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Ordinanza Commissariale 30 settembre 2002.

Criteri per il concorso pubblico per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

(G.U.R.S. n. 54, 29/11/2002) 

 


IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/92, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Viste le leggi 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114;
Visto il D.M. 18 settembre 2001, n. 468, art. 6, di disciplina del concorso pubblico per le bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale, che, al comma 2 prevede: "L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalità di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorità di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della Regione, o del Commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la Regione o il Commissario delegato provvederà anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruità dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonchè di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori."
Vista l'ordinanza n. 2983/99, art. 6, comma 1 bis "Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in caso di inadempimento degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:
a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;
c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato;
Ritenuto di dover individuare le modalità d'accesso e di concessione dei finanziamenti per la realizzazione del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale ricadenti in Sicilia, fermo restando che si procederà all'individuazione dei soggetti beneficiari a seguito di bando pubblico per ogni sito;


Ordina:


Art. 1
1) Al fine di realizzare gli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale esistenti in Sicilia, sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.
2) Agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilità, i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

 

Art. 2
1) Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della bonifica e del ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale esistenti in Sicilia sono, nella fase di prima applicazione, quelle di cui al D.M. 18 settembre 2001, n. 468, art. 9, comma 1, lettere a) e b), in conformità a quanto previsto nell'allegato G al decreto stesso.
2) Ulteriori risorse saranno disponibili secondo quan to previsto dal D.M. 18 settembre 2001, n. 468, art. 9, comma 1, lett. c, d, e ed f.

 

Art. 3
Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, punto 1, sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione relativi ad aree o beni pubblici, o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 4
I soggetti beneficiari del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale sono individuati in conformità alle indicazioni e alle condizioni dell'art. 5 del D.M. 18 settembre 2001, n. 468.

 

Art. 5
Le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari, da parte del Commissario delegato sono i seguenti:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 1, dopo l'approvazione da parte dell'ufficio del Commissario delegato del quadro economico di spesa relativo ai singoli progetti, nonché di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori;
b) i finanziamenti saranno erogati per stati d'avanzamento dei lavori eseguiti; 
c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del l'O.P.C.M. n. 2983/99, l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti pubblici avverrà per fasi successive previa verifica in corso d'opera;
d) il Commissario delegato potrà erogare anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione in base ad apposita richiesta e previa approvazione da parte dell'ufficio del Commissario delegato.

 

Art. 6
1) Il monitoraggio sull'attuazione del Programma nazionale è svolto durante lo stato di emergenza dal Commissario delegato e in via ordinaria dalla Regione, che si possono avvalere dell'ARPA.
2) I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3) I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono al Commissario delegato, durante lo stato di emergenza, ed in via ordinaria alla Regione, apposita relazione sullo stato dei lavori, che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, anche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.
4) Il Commissario delegato, durante lo stato di emergenza, ed in via ordinaria la Regione, trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati.

 

Art. 7
I finanziamenti concessi sono revocati con provvedimento motivato del Commissario delegato, durante lo stato di emergenza, e in via ordinaria dalla Regione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nei casi di cui all'art. 8 del D.M. 18 settembre 2001, n. 468.

 

Art. 8
1) Il concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 22/97, nel limite massimo del 50% delle spese, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, qualora sussistono preminenti interressi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria ed ambientale o occupazionale.
2) Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti beneficiari in base alle priorità risultanti dal punteggio seguente:


a) dimensioni dell'area inquinata:

 

fino a mq.100

punti 1 

da mq. 100 a mq.   10.000 

punti da 1 a 8 

superiore a mq. 10.000 

punti 8 

          


b) volume del materiale inquinato:

 

fino a mc. 500 

punti 1 

da mc. 500 a mc. 5.000

punti da 1 a 8 

superiore a mc. 5.000 

punti 8 

 


c) inquinamento da sostanze cancerogene: punti 10 

d) inquinamento da sostanze pericolose generiche: punti 6 

e) prossimità centro abitato, distanza:

 

fino a mt. 150 

punti 8 

da mt. 150 a mt. 1000

punti da 8 a 2 

maggiore ml. 1000 

punti 2 

 

f) comportanti pericolo per le risorse idriche:


- ad uso potabile punti 8 
- ad uso agricolo od altro punti 6 

I punteggi variabili saranno attribuiti mediante interpolazione. 

 

Art. 9
1) L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalla presente ordinanza e dal bando pubblico che sarà predisposto, per ogni sito, dall'ufficio del Commissario delegato, che potrà, anche, fare ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 468/01.
2) In caso di parità, verrà data precedenza agli interventi per i quali il contributo pubblico è proporzionalmente minore rispetto alla quota a carico del soggetto richiedente.
3) Le relative graduatorie potranno essere periodicamente riformulate per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.

 

Art. 10
Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Palermo, 30 settembre 2002.
Il Vice Commissario: CROSTA