Decreto 28 novembre 2002
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifiche all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 dicembre 2001 "Rifinanziamento del programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati".
(GU n. 302 del 27-12-2002)
IL DIRIGENTE GENERALE
della direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali
Visti i regi decreti n. 2440 del 1923 e n. 827 del 1924 recanti le disposizioni ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visti i decreti-legge n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante "Disposizioni per lo svolgimento e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale", che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge n. 426 del 9 dicembre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2001, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;
Visto il D.D. 6 novembre 2000, n. 18 SIAR, con il quale si e' provveduto all'organizzazione del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali;
Visto il D.D. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001, che stanziava 40.000 milioni di lire per promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale attraverso la trasformazione degli autoveicoli immatricolati fra il 1988 e il 1992;
Visto l'art. 1, comma 2 del D.D. 22 dicembre 2000 sopra citato, che prevede la costituzione di un unico referente in Convenzione per garantire il coordinamento per l'erogazione degli incentivi ai cittadini dei comuni individuati dall'art. 1, comma 2 del D.I. 21 aprile 1999, n. 163;
Considerato che in data 24 settembre 2001 e' stata firmata la Convenzione tra i comuni per la realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e
sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;
Visto il D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR che impegna Euro 4.758.118,00 per il rifinanziamento del programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati;
Visto l'art. 2, comma 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR sopra citato, che prevede quali condizioni di ammissibilita' per l'accesso dei comuni alla Convenzione, l'istituzione dell'ufficio del mobility manager di area e l'approvazione e l'avvio del piano di spostamento casa-lavoro dei dipendenti comunali;
Visto il D.D. 17 luglio 2002, n. 852 SIAR che trasferisce al comune capofila della Convenzione il finanziamento impegnato con D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR;
Visto l'art. 2, comma 3 del D.D. 17 luglio 2002, n. 852 SIAR sopra citato, che attribuisce al comune capofila il compito di verificare che i comuni della Convenzione siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR;
Ritenuto opportuno semplificare le procedure di accesso dei comuni alla Convenzione, anche al fine di incentivare un piu' rapido sviluppo delle reti di distribuzione di metano o GPL sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari - Modifiche
1. Sono confermati i DD.DD. n. 981/2001/SIAR del 21 dicembre 2001 e n. 852/2002/SIAR del 17 luglio 2002 con le modifiche apportate con il presente decreto;
2. Il comma 2 dell'art. 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR e' cosi' sostituito:
"A precisazione di quanto previsto dal D.D. del 20 dicembre 2000, n. 83 SIAR, il comune interessato, per aderire alla convenzione e fare parte dei soggetti beneficiari del provvedimento, dovra' presentare il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, previsto dal decreto interministeriale n. 163/99 e facente parte della relazione sullo stato della qualita' dell'aria relativo all'anno 2000 o seguenti.
I comuni interessati ad aderire alla Convenzione dovranno inoltre attestare l'esistenza di un adeguato numero di impianti di distribuzione di metano e/o GPL per autotrazione ad uso privato, nel territorio comunale o nei comuni limitrofi. In quest'ultimo caso gli impianti non dovranno comunque distare piu' di 20 km dal centro abitato del comune interessato ad aderire alla Convenzione.".
3. Il comma 3, dell'art. 2 del D.D. del 17 luglio 2002, n. 852 SIAR e' abrogato.
Roma, 28 novembre 2002
Il dirigente generale: Agricola
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 285