AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                                            Copyright © AmbienteDiritto


 

Direttiva 2002/84/CE del 5 novembre 2002

del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Testo rilevante ai fini del SEE) 

(GUCE L 324 del 29.11.2002) 


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione
(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale
(2),
visto il parere del Comitato delle regioni
(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato
(4),
considerando quanto segue:
(1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti
(5) e, in alcuni casi, a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. 
Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(6)
(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitàper l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(7). Le misure richieste per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio.
(3) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)
(8), accentra i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.
(4) È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio 93/75/CEE, 94/57/CE (9), 95/21/CE (10), 96/98/CE (11), 97/70/CE (12), 98/18/CE (13), 98/41/CE (14), 1999/35/CE (15), e le direttive 2000/59/CE (16), 2001/25/CE (17) e 2001/96/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.
(5) È altresì opportuno che le direttive menzionate siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. 2099/2002 e le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,
protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:
a) inserendo un riferimento al COSS;
b) accelerando l'aggiornamento e agevolando la modifica di tale legislazione alla luce dell'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.


Articolo 2
Modifica della direttiva 93/75/CEE
La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 2, le lettere e), f), g), h), e i) sono sostituite dalle seguenti:
"e) "Marpol 73/78": la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore;
f) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente;
g) "Codice IBC": il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente;
h) "Codice IGC": il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente;";
2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002. 
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 3
Modifica della direttiva 94/57/CE
La direttiva 94/57/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettera d), i termini "vigenti il 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini: "di volta in volta in vigore";
2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: 
"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 6 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002."

Articolo 4
Modifica della direttiva 95/21/CE
La direttiva 95/21/CE è così modificata:
1) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) al punto 1) i termini "in vigore il 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
b) al punto 2) i termini "nel testo vigente al 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini "di volta in volta vigente";
2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) l'articolo 19 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) aggiornare, nell'articolo 2, punto 1), l'elenco delle convenzioni internazionali rilevanti ai fini della presente direttiva.";
b) è aggiunto il seguente comma:
"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002."

Articolo 5
Modifica della direttiva 96/98/CE
La direttiva 96/98/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettere c), d) e n), i termini "in vigore al 1° gennaio 2001" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di: 
- applicare ai fini della presente direttiva le successive modifiche degli strumenti internazionali,
- aggiornare l'allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall'allegato A.2 all'allegato A.1 e viceversa,
- introdurre la possibilitàdi servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all'allegato A.1, e modificando le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità,
- includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle "norme di prova" di cui all'articolo 2.
Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) dell'articolo 2 si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 6
Modifica della direttiva 97/70/CE
La direttiva 97/70/CE è così modificata:
1) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
"Le modifiche dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 7
Modifica della direttiva 98/18/CE
La direttiva 98/18/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, le lettere a), b), c), d) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), e la convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche, di volta in volta in vigore;
b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749(18) dell'assemblea dell'IMO del 4 novembre 1993, di volta in volta in vigore;
c) "codice per le unità veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, di volta in volta in vigore;
d) "GMDSS": il Sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della convenzione SOLAS del 1974, di volta in volta in vigore;
(...)
f) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita alla regola X/1 della convenzione SOLAS del 1974, di volta in volta in vigore, che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D quando:
- il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di 500 m3,
- la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci, sia inferiore ai 20 nodi;"
2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), i termini "così come
emendata alla data di adozione della presente direttiva" e "nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
Adattamenti
Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
a) i) le definizioni dell'articolo 2, lettere a), b), c), d) e t);
ii) le disposizioni relative alle procedure e alle linee guida applicabili alle visite di controllo di cui all'articolo 10;
iii) le disposizioni concernenti la convenzione SOLAS e il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci, compresi i successivi emendamenti, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafo 3; e
iv) i riferimenti specifici alle "convenzioni internazionali" e alle risoluzioni dell'IMO di cui all'articolo 2, lettere f), k) e o), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 11, paragrafo 3, possono essere adattate per tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale, in particolare in ambito IMO;
b) gli allegati possono essere modificati in modo da: 
i) applicare ai fini della presente direttiva le modifiche apportate alle convenzioni internazionali,
ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita;
le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 8
Modifica della direttiva 98/41/CE
La direttiva 98/41/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini "così come in vigore alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 9
Modifica della direttiva 1999/35/CE
La direttiva 1999/35/CE è così modificata:
1) All'articolo 2, le lettere b), d), e) e o) sono sostituite dalle seguenti:
"b) "unitàveloce da passeggeri", un'unità veloce come definita alla regola X/1 della convenzione SOLAS del 1974, di volta in volta in vigore, che trasporti più di dodici passeggeri;
(...)
d) "convenzione SOLAS del 1974", la convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare e i relativi protocolli ed emendamenti, di volta in volta in vigore;
e) "codice per le unità veloci (HSC Code)", il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, di volta in volta in vigore;
(...)
o) "società di navigazione", una società che gestisca uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una società che gestisca unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione SOLAS del
1974, di volta in volta in vigore;"
2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.";
3) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002";
4) l'allegato I è così modificato:
al punto 7, le parole "risoluzione MSC..... (70)" sono sostituite da "risoluzione A.893(21) dell'Assemblea dell'IMO".

Articolo 10
Modifica della direttiva 2000/59/CE
La direttiva 2000/59/CE è così modificata:
1) all'articolo 2, lettera b), i termini "alla data di adozione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002"

Articolo 11
Modifica della direttiva 2001/25/CE
La direttiva 2001/25/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, i punti 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
"16) "chimichiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente;
17) "gasiera", la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente;
18) "norme radio", le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti;
(...)
21) "convenzione STCW", la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nel testo di volta in volta vigente;
22) "servizio radio", le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
23) "nave da passeggeri ro-ro", la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll of o spazi delle categorie speciali come definite dalla convenzione SOLAS, di volta in volta vigente;
24) "codice STCW", il codice formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, di volta in volta vigente;"
2) all'articolo 22 è aggiunto il seguente comma: 
"4. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002".

Articolo 12
Modifica della direttiva 2001/96/CE
La direttiva 2001/96/CE è così modificata:
1) all'articolo 3, punto 2, i termini in vigore "il 4 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";
2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 
"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (*).
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
3) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002."

Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 23 novembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. 
Le modalitàdi tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
T. PEDERSEN

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 280.
(2) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.
(3) GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.
(4) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 44), posizione comune del Consiglio del 27 maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 98) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).
(6) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9).
(10) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 19 del 22.1.2002, pag. 17).
(11) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/75/CE della Commissione (GU L 254 del 23.9.2002, pag. 1).
(12) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/35/CE della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002,
pag. 21).
(13) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/25/CE della Commissione (GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1).
(14) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.
(15) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
(16) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.
(17) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.
(18) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.