Decreto 18 ottobre 2002
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(GU n. 291 del 12-12-2002)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' del 20 maggio 1991 ed in
particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della
qualita' dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze
di tutela ambientale;
Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la
classificazione dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni,
con la Conferenza Stato - citta' e autonornie locali" che all'art. 7, comma 1, allegato A), sopprime il
comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le
relative funzioni a tale Conferenza;
Visto il decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
della sanita' e dei trasporti e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti
locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente di
automezzi a basso impatto ambientale;
Vista la deliberazione del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) concernente l'approvazione delle linee guida per
le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per
i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per
pubblica utilita' per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale;
Visto il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174);
Vista la deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su "approvazione del IIIo aggiornamento dell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281";
Visto l'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4,
comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce che "all'art. 4, comma 19, primo periodo, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono
sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale" e dopo le parole: "nel territorio
dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "dei comuni che fanno
parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle
aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2
dicembre 1996";
Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la
popolazione residente;
Considerato che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 145,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), e' diretto a finanziare quota parte degli
oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto ambientale e che si
rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione,
la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entita' delle contribuzioni, che rappresentano una forma di
cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalita' di erogazione;
Atteso che il predetto art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi
dovranno essere concessi prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui all'allegato III
annesso al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani
regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorita' puo' essere
rispettata con la fissazione di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli soggetti;
Preso atto che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, fissa un vincolo di finanziamento
nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione
elettrica/ibrida;
Ritenuto che i finanzianienti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attivita' di interesse economico
generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere piu' spedite le
procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di
attuazione degli interventi programmati;
Considerato che con il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174) erano previsti due limiti d'impegno quindicennali di euro
2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
Ritenuta la necessita' di modificare il decreto interministeriale 28 maggio 1999 per recepire le modifiche
normative apportate dall'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituendo l'inciso "tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale" con il nuovo inciso "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale";
Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di veicoli elettrici/ibridi per il cui acquisto
la Cassa Depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali, nonche' tenere conto
delle disponibilita' residue e della distribuzione delle richieste di contributo per le diverse tipologie di veicoli,
come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e Prestiti del 12 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un
importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di
Euro 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti
direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1, a partire dal 2002 vengono ripartite per un
minimo del 75% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 25% a favore di
veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione
"bifuel".
Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono cosi definiti:
1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,
con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di
energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla frazione con la presenza a bordo di
una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di
una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle
due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico e' alimentato
esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione "bifuel", quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano
oppure a benzina e GPL.
Art. 3.
Finanziamento
Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e
2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo' essere cumulato,
salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di
acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa.
Art. 4.
Soggetti destinatari
I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di
pubblica utilita', alle societa' per azioni esercenti servizi di pubblica utilita' a carattere nazionale, ad altre
persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di
servizio, con sede legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti,
nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno
parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000
della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che recepisce il
decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e nelle zone individuate nei piani regionali di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria approvati dalle regioni.
Art. 5.
Modalita' di finanziamento
I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli
a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo
impatto ambientale.
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformita' del veicolo e da una
dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3,
dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificita' di
ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisira' la documentazione necessaria alla
definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si fara'
riferimento per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3,
4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante
"Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".
Ad avvenuta concessione, il finanziamento verra' corrisposto secondo le seguenti
modalita':
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica
della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni
pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia
autentica delle relative fatture.
Art. 6.
Monitoraggio
Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per tipologia di veicolo e per provincia, per il
monitoraggio e la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di
provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali revoche di provvedimenti di
concessione dei contributi nei confronti soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a
legge.
Art. 7.
Copertura finanziaria
Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti
le risorse finanziarie di cui ai due limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Art. 8.
Abrogazioni
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto interministeriale 28 maggio 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2002
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 247
Allegato 1
Tab. 1: entitą del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica.
Categorie |
Alimentazione/ propulsione |
Definizioni - Note |
Entitą del contributo (sul prezzo IVA esclusa) |
Contributo massimo (Euro) |
Bicicletta a pedalata assistita |
Elettrica |
Con due ruote con velocitą massima inferiore a 25 km/h |
30% |
309,87 |
Ciclomotori e motoveicoli
|
Elettrica
|
Con due o tre ruote con velocitą massima inferiore a 45 km/h |
30% |
826,33 |
Con tre ruote con velocitą massima superiore a 45 km/h |
30% |
4.131,66 |
||
Con quattro ruote:
|
35% |
5.164,57 |
||
Autoveicoli: autovetture
|
Elettrica |
Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente |
65% |
7.746,85 |
Elettrica |
Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente |
65% |
20.658,28 |
|
Ibrida |
Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile |
60% |
41.316,55 |
|
Ibrida |
Senza funzionamento elettrico autonomo |
35% |
41.316,55 |
|
Altri autoveicoli per il trasporto di cose o promiscuo
|
Elettrica |
Fino a 9 posti, compreso il conducente e con massa non superiore a 3,5 t |
65% |
20.658,28 |
Elettrica |
Oltre 9 posti, compreso il conducente, e con massa superiore a 3,5 t |
65% |
41.316,55
|
|
Ibrida |
Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile |
60% |
41.316,55
|
|
Ibrida |
Senza funzionamento elettrico autonomo |
35% |
7.746,85 |
|
Macchine operatrici |
Elettrica |
Macchine operatrici |
50% |
41.316,55 |
Tab. 2: entitą del contributo per le diverse tipologie di veicoli con alimentazione a gas naturale o GPL
Categorie |
Alimentazione/ propulsione |
Definizioni - Note |
Entitą del Contributo (su prezzo IVA esclusa) |
Contributo Massimo (Euro) |
Veicoli |
Metano o GPL |
Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL |
30% |
4.131,66 |
Bifuel |
Veicoli con alimentazione "bifuel", esclusi minibus, ved. voce 1) della presente tabella |
20% |
2.582,28 |