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Decreto 11 febbraio 2003

Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: composti organostannici.

  (GU n. 111 del 15-5-2003) 



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE76/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva 2002/62/CE della Commissione del 9 luglio 2002, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Decreta:

Art. 1.
1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 13 dicembre 1999, il testo del punto 18 e' sostituito con il testo riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 287

 

 

Allegato

 

                            |1. Non possono essere immessi nel
                            |mercato per essere utilizzati come
                            |sostanze e costituenti di preparazioni
                            |da utilizzare con funzioni di biocidi in
 18. Composti organostannici|vernici ad associazione libera.
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                            |2. Non possono essere immessi nel
                            |mercato o utilizzati come sostanze e
                            |costituenti di preparazioni che abbiano
                            |funzione di biocidi per impedire la
                            |formazione di incrostazioni di
                            |microrganismi piante o animali su:
---------------------------------------------------------------------
                            |a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza
                            |da utilizzare per la navigazione
                            |marittima, costiera, estuariale, interna
                            |o lacustre;
---------------------------------------------------------------------
                            |b) gabbie, galleggianti, reti e
                            |qualsiasi altra apparecchiatura o
                            |impianto utilizzato nella piscicoltura e
                            |nella molluschicoltura;
---------------------------------------------------------------------
                            |c) qualsiasi apparecchiatura o impianto
                            |parzialmente o totalmente sommerso.
---------------------------------------------------------------------
                            |3. Non possono essere utilizzati come
                            |sostanze o costituenti di preparazioni
                            |da impiegare nel trattamento delle acque
                            |industriali.