Decreto 17 dicembre 2002
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2003.
(GU n. 16 del 21-1-2003)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2002
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2003.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma l, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi l e 4, del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2003 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 18 aprile;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 19 aprile;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 21 aprile;
h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 maggio;
j) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
k) dalle ore 15 alle ore 24 del 28 giugno;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
o) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
p) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 agosto;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 agosto;
r) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
t) dalle ore 7 alle ore 24 del 16 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
v) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
w) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 settembre;
x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma di usufruire, con decorrenza dal termine del
periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria, purche' muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.
5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere conto delle difficolta' di circolazione in presenza di cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e'
posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
Art. 3.
Il divieto di cui all'art. l non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 4.
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita' ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della prefettura, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7.
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in
territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati.
In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8.
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11.
1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 314