. L'amministratore è il rappresentante legale del fondo SNPP.

Articolo 30
1. L'amministratore è il più alto funzionario del Fondo SNPP. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'assemblea, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente convenzione del regolamento interno del Fondo SNPP nonché quelle che gli sono attribuite dall'assemblea.
2. Ha il compito, in particolare:
a) di nominare il personale necessario all'amministrazione del Fondo SNPP;
b) di adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo SNPP;
c) di riscuotere i contributi dovuti in base alla presente convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;
d) di ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il trattamento delle domande introdotte contro il Fondo SNPP o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo;
e) di adottare tutte le misure per trattare le domande di risarcimento presentate al Fondo SNPP, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno del Fondo SNPP, ivi compreso il regolamento definitivo delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'assemblea ove il regolamento interno lo preveda;
f) di redigere e di presentare all'assemblea rendiconti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno civile;
g) di redigere, in consultazione con il presidente dell'assemblea, e pubblicare una relazione relativa alle attività del Fondo SNPP nel corso dell'anno civile precedente, e
h) di elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti e le informazioni richiesti per i lavori dell'assemblea e dei suoi organi sussidiari.

Articolo 31
Nello svolgimento dei loro compiti, l'amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo SNPP. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'amministratore nonché del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Finanze


Articolo 32
1. Ogni Stato contraente prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'assemblea e dei suoi rappresentanti in seno agli organi sussidiari.
2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo SNPP è a carico di quest'ultimo.

Voto


Articolo 33
Il voto in seno all'assemblea è regolato dalle seguenti disposizioni:
a) ogni membro dispone di un voto;
b) salvo che l'articolo 34 non disponga diversamente le decisioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
c) quando sia richiesta una maggioranza dei due terzi, le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, e
d) ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti" significa "membri presenti alla seduta al momento della votazione", la frase "membri presenti e votanti" indica i "membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo ". I membri che si astengono sono considerati come non votanti.

Articolo 34
Le seguenti decisioni dell'assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:
a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 o 5 dell'articolo 19, relativa alla sospensione o al ripristino del funzionamento di un conto separato;
b) ogni decisione adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22, di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente;
c) la nomina dell'amministratore conformemente alle disposizioni della lettera d) dell'articolo 26;
d) l'istituzione di organi sussidiari conformemente alla lettera i) dell'articolo 26 e le questioni connesse a detta istituzione,
e
e) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 51, sul fatto che la presente convenzione continui ad essere in vigore.

Esenzioni fiscali e norme valutarie


Articolo 35

1. Il Fondo SNPP, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni necessari per l'esercizio delle sue funzioni quali descritte all'articolo 13, paragrafo 1, sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti. 
2. Quando il Fondo SNPP effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di importanti servizi, necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali al fine di conseguire gli scopi definiti all'articolo 13, paragrafo 1, e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli stati contraenti adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l'esonero o il rimborso dell'ammontare di tali diritti e tasse. I beni così acquisiti non possono essere ceduti a titolo oneroso né a titolo gratuito, se non alle condizioni approvate dal governo dello stato che ha concesso o sostenuto l'esonero o il rimborso.
3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. Il Fondo SNPP è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non potranno essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, a meno che ciò non avvenga a condizioni concordate dal governo di tale paese.
5. Le persone che contribuiscono al Fondo SNPP nonché le vittime ed i proprietari di navi che ricevono dei versamenti dal Fondo SNPP restano sottoposti alla legislazione fiscale dello stato in cui sono imponibili, senza che la presente convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale.
6. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimento di capitali, gli stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo SNPP nonché delle indennità pagate dal Fondo SNPP.

Riservatezza delle informazioni


Articolo 36

Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo SNPP, a meno che ciò non sia assolutamente necessario per permettere al Fondo SNPP di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio.

CAPO IV
RICHIESTE DI INDENNIZZO E AZIONI

Prescrizione delle azioni


Articolo 37
1. I diritti all'indennizzo di cui al capo II si estinguono se non viene intentata un'azione giudiziaria entro tre anni a partire dalla data in cui la persona che ha subito i danni è venuta a conoscenza o dovrebbe ragionevolmente essere venuta a conoscenza dei danni e dell'identità del proprietario.
2. I diritti all'indennizzo di cui al capo III si estinguono se non viene intentata un'azione giudiziaria o effettuata una notifica ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 7 entro tre anni a partire dalla data in cui la persona che ha subito i danni è venuta a conoscenza o dovrebbe ragionevolmente essere venuta a conoscenza dei danni.
3. In alcun caso, tuttavia, può essere intentata un'azione oltre dieci anni dopo la data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno.
4. Qualora l'evento consista in una serie di fatti, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo fatto.

Competenza giurisdizionale per le azioni intentate contro il proprietario


Articolo 38

1. Se un evento ha causato un danno nel territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona di cui all'articolo 3, lettera b), di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure preventive per prevenire o attenuare i danni in tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, l'azione per indennizzo nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario può essere proposta soltanto davanti ai giudici di tali Stati contraenti.
2. Se un evento ha causato un danno esclusivamente al di fuori del territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato e le condizioni per l'applicazione della presente convenzione elencate all'articolo 3, lettera c), sono state soddisfatte, o sono state adottate misure preventive per prevenire o attenuare tali danni, l'azione per indennizzo può essere proposta nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario solo davanti ai giudici:
a) dello Stato contraente in cui la nave è immatricolata o, nel caso di una nave non immatricolata, dello Stato contraente la cui bandiera la nave è autorizzata a battere, o 
b) dello Stato contraente in cui si trova la residenza abituale o il centro di attività principale del proprietario, o
c) dello Stato contraente in cui è stato costituito un fondo conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.
3. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, di qualsiasi azione intentata ai sensi del paragrafo 1 o 2.
4. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri organi giurisdizionali abbiano competenza per conoscere delle azioni in materia di indennizzo contemplate dalla presente convenzione.
5. Dopo la costituzione di un fondo ai sensi dell'articolo 9 da parte del proprietario o dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria conformemente all'articolo 12, i giudici dello Stato in cui il Fondo è costituito hanno la competenza giurisdizionale esclusiva per determinare tutti gli aspetti riguardanti la ripartizione e la distribuzione del fondo.

Competenza giurisdizionale per le azioni intentate nei confronti del fondo SNPP o da detto fondo


Articolo 39

1. Fatte salve le successive disposizioni del presente articolo, qualsiasi azione di risarcimento intentata contro il Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 14 è promossa esclusivamente dinanzi a un giudice competente ai sensi dell'articolo 38 per le azioni intentate nei confronti del proprietario responsabile dei danni risultanti dall'evento in questione, o dinanzi a un giudice dello Stato contraente che sarebbe stato competente in caso di responsabilità di un proprietario.
2. Qualora la nave che trasporta le sostanze nocive o potenzialmente pericolose che hanno causato i danni non sia stata identificata, le disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alle azioni nei confronti del Fondo SNPP.
3. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri organi giurisdizionali abbiano competenza per conoscere delle azioni nei confronti del Fondo SNPP di cui al paragrafo 1.
4. Qualora nei confronti del proprietario o del garante del proprietario sia intentata un'azione di indennizzo dinanzi a un giudice, quest'ultimo ha la competenza esclusiva per ogni azione di indennizzo nei confronti del Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 14 in relazione al medesimo danno.
5. Ciascuno Stato contraente garantisce che il Fondo SNPP possa intervenire quale parte in ogni azione promossa ai sensi della presente convenzione dinanzi a un giudice competente dello Stato in questione nei confronti del proprietario o del garante del proprietario.
6. Salvo che il paragrafo 7 disponga diversamente, il Fondo SNPP non è vincolato da alcuna sentenza o decisione resa in seguito ad azioni di cui non è stato parte o da alcuna composizione amichevole di cui non è parte.
7. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, se un'azione di risarcimento di danni ai sensi della presente convenzione è stata intentata avanti un giudice competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, la legge nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo SNPP. Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova il giudice investito, lasciando al Fondo SNPP un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal giudice in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata
è opponibile al Fondo SNPP anche se quest'ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.

Riconoscimento ed esecuzione


Articolo 40

1. Ogni sentenza pronunciata da un giudice competente in conformità dell'articolo 38, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine in cui non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che:
a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode;
b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.
2. Ogni sentenza riconosciuta ai sensi del paragrafo 1 è esecutiva in ogni Stato contraente non appena sono state espletate tutte le formalità richieste in detto Stato. Tali formalità non devono tuttavia permettere il riesame nel merito della questione.
3. Fatta salva qualsiasi decisione in merito alla ripartizione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, una sentenza resa da un giudice competente nei confronti del Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 39, paragrafi 1 e 3, e che è divenuta esecutiva nello Stato d'origine e non può più formare oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente.

Surrogazione e ricorso


Articolo 41

1. Per ogni importo versato a titolo di risarcimento dei danni dal Fondo SNPP conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, il Fondo è surrogato in tutti i diritti che spettano al soggetto così risarcito nei confronti del proprietario o del garante del proprietario.
2. Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto di ricorso o di surrogazione del Fondo SNPP nei confronti delle persone, comprese le persone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), diverse da quelle menzionate al paragrafo precedente, nella misura in cui esse possano limitare la propria responsabilità. Ad ogni modo, il diritto di surrogazione del Fondo SNPP nei confronti di tali persone non è meno favorevole di quello di cui dispone l'assicuratore della persona a cui è stato versato l'indennizzo.
3. Fatto salvo ogni altro eventuale diritto di surrogazione o di ricorso nei confronti del Fondo SNPP, uno Stato contraente o un suo ente che abbia versato un indennizzo a titolo di risarcimento dei danni in base alle disposizioni della propria legislazione nazionale è surrogato in tutti i diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente convenzione.

Clausola di prevalenza


Articolo 42

La presente convenzione prevale su tutte le convenzioni che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione ma solo qualora tali convenzioni siano in contrasto con essa; la presente disposizione lascia tuttavia impregiudicati gli obblighi che dette convenzioni impongono agli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti della presente convenzione.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Informazioni sul carico soggetto a contributo


Articolo 43

All'atto del deposito di uno strumento di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e successivamente con periodicità annuale sino all'entrata in vigore della presente convenzione in uno Stato, lo Stato in questione presenta al segretario generale informazioni sui pertinenti quantitativi di carico soggetti a contributo ricevuti o, nel caso del GPL, scaricati in tale Stato nell'anno civile precedente, con riferimento al conto generale e a ciascun conto separato.

Prima sessione dell'assemblea


Articolo 44

Il segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. Questa si tiene appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e, in ogni caso, entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

CAPO VI
CLAUSOLE FINALI

Firma,ratifica,accettazione,approvazione e adesione


Articolo 45

1. La presente convenzione è aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione dal 1o ottobre 1996 al 30 settembre 1997 e resta successivamente aperta all'adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente convenzione mediante:
a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
c) l'adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il segretario generale.

Entrata in vigore


Articolo 46
1. La presente convenzione entra in vigore diciotto mesi dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno dodici Stati, compresi quattro Stati ognuno dei quali con non meno di 2 milioni di unità di stazza lorda, hanno espresso il proprio consenso ad aderirvi, e
b) il segretario generale è stato informato, conformemente all'articolo 43, che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 18, paragrafi 1, lettere a) e c), hanno ricevuto nel corso dell'anno civile precedente un quantitativo totale di almeno 40 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo al conto generale.
2. Per uno Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dalla presente convenzione dopo che siano state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, tale consenso prende effetto tre mesi dopo la data in cui è stato espresso, o dalla data in cui la convenzione entra in vigore conformemente al paragrafo 1, se quest'ultima è posteriore. 

Revisione e modifica


Articolo 47

1. L'Organizzazione può indire una conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente convenzione.
2. Il segretario generale convoca una conferenza degli Stati contraenti della presente Convenzione avente per oggetto la revisione o la modifica della convenzione su richiesta di sei Stati contraenti, o di un terzo degli Stati contraenti, se quest'ultimo numero è superiore.
3. Ogni assenso ad aderire alla presente convenzione espresso dopo l'entrata in vigore di una modifica alla convenzione sarà ritenuto riferito alla convenzione modificata.

Modifica dei limiti


Articolo 48

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 47, la procedura speciale esposta in questo articolo si applica esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 5.
2. Su richiesta di almeno metà degli Stati contraenti, ma in ogni caso non meno di sei, qualsiasi proposta di modifica dei limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 5, è distribuita dal segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.
3. Qualsiasi proposta di modifica così presentata e distribuita è sottoposta all'esame del comitato giuridico dell'Organizzazione (il comitato giuridico) almeno sei mesi dopo la sua distribuzione.
4. Tutti gli Stati contraenti, siano essi membri dell'Organizzazione o meno, sono autorizzati a partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione delle modifiche.
5. Le modifiche sono adottate alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliata come indicato nel paragrafo 4, a condizione che almeno metà degli Stati contraenti sia presente all'atto della votazione.
6. Nell'esaminare una proposta di modifica dei limiti, il comitato giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi, in particolare dell'ammontare dei danni che ne sono risultati, delle variazioni di valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul costo dell'assicurazione. Tiene conto inoltre del nesso tra i limiti fissati all'articolo 9, paragrafo 1, e quelli fissati all'articolo 14, paragrafo 5.
7. a) Nessuna modifica dei limiti ai sensi del presente articolo può essere presa in considerazione prima che siano passati cinque anni dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma né prima che siano passati cinque anni dalla data di entrata in vigore di una precedente modifica ai sensi del presente articolo. 
b) Nessun limite può essere aumentato al punto da superare un importo corrispondente a un limite fissato dalla presente convenzione, maggiorato del 6 % all'anno calcolato come interesse composto a partire dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma.
c) Nessun limite può essere aumentato al punto da superare un importo corrispondente a un limite fissato dalla presente convenzione moltiplicato per tre.
8. Ogni modifica adottata ai sensi del paragrafo 5 è notificata dall'Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. Una modifica si considera accettata al termine di un periodo di diciotto mesi a partire dalla data della notifica, a meno che durante tale periodo una percentuale non inferiore a un quarto degli Stati che erano Stati contraenti all'atto dell'adozione della modifica abbia comunicato al Segretario generale di non accettare la modifica, nel qual caso questa è respinta e non ha efficacia.
9. Una modifica considerata accettata conformemente al paragrafo 8 entra in vigore diciotto mesi dopo l'accettazione. 
10. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dalla modifica, a meno che non denuncino la convenzione conformemente all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Tale denuncia ha efficacia all'entrata in vigore della modifica.
11. Quando una modifica è stata adottata ma il periodo di diciotto mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventi Stato contraente durante tale periodo è vincolato dalla modifica se questa entra in vigore. Uno Stato che diventi uno Stato contraente dopo tale periodo è vincolato dalle modifiche già accettate conformemente al paragrafo 8. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da una modifica quando questa entra in vigore o quando la presente convenzione entra in vigore per tale Stato, qualora ciò avvenga in data successiva.

Denuncia


Articolo 49

1. La presente convenzione può essere denunciata da uno Stato contraente in qualsiasi momento dopo la data in cui è entrata in vigore per tale Stato. 
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il segretario generale.
3. La denuncia ha efficacia dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento presso il segretario generale o allo scadere di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato nello strumento stesso.
4. In caso di denuncia da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni della presente convenzione relative all'obbligo di versare contributi ai sensi dell'articolo 18, dell'articolo 19 o dell'articolo 21, paragrafo 5, in relazione al pagamento di indennizzi eventualmente decisi dall'assemblea in seguito a un evento verificatosi prima che la denuncia avesse efficacia.

Sessioni straordinarie dell'assemblea


Articolo 50

1. Uno Stato contraente può, entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia che comporterà, a suo avviso, un aumento significativo del livello dei contributi a carico degli altri Stati contraenti, chiedere all'amministratore di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. L'amministratore convoca l'assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo avere ricevuto la richiesta.
2. L'amministratore può, di sua iniziativa, convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia, ove ritenga che quest'ultima comporti un significativo aumento del livello dei contributi a carico degli altri Stati contraenti.
3. Se, in una sessione straordinaria convocata conformemente ai paragrafi 1 o 2, l'assemblea decide che la denuncia comporterà un aumento significativo del livello dei contributi a carico degli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati può, al più tardi centoventi giorni prima della data in cui la denuncia ha efficacia, denunciare a sua volta la presente convenzione a decorrere dalla medesima data.

Cessazione


Articolo 51

1. La presente convenzione cessa di essere in vigore:
a) quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a sei, o
b) dodici mesi dopo la scadenza per la trasmissione all'amministratore dei dati relativi all'anno civile precedente di cui all'articolo 21, se tali dati mostrano che il quantitativo totale del carico soggetto a contributo al conto generale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), ricevuto negli Stati contraenti nell'anno civile precedente è stato inferiore a 30 milioni di tonnellate.
Fatto salvo il disposto della lettera b), se il quantitativo totale del carico soggetto a contributo al conto generale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), ricevuto negli Stati contraenti nell'anno civile precedente è stato inferiore a 30 milioni di tonnellate ma superiore a 25 milioni di tonnellate, l'assemblea può decidere, prima dello scadere del suddetto periodo di dodici mesi, se ritiene che tale situazione sia dovuta a circostanze eccezionali e non sia destinata a ripetersi, che la convenzione resti in vigore. L'assemblea non può, tuttavia, prendere questa decisione per più di due anni consecutivi.
2. Gli Stati che sono vincolati dalla presente convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore adottano tutte le misure necessarie perché il Fondo SNPP possa esercitare le funzioni previste dall'articolo 52 e, soltanto a tal fine, restano vincolati dalla presente convenzione.

Liquidazione del Fondo SNPP


Articolo 52

1. Anche qualora la convenzione cessi di essere in vigore, il Fondo SNPP:
a) rispetta gli obblighi connessi a qualsiasi evento verificatosi prima che la convenzione cessasse di essere in vigore;
b) è autorizzato a esercitare i suoi diritti in materia di riscossione di contributi nella misura in cui questi ultimi siano necessari all'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), comprese le spese amministrative che il Fondo SNPP dovrà sostenere a tal fine.
2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie in vista della liquidazione del Fondo SNPP, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo SNPP, tra le persone che hanno versato dei contributi.
3. Ai fini del presente articolo il Fondo SNPP rimane una persona giuridica.

Depositario


Articolo 53

1. La presente convenzione e qualsiasi modifica adottata ai sensi dell'articolo 48 sono depositate presso il segretario generale.
2. Il segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito e tutti i membri dell'Organizzazione:
i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;
ii) della data di entrata in vigore della presente convenzione;
iii) di ogni proposta di modifica dei limiti degli importi di indennizzo presentata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2;
iv) di ogni modifica adottata conformemente all'articolo 48, paragrafo 5;
v) di ogni modifica che si consideri accettata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 8, e della data della sua entrata in vigore ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del medesimo articolo;
vi) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente convenzione, della data di ricezione e della data in cui ha efficacia la denuncia;
vii) di ogni comunicazione prevista dagli articoli della presente convenzione; e 
b) trasmette copie conformi della presente convenzione a tutti gli Stati che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito.
3. Non appena la presente convenzione entra in vigore, il depositario ne trasmette una copia conforme al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Lingue


Articolo 54

La presente convenzione è redatta in esemplare unico in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Londra, addì 3 maggio 1996.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

ALLEGATO I
(omissis)

ALLEGATO II
REGOLE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ANNUALI AL CONTO GENERALE


Regola 1
1. L'importo fisso di cui all'articolo 17, paragrafo 3, è determinato per ogni settore in conformità delle seguenti regole.
2. Quando è necessario calcolare contributi per più di un settore del conto generale, è calcolato un importo fisso separato per unità di carico soggetto a contributo per ciascuno dei seguenti settori, secondo le necessità:
a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto vii);
b) idrocarburi, se il funzionamento del conto idrocarburi è rinviato o sospeso;
c) GNL, se il funzionamento del conto GNL è rinviato o sospeso;
d) GPL, se il funzionamento del conto GPL è rinviato o sospeso;
e) altre sostanze.
Regola 2
1. Per ogni settore, l'importo fisso per unità di carico soggetto a contributo è il prodotto del contributo per punto SNPP e del fattore settore per detto settore.
2. Il contributo per punto SNPP è costituito dal totale dei contributi annuali da versare al conto generale diviso per il totale dei punti SNPP per tutti i settori.
3. Il totale dei punti SNPP per ogni settore è il prodotto del volume totale, misurato in tonnellate metriche, del carico soggetto a contributo per detto settore e del fattore settore corrispondente.
4. Un fattore settore è calcolato come media aritmetica ponderata del rapporto richieste di indennizzo/volume per detto settore per l'anno considerato e i nove anni precedenti, conformemente alla presente regola.
5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, il rapporto richieste di indennizzo/volume per ciascuno di detti anni è calcolato dividendo:
a) le richieste di indennizzo accolte, misurate in unità di conto convertite dalla moneta delle richieste mediante il tasso applicabile alla data dell'evento in questione, per i danni causati da sostanze in relazione alle quali sono dovuti contributi al Fondo SNPP per l'anno considerato, per
b) il volume del carico soggetto a contributo corrispondente all'anno considerato.
6. Se non sono disponibili le informazioni richieste al paragrafo 5, lettere a) e b), il rapporto richieste di indennizzo/volume per ciascuno degli anni mancanti è calcolato mediante i seguenti valori:
a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto vii) 0
b) idrocarburi, se il funzionamento del conto idrocarburi è rinviato 0
c) GNL, se il funzionamento del conto GNL è rinviato 0
d) GPL, se il funzionamento del conto GPL è rinviato 0
e) altre sostanze 0,0001
7. La media aritmetica dei dieci anni è ponderata secondo una scala lineare decrescente, in modo che il rapporto dell'anno considerato abbia un coefficiente pari a 10, l'anno precedente quello considerato abbia un coefficiente pari a 9, l'anno immediatamente precedente abbia un coefficiente pari a 8 e così di seguito, fino al decimo anno che ha un coefficiente pari a 1.
8. Se il funzionamento di un conto separato è stato sospeso, il relativo fattore settore è calcolato conformemente alledisposizioni della presente regola che l'assemblea riterrà appropriate.