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Decreto 18 ottobre 2002 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 

(GU n. 291 del 12-12-2002) 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale;
Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli; 
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato - citta' e autonornie locali" che all'art. 7, comma 1, allegato A), sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza; 
Visto il decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale;
Vista la deliberazione del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita' per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale;
Visto il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174);
Vista la deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su "approvazione del IIIo aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
Visto l'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce che "all'art. 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale" e dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996"; 
Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la popolazione residente; 
Considerato che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), e' diretto a finanziare quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entita' delle contribuzioni, che rappresentano una forma di cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalita' di erogazione;
Atteso che il predetto art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorita' puo' essere rispettata con la fissazione di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli soggetti;
Preso atto che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, fissa un vincolo di finanziamento nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;
Ritenuto che i finanzianienti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attivita' di interesse economico generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere piu' spedite le procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;
Considerato che con il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174) erano previsti due limiti d'impegno quindicennali di euro 2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
Ritenuta la necessita' di modificare il decreto interministeriale 28 maggio 1999 per recepire le modifiche normative apportate dall'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituendo l'inciso "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" con il nuovo inciso "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale";
Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di veicoli elettrici/ibridi per il cui acquisto la Cassa Depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali, nonche' tenere conto delle disponibilita' residue e della distribuzione delle richieste di contributo per le diverse tipologie di veicoli, come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e Prestiti del 12 dicembre 2001;


Decreta:


Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di Euro 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1, a partire dal 2002 vengono ripartite per un minimo del 75% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 25% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione "bifuel". 

Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono cosi definiti:
1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla frazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione "bifuel", quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL. 

Art. 3.
Finanziamento
Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo' essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa. 

Art. 4.
Soggetti destinatari
I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilita', alle societa' per azioni esercenti servizi di pubblica utilita' a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000 della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che recepisce il decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria approvati dalle regioni.

Art. 5.
Modalita' di finanziamento
I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale. 
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformita' del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificita' di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisira' la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si fara' riferimento  per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".
Ad avvenuta concessione, il finanziamento verra' corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.

Art. 6.
Monitoraggio

Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per tipologia di veicolo e per provincia, per il monitoraggio e la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali revoche di provvedimenti di concessione dei contributi nei confronti soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a legge.

Art. 7.
Copertura finanziaria
Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai due limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 8.
Abrogazioni

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto interministeriale 28 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 18 ottobre 2002
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 247

 

Allegato 1



Tab. 1: entitą del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica.

 

Categorie

Alimentazione/

propulsione

Definizioni - Note

Entitą del

contributo

(sul prezzo IVA esclusa)

Contributo

massimo

(Euro)

Bicicletta a pedalata assistita

Elettrica

Con due ruote con velocitą massima inferiore a 25 km/h

30%

309,87

Ciclomotori e motoveicoli

 

 

 

Elettrica

 

Con due o tre ruote con velocitą massima inferiore a 45 km/h

30%

826,33

Con tre ruote con velocitą massima superiore a 45 km/h

30%

4.131,66

Con quattro ruote:

  • Quadricicli leggeri (ciclomotori) 

  • Motoveicoli

35%

5.164,57

Autoveicoli:

autovetture

 

 

 

 

Elettrica

Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente

65%

7.746,85

Elettrica

Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente

65%

20.658,28

Ibrida

Con funzionamento  elettrico autonomo selezionabile

60%

41.316,55

Ibrida

Senza funzionamento elettrico autonomo

35%

41.316,55

Altri autoveicoli per il trasporto di cose o promiscuo

 

 

 

Elettrica

Fino a 9 posti, compreso il conducente e con massa non superiore a 3,5 t

65%

20.658,28

Elettrica

Oltre 9 posti, compreso il conducente, e con massa superiore a 3,5 t

65%

41.316,55

 

Ibrida

Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile

60%

41.316,55

 

Ibrida

Senza funzionamento elettrico autonomo

35%

7.746,85

Macchine operatrici

Elettrica

Macchine operatrici

50%

41.316,55




Tab. 2: entitą del contributo per le diverse tipologie di veicoli con alimentazione a gas naturale o GPL

 

Categorie 

Alimentazione/

propulsione

Definizioni - Note

Entitą del

Contributo

(su prezzo IVA esclusa) 

Contributo

Massimo

(Euro)

Veicoli 

Metano o GPL

Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL

 30% 

 4.131,66

Bifuel

Veicoli con alimentazione "bifuel", esclusi minibus, ved. voce 1) della presente tabella

20% 

2.582,28